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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 16/02/2026, n. 2421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2421 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2421/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
MASTELLONI UGO, Relatore
CUPPONE FABRIZIO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 895/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense1311 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432218 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432218 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432218 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432218 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432218 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432218 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11295/2025 depositato il
13/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401432218, relativo alla presunta omessa dichiarazione TARI e al correlato TEFA, per le annualità 2018-2023, con contestazione di
“evasione totale” dei tributi. L'atto richiedeva complessivamente euro 19.455,00, così articolati:
euro 13.091,08 per tributo accertato;
euro 6.355,98 per sanzioni;
euro 7,83 per spese di notifica.
La ricorrente ha dedotto plurimi motivi di illegittimità dell'accertamento.
Successivamente, Roma Capitale, con provvedimento prot. U250100110224 del 10 gennaio 2025, ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento impugnato, esercitando il potere di autotutela ai sensi dell'art.
2-quater del D.L. 564/1994, conv. in L. 656/1994, e dell'art. 1, comma 136, L. 311/2004.
L'Amministrazione si è costituita chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere e la compensazione delle spese.
La ricorrente, con memoria, ha chiesto la condanna dell'Amministrazione alle spese, deducendo che l'errore impositivo – esteso a sei annualità e di importo rilevante – ha reso necessario il ricorso giurisdizionale, con conseguente esposizione a costi difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla cessata materia del contendere
L'annullamento integrale dell'avviso di accertamento impugnato determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46, comma 1, D.Lgs. 546/1992.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che, quando l'Amministrazione elimina integralmente l'atto impugnato, viene meno l'interesse alla decisione (Cass. n. 21184/2014; Cass. n. 1690/2017; Cass. n.
24464/2020).
2. Sulla regolazione delle spese
La questione centrale riguarda la regolazione delle spese processuali.
L'art. 46, comma 3, D.Lgs. 546/1992 stabilisce che, in caso di cessata materia del contendere, la Corte provvede sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La Cassazione ha più volte affermato che:
quando l'Amministrazione annulla l'atto solo dopo la proposizione del ricorso, le spese devono essere poste a suo carico, salvo che dimostri che l'illegittimità non era riconoscibile con l'ordinaria diligenza
(Cass. n. 25311/2014; Cass. n. 406/2015; Cass. n. 27630/2018);
l'autotutela successiva al ricorso non giustifica la compensazione, poiché il contribuente è stato costretto a ricorrere per ottenere il risultato poi riconosciuto dall'ente (Cass. n. 23031/2019; Cass. n. 3057/2020).
Nel caso di specie: l'accertamento riguardava sei annualità;
l'importo richiesto era significativo;
l'errore dell'Amministrazione è stato riconosciuto solo dopo il ricorso;
l'annullamento è stato disposto in autotutela totale, indice di piena infondatezza originaria della pretesa.
Sussistono dunque i presupposti per porre le spese a carico di Roma Capitale.
3. Quantificazione delle spese
La ricorrente ha documentato l'attività difensiva svolta e richiesto la liquidazione delle spese.
Considerata:
la natura della controversia;
l'importo dell'atto annullato;
la fase processuale svolta;
il principio di proporzionalità ex art. 15 D.Lgs. 546/1992; la possibilità di liquidazione equitativa ex art. 92, comma 2, c.p.c. (applicabile nel processo tributario); la Corte ritiene congrua la liquidazione in euro 1.400, come richiesto, quale importo equitativo e onnicomprensivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna Roma Capitale al rimborso delle spese di giudizio in favore della ricorrente liquidandole in complessivi € 1.400,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
MASTELLONI UGO, Relatore
CUPPONE FABRIZIO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 895/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense1311 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432218 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432218 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432218 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432218 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432218 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432218 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11295/2025 depositato il
13/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401432218, relativo alla presunta omessa dichiarazione TARI e al correlato TEFA, per le annualità 2018-2023, con contestazione di
“evasione totale” dei tributi. L'atto richiedeva complessivamente euro 19.455,00, così articolati:
euro 13.091,08 per tributo accertato;
euro 6.355,98 per sanzioni;
euro 7,83 per spese di notifica.
La ricorrente ha dedotto plurimi motivi di illegittimità dell'accertamento.
Successivamente, Roma Capitale, con provvedimento prot. U250100110224 del 10 gennaio 2025, ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento impugnato, esercitando il potere di autotutela ai sensi dell'art.
2-quater del D.L. 564/1994, conv. in L. 656/1994, e dell'art. 1, comma 136, L. 311/2004.
L'Amministrazione si è costituita chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere e la compensazione delle spese.
La ricorrente, con memoria, ha chiesto la condanna dell'Amministrazione alle spese, deducendo che l'errore impositivo – esteso a sei annualità e di importo rilevante – ha reso necessario il ricorso giurisdizionale, con conseguente esposizione a costi difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla cessata materia del contendere
L'annullamento integrale dell'avviso di accertamento impugnato determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46, comma 1, D.Lgs. 546/1992.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che, quando l'Amministrazione elimina integralmente l'atto impugnato, viene meno l'interesse alla decisione (Cass. n. 21184/2014; Cass. n. 1690/2017; Cass. n.
24464/2020).
2. Sulla regolazione delle spese
La questione centrale riguarda la regolazione delle spese processuali.
L'art. 46, comma 3, D.Lgs. 546/1992 stabilisce che, in caso di cessata materia del contendere, la Corte provvede sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La Cassazione ha più volte affermato che:
quando l'Amministrazione annulla l'atto solo dopo la proposizione del ricorso, le spese devono essere poste a suo carico, salvo che dimostri che l'illegittimità non era riconoscibile con l'ordinaria diligenza
(Cass. n. 25311/2014; Cass. n. 406/2015; Cass. n. 27630/2018);
l'autotutela successiva al ricorso non giustifica la compensazione, poiché il contribuente è stato costretto a ricorrere per ottenere il risultato poi riconosciuto dall'ente (Cass. n. 23031/2019; Cass. n. 3057/2020).
Nel caso di specie: l'accertamento riguardava sei annualità;
l'importo richiesto era significativo;
l'errore dell'Amministrazione è stato riconosciuto solo dopo il ricorso;
l'annullamento è stato disposto in autotutela totale, indice di piena infondatezza originaria della pretesa.
Sussistono dunque i presupposti per porre le spese a carico di Roma Capitale.
3. Quantificazione delle spese
La ricorrente ha documentato l'attività difensiva svolta e richiesto la liquidazione delle spese.
Considerata:
la natura della controversia;
l'importo dell'atto annullato;
la fase processuale svolta;
il principio di proporzionalità ex art. 15 D.Lgs. 546/1992; la possibilità di liquidazione equitativa ex art. 92, comma 2, c.p.c. (applicabile nel processo tributario); la Corte ritiene congrua la liquidazione in euro 1.400, come richiesto, quale importo equitativo e onnicomprensivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna Roma Capitale al rimborso delle spese di giudizio in favore della ricorrente liquidandole in complessivi € 1.400,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.