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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 654/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IN ST EN EUG, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2691/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Via M. Barillaro Pal. Cedir 89128 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2908 TRIB PROV 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2908 TRIB PROV 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2908 TRIB PROV 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2908 TRIB PROV 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2908 TRIBUTI PROVINC 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2908 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2908 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2908 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2908 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2908 TARI 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 176/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, impugna e chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 2908 del 16/12/2024, notificato il 31 gennaio 2025 , notificato dal Comune di Reggio Calabria in data 18.12.2024.
A sostegno del ricorso ha eccepito il difetto di legittimazione passiva al tributo, accolto dall'ente impositore che si è costituito documentando lo sgravio della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere, in esito allo sgravio della pretesa comunale, formulata in accoglimento delle doglianze avversarie.
La soccombenza virtuale dell'ente impositore giustifica la condanna alle spese seppure in misura ridotta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria, Sezione IV, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna il Comune di Reggio Calabria al pagamento delle competenze di lite, liquidate in e 150,00, oltre diritti ed esborsi come per legge.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IN ST EN EUG, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2691/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Via M. Barillaro Pal. Cedir 89128 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2908 TRIB PROV 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2908 TRIB PROV 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2908 TRIB PROV 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2908 TRIB PROV 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2908 TRIBUTI PROVINC 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2908 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2908 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2908 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2908 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2908 TARI 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 176/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, impugna e chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 2908 del 16/12/2024, notificato il 31 gennaio 2025 , notificato dal Comune di Reggio Calabria in data 18.12.2024.
A sostegno del ricorso ha eccepito il difetto di legittimazione passiva al tributo, accolto dall'ente impositore che si è costituito documentando lo sgravio della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere, in esito allo sgravio della pretesa comunale, formulata in accoglimento delle doglianze avversarie.
La soccombenza virtuale dell'ente impositore giustifica la condanna alle spese seppure in misura ridotta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria, Sezione IV, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna il Comune di Reggio Calabria al pagamento delle competenze di lite, liquidate in e 150,00, oltre diritti ed esborsi come per legge.