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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/12/2025, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3226/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3226/2025 promossa da:
nata in [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'avv. RAFFAELE Parte_1
NAPOLITANO;
ricorrente
contro
nato in [...] l'[...]; CP_1
convenuto contumace
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio – Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: “1) I figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, gli stessi avranno collocazione prevalente presso l'abitazione materna.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà genitoriale sarà esercitata separatamente. I genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni che li riguardano, privilegiando comunque quelle soluzioni che tengano conto primariamente delle esigenze e dei desideri del minore.
1 2) la casa coniugale sita ad Ancona alla Via Mamiani n. 52 viene assegnata, con tutto il mobilio, gli arredi e quant'altro in essa contenuto, alla madre in ragione della collocazione dei figli minori,
3) In difetto di accordo circa differenti modalità e fermo restando quanto precede, i tempi di permanenza con il padre, vengono stabiliti come segue:
A) visite settimanali:
a.
1. il padre terrà con sé i figli, a fine settimana alterni, prelevandoli dalla casa materna il sabato mattina alle h. 10,00 ovvero dalla scuola all'uscita, fino alle h. 21,00 del sabato, ovvero in alternativa li preleverà la domenica mattina, tenendoli con sé dalle h. 9,00 fino alle h. 20,00, provvedendo a riaccompagnarli presso l'abitazione materna.
Lo stesso terrà con sé i figli per un pomeriggio alla settimana prelevandoli dall'uscita da scuola fino alle h. 20,00. Durante questi pomeriggi li accompagnerà alle attività sportive o altre attività scolastiche ed extra-scolastiche, secondo quelle che saranno le loro esigenze.
B. durante le vacanze estive e invernali:
Il permesso per portare i bambini all'estero dovrà essere esplicito e fornito dall'altro genitore esclusivamente per iscritto.
b.
2. I genitori si riconoscono la facoltà di effettuare dei periodi di vacanza in estate ed in inverno in compagnia dei figli e che comportino il loro allontanamento dalle rispettive abitazioni e sempre compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extra scolastici. Anche in tale caso questi si impegnano a collaborare ed a comunicarsi con congruo anticipo il periodo prescelto, nonché
l'eventuale luogo e relativi recapiti in caso si allontanamento dalle rispettive abitazioni dei genitori.
C. durante le festività
I minori trascorreranno con i genitori, ad anni alterni tra loro, le festività scolastiche invernali.
Analogamente, ad anni alterni tra i genitori, il giorno di Pasqua ed il successivo lunedì festivo.
In occasione dei compleanni dei figli, i genitori trascorreranno congiuntamente la relativa festa.
Qualora non fosse possibile e comunque in difetto di accordo, saranno alternati negli anni tra i gli stessi i pasti di quella giornata, o il pranzo o la cena, di modo che i minori potranno festeggiare il proprio compleanno in compagnia di ciascun genitore e della sua eventuale famiglia.
Art. 2.1 - Resta inteso che i genitori potranno modificare, di comune accordo e di volta in volta, le pattuizioni che precedono in base alle loro esigenze anche di natura lavorativa, impegnandosi comunque a comunicarsi con anticipo tali evenienze ed a fare in modo che i tempi di permanenza con i figli rimangano, in ogni caso, tendenzialmente paritetici con possibilità di recupero dei giorni che non hanno potuto trascorrere con gli stessi.
In caso di malattia, il minore rimarrà collocato presso l'abitazione del genitore dove si trova, con facoltà dell'altro di fargli visita in qualunque momento.
2 3) - Contributo al mantenimento e spese straordinarie
Il padre verserà alla madre la somma di € 250,00 per ciascun figlio, quindi per complessivi € 500,00 mensili rivalutabili annualmente in funzione delle variazioni Istat esclusivamente in rialzo. Il pagamento dovrà avvenire entro il giorno 20 di ogni mese. Il padre contribuirà, altresì, alle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun figlio, così come individuate e disciplinate dall'art.
10 del protocollo del Tribunale di Ancona per i procedimenti in materia di famiglia che viene opportunamente riportato.
In particolare:
a. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3. accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4. tickets sanitari.
b. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2. cure termali e fisioterapiche;
3. accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale;
4. farmaci particolari
c. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3. gite scolastiche senza pernottamento;
4. trasporto pubblico;
5. servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto).
d. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2. corsi di specializzazione;
3. gite scolastiche con pernottamento;
4. corsi di recupero e lezioni private;
5. alloggio presso la sede universitaria.
e. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo:
1. tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
3
2. centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
f. Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono preventivo accordo:
1. corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2. spese di custodia (baby-sitter);
3. viaggi e vacanze.
5) Le parti non si danno specifica reciproca autorizzazione per il rilascio di documenti di identità validi per l'espatrio dei minori;
6) Gli assegni familiari, ove previsti, spetteranno come per legge al genitore collocatario;
ciascun genitore potrà portare in detrazione le spese straordinarie sostenute, per la quota di sua pertinenza.
Con vittoria di spese e compensi professionali”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.06.2025, la sig.ra ha chiesto che fosse pronunciato lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con il sig. in Bangladesh il 29.06.2012, CP_1 trascritto presso il Comune di Ancona.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero.
Il sig. non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, ritirata personalmente CP_1 il 16.07.2025.
All'udienza del 23.10.2025, parte ricorrente, dopo aver discusso oralmente la causa, ha precisato le conclusioni come da ricorso, ad eccezione del contributo al mantenimento, rispetto al quale ha chiesto che fosse determinato in € 500,00, tenuto conto della mancata costituzione del convenuto e, conseguentemente, dell'assenza di elementi informativi circa la sua condizione economico- reddituale, rimettendosi in ogni caso al Tribunale in ordine alla determinazione dell'assegno e alla condanna alle spese di lite.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione prodotta emerge che con sentenza n. 599/2024 pubblicata il 21.03.2024 il
Tribunale di Ancona ha omologato la separazione dei coniugi, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda.
Stante il tempo trascorso dalla sentenza e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Per quanto riguarda le statuizioni accessorie, la ricorrente ha chiesto di confermare quanto stabilito nella sentenza di separazione, fondata su un accordo raggiunto dalle parti dinnanzi al giudice. Il
Tribunale ritiene, pertanto, di disporre in conformità alla sentenza n. 599/2024.
4 Con riferimento al contributo al mantenimento, non essendo emersi elementi nuovi e considerato il breve periodo intercorso dalla pronuncia di separazione, il Tribunale ritiene di confermare l'importo già stabilito in separazione, con la sola maggiorazione ISTAT prevista per legge.
Considerata la natura del giudizio e l'impossibilità di ravvisare una vera e propria soccombenza, si ritengono sussistenti giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Bangladesh Parte_1 CP_1 il 29.06.2012, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 502, parte 2, serie
C dell'anno 2023; ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dispone che:
1) I figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, gli stessi avranno collocazione prevalente presso l'abitazione materna.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà genitoriale sarà esercitata separatamente.
I genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni che li riguardano, privilegiando comunque quelle soluzioni che tengano conto primariamente delle esigenze e dei desideri del minore.
2) la casa coniugale sita ad Ancona alla Via Mamiani n. 52 viene assegnata, con tutto il mobilio, gli arredi e quant'altro in essa contenuto, alla madre in ragione della collocazione dei figli minori,
3) In difetto di accordo circa differenti modalità:
Il padre terrà con sé i figli, a fine settimana alterni, prelevandoli dalla casa materna il sabato mattina alle h. 10,00 ovvero dalla scuola all'uscita, fino alle h. 21,00 del sabato, ovvero in alternativa li preleverà la domenica mattina, tenendoli con sé dalle h. 9,00 fino alle h. 20,00, provvedendo a riaccompagnarli presso l'abitazione materna.
Lo stesso terrà con sé i figli per un pomeriggio alla settimana prelevandoli dall'uscita da scuola fino alle h. 20,00. Durante questi pomeriggi li accompagnerà alle attività sportive o altre attività scolastiche ed extra-scolastiche, secondo quelle che saranno le loro esigenze.
Durante le vacanze estive e invernali il permesso per portare i bambini all'estero dovrà essere esplicito e fornito dall'altro genitore esclusivamente per iscritto.
I genitori si riconoscono la facoltà di effettuare dei periodi di vacanza in estate ed in inverno in compagnia dei figli e che comportino il loro allontanamento dalle rispettive abitazioni e sempre compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extra scolastici.
5 Anche in tale caso questi si impegnano a collaborare ed a comunicarsi con congruo anticipo il periodo prescelto, nonché l'eventuale luogo e relativi recapiti in caso di allontanamento dalle rispettive abitazioni dei genitori.
Durante le festività i minori trascorreranno con i genitori, ad anni alterni tra loro, le festività scolastiche invernali. Analogamente, ad anni alterni tra i genitori, il giorno di Pasqua ed il successivo
Lunedì dell'Angelo.
In occasione dei compleanni dei figli, i genitori trascorreranno congiuntamente la relativa festa.
Qualora non fosse possibile e comunque in difetto di accordo, saranno alternati negli anni tra gli stessi i pasti di quella giornata, o il pranzo o la cena, di modo che i minori potranno festeggiare il proprio compleanno in compagnia di ciascun genitore e della sua eventuale famiglia.
4) verserà a , a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, CP_1 Parte_1
l'importo mensile complessivo di euro 460,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese. Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo del
Tribunale di Ancona, vengono suddivise al 50% tra i genitori.
5) Gli assegni familiari, ove previsti, spetteranno come per legge al genitore collocatario;
ciascun genitore potrà portare in detrazione le spese straordinarie sostenute, per la quota di sua pertinenza. compensa le spese di lite.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.12.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3226/2025 promossa da:
nata in [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'avv. RAFFAELE Parte_1
NAPOLITANO;
ricorrente
contro
nato in [...] l'[...]; CP_1
convenuto contumace
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio – Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: “1) I figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, gli stessi avranno collocazione prevalente presso l'abitazione materna.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà genitoriale sarà esercitata separatamente. I genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni che li riguardano, privilegiando comunque quelle soluzioni che tengano conto primariamente delle esigenze e dei desideri del minore.
1 2) la casa coniugale sita ad Ancona alla Via Mamiani n. 52 viene assegnata, con tutto il mobilio, gli arredi e quant'altro in essa contenuto, alla madre in ragione della collocazione dei figli minori,
3) In difetto di accordo circa differenti modalità e fermo restando quanto precede, i tempi di permanenza con il padre, vengono stabiliti come segue:
A) visite settimanali:
a.
1. il padre terrà con sé i figli, a fine settimana alterni, prelevandoli dalla casa materna il sabato mattina alle h. 10,00 ovvero dalla scuola all'uscita, fino alle h. 21,00 del sabato, ovvero in alternativa li preleverà la domenica mattina, tenendoli con sé dalle h. 9,00 fino alle h. 20,00, provvedendo a riaccompagnarli presso l'abitazione materna.
Lo stesso terrà con sé i figli per un pomeriggio alla settimana prelevandoli dall'uscita da scuola fino alle h. 20,00. Durante questi pomeriggi li accompagnerà alle attività sportive o altre attività scolastiche ed extra-scolastiche, secondo quelle che saranno le loro esigenze.
B. durante le vacanze estive e invernali:
Il permesso per portare i bambini all'estero dovrà essere esplicito e fornito dall'altro genitore esclusivamente per iscritto.
b.
2. I genitori si riconoscono la facoltà di effettuare dei periodi di vacanza in estate ed in inverno in compagnia dei figli e che comportino il loro allontanamento dalle rispettive abitazioni e sempre compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extra scolastici. Anche in tale caso questi si impegnano a collaborare ed a comunicarsi con congruo anticipo il periodo prescelto, nonché
l'eventuale luogo e relativi recapiti in caso si allontanamento dalle rispettive abitazioni dei genitori.
C. durante le festività
I minori trascorreranno con i genitori, ad anni alterni tra loro, le festività scolastiche invernali.
Analogamente, ad anni alterni tra i genitori, il giorno di Pasqua ed il successivo lunedì festivo.
In occasione dei compleanni dei figli, i genitori trascorreranno congiuntamente la relativa festa.
Qualora non fosse possibile e comunque in difetto di accordo, saranno alternati negli anni tra i gli stessi i pasti di quella giornata, o il pranzo o la cena, di modo che i minori potranno festeggiare il proprio compleanno in compagnia di ciascun genitore e della sua eventuale famiglia.
Art. 2.1 - Resta inteso che i genitori potranno modificare, di comune accordo e di volta in volta, le pattuizioni che precedono in base alle loro esigenze anche di natura lavorativa, impegnandosi comunque a comunicarsi con anticipo tali evenienze ed a fare in modo che i tempi di permanenza con i figli rimangano, in ogni caso, tendenzialmente paritetici con possibilità di recupero dei giorni che non hanno potuto trascorrere con gli stessi.
In caso di malattia, il minore rimarrà collocato presso l'abitazione del genitore dove si trova, con facoltà dell'altro di fargli visita in qualunque momento.
2 3) - Contributo al mantenimento e spese straordinarie
Il padre verserà alla madre la somma di € 250,00 per ciascun figlio, quindi per complessivi € 500,00 mensili rivalutabili annualmente in funzione delle variazioni Istat esclusivamente in rialzo. Il pagamento dovrà avvenire entro il giorno 20 di ogni mese. Il padre contribuirà, altresì, alle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun figlio, così come individuate e disciplinate dall'art.
10 del protocollo del Tribunale di Ancona per i procedimenti in materia di famiglia che viene opportunamente riportato.
In particolare:
a. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3. accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4. tickets sanitari.
b. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2. cure termali e fisioterapiche;
3. accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale;
4. farmaci particolari
c. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3. gite scolastiche senza pernottamento;
4. trasporto pubblico;
5. servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto).
d. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2. corsi di specializzazione;
3. gite scolastiche con pernottamento;
4. corsi di recupero e lezioni private;
5. alloggio presso la sede universitaria.
e. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo:
1. tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
3
2. centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
f. Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono preventivo accordo:
1. corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2. spese di custodia (baby-sitter);
3. viaggi e vacanze.
5) Le parti non si danno specifica reciproca autorizzazione per il rilascio di documenti di identità validi per l'espatrio dei minori;
6) Gli assegni familiari, ove previsti, spetteranno come per legge al genitore collocatario;
ciascun genitore potrà portare in detrazione le spese straordinarie sostenute, per la quota di sua pertinenza.
Con vittoria di spese e compensi professionali”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.06.2025, la sig.ra ha chiesto che fosse pronunciato lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con il sig. in Bangladesh il 29.06.2012, CP_1 trascritto presso il Comune di Ancona.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero.
Il sig. non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, ritirata personalmente CP_1 il 16.07.2025.
All'udienza del 23.10.2025, parte ricorrente, dopo aver discusso oralmente la causa, ha precisato le conclusioni come da ricorso, ad eccezione del contributo al mantenimento, rispetto al quale ha chiesto che fosse determinato in € 500,00, tenuto conto della mancata costituzione del convenuto e, conseguentemente, dell'assenza di elementi informativi circa la sua condizione economico- reddituale, rimettendosi in ogni caso al Tribunale in ordine alla determinazione dell'assegno e alla condanna alle spese di lite.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione prodotta emerge che con sentenza n. 599/2024 pubblicata il 21.03.2024 il
Tribunale di Ancona ha omologato la separazione dei coniugi, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda.
Stante il tempo trascorso dalla sentenza e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Per quanto riguarda le statuizioni accessorie, la ricorrente ha chiesto di confermare quanto stabilito nella sentenza di separazione, fondata su un accordo raggiunto dalle parti dinnanzi al giudice. Il
Tribunale ritiene, pertanto, di disporre in conformità alla sentenza n. 599/2024.
4 Con riferimento al contributo al mantenimento, non essendo emersi elementi nuovi e considerato il breve periodo intercorso dalla pronuncia di separazione, il Tribunale ritiene di confermare l'importo già stabilito in separazione, con la sola maggiorazione ISTAT prevista per legge.
Considerata la natura del giudizio e l'impossibilità di ravvisare una vera e propria soccombenza, si ritengono sussistenti giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Bangladesh Parte_1 CP_1 il 29.06.2012, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 502, parte 2, serie
C dell'anno 2023; ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dispone che:
1) I figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, gli stessi avranno collocazione prevalente presso l'abitazione materna.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà genitoriale sarà esercitata separatamente.
I genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni che li riguardano, privilegiando comunque quelle soluzioni che tengano conto primariamente delle esigenze e dei desideri del minore.
2) la casa coniugale sita ad Ancona alla Via Mamiani n. 52 viene assegnata, con tutto il mobilio, gli arredi e quant'altro in essa contenuto, alla madre in ragione della collocazione dei figli minori,
3) In difetto di accordo circa differenti modalità:
Il padre terrà con sé i figli, a fine settimana alterni, prelevandoli dalla casa materna il sabato mattina alle h. 10,00 ovvero dalla scuola all'uscita, fino alle h. 21,00 del sabato, ovvero in alternativa li preleverà la domenica mattina, tenendoli con sé dalle h. 9,00 fino alle h. 20,00, provvedendo a riaccompagnarli presso l'abitazione materna.
Lo stesso terrà con sé i figli per un pomeriggio alla settimana prelevandoli dall'uscita da scuola fino alle h. 20,00. Durante questi pomeriggi li accompagnerà alle attività sportive o altre attività scolastiche ed extra-scolastiche, secondo quelle che saranno le loro esigenze.
Durante le vacanze estive e invernali il permesso per portare i bambini all'estero dovrà essere esplicito e fornito dall'altro genitore esclusivamente per iscritto.
I genitori si riconoscono la facoltà di effettuare dei periodi di vacanza in estate ed in inverno in compagnia dei figli e che comportino il loro allontanamento dalle rispettive abitazioni e sempre compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extra scolastici.
5 Anche in tale caso questi si impegnano a collaborare ed a comunicarsi con congruo anticipo il periodo prescelto, nonché l'eventuale luogo e relativi recapiti in caso di allontanamento dalle rispettive abitazioni dei genitori.
Durante le festività i minori trascorreranno con i genitori, ad anni alterni tra loro, le festività scolastiche invernali. Analogamente, ad anni alterni tra i genitori, il giorno di Pasqua ed il successivo
Lunedì dell'Angelo.
In occasione dei compleanni dei figli, i genitori trascorreranno congiuntamente la relativa festa.
Qualora non fosse possibile e comunque in difetto di accordo, saranno alternati negli anni tra gli stessi i pasti di quella giornata, o il pranzo o la cena, di modo che i minori potranno festeggiare il proprio compleanno in compagnia di ciascun genitore e della sua eventuale famiglia.
4) verserà a , a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, CP_1 Parte_1
l'importo mensile complessivo di euro 460,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese. Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo del
Tribunale di Ancona, vengono suddivise al 50% tra i genitori.
5) Gli assegni familiari, ove previsti, spetteranno come per legge al genitore collocatario;
ciascun genitore potrà portare in detrazione le spese straordinarie sostenute, per la quota di sua pertinenza. compensa le spese di lite.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.12.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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