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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n.4955 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIOLA FILIPPO, Parte_1 C.F._1
-RICORRENTE- nei confronti di
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica, resistente
All'udienza del 4.02.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “I)- accertata la radicalità della scelta di genere effettuata dall'attrice ed il completamento del suo percorso di transizione psicosomatico female to male, pronunciare la rettificazione di sesso da femminile a maschile dell'odierna parte attrice, ordinando agli Ufficiali dello stato civile competenti la modifiche anagrafiche conseguenti, con mutamento del nome anagrafico da in;
Pt_1 Per_1
II)- autorizzare, nel contempo, parte attrice ad eseguire – in un momento successivo alla rettifica dell'attribuzione del sesso – gli interventi medici necessari all'adeguamento del proprio corpo agli aspetti somatici maschili, siano essi demolitivi (mastectomia, isterectomia e salpingo – ooforectomia) e/o ricostruttivi (fallopastica o metoidioplastica)”
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha domandato la rettificazione degli atti dello stato Parte_1
civile, con l'attribuzione del sesso maschile e del nome di e l'autorizzazione a sottoporsi a Per_1
trattamento medico chirurgico per l'adeguamento dei caratteri del sesso alle proprie caratteristiche psicologiche, corrispondenti a quelle del sesso maschile.
A sostegno della domanda, ha allegato: che, fin da bambina, aveva sempre percepito la propria immagine come quella di una persona di sesso biologicamente maschile, mal tollerando – soprattutto con l'ingresso nell'età puberale – il proprio corpo femminile;
che, per tali motivi, ancor prima di raggiungere la maggiore età, aveva intrapreso un percorso di sostegno psicologico e neuropsichiatrico;
che successivamente, al compimento della maggiore età, aveva iniziato anche la terapia ormonale;
che nel tempo si era mantenuto costante il proposito di arrivare all'intervento di riassegnazione chirurgica del sesso, per adeguare il corpo all'identità percepita;
che, tuttavia, considerata la delicatezza dell'intervento, vi era l'intenzione di sottoporvisi solo una volta ottenuta la rettificazione del sesso presso il competente Ufficio anagrafico.
All'udienza del 17.11.2023 parte ricorrente, comparsa personalmente, ha precisato di avere iniziato la terapia ormonale nel mese di febbraio del 2022 e di avere accettato senza alcun ripensamento i cambiamenti nel corpo, verificatisi già dopo i primi mesi dall'avvio della terapia.
Fissata udienza ex art. 275 bis cpc, il collegio ha riservato il deposito della sentenza nei 60 giorni.
La domanda è fondata.
Deve preliminarmente rilevarsi che la rettificazione dello stato civile, per essere attuata, non richiede necessariamente la sottoposizione ad interventi chirurgici radicali, dovendo escludersi che l'esame integrato della L. 164/1982, artt. 1 e 3, porti a ritenere necessaria la preventiva demolizione, sia essa totale o parziale, dei caratteri sessuali anatomici primari.
Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, occorre procedere ad “un'interpretazione delle norme che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con
l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo
2 ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica” (Cass., I Sez. Civ., sent.
20.07.2015, n. 15138).
Non si richiede, dunque, la sottoposizione ad interventi chirurgici radicali, ma un mutamento di sesso effettivo e compiuto: il richiedente deve dimostrare che la propria domanda non è ancorata a condizioni di ordine solo soggettivo o oggettivamente suscettibili di variare nel tempo.
Deve pertanto essere accertato se parte attrice esprima una consapevole, effettiva e irreversibile volontà di essere riconosciuta quale appartenente al genere maschile e se tale volontà trovi riscontri nella compiutezza ed irreversibilità del cammino di cambiamento intrapreso.
Venendo al caso concreto, dalla documentazione prodotta è emersa nella parte attrice la presenza di disforia di genere.
Nel mese di febbraio del 2022 la parte attrice ha avviato la terapia ormonale mascolinizzante e, come emerge dalla relazione endocrinologica del 17.07.2024, si è verificata una “modificazione degli ormoni sessuali in senso maschile, modificazioni somatiche (mascolinizzazione) caratterizzate principalmente da: ipertrofia del clitoride (irreversibile), abbassamento del timbro della voce
(irreversibile), aumento della massa muscolare (parzialmente reversibile), aumento della rappresentazione dell'apparato pilifero (prevalentemente irreversibile), ipotrofia delle ghiandole mammarie (reversibile), amenorrea (reversibile), ridistribuzione del grasso corporeo in senso maschile (reversibile)”.
Tali cambiamenti hanno comportato un deciso miglioramento del disagio vissuto e, come risulta dalla relazione psichiatrica del 26.03.2024, “si è evidenziato un marcato miglioramento dell'accettazione di sé con risvolti positivi sugli aspetti sociali e relazionali e una netta riduzione della sofferenza percepita, tanto da comportare, lo scorso dicembre, l'interruzione del trattamento con antidepressivi e ansiolitici assunto a partire dal febbraio del 2022”, mentre “persiste un disagio, tale da compromettere la qualità di vita del paziente, nelle situazioni in cui emerge
l'identità biologica femminile dello stesso, come in tutti i casi in cui deve presentare documenti ufficiali che riportano il proprio nome anagrafico”.
La relazione citata evidenzia, inoltre, l'assenza di alterazioni psicopatologiche tali da controindicare il percorso e conclude evidenziando che “non emergono allo stato attuale, né sono mai emersi nel
3 corso del percorso di affermazione, elementi tali da portare a ritenere che il percorso di transizione
Female to Male avviato dal paziente possa ritenersi reversibile”.
Sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 1 L. n. 164/82 per procedersi all'attribuzione del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche della parte attrice.
Quanto alla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento chirurgico, deve rilevarsi che, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, il regime autorizzatorio è divenuto irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della
Corte di cassazione n. 15138 del 2015 e successivamente della sentenza della Corte Costituzionale
n. 221 del 2015.
Tale evoluzione giurisprudenziale, infatti, “ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).
La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”
La Corte Costituzionale ha, dunque, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
L'intervento chirurgico di adeguamento potrà dunque seguire la sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, a prescindere dalla richiesta autorizzazione giudiziale, che, come visto, non corrisponde più alla ratio legis.
Nulla per le spese.
4
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nata a [...] il [...], nel Parte_1
senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto “sesso maschile” e laddove è indicato in ” il prenome debba invece intendersi scritto il prenome ”; Pt_1 Per_1
• dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente provveda alle conseguenti annotazioni;
• non luogo a provvedere in ordine alla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione della parte attrice a sottoporsi ai trattamenti medico chirurgici di mutamento dei caratteri sessuali primari e di adeguamento del proprio corpo agli aspetti somatici maschili;
• dispone che, in caso di diffusione della sentenza, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata;
• nulla per le spese.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 5.02.2025
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n.4955 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIOLA FILIPPO, Parte_1 C.F._1
-RICORRENTE- nei confronti di
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica, resistente
All'udienza del 4.02.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “I)- accertata la radicalità della scelta di genere effettuata dall'attrice ed il completamento del suo percorso di transizione psicosomatico female to male, pronunciare la rettificazione di sesso da femminile a maschile dell'odierna parte attrice, ordinando agli Ufficiali dello stato civile competenti la modifiche anagrafiche conseguenti, con mutamento del nome anagrafico da in;
Pt_1 Per_1
II)- autorizzare, nel contempo, parte attrice ad eseguire – in un momento successivo alla rettifica dell'attribuzione del sesso – gli interventi medici necessari all'adeguamento del proprio corpo agli aspetti somatici maschili, siano essi demolitivi (mastectomia, isterectomia e salpingo – ooforectomia) e/o ricostruttivi (fallopastica o metoidioplastica)”
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha domandato la rettificazione degli atti dello stato Parte_1
civile, con l'attribuzione del sesso maschile e del nome di e l'autorizzazione a sottoporsi a Per_1
trattamento medico chirurgico per l'adeguamento dei caratteri del sesso alle proprie caratteristiche psicologiche, corrispondenti a quelle del sesso maschile.
A sostegno della domanda, ha allegato: che, fin da bambina, aveva sempre percepito la propria immagine come quella di una persona di sesso biologicamente maschile, mal tollerando – soprattutto con l'ingresso nell'età puberale – il proprio corpo femminile;
che, per tali motivi, ancor prima di raggiungere la maggiore età, aveva intrapreso un percorso di sostegno psicologico e neuropsichiatrico;
che successivamente, al compimento della maggiore età, aveva iniziato anche la terapia ormonale;
che nel tempo si era mantenuto costante il proposito di arrivare all'intervento di riassegnazione chirurgica del sesso, per adeguare il corpo all'identità percepita;
che, tuttavia, considerata la delicatezza dell'intervento, vi era l'intenzione di sottoporvisi solo una volta ottenuta la rettificazione del sesso presso il competente Ufficio anagrafico.
All'udienza del 17.11.2023 parte ricorrente, comparsa personalmente, ha precisato di avere iniziato la terapia ormonale nel mese di febbraio del 2022 e di avere accettato senza alcun ripensamento i cambiamenti nel corpo, verificatisi già dopo i primi mesi dall'avvio della terapia.
Fissata udienza ex art. 275 bis cpc, il collegio ha riservato il deposito della sentenza nei 60 giorni.
La domanda è fondata.
Deve preliminarmente rilevarsi che la rettificazione dello stato civile, per essere attuata, non richiede necessariamente la sottoposizione ad interventi chirurgici radicali, dovendo escludersi che l'esame integrato della L. 164/1982, artt. 1 e 3, porti a ritenere necessaria la preventiva demolizione, sia essa totale o parziale, dei caratteri sessuali anatomici primari.
Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, occorre procedere ad “un'interpretazione delle norme che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con
l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo
2 ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica” (Cass., I Sez. Civ., sent.
20.07.2015, n. 15138).
Non si richiede, dunque, la sottoposizione ad interventi chirurgici radicali, ma un mutamento di sesso effettivo e compiuto: il richiedente deve dimostrare che la propria domanda non è ancorata a condizioni di ordine solo soggettivo o oggettivamente suscettibili di variare nel tempo.
Deve pertanto essere accertato se parte attrice esprima una consapevole, effettiva e irreversibile volontà di essere riconosciuta quale appartenente al genere maschile e se tale volontà trovi riscontri nella compiutezza ed irreversibilità del cammino di cambiamento intrapreso.
Venendo al caso concreto, dalla documentazione prodotta è emersa nella parte attrice la presenza di disforia di genere.
Nel mese di febbraio del 2022 la parte attrice ha avviato la terapia ormonale mascolinizzante e, come emerge dalla relazione endocrinologica del 17.07.2024, si è verificata una “modificazione degli ormoni sessuali in senso maschile, modificazioni somatiche (mascolinizzazione) caratterizzate principalmente da: ipertrofia del clitoride (irreversibile), abbassamento del timbro della voce
(irreversibile), aumento della massa muscolare (parzialmente reversibile), aumento della rappresentazione dell'apparato pilifero (prevalentemente irreversibile), ipotrofia delle ghiandole mammarie (reversibile), amenorrea (reversibile), ridistribuzione del grasso corporeo in senso maschile (reversibile)”.
Tali cambiamenti hanno comportato un deciso miglioramento del disagio vissuto e, come risulta dalla relazione psichiatrica del 26.03.2024, “si è evidenziato un marcato miglioramento dell'accettazione di sé con risvolti positivi sugli aspetti sociali e relazionali e una netta riduzione della sofferenza percepita, tanto da comportare, lo scorso dicembre, l'interruzione del trattamento con antidepressivi e ansiolitici assunto a partire dal febbraio del 2022”, mentre “persiste un disagio, tale da compromettere la qualità di vita del paziente, nelle situazioni in cui emerge
l'identità biologica femminile dello stesso, come in tutti i casi in cui deve presentare documenti ufficiali che riportano il proprio nome anagrafico”.
La relazione citata evidenzia, inoltre, l'assenza di alterazioni psicopatologiche tali da controindicare il percorso e conclude evidenziando che “non emergono allo stato attuale, né sono mai emersi nel
3 corso del percorso di affermazione, elementi tali da portare a ritenere che il percorso di transizione
Female to Male avviato dal paziente possa ritenersi reversibile”.
Sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 1 L. n. 164/82 per procedersi all'attribuzione del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche della parte attrice.
Quanto alla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento chirurgico, deve rilevarsi che, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, il regime autorizzatorio è divenuto irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della
Corte di cassazione n. 15138 del 2015 e successivamente della sentenza della Corte Costituzionale
n. 221 del 2015.
Tale evoluzione giurisprudenziale, infatti, “ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).
La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”
La Corte Costituzionale ha, dunque, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
L'intervento chirurgico di adeguamento potrà dunque seguire la sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, a prescindere dalla richiesta autorizzazione giudiziale, che, come visto, non corrisponde più alla ratio legis.
Nulla per le spese.
4
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nata a [...] il [...], nel Parte_1
senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto “sesso maschile” e laddove è indicato in ” il prenome debba invece intendersi scritto il prenome ”; Pt_1 Per_1
• dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente provveda alle conseguenti annotazioni;
• non luogo a provvedere in ordine alla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione della parte attrice a sottoporsi ai trattamenti medico chirurgici di mutamento dei caratteri sessuali primari e di adeguamento del proprio corpo agli aspetti somatici maschili;
• dispone che, in caso di diffusione della sentenza, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata;
• nulla per le spese.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 5.02.2025
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
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