TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 24/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Maria Antonietta Naso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1110/2017 R.G.A.C., promossa
DA
, , in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Domenico Vavalà, Persona_1
come da procura in atti
-attori-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Tripodi , giusta procura in Controparte_1
atti
- convenuta-
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e Controparte_2 difeso dall'avv. Roberto Chiodo, giusta procura in atti
-convenuta-
in persona del l.r.p.t., rappresentato Controparte_3
e difeso dall'avv. Giuseppe Martina, giusta procura in atti
-convenuta
1 in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Quercia, Controparte_4
giusta procura in atti
-terza chiamata in causa-
avente ad oggetto: risarcimento del danno da responsabilità medica
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
, , in qualità di figli ed eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3
della sig.ra hanno convenuto in giudizio Persona_1 CP_1
, IL , L , chiedendone la condanna al risarcimento
[...] CP_5 Controparte_6
del danno patrimoniale e non, nonché di tutti i danni patiti e patiendi, da determinarsi in via equitativa subiti in ragione del decesso della propria madre in data 18.03.2014 quale conseguenza dell'imperito trattamento sanitario ricevuto nei giorni precedenti il decesso da parte dei convenuti.
Hanno premesso che:
-in data 14.03.2014, la sig.ra nelle primissime ore della giornata, Parte_4
manifestava malessere fisico con dolori addominali e conati di vomito e dissenteria, e pertanto, si rendeva necessario contattare il medico curante Dott.ssa la quale si recava alle ore 13.30 CP_1 presso l'abitazione della paziente;
- I figli della IG.ra a questo punto, riferivano una serie di cause che avrebbero potuto Persona_1
causare i malori patiti dalla madre, tra le quali l'aver mangiato, la sera precedente, dei funghi (poi rilevatasi amanita phalloides) che la stessa aveva raccolto nel proprio giardino;
- La Dott.ssa in seguito a tale racconto, avrebbe rassicurato i figli della paziente, CP_1
affermando che non erano i funghi a causare i malori evidenziati, ma che si trattava di un virus e che anche altri suoi pazienti, in quel periodo, presentavano gli stessi sintomi, consigliando di tenere a riposo la madre e di farle assumere del Pt_5
- Nelle giornate del 15 e 16 marzo 2014, il figlio , persistendo il malessere della madre, Pt_3
contattava, più volte, la Dott.ssa la quale telefonicamente suggeriva di continuare con CP_1
il riposo e di somministrare Fermenti Lattici e Polase;
- Tuttavia, le condizioni della sig.ra continuavano a peggiorare Persona_1
e nel pomeriggio del 16.03.2014 la Dr.ssa si recava nuovamente presso l'abitazione CP_1
della paziente e somministrava una puntura di , consigliando di mangiare riso in bianco e di CP_7
riposare;
- In considerazione del fatto che le condizioni di salute della madre peggioravano i figli decidevano, in data 17.03.2014, di condurre la madre presso il P.S. dell'Ospedale di Tropea ove veniva constatato
2 un grave quadro clinico e, di conseguenza, la IG.ra veniva trasferita presso l'Ospedale Persona_1
di dove, considerata l'estrema gravità di salute in cui versava, veniva ricoverata nel CP_3
reparto di Anestesia e Rianimazione;
- Alla luce dello stato clinico in cui versava la paziente, veniva prospettata la necessità di essere trasferita d'urgenza presso l'Ospedale Umberto I di Roma in Eliambulanza per un trapianto di fegato;
- Successivamente alla decisione di trasportarla presso il predetto nosocomio, al fine di procedere all'indicato trattamento chirurgico, si sarebbero verificate una serie di complicanze e ritardi relativi al trasporto in eliambulanza, che avrebbero causato un ritardo nel trasporto della IG.ra Persona_1
la quale, venne trasportata in Autombulanza presso l'Umberto I°, nella serata del 17.03.2014, quando ormai le condizioni erano precipitate e nella mattinata del 18.03.2014, alle ore 12:30 circa, ne veniva constatato il decesso.
- Pertanto, in considerazione delle su indicate premesse, gli attori, in qualità di figli della IG.ra
, hanno rappresentato che il decesso della propria congiunta era da Persona_1 Persona_1
attribuire alla condotta imperita e negligente del medico curante Dott.ssa e a Controparte_1
causa dei ritardi ed errori burocratici perpetrati dai medici dell'Ospedale Jazzolino di CP_3
e del personale 118. CP_5
Si costituivano in giudizio i convenuti la e la Controparte_1 Controparte_6 [...]
chiedendo il rigetto della domanda, per difetto del nesso di causalità tra il decesso della CP_8
paziente e le rispettive condotte, evidenziandone peraltro la adeguatezza e la diligenza dell' operato.
Autorizzata la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa formulata tempestivamente dalla convenuta si costituiva quale terza chiamata, Controparte_1 Controparte_4
chiedendo in primis il rigetto della domanda, escludendo il nesso di causalità fra la condotta della dott.ssa ed il decesso della paziente;
in subordine ha invocato l'inoperatività della CP_1
garanzia, essendo la stipula della polizza avvenuta in data successiva ai fatti di causa.
Con ordinanza del 14.05.2019 il Giudice istruttore acquisiva ex officio ex art. 213 c.p.c. il fascicolo inerente al procedimento penale r.g. nr. 2498/2014, archiviato con ordinanza dell'ufficio del Giudice per le indagini preliminari depositata il 27.07.2016, riservandosi all'esito dell'acquisizione della predetta documentazione sulla valutazione dei mezzi istruttori.
Rigettate sia la richiesta di CTU metereologica avanzata da parte attrice, poiché tenuto conto della genericità delle circostanze da accertare, la rendeva superflua e comunque meramente esplorativa, sia la ulteriore richiesta di CTU volta ad accertare il nesso di causalità tra la condotta omissiva della e quella dei sanitari delle due strutture ospedaliere e l'evento morte della signora CP_1
in quanto superflua, potendosi utilmente vagliare le risultanze acquisite nel corso del Persona_1
procedimento penale e acquisiti al presente giudizio, la causa veniva quindi rinviata per la
3 precisazione delle conclusioni ed assunta in decisione.
°°°°°°
Passando al merito della causa, oggetto dell'odierno decidere è l'accertamento della responsabilità dell' e dell' e della dott.ssa per la Controparte_6 Controparte_8 Controparte_1
morte di avvenuta in data in data 18 marzo 2014. Parte_4
1. Principi in materia di responsabilità medica in ambito civile
Seppure nelle conclusioni dell'atto introduttivo, gli attori non hanno esplicitato i titoli e gli importi delle singole poste risarcitorie, rinviando sul punto a quanto indicato nella parte espositiva del medesimo atto e considerato che il rinvio all'atto di citazione è stato operato propriamente anche in funzione di allegazione e compiuta individuazione delle poste di danno richieste, si rileva in questa sede che le voci di danno esplicitate in citazione risultano essere: 1) il danno, iure hereditatis, da perdita di chance di sopravvivenza o di maggiore durata della vita residua della 2) il Persona_1
danno, iure proprio, da perdita del rapporto parentale e quello patrimoniale.
Con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni dei congiunti azionata iure proprio, la responsabilità delle parti convenute è di natura extracontrattuale - non rientrando i congiunti del paziente deceduto, per interpretazione pacifica, e salvo il caso di contratto stipulato dalla gestante, tra i terzi protetti dal contratto (cfr. Cass.civ., ord. 21404/21; Cass. 14615/20) - con i conseguenti più gravosi oneri probatori per gli attori, tenuti a provare tutti i presupposti dell'illecito aquiliano, tra cui anche l'elemento psicologico del dolo o della colpa.
La azione relativa al risarcimento dei danni subiti dal paziente e trasmessi iure hereditatis agli eredi va invece ricondotta all'ordinaria azione di natura contrattuale nei confronti della struttura sanitaria
(cd. contratto di spedalità).
In entrambi i casi, la prova del nesso causale tra la condotta e l'evento di danno risulta posta in capo al soggetto danneggiato.
Solo dopo aver riscontrato l'esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il tema della esistenza della colpa e dell'onere della prova.
Ciò posto, occorre operare una breve premessa con riferimento al nesso di causalità in ambito di responsabilità medica.
La valutazione circa l'accertamento del nesso causale tra condotta del medico o della struttura sanitaria ed evento dannoso, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p. (secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante"
4 - del tutto inverosimili) presenta tuttavia differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile.
Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass., sez. III, 11 maggio 2009, n. 10741). In sede civile, in particolare, nell'imputazione di un evento dannoso per omissione colposa il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto;
il giudice, pertanto, è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica)
l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi.
L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l'enunciato "controfattuale", che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato, il tutto secondo un criterio di 'credibilità razionale' o 'probabilità logica', in base alle effettive circostanze fattuali (cfr. sul punto Cass. Pen.,
Sez. IV, 12 novembre 2013, n. 8073).
Si tratta di uno standard di "certezza probabilistica" non ancorato "esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente", ma che deve essere "verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)”.
Con specifico riguardo alla responsabilità del medico, essendo quest'ultimo tenuto ad espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività e ritenutala idonea a cagionare il danno lamentato dal paziente avuto riguardo alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento.
2. La vicenda in esame: le risultanze istruttorie
Sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa con le quali sono state rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
In particolare per ciò che concerne gli accertamenti tecnici, questo Tribunale può utilmente vagliare le risultanze acquisite nel corso del procedimento penale e acquisiti al presente giudizio tenuto conto che, in assenza di divieti di legge, il Giudice può fondare il proprio convincimento anche in base a
5 prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio, tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (cfr. Corte di Cass. Sez.
3, Sentenza n. 840 del 20/01/2015; n. 4652 del 2011; n. 5440 del 2010; n. 11555 del 2013; SSUU n.
9040 del 2008).
La consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento penale nr. 2498/14 RGNR - all'esito del quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia ha accolto, con ordinanza del 26.07.2016, la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. - ha escluso innanzitutto il nesso di causalità tra le condotte contestate ai sanitari (consistenti, per quanto riguarda la dott.ssa nell'errata diagnosi e conseguente errata prescrizione;
per quanto riguarda le strutture CP_1 sanitarie convenute, nell'avere ritardato il trasporto presso l'ospedale di Roma) ed il danno-evento della perdita di chance di sopravvivenza o di maggiore durata della vita residua della sig.ra
(non trattandosi, per come già detto, di un'ipotesi di danno-evento morte, cagionata da Persona_1
altre cause e non da un trattamento dei sanitari).
I periti nominati dalla Procura hanno difatti concluso che “(...)la diagnosi di “sindrome falloidea”
– ricavata dai sintomi accusati dalla – la cui tossicità è legata alla presenza di Persona_1
amatossina ove il bersaglio è il fegato con il blocco della sintesi di proteine e conseguente morte cellulare, da cui deriva un danno che richiede il trapianto dell'organo o essere mortale (…) non consente la somministrazione di antidoto .. che una condizione siffatta, anche qualora adeguatamente
e tempestivamente trattata è comunque gravata da una elevata mortalità, ne deriva l'impossibilità di stabilire con certezza o con elevato grado di probabilità, se la si sarebbe salvata. Persona_1
Quindi, procedendo con valutazione contro fattuale, per tutti i motivi sopra riportati, in ordine alla mancanza di studi clinici relativi alla efficacia dei trattamenti nel caso di insufficienza epatica acuta secondaria a necrosi massiva o sub massiva da ingestione da funghi, anche qualora adeguatamente
e tempestivamente trattata ne deriva l'impossibilità di stabilire con certezza elevato grado di probabilità se la si sarebbe salvata”. Persona_1
I periti hanno evidenziato che la IG.ra fu colta, in seguito all'ingestione dei funghi Persona_1
raccolti nel proprio giardino, da quella che viene definita “sindrome a lunga latenza” i cui sintomi hanno un insorgenza ritardata e fa si che gli interventi curativi si possano praticare quando ormai i principi tossici sono saldamente instaurati e il materiale ingerito è in buona misura già assimilato ed avendo già causato danni gravi e irreparabili a carico degli organi vitali quali reni e fegato.
A conclusione della Ctu viene affermato che “anche se il trasferimento, presso il Centro Trapianti, fosse avvenuto 8-12 ore prima, non avrebbe certamente scongiurato il decesso della paziente.
Verosimilmente – spiegano i periti – il trapianto non sarebbe stato attuabile nell'immediatezza o in
6 tempi comunque brevi, necessitando di tempi tecnici adeguati, della stabilizzazione del paziente e della disponibilità dell'organo (tenendo conto che statisticamente il numero di organi disponibili è più basso rispetto alle necessità).
Pertanto, tenuto conto dei dati emergenti dalla documentazione in atti, considerato altresì quanto sin qui argomentato, si deve ritenere che, individuata ed accertata la causa del decesso, il comportamento alternativo invocato dagli attori non avrebbe – secondo il criterio civilistico dell'elevata probabilità e del più probabile che non - salvato la vita alla paziente e l'evento letale sarebbe comunque occorso nello stesso arco di tempo.
Non ravvisandosi rapporto di causalità tra le condotte omesse, ascrivibili ai convenuti, e il decesso della paziente, non possono accogliersi nè la domanda di risarcimento del danno iure proprio per la perdita del congiunto e né quella da perdita di chance di sopravvivenza esercitata iure hereditario.
Quanto a quest'ultima voce di danno, non è superfluo precisare che secondo consolidata giurisprudenza, la chance di sopravvivenza risarcibile richiede comunque il superamento positivo del giudizio di causalità secondo maggior probabilità <cfr. cass n. del e cass.>28993 del1'1/11/2019 “In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario) ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente”. Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza di una perdita di chance rilevando che, anche in caso di corretta esecuzione della prestazione sanitaria, la possibilità di sopravvivenza della paziente era talmente labile e teorica da non poter essere determinata neppure in termini probabilistici>>.
La connotazione della chance – intesa, al pari di ogni altra conseguenza della condotta illecita, non come regola causale, ma come evento di danno – in termini di possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale non esclude la necessaria e preliminare indagine sulla relazione eziologica tra la condotta e l'evento dannoso, quest'ultima da condursi secondo il criterio processuale del più probabile che non.
Nel caso di specie, la possibilità di sopravvivenza della paziente non può ritenersi- secondo un ragionamento controfattuale – una evenienza apprezzabile, seria e consistente ed è ragionevole ritenere che gli eventi che condussero rapidamente la signora alla morte si sarebbero Persona_1
verificati con la stessa tempistica e con il medesimo grado di severità anche in presenza di un intervento dei sanitari più tempestivo e di un trasporto presso l'ospedale di Roma più celere.
Anche sotto il profilo della colpevolezza delle condotte contestate, la domanda attorea è infondata.
7 Con riferimento alle strutture sanitarie convenute, vi è prova, anzi, di un trattamento adeguato della paziente e di una gestione corretta e tempestiva dell'emergenza.
I periti hanno invero accertato che dopo l'arrivo al PS di Tropea, la paziente è stata tempestivamente ricoverata presso il reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale di , ove veniva CP_3
adeguatamente trattata, veniva contattato il centro antiveleni di Milano per impostare la corretta terapia ed, ottenuti gli esami di laboratorio ed i risultati strumentali, veniva contattato il centro trapianti del policlinico Umberto I di Roma. E' stato altresì accertato che la restituzione del modulo in quanto errato non ha avuto alcuna incidenza nella tempistica della procedura poiché la richiesta di elisoccorso è stata prontamente reinviata e che il diniego al trasporto mediante elisoccorso è stato dato dal comandante della base di elisoccorso di per condizioni meteo avverse (sulle cui Pt_6
valutazioni e decisioni le parti convenute non hanno alcuna influenza); che la decisione di trasportarla in autoambulanza è stata dunque quella che ha garantito un arrivo più celere all'ospedale di Roma.
Non vi è prova neanche di una condotta colposa in capo alla dott.ssa La versione degli CP_1 attori, secondo cui la stessa avrebbe escluso l'ipotesi di avvelenamento da funghi e non avrebbe consigliato di recarsi al PS, è rimasta sul piano delle mera asserzione priva di riscontri probatori, a fronte delle contrastanti e circostanziate dichiarazioni della convenuta rilasciate in sede CP_1
di indagini che affermano, al contrario, che la stessa non abbia voluto recarsi in Persona_1
ospedale, per come vivamente consigliatole dalla sin dal giorno della prima visita, in CP_1
quanto aveva appreso dalla paziente che la sera precedente, quasi 24 ore prima, aveva ingerito dei funghi.
L'esame delle ulteriori eccezioni sollevate dai convenuti appare superfluo alla luce del principio della ragione più liquida in base al quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata –senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
Le spese di lite, nel rapporto processuale tra l'attrice ed i convenuti, liquidate in base ai parametri del
D.M. 55/2014 secondo i valori minimi relativi allo scaglione valore indeterminabile bassa complessità e compensate per 1/3, attesa l'assenza di questioni di fatto e di diritto complesse nonché la peculiarità del caso concreto, seguono la soccombenza nell'importo liquidato in dispositivo.
Infine, nel rapporto processuale tra la convenuta e la compagnia di Controparte_1
assicurazione chiamata in causa, le spese di lite vanno dichiarate interamente compensate, stante l'assorbimento della domanda di garanzia.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe,
8 ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta le domande di risarcimento del danno proposte dagli attori
- Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti che liquida per ciascuno di essi (con distrazione in favore dell'avv Tripodi) in complessivi € 2539,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
- Dichiara compensate le spese di lite tra e Controparte_1 Controparte_4
Così deciso in Vibo Valentia, 20.02.2025
Il Giudice
Maria Antonietta Naso
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Rosita Navarra
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Maria Antonietta Naso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1110/2017 R.G.A.C., promossa
DA
, , in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Domenico Vavalà, Persona_1
come da procura in atti
-attori-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Tripodi , giusta procura in Controparte_1
atti
- convenuta-
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e Controparte_2 difeso dall'avv. Roberto Chiodo, giusta procura in atti
-convenuta-
in persona del l.r.p.t., rappresentato Controparte_3
e difeso dall'avv. Giuseppe Martina, giusta procura in atti
-convenuta
1 in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Quercia, Controparte_4
giusta procura in atti
-terza chiamata in causa-
avente ad oggetto: risarcimento del danno da responsabilità medica
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
, , in qualità di figli ed eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3
della sig.ra hanno convenuto in giudizio Persona_1 CP_1
, IL , L , chiedendone la condanna al risarcimento
[...] CP_5 Controparte_6
del danno patrimoniale e non, nonché di tutti i danni patiti e patiendi, da determinarsi in via equitativa subiti in ragione del decesso della propria madre in data 18.03.2014 quale conseguenza dell'imperito trattamento sanitario ricevuto nei giorni precedenti il decesso da parte dei convenuti.
Hanno premesso che:
-in data 14.03.2014, la sig.ra nelle primissime ore della giornata, Parte_4
manifestava malessere fisico con dolori addominali e conati di vomito e dissenteria, e pertanto, si rendeva necessario contattare il medico curante Dott.ssa la quale si recava alle ore 13.30 CP_1 presso l'abitazione della paziente;
- I figli della IG.ra a questo punto, riferivano una serie di cause che avrebbero potuto Persona_1
causare i malori patiti dalla madre, tra le quali l'aver mangiato, la sera precedente, dei funghi (poi rilevatasi amanita phalloides) che la stessa aveva raccolto nel proprio giardino;
- La Dott.ssa in seguito a tale racconto, avrebbe rassicurato i figli della paziente, CP_1
affermando che non erano i funghi a causare i malori evidenziati, ma che si trattava di un virus e che anche altri suoi pazienti, in quel periodo, presentavano gli stessi sintomi, consigliando di tenere a riposo la madre e di farle assumere del Pt_5
- Nelle giornate del 15 e 16 marzo 2014, il figlio , persistendo il malessere della madre, Pt_3
contattava, più volte, la Dott.ssa la quale telefonicamente suggeriva di continuare con CP_1
il riposo e di somministrare Fermenti Lattici e Polase;
- Tuttavia, le condizioni della sig.ra continuavano a peggiorare Persona_1
e nel pomeriggio del 16.03.2014 la Dr.ssa si recava nuovamente presso l'abitazione CP_1
della paziente e somministrava una puntura di , consigliando di mangiare riso in bianco e di CP_7
riposare;
- In considerazione del fatto che le condizioni di salute della madre peggioravano i figli decidevano, in data 17.03.2014, di condurre la madre presso il P.S. dell'Ospedale di Tropea ove veniva constatato
2 un grave quadro clinico e, di conseguenza, la IG.ra veniva trasferita presso l'Ospedale Persona_1
di dove, considerata l'estrema gravità di salute in cui versava, veniva ricoverata nel CP_3
reparto di Anestesia e Rianimazione;
- Alla luce dello stato clinico in cui versava la paziente, veniva prospettata la necessità di essere trasferita d'urgenza presso l'Ospedale Umberto I di Roma in Eliambulanza per un trapianto di fegato;
- Successivamente alla decisione di trasportarla presso il predetto nosocomio, al fine di procedere all'indicato trattamento chirurgico, si sarebbero verificate una serie di complicanze e ritardi relativi al trasporto in eliambulanza, che avrebbero causato un ritardo nel trasporto della IG.ra Persona_1
la quale, venne trasportata in Autombulanza presso l'Umberto I°, nella serata del 17.03.2014, quando ormai le condizioni erano precipitate e nella mattinata del 18.03.2014, alle ore 12:30 circa, ne veniva constatato il decesso.
- Pertanto, in considerazione delle su indicate premesse, gli attori, in qualità di figli della IG.ra
, hanno rappresentato che il decesso della propria congiunta era da Persona_1 Persona_1
attribuire alla condotta imperita e negligente del medico curante Dott.ssa e a Controparte_1
causa dei ritardi ed errori burocratici perpetrati dai medici dell'Ospedale Jazzolino di CP_3
e del personale 118. CP_5
Si costituivano in giudizio i convenuti la e la Controparte_1 Controparte_6 [...]
chiedendo il rigetto della domanda, per difetto del nesso di causalità tra il decesso della CP_8
paziente e le rispettive condotte, evidenziandone peraltro la adeguatezza e la diligenza dell' operato.
Autorizzata la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa formulata tempestivamente dalla convenuta si costituiva quale terza chiamata, Controparte_1 Controparte_4
chiedendo in primis il rigetto della domanda, escludendo il nesso di causalità fra la condotta della dott.ssa ed il decesso della paziente;
in subordine ha invocato l'inoperatività della CP_1
garanzia, essendo la stipula della polizza avvenuta in data successiva ai fatti di causa.
Con ordinanza del 14.05.2019 il Giudice istruttore acquisiva ex officio ex art. 213 c.p.c. il fascicolo inerente al procedimento penale r.g. nr. 2498/2014, archiviato con ordinanza dell'ufficio del Giudice per le indagini preliminari depositata il 27.07.2016, riservandosi all'esito dell'acquisizione della predetta documentazione sulla valutazione dei mezzi istruttori.
Rigettate sia la richiesta di CTU metereologica avanzata da parte attrice, poiché tenuto conto della genericità delle circostanze da accertare, la rendeva superflua e comunque meramente esplorativa, sia la ulteriore richiesta di CTU volta ad accertare il nesso di causalità tra la condotta omissiva della e quella dei sanitari delle due strutture ospedaliere e l'evento morte della signora CP_1
in quanto superflua, potendosi utilmente vagliare le risultanze acquisite nel corso del Persona_1
procedimento penale e acquisiti al presente giudizio, la causa veniva quindi rinviata per la
3 precisazione delle conclusioni ed assunta in decisione.
°°°°°°
Passando al merito della causa, oggetto dell'odierno decidere è l'accertamento della responsabilità dell' e dell' e della dott.ssa per la Controparte_6 Controparte_8 Controparte_1
morte di avvenuta in data in data 18 marzo 2014. Parte_4
1. Principi in materia di responsabilità medica in ambito civile
Seppure nelle conclusioni dell'atto introduttivo, gli attori non hanno esplicitato i titoli e gli importi delle singole poste risarcitorie, rinviando sul punto a quanto indicato nella parte espositiva del medesimo atto e considerato che il rinvio all'atto di citazione è stato operato propriamente anche in funzione di allegazione e compiuta individuazione delle poste di danno richieste, si rileva in questa sede che le voci di danno esplicitate in citazione risultano essere: 1) il danno, iure hereditatis, da perdita di chance di sopravvivenza o di maggiore durata della vita residua della 2) il Persona_1
danno, iure proprio, da perdita del rapporto parentale e quello patrimoniale.
Con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni dei congiunti azionata iure proprio, la responsabilità delle parti convenute è di natura extracontrattuale - non rientrando i congiunti del paziente deceduto, per interpretazione pacifica, e salvo il caso di contratto stipulato dalla gestante, tra i terzi protetti dal contratto (cfr. Cass.civ., ord. 21404/21; Cass. 14615/20) - con i conseguenti più gravosi oneri probatori per gli attori, tenuti a provare tutti i presupposti dell'illecito aquiliano, tra cui anche l'elemento psicologico del dolo o della colpa.
La azione relativa al risarcimento dei danni subiti dal paziente e trasmessi iure hereditatis agli eredi va invece ricondotta all'ordinaria azione di natura contrattuale nei confronti della struttura sanitaria
(cd. contratto di spedalità).
In entrambi i casi, la prova del nesso causale tra la condotta e l'evento di danno risulta posta in capo al soggetto danneggiato.
Solo dopo aver riscontrato l'esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il tema della esistenza della colpa e dell'onere della prova.
Ciò posto, occorre operare una breve premessa con riferimento al nesso di causalità in ambito di responsabilità medica.
La valutazione circa l'accertamento del nesso causale tra condotta del medico o della struttura sanitaria ed evento dannoso, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p. (secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante"
4 - del tutto inverosimili) presenta tuttavia differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile.
Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass., sez. III, 11 maggio 2009, n. 10741). In sede civile, in particolare, nell'imputazione di un evento dannoso per omissione colposa il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto;
il giudice, pertanto, è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica)
l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi.
L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l'enunciato "controfattuale", che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato, il tutto secondo un criterio di 'credibilità razionale' o 'probabilità logica', in base alle effettive circostanze fattuali (cfr. sul punto Cass. Pen.,
Sez. IV, 12 novembre 2013, n. 8073).
Si tratta di uno standard di "certezza probabilistica" non ancorato "esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente", ma che deve essere "verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)”.
Con specifico riguardo alla responsabilità del medico, essendo quest'ultimo tenuto ad espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività e ritenutala idonea a cagionare il danno lamentato dal paziente avuto riguardo alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento.
2. La vicenda in esame: le risultanze istruttorie
Sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa con le quali sono state rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
In particolare per ciò che concerne gli accertamenti tecnici, questo Tribunale può utilmente vagliare le risultanze acquisite nel corso del procedimento penale e acquisiti al presente giudizio tenuto conto che, in assenza di divieti di legge, il Giudice può fondare il proprio convincimento anche in base a
5 prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio, tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (cfr. Corte di Cass. Sez.
3, Sentenza n. 840 del 20/01/2015; n. 4652 del 2011; n. 5440 del 2010; n. 11555 del 2013; SSUU n.
9040 del 2008).
La consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento penale nr. 2498/14 RGNR - all'esito del quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia ha accolto, con ordinanza del 26.07.2016, la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. - ha escluso innanzitutto il nesso di causalità tra le condotte contestate ai sanitari (consistenti, per quanto riguarda la dott.ssa nell'errata diagnosi e conseguente errata prescrizione;
per quanto riguarda le strutture CP_1 sanitarie convenute, nell'avere ritardato il trasporto presso l'ospedale di Roma) ed il danno-evento della perdita di chance di sopravvivenza o di maggiore durata della vita residua della sig.ra
(non trattandosi, per come già detto, di un'ipotesi di danno-evento morte, cagionata da Persona_1
altre cause e non da un trattamento dei sanitari).
I periti nominati dalla Procura hanno difatti concluso che “(...)la diagnosi di “sindrome falloidea”
– ricavata dai sintomi accusati dalla – la cui tossicità è legata alla presenza di Persona_1
amatossina ove il bersaglio è il fegato con il blocco della sintesi di proteine e conseguente morte cellulare, da cui deriva un danno che richiede il trapianto dell'organo o essere mortale (…) non consente la somministrazione di antidoto .. che una condizione siffatta, anche qualora adeguatamente
e tempestivamente trattata è comunque gravata da una elevata mortalità, ne deriva l'impossibilità di stabilire con certezza o con elevato grado di probabilità, se la si sarebbe salvata. Persona_1
Quindi, procedendo con valutazione contro fattuale, per tutti i motivi sopra riportati, in ordine alla mancanza di studi clinici relativi alla efficacia dei trattamenti nel caso di insufficienza epatica acuta secondaria a necrosi massiva o sub massiva da ingestione da funghi, anche qualora adeguatamente
e tempestivamente trattata ne deriva l'impossibilità di stabilire con certezza elevato grado di probabilità se la si sarebbe salvata”. Persona_1
I periti hanno evidenziato che la IG.ra fu colta, in seguito all'ingestione dei funghi Persona_1
raccolti nel proprio giardino, da quella che viene definita “sindrome a lunga latenza” i cui sintomi hanno un insorgenza ritardata e fa si che gli interventi curativi si possano praticare quando ormai i principi tossici sono saldamente instaurati e il materiale ingerito è in buona misura già assimilato ed avendo già causato danni gravi e irreparabili a carico degli organi vitali quali reni e fegato.
A conclusione della Ctu viene affermato che “anche se il trasferimento, presso il Centro Trapianti, fosse avvenuto 8-12 ore prima, non avrebbe certamente scongiurato il decesso della paziente.
Verosimilmente – spiegano i periti – il trapianto non sarebbe stato attuabile nell'immediatezza o in
6 tempi comunque brevi, necessitando di tempi tecnici adeguati, della stabilizzazione del paziente e della disponibilità dell'organo (tenendo conto che statisticamente il numero di organi disponibili è più basso rispetto alle necessità).
Pertanto, tenuto conto dei dati emergenti dalla documentazione in atti, considerato altresì quanto sin qui argomentato, si deve ritenere che, individuata ed accertata la causa del decesso, il comportamento alternativo invocato dagli attori non avrebbe – secondo il criterio civilistico dell'elevata probabilità e del più probabile che non - salvato la vita alla paziente e l'evento letale sarebbe comunque occorso nello stesso arco di tempo.
Non ravvisandosi rapporto di causalità tra le condotte omesse, ascrivibili ai convenuti, e il decesso della paziente, non possono accogliersi nè la domanda di risarcimento del danno iure proprio per la perdita del congiunto e né quella da perdita di chance di sopravvivenza esercitata iure hereditario.
Quanto a quest'ultima voce di danno, non è superfluo precisare che secondo consolidata giurisprudenza, la chance di sopravvivenza risarcibile richiede comunque il superamento positivo del giudizio di causalità secondo maggior probabilità <cfr. cass n. del e cass.>28993 del1'1/11/2019 “In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario) ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente”. Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza di una perdita di chance rilevando che, anche in caso di corretta esecuzione della prestazione sanitaria, la possibilità di sopravvivenza della paziente era talmente labile e teorica da non poter essere determinata neppure in termini probabilistici>>.
La connotazione della chance – intesa, al pari di ogni altra conseguenza della condotta illecita, non come regola causale, ma come evento di danno – in termini di possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale non esclude la necessaria e preliminare indagine sulla relazione eziologica tra la condotta e l'evento dannoso, quest'ultima da condursi secondo il criterio processuale del più probabile che non.
Nel caso di specie, la possibilità di sopravvivenza della paziente non può ritenersi- secondo un ragionamento controfattuale – una evenienza apprezzabile, seria e consistente ed è ragionevole ritenere che gli eventi che condussero rapidamente la signora alla morte si sarebbero Persona_1
verificati con la stessa tempistica e con il medesimo grado di severità anche in presenza di un intervento dei sanitari più tempestivo e di un trasporto presso l'ospedale di Roma più celere.
Anche sotto il profilo della colpevolezza delle condotte contestate, la domanda attorea è infondata.
7 Con riferimento alle strutture sanitarie convenute, vi è prova, anzi, di un trattamento adeguato della paziente e di una gestione corretta e tempestiva dell'emergenza.
I periti hanno invero accertato che dopo l'arrivo al PS di Tropea, la paziente è stata tempestivamente ricoverata presso il reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale di , ove veniva CP_3
adeguatamente trattata, veniva contattato il centro antiveleni di Milano per impostare la corretta terapia ed, ottenuti gli esami di laboratorio ed i risultati strumentali, veniva contattato il centro trapianti del policlinico Umberto I di Roma. E' stato altresì accertato che la restituzione del modulo in quanto errato non ha avuto alcuna incidenza nella tempistica della procedura poiché la richiesta di elisoccorso è stata prontamente reinviata e che il diniego al trasporto mediante elisoccorso è stato dato dal comandante della base di elisoccorso di per condizioni meteo avverse (sulle cui Pt_6
valutazioni e decisioni le parti convenute non hanno alcuna influenza); che la decisione di trasportarla in autoambulanza è stata dunque quella che ha garantito un arrivo più celere all'ospedale di Roma.
Non vi è prova neanche di una condotta colposa in capo alla dott.ssa La versione degli CP_1 attori, secondo cui la stessa avrebbe escluso l'ipotesi di avvelenamento da funghi e non avrebbe consigliato di recarsi al PS, è rimasta sul piano delle mera asserzione priva di riscontri probatori, a fronte delle contrastanti e circostanziate dichiarazioni della convenuta rilasciate in sede CP_1
di indagini che affermano, al contrario, che la stessa non abbia voluto recarsi in Persona_1
ospedale, per come vivamente consigliatole dalla sin dal giorno della prima visita, in CP_1
quanto aveva appreso dalla paziente che la sera precedente, quasi 24 ore prima, aveva ingerito dei funghi.
L'esame delle ulteriori eccezioni sollevate dai convenuti appare superfluo alla luce del principio della ragione più liquida in base al quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata –senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
Le spese di lite, nel rapporto processuale tra l'attrice ed i convenuti, liquidate in base ai parametri del
D.M. 55/2014 secondo i valori minimi relativi allo scaglione valore indeterminabile bassa complessità e compensate per 1/3, attesa l'assenza di questioni di fatto e di diritto complesse nonché la peculiarità del caso concreto, seguono la soccombenza nell'importo liquidato in dispositivo.
Infine, nel rapporto processuale tra la convenuta e la compagnia di Controparte_1
assicurazione chiamata in causa, le spese di lite vanno dichiarate interamente compensate, stante l'assorbimento della domanda di garanzia.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe,
8 ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta le domande di risarcimento del danno proposte dagli attori
- Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti che liquida per ciascuno di essi (con distrazione in favore dell'avv Tripodi) in complessivi € 2539,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
- Dichiara compensate le spese di lite tra e Controparte_1 Controparte_4
Così deciso in Vibo Valentia, 20.02.2025
Il Giudice
Maria Antonietta Naso
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Rosita Navarra
9