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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 207/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DELL'ANNA ANNA RITA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2450/2024 depositato il 05/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Andrano - Via Michelangelo 25 73020 Andrano LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20180000119 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20190000132 IMU 2019
- INVITO AL PAGAMENTO n. LQ18T 334 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 100/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso pervenuto il 5.9.2024, impugnava, davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria, i seguenti atti: a) avviso di accertamento notificato il 7.2.2024 per omesso/parziale versamento IMU 2018; b) avviso di accertamento notificato dal Comune di Andrano il 27.2.2024 per omesso/parziale versamento IMU 2019; c) avviso di pagamento notificato dal medesimo Comune il 15.2.2024 per omesso/ parziale pagamento tassa rifiuti anno 2018.
A sostegno del ricorso il contribuente deduceva: che gli atti erano stati emessi oltre il termine massimo di decadenza prescritto a carico dell'Amministrazione; che il provvedimento sub c) non era stato preceduto da un valido avviso di accertamento;
che l'IMU non era dovuta, in quanto gli immobili asseritamente gravati da tale imposta erano strumentali alla sua azienda agricola, qualificabile come masseria didattica;
che per analoghe ragioni non era dovuta la TARI;
che il fabbricato di Indirizzo_1 era la sede dell'associazione Associazione_1 *, non soggetta a IMU.
Il Comune di Andrano non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza il ricorso è stato discusso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Invero, il contribuente ha notificato alla controparte il ricorso introduttivo del giudizio in data 8.4.2024, ma si
è costituito in giudizio soltanto il 5.9.2024, ben oltre il termine di trenta giorni prescritto dall'art. 22 del D.Lgs.
546/1992 e ciò comporta, ai sensi della medesima disposizione, la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso anche d'ufficio.
Nulla sulle spese, non essendosi il Comune costituito in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DELL'ANNA ANNA RITA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2450/2024 depositato il 05/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Andrano - Via Michelangelo 25 73020 Andrano LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20180000119 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20190000132 IMU 2019
- INVITO AL PAGAMENTO n. LQ18T 334 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 100/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso pervenuto il 5.9.2024, impugnava, davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria, i seguenti atti: a) avviso di accertamento notificato il 7.2.2024 per omesso/parziale versamento IMU 2018; b) avviso di accertamento notificato dal Comune di Andrano il 27.2.2024 per omesso/parziale versamento IMU 2019; c) avviso di pagamento notificato dal medesimo Comune il 15.2.2024 per omesso/ parziale pagamento tassa rifiuti anno 2018.
A sostegno del ricorso il contribuente deduceva: che gli atti erano stati emessi oltre il termine massimo di decadenza prescritto a carico dell'Amministrazione; che il provvedimento sub c) non era stato preceduto da un valido avviso di accertamento;
che l'IMU non era dovuta, in quanto gli immobili asseritamente gravati da tale imposta erano strumentali alla sua azienda agricola, qualificabile come masseria didattica;
che per analoghe ragioni non era dovuta la TARI;
che il fabbricato di Indirizzo_1 era la sede dell'associazione Associazione_1 *, non soggetta a IMU.
Il Comune di Andrano non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza il ricorso è stato discusso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Invero, il contribuente ha notificato alla controparte il ricorso introduttivo del giudizio in data 8.4.2024, ma si
è costituito in giudizio soltanto il 5.9.2024, ben oltre il termine di trenta giorni prescritto dall'art. 22 del D.Lgs.
546/1992 e ciò comporta, ai sensi della medesima disposizione, la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso anche d'ufficio.
Nulla sulle spese, non essendosi il Comune costituito in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.