Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 358
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione

    La Corte ha ritenuto fondata la censura sull'omessa notifica degli atti sottesi all'intimazione, poiché l'amministrazione intimata, non costituendosi in giudizio, non ha provato la notifica di tali atti. Tale omissione ha comportato l'irregolare formazione della pretesa tributaria.

  • Accolto
    Omessa notifica degli atti sottesi

    La Corte ha ritenuto fondata la censura sull'omessa notifica degli atti sottesi all'intimazione, poiché l'amministrazione intimata, non costituendosi in giudizio, non ha provato la notifica di tali atti. Tale omissione ha comportato l'irregolare formazione della pretesa tributaria.

  • Accolto
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto fondata la censura sull'omessa notifica degli atti sottesi all'intimazione, poiché l'amministrazione intimata, non costituendosi in giudizio, non ha provato la notifica di tali atti. Tale omissione ha comportato l'irregolare formazione della pretesa tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 358
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 358
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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