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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1747/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA ROSA ALESSANDRO COSIMO MA, Presidente e Relatore
CASTORINA RI MARIA, Giudice
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2170/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230005055942000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate -Riscossione, avverso la cartella di pagamento n. 293 20230005055942000 - IVA anno d'imposta
2018 – notificata in data 25.12.2023.
Eccepisce:
- L'intervenuta decadenza
- L'omessa notifica degli atti prodromici
- L'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo
Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Resiste l'Agenzia delle Entrate.
Non si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Con successive memorie parte ricorrente rappresenta di aver presentato istanza di adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 199/2025, art. 1, commi da 82 a 101 (cd Rottamazione Quinquies) definendo così la pendenza oggetto del ricorso.
Conclude, pertanto, chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
All'udienza del 23.02.2026 il ricorso è stato assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio prende atto della richiesta formulata dalla ricorrente, ed a fronte della stessa deve ritenersi che la parte non abbia più interesse al ricorso che deve essere, conseguentemente, dichiarato estinto per sopravvenuta carenza di interesse, nulla opponendo parte resistente.
Tenuto conto della modalità di definizione extragiudiziale della controversia, dichiara estinto il giudizio, compensando le spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Catania il 23.02.2026.
Il Presidente estensore
RO La SA
(firma digitale)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA ROSA ALESSANDRO COSIMO MA, Presidente e Relatore
CASTORINA RI MARIA, Giudice
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2170/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230005055942000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate -Riscossione, avverso la cartella di pagamento n. 293 20230005055942000 - IVA anno d'imposta
2018 – notificata in data 25.12.2023.
Eccepisce:
- L'intervenuta decadenza
- L'omessa notifica degli atti prodromici
- L'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo
Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Resiste l'Agenzia delle Entrate.
Non si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Con successive memorie parte ricorrente rappresenta di aver presentato istanza di adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 199/2025, art. 1, commi da 82 a 101 (cd Rottamazione Quinquies) definendo così la pendenza oggetto del ricorso.
Conclude, pertanto, chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
All'udienza del 23.02.2026 il ricorso è stato assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio prende atto della richiesta formulata dalla ricorrente, ed a fronte della stessa deve ritenersi che la parte non abbia più interesse al ricorso che deve essere, conseguentemente, dichiarato estinto per sopravvenuta carenza di interesse, nulla opponendo parte resistente.
Tenuto conto della modalità di definizione extragiudiziale della controversia, dichiara estinto il giudizio, compensando le spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Catania il 23.02.2026.
Il Presidente estensore
RO La SA
(firma digitale)