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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/08/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice rel. dott. ssa Francesca Cerrone Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1192 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato FABBRI ROSA LINDA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avvocato LAZZARI MASSIMO e dall'Avvocato RODA LUCA
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 02/07/2025.
pagina 1 di 7 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in MONTESE (MO) in data
09/08/1997 e dalla loro unione sono nati i figli in data 29/10/1997, Per_1 Per_2 in data 26/12/1999 e in data 29/05/2014. Per_3
2. Con ricorso depositato in data 13/03/2025, parte ricorrente ha chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, alle seguenti condizioni: affidamento condiviso del figlio minore , con Per_3 collocazione presso la madre;
assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
disporre un percorso di sostegno alla genitorialità per il padre, con incarico ai
Servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare e valutare le condizioni di salute del minore;
regolamentare il diritto di visita del padre nei termini ivi Per_3 indicati, sulla base del positivo esito delle valutazioni professionali dei Servizi
Sociali incaricati;
contributo al mantenimento ordinario per il figlio minore a carico del padre per euro 700,00 mensili, che si rivaluterà automaticamente dopo un anno, senza necessità di richiesta, in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Modena;
contributo Per al mantenimento dei due figli ed , maggiorenni ma non Per_1 economicamente autosufficienti, per euro 300,00 mensili cadauno;
disporre che l'assegno universale sia percepito integralmente dalla ricorrente, oltre ad altre questioni di carattere accessorio.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il resistente, chiedendo il rigetto della richiesta di addebito della separazione a suo carico ed una differente regolamentazione delle altre questioni accessorie.
4. In data 19/06/2025, le parti hanno depositato istanza congiunta di trasformazione della separazione giudiziale in consensuale. Conseguentemente, il Giudice ha disposto la trattazione dell'udienza del 02/07/2025 in forma scritta.
5. Con note scritte tempestivamente depositate in data 27 e 30/06/2025, le parti hanno confermato di aver raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
per intollerabilità della convivenza, autorizzandoli a vivere Controparte_1
pagina 2 di 7 separati nel reciproco rispetto, senza interferenza di alcun genere nella vita privata dell'altro ed a fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, autorizzandoli sin da ora al rilascio e rinnovo di carta d'identità o passaporto validi per l'espatrio anche per il figlio minore;
Per_3
2) Disporre l'assegnazione della casa famigliare, sino all'indipendenza economica del figlio unitamente alla sua fuoriuscita di casa, alla comproprietaria Per_3
OR (di cui il sig. è nudo comproprietario) al Parte_1 CP_1 primo piano dell'edificio posto a Montese (MO) in Via Carducci n. 35 ove è rimasta a vivere con il figlio minore di cui sarà collocataria, dandosi atto che il sig. Per_3
si è già trasferito a vivere in Montese, Via Provinciale Controparte_1
n.800, portando con sè parte dei suoi effetti personali, di cui la restante ed ultima parte verrà prelevata dal sig. entro due mesi dalla sentenza di CP_1 separazione.
Il sig. potrà entrare nella ex casa famigliare per far visita ai figli CP_1 solo in forza del preventivo espresso consenso (anche via whatsapp) della moglie, limitatamente all'appartamento assegnato alla signora (appartamento al Pt_1 primo piano dell'edificio posto a Montese (MO) in Via Carducci n. 35) restando il resto dell'immobile (villa famigliare con diversi altri appartamenti/garages e cantine) nella libera accessibilità del sig. . CP_1
3) Disporre, che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad Persona_4 entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, accordandosi affinché tutte le decisioni relative allo stesso (istruzione, salute, scuola, tempo libero) vengano assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio minore. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente e tempestivamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno il diritto/dovere ad esercitare la responsabilità genitoriale disgiunta sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
pagina 3 di 7 4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il Sig. potrà tenere presso CP_1 di sé il figlio a fine settimana alterni, dal venerdì dalle ore 14,00 prelevandolo da scuola, fino alla domenica alle ore 18,00, con obbligo di riaccompagnarlo presso l'abitazione materna. Il padre potrà tenere con sé il figlio fino a due giorni, infrasettimanali, il lunedì e il giovedì con pernottamento, prelevandolo all'uscita da scuola e portandolo il giorno successivo a scuola, il tutto nel rispetto degli impegni scolastici, ludici e sportivi dello stesso. Per le vacanze natalizie, ad anni alterni il padre terrà con sé il minore il giorno 24 e il 31 dicembre e 6 gennaio, e la madre il giorno 25 dicembre e 1 gennaio, con obbligo tra i genitori di concordare annualmente tale turnazione entro la data del 16 dicembre;
per quelle pasquali la madre terrà con sé il figlio il giorno di Pasqua e il padre il giorno di pasquetta;
alternandosi di anno in anno. Per le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni anche consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro la data del 31 maggio di ogni anno. I genitori comunque potranno stabilire concordemente di modificare il diritto di visita come sopra disciplinato, gestendone tempi e modalità direttamente tra loro, nel rispetto sempre della reciproca privacy e delle esigenze del minore. Eventuali modifiche alla predetta calendarizzazione dovranno essere comunicate da un genitore all'altro con preavviso scritto di almeno 24 ore.
5) Disporre che i genitori dovranno avere assoluta cura di non accordarsi direttamente con il figlio sull'esercizio del diritto di visita, né su Per_3 nessun'altra questione riguardante il minore, evitando di discutere o trattare direttamente con lui questioni economiche a egli relative ed evitando altresì di svalutare o denigrare l'altro genitore al cospetto del figlio minorenne.
6) Disporre che il Sig. sia obbligato a versare alla Sig.ra Controparte_1
la somma di euro 250,00 mensili, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del minore sino alla sua indipendenza economica, entro e Per_3 non oltre il 10 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente personale della OR somma che sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo Pt_1
l'indice ISTAT, con decorrenza della prima rivalutazione a far data da un anno dalla sentenza;
pagina 4 di 7 7) Disporre che i genitori contribuiscano, in ragione della metà ciascuno, alle spese straordinarie del minore, come dagli stessi individuate ed integrate dal protocollo dell'intestato Tribunale a cui riconoscono piena efficacia ed a cui fanno espresso riferimento. Spese straordinarie che non andranno concordate previamente, in quanto ritenute, in via generale, nell'interesse del figlio: spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, spese costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese delle relative attrezzature e del corredo sportivo) ; spese ludicoricreativo- culturali (incluse le spese per le relative attrezzature). Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida, abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica, servizio di doposcuola e mensa;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contatto, spese mediche aventi carattere d'urgenza, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Tutte le altre spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori ed in particolare accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal servizio sanitario nazionale, cure non convenzionali, farmaci particolari o speciali, spese di custodia (baby sitter); viaggi e vacanze. Esse andranno rimborsate con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (whatsapp o e mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi dieci giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non avrà manifestato il proprio dissenso per iscritto (via whatsapp o e mail), motivandolo adeguatamente. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario sarà dovuto dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso, il rimborso dovrà avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.
pagina 5 di 7 8) La documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio per la corretta deducibilità della stessa. Gli assegni familiari (Assegno Unico) spetterà al 100% ala signora in quanto collocataria del bambino. Pt_1
9) Darsi atto che i genitori esprimono reciproco assenso ad un immediato percorso di sostegno psicologico per il figlio minore , e con professionisti da Per_3 concordare previamente tra i genitori;
in assenza di consenso genitoriale su un nominativo condiviso entro 20 giorni dalla di sottoscrizione delle conclusioni congiunte firmate il 18/06/25, prevarrà lo specialista che verrà consigliato dal pediatra del minore.
10) Prendere atto che le parti danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto personale e di altri documenti validi per l'espatrio;
11) Disporre che l'autovettura modello Audi TT, targata FE055ML, intestata alla signora diventerà di proprietà del signor a Parte_1 Controparte_1 totali spese e cura di quest'ultimo entro un mese dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
12) Dare atto che il signor , proprietario dell'autovettura Controparte_1
Lancia Ypsilon targata FA682KT si obbliga a trasferirne la proprietà, a sue spese e cura, al figlio , entro un mese dalla sentenza di Persona_5 separazione;
Per 13) Dare atto che i figli e benchè maggiorenni, non hanno raggiunto Per_1 la completa autosufficienza economica e pertanto i genitori all'occorrenza si impegnano ad integrare le loro spese al 50% ciascuno, su espressa richiesta degli stessi,
14) Le spese ed i compensi legali del presente giudizio integralmente compensati tra le parti.
15) Ordinare la trascrizione della sentenza presso l'ufficio dello stato civile competente”.
§
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese delle parti.
pagina 6 di 7 Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...]
PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) il 18/02/1974) e CP_1
(nato a [...] il [...]) che hanno contratto matrimonio
[...] in data 09/08/1997 a MONTESE (MO), come risulta dall'atto n. 1 parte I, anno
1997 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MONTESE (MO);
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONTESE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 15/07/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST. dott.Riccardo Di Pasquale dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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