Decreto cautelare 2 agosto 2024
Ordinanza cautelare 6 settembre 2024
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 30/04/2026, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00842/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01199/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1199 del 2024, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Giovannelli, Michele Paladino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del Decreto nr. -OMISSIS- in data -OMISSIS-della Prefettura di Pisa, a firma del Dirigente Reggente Area I Viceprefetto Vicario con il quale è stato fatto divieto al ricorrente di detenere a qualsiasi titolo armi e le munizioni;
- di ogni atto, conseguente e comunque connesso ancorché non cognito al ricorrente, ivi comprese la nota Prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Nucleo di Calci dei Carabinieri Forestale Toscana avente ad oggetto “ proposta di divieto di detenzione di armi da fuoco nei confronti di …”; la nota Prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Comando Provinciale di Pisa della Legione Carabinieri Toscana avente ad oggetto “Segnalazione” e la nota Prot. -OMISSIS- in data -OMISSIS- del medesimo Comando avente ad oggetto “ Comunicazione ai sensi dell’art. 7 L. n. 241/90 ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il dott. LA FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
Il ricorrente impugna il decreto della Prefettura di Pisa del -OMISSIS-con il quale è stato applicato nei suoi confronti il divieto di detenzione di armi e munizioni ai sensi dell'art. 39 del TULPS, per essere risultato coinvolto (insieme ad altre quattro persone) in una battuta di caccia svoltasi in periodo vietato e a distanza non consentita dall'abitato, in data -OMISSIS-, in località La Gabella nel Comune di Calci; il tutto come da indagini dei Carabinieri Forestali Toscana del Nucleo di Calci, avviate a seguito di apposita segnalazione di un privato cittadino.
A fondamento del ricorso egli deduce:
I. Violazione e/o falsa applicazione di legge, sub specie degli artt. 39 e 40 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773. Eccesso di potere per difetto, d’istruttoria, errore sui presupposti, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà. Violazione dell’art. 97 Cost e dei principi di buon andamento dell’Amministrazione .
II. Violazione e/o falsa applicazione di legge, sub specie degli artt. 39 e 40 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, sotto ulteriore profilo. Violazione e/o falsa applicazione di legge, sub specie, dell’art. 3 della L. 7 agosto 199 n. 241. Eccesso di potere per difetto e carenza di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza e illogicità della motivazione. Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
III. Violazione e/o falsa applicazione di legge, sub specie degli artt. 39 e 40 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 sotto ulteriore profilo. Eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, illogicità ed ingiustizia manifeste, contraddittorietà. Violazione e/o falsa applicazione di legge sub specie per perplessità, carenza e contradditorietà della motivazione. Sviamento .
In estrema sintesi il ricorrente lamenta di essere del tutto estraneo ai fatti oggetto di contestazione; inoltre, si duole di una mancata valutazione autonoma dei fatti da parte della Prefettura, che avrebbe recepito acriticamente senza alcun vaglio quanto dedotto e proposto dai Forestali, con conseguente carenza di istruttoria.
Si è costituito il Ministero dell’Interno contestando con memoria la fondatezza in fatto e in diritto del ricorso.
Con ordinanza emessa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 5 settembre 2024 è stata respinta l’istanza cautelare.
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica.
All’udienza pubblica del 28 aprile 2026, all’esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
TO
Il ricorso è infondato e non può essere accolto alla luce delle considerazioni che seguono.
Non è contestato nel presente giudizio che più di una persona sia stata coinvolta nella battuta di caccia e che questa sia stata svolta in periodo vietato, a distanza non consentita dall’abitato e nelle vicinanze di un centro sportivo.
Il ricorrente invece sostiene di non aver partecipato alla battuta di caccia, né come soggetto attivo, né come “basista”.
Tale posizione difensiva appare però sconfessata dalle risultanze documentali, emergendo, in particolare dalla proposta di divieto di detenzione formulata dai Carabinieri, elementi gravi, precisi e concordanti in ordine alla responsabilità del ricorrente per concorso nella detta attività di bracconaggio svoltasi in Calci il -OMISSIS-.
La presenza di cacciatori nell'area boscata di fronte alla piazza Peppino MP era stata infatti segnalata da un privato cittadino. I Carabinieri, recandosi sul luogo indicato e prima di arrivare alla detta piazza, hanno prima visto parcheggiata la vettura Ford modello Ranger con a bordo il -OMISSIS- e un passeggero. Tale vettura aveva il cassone rivolto verso i campi agricoli e l'anteriore rivolto in direzione del parcheggio dell'Eurospin, in posizione strategica per sorvegliare l’unica stradale carrabile che permette di raggiungere l’area ove era stata segnalata la caccia.
Dopodichè i Carabinieri hanno parcheggiato l’auto di servizio in piazza Peppino MP e si sono addentrati a piedi nell’area boscata; qui hanno inizialmente incontrato un cacciatore, il quale aveva dichiarato di essere stato a caccia alla lepre/fagiano con degli amici. Su indicazione dei Carabinieri, quest’ultimo, che aveva con sé il cellulare e una radiolina portatile, aveva chiamato i suoi compagni di caccia dando loro appuntamento presso piazza MP.
Contemporaneamente, un altro agente rimasto nei pressi dell’abitato, aveva visto nuovamente, questa volta in movimento, la vettura con alla guida -OMISSIS-, il quale, fermato dal Carabiniere, aveva dichiarato appunto che si stava recando nella suddetta piazza.
E’ dunque evidente che il ricorrente era uno dei compagni di caccia del primo cacciatore, tanto che lo ammetteva apertamente (i Carabinieri infatti scrivono che -OMISSIS- e il passeggero: “ comunicavano di essere amici a supporto del ... e che non riuscivano a trovare la piazza Peppino MP ”) ed aveva con sé una ricetrasmittente portatile.
Successivamente sono state trovate dai Carabinieri nel bosco le carcasse di due cinghiali appena abbattuti e sono stati identificati gli altri due cacciatori, sorpresi dai Carabinieri nel momento in cui erano tornati sul posto per caricare in macchina i due cinghiali.
E’ evidente dunque il coinvolgimento del ricorrente nell’organizzazione della battuta di caccia abusiva. Egli infatti, pur se non ha partecipato attivamente all’abbattimento dei cinghiali, ha svolto il ruolo di “palo”, avendo avuto il compito di sorvegliare l’area di accesso al bosco in modo da garantire la buona riuscita della battuta di caccia. Ciò si desume dal modo e dal luogo in cui era parcheggiata la sua vettura (con il muso rivolto verso il piazzale e il cassone verso i campi, e in prossimità dell’unica viabilità di accesso carrabile ai campi), e dal fatto che egli era in contatto con gli altri cacciatori attraverso una radio ricetrasmittente portatile; egli infatti si sposta verso la piazza MP subito dopo aver ricevuto l’avviso dell’appuntamento da parte degli altri cacciatori.
Il ricorrente ha dunque fornito un contributo fondamentale per la riuscita della battuta di caccia e ciò di per sé è sufficiente a sorreggere la valutazione d’inaffidabilità nel possesso delle armi.
Non rileva dunque il suo abbigliamento in ciabatte e pantaloncini, essendo questo compatibile con il suo specifico ruolo di monitoraggio sull’unica viabilità di accesso carrabile al bosco ove sono stati bracconati cinghiali.
Né rileva che il ricorrente non sia stato inserito fra gli indagati, posto che la rilevanza penale dei fatti non costituisce oggetto dell’odierna valutazione, mentre la Prefettura è tenuta ad effettuare un’autonoma valutazione delle circostanze che prescinde dall’esistenza di un procedimento penale. Ebbene, i fatti in questo caso appaiono particolarmente eloquenti in ordine al coinvolgimento del ricorrente nella realizzazione di un’attività illecita (l’illiceità non è qui oggetto di contestazione), e sono altresì sintomatici dell’inaffidabilità del ricorrente circa il corretto uso delle armi, venendo all’esame una violazione commessa proprio in materia di caccia e di armi e che ha peraltro comportato il realizzarsi di una situazione di pericolo per la sicurezza pubblica.
Quanto alla condanna per il reato di ingiurie, minacce e lesioni personali - rispetto alla quale il ricorrente ne evidenzia la risalenza al 2000 e l’intervenuta estinzione nel 2007 - si tratta di una circostanza, pur significativa, ma che non assume centralità nella motivazione del provvedimento impugnato, il quale può autonomamente essere giustificato dagli avvenimenti del -OMISSIS-.
Infine rimane estraneo al presente giudizio il lamentato mancato pronunciamento della Prefettura sull’istanza di autotutela presentata dal ricorrente, così come il sopraggiunto relativo parere favorevole espresso dal Comando provinciale dei Carabinieri, parere peraltro basato su argomentazioni di diritto estranee ai motivi di ricorso.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO AN, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
LA FE, Consigliere, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| LA FE | DO AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.