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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 358/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 337/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239006378807000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239006378807000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239006378807000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5407/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420239006378807000, notificata il 23.11.2024 da Agenzia Entrate Riscossione, riferita ai sottesi atti di seguito indicati: nn.
09420120001250163000, 09420120001833235001, 09420120020360249000, 09420130004025889000,
09420130021217953000, 09420130025748063000, 09420140006657469000, 09420140020439665000,
09420140026404306000, 09420160001828109000, 09420160031997332000.
Parte ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione, nonché l'omessa notifica degli atti sottesi e il difetto di motivazione.
Lo stesso ricorrente ha poi presentato memorie, evidenziando che Agenzia Entrate Riscossione, restando contumace (in effetti l'Agenzia non si è costituita in giudizio), ha confermato la fondatezza del ricorso, non essendo stata fornita prova della notifica degli atti prodromici all'intimazione impugnata.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per cui deve essere accolto.
E' dirimente la fondatezza della censura sull'omessa notifica degli atti sottesi all'intimazione impugnata, considerato che la parte intimata, non costituendosi in giudizio, non ha ovviamente provato la notifica;
ne
è derivata, quindi, l'irregolare formazione della pretesa tributaria e, quindi, l'accoglimento del ricorso.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la parte intimata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 250,00 (duecentocinquanta), con distrazione.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 337/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239006378807000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239006378807000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239006378807000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5407/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420239006378807000, notificata il 23.11.2024 da Agenzia Entrate Riscossione, riferita ai sottesi atti di seguito indicati: nn.
09420120001250163000, 09420120001833235001, 09420120020360249000, 09420130004025889000,
09420130021217953000, 09420130025748063000, 09420140006657469000, 09420140020439665000,
09420140026404306000, 09420160001828109000, 09420160031997332000.
Parte ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione, nonché l'omessa notifica degli atti sottesi e il difetto di motivazione.
Lo stesso ricorrente ha poi presentato memorie, evidenziando che Agenzia Entrate Riscossione, restando contumace (in effetti l'Agenzia non si è costituita in giudizio), ha confermato la fondatezza del ricorso, non essendo stata fornita prova della notifica degli atti prodromici all'intimazione impugnata.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per cui deve essere accolto.
E' dirimente la fondatezza della censura sull'omessa notifica degli atti sottesi all'intimazione impugnata, considerato che la parte intimata, non costituendosi in giudizio, non ha ovviamente provato la notifica;
ne
è derivata, quindi, l'irregolare formazione della pretesa tributaria e, quindi, l'accoglimento del ricorso.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la parte intimata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 250,00 (duecentocinquanta), con distrazione.