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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 29/01/2026, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1447/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 21/05/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
US DE ER FR, Presidente
SICA IMMACOLATA, Relatore
AGHINA ERNESTO, Giudice
in data 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 875/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 135468-850 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9680/2025 depositato il
21/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente propone ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, notificato in data 18.12.2024 a Resistente_1 srl, e a Municipia S.p.A.;
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alle parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
Si costituisce in giudizio la convenuta società concessionaria Municipia resta invece contumace
Resistente_1.
Alla udienza successiva fissata per la trattazione il collegio ha assunto la decisione come da dispositivo.
Parte ricorrente con il ricorso introdotto impugnava un avviso di accertamento esecutivo per il mancato pagamento della tassa IMU per l'anno 2020, dell'importo di € 35.771,42, notificatale in data 19.11.2024;
la ricorrente premetteva di svolgere attività di gestione immobiliare e di essere proprietaria di numerosi cespiti, specificamente elencati, rappresentando altresì che a causa della crisi economica determinata dell'emergenza pandemica da Covid non era riuscita a fare fronte al pagamento dell'IMU;
affidava pertanto al ricorso unicamente censure di carattere formale e segnatamente la incertezza dell'ente che aveva emesso l'atto impugnato;
la carenza di legittimazione attiva in capo alla concessionaria Resistente_1 in ragione del fatto che detta società non risultasse iscritta nell'albo previsto dall'art. 53 d.l.vo n. 446/1997, e nemmeno nella relativa sezione separata dell'art. 1, co. 805, 1. 27 dicembre 2019, n. 160;
la carenza altresì di legittimazione attiva della medesima Municipia spa;
si costituiva Municipia che chiedeva rigettarsi il ricorso attesa la piena legittimazione di Resistente_1
, e della stessa Municipia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ritiene il ricorso non fondato.
Occorre innanzitutto rilevare che la questione inerente la legittimazione della concessionaria Resistente_1 si era già posta;
era stata, infatti, rimessa alla Suprema Corte di Cassazione la questione pregiudiziale, ai sensi dell'art. 363 bis Cpc, sulla seguente questione di diritto: “dica la Corte di
Cassazione se, in materia tributaria, secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 184 del d.lvo n. 50/2016 (codice degli appalti), sia validamente ed efficacemente costituita una “società di progetto” avente ad oggetto l'accertamento e la riscossione fiscale, non iscritta (perché impossibilitata a farlo) sia nell'albo previsto dall'art. 53 d.l.vo n. 446/1997, che nella relativa sezione separata dell'art. 1, co. 805, l.
27 dicembre 2019, n. 160, sul presupposto che essa mutui dalla società aggiudicataria (iscritta nell'albo predetto e socia unica della società di progetto) i requisiti prescritti per legge”;
Interveniva, in data 20.3.2025, la sentenza della Corte di Cassazione nr. 7495/2025 in cui si dava atto che
“nelle more della decisione , è intervenuta la L. 21 febbraio 2025, n. 15 (in G.U. 24/02/2025, n. 45) di conversione del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. decreto 'milleproroghe 2025'), con la quale è stato previsto (art. 3 co. 14 septies) quanto segue: “Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo
12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, è prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”.
Appare, dunque evidente che il legislatore abbia consentito il superamento dei dubbi interpretativi in precedenza sorti, con il consequenziale pieno riconoscimento, dunque, della piena legittimità dei poteri esercitati in capo alla società Resistente_1.
Quanto alle altre censure si evidenzia che l'atto impugnato appare certamente emesso da Municipia spa, per conto della società Resistente_1; vale a tal punto osservare che tale potestà discende dall'accordo di Servizi, versato in atti, stipulato tra Municipia e Resistente_1 in data 7.8.2024, in cui vengono esplicitate le attività che la prima esercita proprio per conto di Resistente_1;
Per quanto innanzi evidenziato il ricorso deve essere respinto. Sussistono senz'altro ragioni, quale la novità e la complessità della questione di diritto affrontata per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 21/05/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
US DE ER FR, Presidente
SICA IMMACOLATA, Relatore
AGHINA ERNESTO, Giudice
in data 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 875/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 135468-850 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9680/2025 depositato il
21/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente propone ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, notificato in data 18.12.2024 a Resistente_1 srl, e a Municipia S.p.A.;
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alle parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
Si costituisce in giudizio la convenuta società concessionaria Municipia resta invece contumace
Resistente_1.
Alla udienza successiva fissata per la trattazione il collegio ha assunto la decisione come da dispositivo.
Parte ricorrente con il ricorso introdotto impugnava un avviso di accertamento esecutivo per il mancato pagamento della tassa IMU per l'anno 2020, dell'importo di € 35.771,42, notificatale in data 19.11.2024;
la ricorrente premetteva di svolgere attività di gestione immobiliare e di essere proprietaria di numerosi cespiti, specificamente elencati, rappresentando altresì che a causa della crisi economica determinata dell'emergenza pandemica da Covid non era riuscita a fare fronte al pagamento dell'IMU;
affidava pertanto al ricorso unicamente censure di carattere formale e segnatamente la incertezza dell'ente che aveva emesso l'atto impugnato;
la carenza di legittimazione attiva in capo alla concessionaria Resistente_1 in ragione del fatto che detta società non risultasse iscritta nell'albo previsto dall'art. 53 d.l.vo n. 446/1997, e nemmeno nella relativa sezione separata dell'art. 1, co. 805, 1. 27 dicembre 2019, n. 160;
la carenza altresì di legittimazione attiva della medesima Municipia spa;
si costituiva Municipia che chiedeva rigettarsi il ricorso attesa la piena legittimazione di Resistente_1
, e della stessa Municipia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ritiene il ricorso non fondato.
Occorre innanzitutto rilevare che la questione inerente la legittimazione della concessionaria Resistente_1 si era già posta;
era stata, infatti, rimessa alla Suprema Corte di Cassazione la questione pregiudiziale, ai sensi dell'art. 363 bis Cpc, sulla seguente questione di diritto: “dica la Corte di
Cassazione se, in materia tributaria, secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 184 del d.lvo n. 50/2016 (codice degli appalti), sia validamente ed efficacemente costituita una “società di progetto” avente ad oggetto l'accertamento e la riscossione fiscale, non iscritta (perché impossibilitata a farlo) sia nell'albo previsto dall'art. 53 d.l.vo n. 446/1997, che nella relativa sezione separata dell'art. 1, co. 805, l.
27 dicembre 2019, n. 160, sul presupposto che essa mutui dalla società aggiudicataria (iscritta nell'albo predetto e socia unica della società di progetto) i requisiti prescritti per legge”;
Interveniva, in data 20.3.2025, la sentenza della Corte di Cassazione nr. 7495/2025 in cui si dava atto che
“nelle more della decisione , è intervenuta la L. 21 febbraio 2025, n. 15 (in G.U. 24/02/2025, n. 45) di conversione del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. decreto 'milleproroghe 2025'), con la quale è stato previsto (art. 3 co. 14 septies) quanto segue: “Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo
12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, è prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”.
Appare, dunque evidente che il legislatore abbia consentito il superamento dei dubbi interpretativi in precedenza sorti, con il consequenziale pieno riconoscimento, dunque, della piena legittimità dei poteri esercitati in capo alla società Resistente_1.
Quanto alle altre censure si evidenzia che l'atto impugnato appare certamente emesso da Municipia spa, per conto della società Resistente_1; vale a tal punto osservare che tale potestà discende dall'accordo di Servizi, versato in atti, stipulato tra Municipia e Resistente_1 in data 7.8.2024, in cui vengono esplicitate le attività che la prima esercita proprio per conto di Resistente_1;
Per quanto innanzi evidenziato il ricorso deve essere respinto. Sussistono senz'altro ragioni, quale la novità e la complessità della questione di diritto affrontata per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.