CASS
Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/05/2024, n. 17669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17669 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA Gjiergji, n. in Albania 13/10/1983 avverso l'ordinanza n. 01/24 della Corte di appello di Firenze del 10/01/2024 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per il rigetto Penale Sent. Sez. 6 Num. 17669 Anno 2024 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 14/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Firenze ha rigettato l'istanza proposta dall'estradando ER ZA di voler revocare la misura coercitiva attualmente applicata nei suoi confronti (obbligo di dimora nel Comune di Torino con permanenza in casa in orario notturno ed altre prescrizioni accessorie) in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea investita da questa Corte di cassazione con rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del Trattato CDFUE. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'estradando, che deduce l'inosservanza dell'art. 9, comma 6, legge n. 69 del 2005,- per l'impossibilità di mantenere in esecuzione misure coercitive nel caso in cui, come nella fattispecie, vi siano ragioni ostative alla consegna, desunte da quelle poste a fondamento da questa Corte di cassazione per avviare la procedura di rinvio pregiudiziale europea. Aggiunge che il divieto di allontanarsi dal territorio della Provincia di Torino, accessorio alla misura stessa, mal si concilia con l'esercizio dell'attività lavorativa autonoma di ristrutturazione edile di appartamenti di pregio, con impiego anche di manodopera dipendente. Anche la necessità, infine, di presentarsi quotidianamente alla P.G. tra le ore 19.00 e le 20.00 compromette la possibilità di svolgere al meglio la suddetta attività lavorativa, così come l'obbligo di permanenza in casa in orario notturno e fino alle ore 07.00 del mattino, gli impedisce di portarsi in tempo utile sui cantieri ove sono in corso i lavori di ristrutturazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti della motivazione. 2. Il ricorrente deduce l'inosservanza dell'art. 9, comma 6, legge n. 69 del 2005, che stabilisce come l'esigenza principale che deve presiedere ad ogni misura cautelare nell'ambito della procedura del mandato di arresto europeo sia quella di garantire che la persona di cui è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa, così come del resto avviene in tema di estradizione. Aggiunge poi che l'attivazione della procedura di rinvio pregiudiziale europea di 2 cui all'art. 267 del Trattato CDFUE costituisce a suo dire ragione ostativa alla consegna, considerate le ragioni che questa Corte di cassazione ha posto a suo fondamento. Osserva il Collegio che se corretta è la premessa in diritto, non lo è la conseguenza che la difesa pretende di farne discendere, dal momento che il rinvio pregiudiziale - analogamente a quanto avviene nel caso della questione di legittimità costituzionale di diritto interno - implica unicamente la plausibilità delle ragioni poste a suo fondamento, che non vincolano in alcun modo il giudice procedente quanto all'esito decisorio della procedura. È corretto, invece, rilevare che mentre la procedura di consegna del mandato d'arresto europeo è normativamente congegnata per esaurirsi in termini relativamente brevi, l'innesto su di essa di quella del rinvio pregiudiziale determina un inevitabile allungamento dei tempi di definizione. Nel caso in esame la Cancelleria della Corte di Giustizia dell'Unione europea ha comunicato il formale arrivo della richiesta di rinvio pregiudiziale e degli atti posti a corredo in data 24 gennaio 2024 ed è prevedibile, per fatto notorio, che la pratica potrà essere definita non prima di almeno un anno da quel momento. Si rende, pertanto, necessario modulare le misure coercitive in atto con la diversa durata del procedimento complessivamente inteso, anche in riferimento all'inosservanza o meno degli obblighi imposti alla persona oggetto di richiesta di consegna in caso di applicazione di misure coercitive non custodiali. Non essendo nella fattispecie state registrate violazioni alle prescrizioni imposte, è necessario attenuare il regime imposto al ricorrente in rapporto ai tempi di prevedibile definizione della procedura, anche al fine di consentire l'espletamento di attività lavorativa, che già gli viene consentita. È infine necessario, proprio in rapporto alle esigenze cautelate dall'art. 9, comma 4, della legge n. 69 del 2005 ed ai fini della sua corretta osservanza, eliminare quelle prescrizioni che si rivelano esclusivamente afflittive e non correlate in via immediata alla finalità di impedire che il ricorrente si sottragga alla procedura. 3. Per il complesso di tali ragioni ed in accoglimento parziale del ricorso l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con applicazione, atteso il carattere peculiare della procedura, delle prescrizioni indicate in dispositivo.
P. Q. M.
in parziale accoglimento del ricorso, revoca l'obbligo di permanenza notturna 3 Così deciso, 4 marzo 2024 nell'abitazione e riduce l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria a due giorni settimanali, martedì e giovedì, all'orario attualmente previsto.
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per il rigetto Penale Sent. Sez. 6 Num. 17669 Anno 2024 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 14/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Firenze ha rigettato l'istanza proposta dall'estradando ER ZA di voler revocare la misura coercitiva attualmente applicata nei suoi confronti (obbligo di dimora nel Comune di Torino con permanenza in casa in orario notturno ed altre prescrizioni accessorie) in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea investita da questa Corte di cassazione con rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del Trattato CDFUE. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'estradando, che deduce l'inosservanza dell'art. 9, comma 6, legge n. 69 del 2005,- per l'impossibilità di mantenere in esecuzione misure coercitive nel caso in cui, come nella fattispecie, vi siano ragioni ostative alla consegna, desunte da quelle poste a fondamento da questa Corte di cassazione per avviare la procedura di rinvio pregiudiziale europea. Aggiunge che il divieto di allontanarsi dal territorio della Provincia di Torino, accessorio alla misura stessa, mal si concilia con l'esercizio dell'attività lavorativa autonoma di ristrutturazione edile di appartamenti di pregio, con impiego anche di manodopera dipendente. Anche la necessità, infine, di presentarsi quotidianamente alla P.G. tra le ore 19.00 e le 20.00 compromette la possibilità di svolgere al meglio la suddetta attività lavorativa, così come l'obbligo di permanenza in casa in orario notturno e fino alle ore 07.00 del mattino, gli impedisce di portarsi in tempo utile sui cantieri ove sono in corso i lavori di ristrutturazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti della motivazione. 2. Il ricorrente deduce l'inosservanza dell'art. 9, comma 6, legge n. 69 del 2005, che stabilisce come l'esigenza principale che deve presiedere ad ogni misura cautelare nell'ambito della procedura del mandato di arresto europeo sia quella di garantire che la persona di cui è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa, così come del resto avviene in tema di estradizione. Aggiunge poi che l'attivazione della procedura di rinvio pregiudiziale europea di 2 cui all'art. 267 del Trattato CDFUE costituisce a suo dire ragione ostativa alla consegna, considerate le ragioni che questa Corte di cassazione ha posto a suo fondamento. Osserva il Collegio che se corretta è la premessa in diritto, non lo è la conseguenza che la difesa pretende di farne discendere, dal momento che il rinvio pregiudiziale - analogamente a quanto avviene nel caso della questione di legittimità costituzionale di diritto interno - implica unicamente la plausibilità delle ragioni poste a suo fondamento, che non vincolano in alcun modo il giudice procedente quanto all'esito decisorio della procedura. È corretto, invece, rilevare che mentre la procedura di consegna del mandato d'arresto europeo è normativamente congegnata per esaurirsi in termini relativamente brevi, l'innesto su di essa di quella del rinvio pregiudiziale determina un inevitabile allungamento dei tempi di definizione. Nel caso in esame la Cancelleria della Corte di Giustizia dell'Unione europea ha comunicato il formale arrivo della richiesta di rinvio pregiudiziale e degli atti posti a corredo in data 24 gennaio 2024 ed è prevedibile, per fatto notorio, che la pratica potrà essere definita non prima di almeno un anno da quel momento. Si rende, pertanto, necessario modulare le misure coercitive in atto con la diversa durata del procedimento complessivamente inteso, anche in riferimento all'inosservanza o meno degli obblighi imposti alla persona oggetto di richiesta di consegna in caso di applicazione di misure coercitive non custodiali. Non essendo nella fattispecie state registrate violazioni alle prescrizioni imposte, è necessario attenuare il regime imposto al ricorrente in rapporto ai tempi di prevedibile definizione della procedura, anche al fine di consentire l'espletamento di attività lavorativa, che già gli viene consentita. È infine necessario, proprio in rapporto alle esigenze cautelate dall'art. 9, comma 4, della legge n. 69 del 2005 ed ai fini della sua corretta osservanza, eliminare quelle prescrizioni che si rivelano esclusivamente afflittive e non correlate in via immediata alla finalità di impedire che il ricorrente si sottragga alla procedura. 3. Per il complesso di tali ragioni ed in accoglimento parziale del ricorso l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con applicazione, atteso il carattere peculiare della procedura, delle prescrizioni indicate in dispositivo.
P. Q. M.
in parziale accoglimento del ricorso, revoca l'obbligo di permanenza notturna 3 Così deciso, 4 marzo 2024 nell'abitazione e riduce l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria a due giorni settimanali, martedì e giovedì, all'orario attualmente previsto.