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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 323/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
LA OV, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2213/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - RA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620240010850023000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE
E SCARICO ACQUE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2935/2025 depositato il
18/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente si riporta agli atti
A.d.E. SS RA chiamata alle ore 9.32 nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso notificato al Consorzio di bonifica centro sud Puglia, già Consorzio di Bonifica di Stornara e all'Agenzia delle entrate SS chiede l'annullamento della Cartella di Pagamento N.
106 2024 00108500 23 000, notificata via PEC il 2 aprile 2024, relativa al tributo– 2023- difesa idraulica terreni territorio di Luogo_1, della complessiva somma di € 661,88. Il ricorrente deduce i seguenti motivi di illegittimità:
1) violazione degli artt. 17, 18 e 19 della legge regionale n. 4/2012 per insussistenza del beneficio di mantenimento o incremento del valore dell'immobile in rapporto causale con le opere di bonifica, atteso che le opere laddove ancora esistenti, sarebbero divenute inefficienti, vetuste e obsolete, comunque inadeguate rispetto ai mutamenti idrogeologici e morfologici susseguitesi nel tempo, in disparte l'assenza di qualunque intervento di manutenzione;
2) difetto assoluto di motivazione, violazione e/o omessa applicazione degli artt. 7, 27 e 7 della legge n.
212/2000 e dell'art. 21 septies della legge agosto1990, n. 241; omessa e erronea applicazione dell'art. 63 dello statuto del Consorzio di Bonifica;
carenza di prova;
difetto di presupposto impositivo;
violazione ed errata applicazione dell'art. 24 della legge regionale 1° agosto 2014, n. 37; violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 3 della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4.
Con successiva memoria, parte ricorrente ha insistito sulle sue conclusioni e ha depositato perizia giurata con riproduzioni fotografiche a dimostrazione del fatto che i terreni di sua proprietà non avrebbero tratto alcun beneficio dall'attività del consorzio.
II. Il Consorzio non si è costituito in giudizio.
III. Alla odierna pubblica udienza il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IV. Il ricorso è infondato e va respinto.
Deve premettersi che secondo giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. n. 9099/12; n. 2241/15), l'acquisto della qualità di consorziato e, conseguentemente, della posizione passiva nel rapporto di natura tributaria con l'ente consortile, segue all'inclusione del fondo del singolo proprietario “entro il perimetro del comprensorio”. La entità del contributo imposto al singolo proprietario del fondo ricadente nella perimetrazione è modulato in relazione ai benefici conseguiti o conseguibili dal fondo stesso come risultano dal “Piano di Classifica e Riparto” debitamente approvato.
Qualora l'Ente impositore dimostri la comprensione dell'immobile nel “perimetro di contribuenza” e la relativa valutazione nell'ambito di un “piano di classifica”, grava sul contribuente l'onere di contestare nel contenuto o per vizi del procedimento l'atto amministrativo.
Tali principi sono stati affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18466 del 21 dicembre 2016, secondo la quale, il “…Consorzio di Bonifica è esonerato dalla prova del beneficio fondiario tutte le volte in cui sussista un piano di classifica approvato dalla competente autorità, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile, sia nel comprensorio di bonifica. Non è perciò onere del consorzio fornire la prova di aver adempiuto a quanto indicato nel Piano di Classifica approvato dall'autorità regionale, dovendo intendersi presunto il vantaggio diretto e immediato per i fondi del consorziato in ragione della pacifica comprensione degli immobili nel perimetro dell'intervento consortile e della avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente, da fornirsi mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo dell'assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente. Il consorziato è tenuto ad assolvere compiutamente all'onere di allegazione formulando la contestazione in modo specifico;
quanto all'onere probatorio stesso, il consorziato deve specificare e sollecitare l'esperimento dei necessari mezzi di prova. Il beneficio è quello non già soggettivamente percepito dal consorziato, ma quello oggettivamente, anche solo potenzialmente fruibile in base al Piano di Classifica, il quale – sotto il controllo delle autorità preposte – individua i benefici e quantifica, in base ad apposito indice, la suscettività di contribuzione dei fondi in relazione ai benefici sostanziali individuati”. Ciò premesso, atteso che nella Regione Puglia l'iter procedimentale di adozione del Piano di Classifica è stato regolarmente preceduto dall'adozione del Piano Generale di Bonifica prescritto dall'art. 3 della legge
Regione Puglia n. 4 del 13 marzo 2012, essendo stato redatto e pubblicato a norma di legge il Piano comprensoriale di bonifica, giusta deliberazione n. 463 del 20 ottobre 2015 (il Piano sarebbe consultabile e scaricabile nella sezione “Piano di classifica” presente sul sito internet del Consorzio) ed è stato definito l'iter finalizzato all'approvazione del piano generale, essendo stato disposto, tra l'altro, che ciascun Consorzio elaborasse il Piano di bonifica in modo da garantire che i Piani comprensoriali risultassero coordinati con i
Piani di Classifica, ogni riferimento alla violazione dell'iter procedimentale è infondata.
E' infondata anche la censura con cui si asserisce la illegittimità del contributo per inesistenza dei presupposti, non essendo provato “il beneficio” con la sola inclusione del bene nel comprensorio. La questione è stata affrontata dalla Cassazione nella sentenza sopra citata, alla quale ci si riporta integralmente, limitandosi ad evidenziare che la comprensione dei terreni nei piani adottati e approvati costituisce presupposto dell'imposizione, salvo il contribuente non fornisca prova positiva e circostanziata di non aver tratto alcun beneficio dagli interventi del consorzio.
Il ricorrente sostiene che nessuna opera e nessun beneficio abbiano tratto i suoi terreni dagli asseriti interventi del consorzio e a sostegno di tanto ha depositato perizia giurata.
Anche questa censura è infondata, atteso che il contributo deve remunerare opere realizzate e realizzande in base alla programmazione, sicché il beneficio può non essere diretto, specifico e immediato.
Tanto meno deve farsi riferimento ai fini dell'obbligo della contribuzione ad un incremento del valore degli immobili o a un rapporto causale con le opere di bonifica e la loro manutenzione, come assume l'istante.
Il beneficio, invero, sussiste anche se gli interventi del consorzio riguardano altri fondi, perché la struttura dei suoli consente anche ai terreni vicini o a valle di trarre vantaggio dalle opere.
Il tutto, poi, nel più ampio disegno del comprensorio dato attraverso i piani di bonifica e di riparto che nel caso sono stati adottati e giustificano l'entità in relazione al fondo del contributo richiesto al ricorrente.
Per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
spese compensate
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
LA OV, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2213/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - RA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620240010850023000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE
E SCARICO ACQUE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2935/2025 depositato il
18/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente si riporta agli atti
A.d.E. SS RA chiamata alle ore 9.32 nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso notificato al Consorzio di bonifica centro sud Puglia, già Consorzio di Bonifica di Stornara e all'Agenzia delle entrate SS chiede l'annullamento della Cartella di Pagamento N.
106 2024 00108500 23 000, notificata via PEC il 2 aprile 2024, relativa al tributo– 2023- difesa idraulica terreni territorio di Luogo_1, della complessiva somma di € 661,88. Il ricorrente deduce i seguenti motivi di illegittimità:
1) violazione degli artt. 17, 18 e 19 della legge regionale n. 4/2012 per insussistenza del beneficio di mantenimento o incremento del valore dell'immobile in rapporto causale con le opere di bonifica, atteso che le opere laddove ancora esistenti, sarebbero divenute inefficienti, vetuste e obsolete, comunque inadeguate rispetto ai mutamenti idrogeologici e morfologici susseguitesi nel tempo, in disparte l'assenza di qualunque intervento di manutenzione;
2) difetto assoluto di motivazione, violazione e/o omessa applicazione degli artt. 7, 27 e 7 della legge n.
212/2000 e dell'art. 21 septies della legge agosto1990, n. 241; omessa e erronea applicazione dell'art. 63 dello statuto del Consorzio di Bonifica;
carenza di prova;
difetto di presupposto impositivo;
violazione ed errata applicazione dell'art. 24 della legge regionale 1° agosto 2014, n. 37; violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 3 della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4.
Con successiva memoria, parte ricorrente ha insistito sulle sue conclusioni e ha depositato perizia giurata con riproduzioni fotografiche a dimostrazione del fatto che i terreni di sua proprietà non avrebbero tratto alcun beneficio dall'attività del consorzio.
II. Il Consorzio non si è costituito in giudizio.
III. Alla odierna pubblica udienza il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IV. Il ricorso è infondato e va respinto.
Deve premettersi che secondo giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. n. 9099/12; n. 2241/15), l'acquisto della qualità di consorziato e, conseguentemente, della posizione passiva nel rapporto di natura tributaria con l'ente consortile, segue all'inclusione del fondo del singolo proprietario “entro il perimetro del comprensorio”. La entità del contributo imposto al singolo proprietario del fondo ricadente nella perimetrazione è modulato in relazione ai benefici conseguiti o conseguibili dal fondo stesso come risultano dal “Piano di Classifica e Riparto” debitamente approvato.
Qualora l'Ente impositore dimostri la comprensione dell'immobile nel “perimetro di contribuenza” e la relativa valutazione nell'ambito di un “piano di classifica”, grava sul contribuente l'onere di contestare nel contenuto o per vizi del procedimento l'atto amministrativo.
Tali principi sono stati affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18466 del 21 dicembre 2016, secondo la quale, il “…Consorzio di Bonifica è esonerato dalla prova del beneficio fondiario tutte le volte in cui sussista un piano di classifica approvato dalla competente autorità, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile, sia nel comprensorio di bonifica. Non è perciò onere del consorzio fornire la prova di aver adempiuto a quanto indicato nel Piano di Classifica approvato dall'autorità regionale, dovendo intendersi presunto il vantaggio diretto e immediato per i fondi del consorziato in ragione della pacifica comprensione degli immobili nel perimetro dell'intervento consortile e della avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente, da fornirsi mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo dell'assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente. Il consorziato è tenuto ad assolvere compiutamente all'onere di allegazione formulando la contestazione in modo specifico;
quanto all'onere probatorio stesso, il consorziato deve specificare e sollecitare l'esperimento dei necessari mezzi di prova. Il beneficio è quello non già soggettivamente percepito dal consorziato, ma quello oggettivamente, anche solo potenzialmente fruibile in base al Piano di Classifica, il quale – sotto il controllo delle autorità preposte – individua i benefici e quantifica, in base ad apposito indice, la suscettività di contribuzione dei fondi in relazione ai benefici sostanziali individuati”. Ciò premesso, atteso che nella Regione Puglia l'iter procedimentale di adozione del Piano di Classifica è stato regolarmente preceduto dall'adozione del Piano Generale di Bonifica prescritto dall'art. 3 della legge
Regione Puglia n. 4 del 13 marzo 2012, essendo stato redatto e pubblicato a norma di legge il Piano comprensoriale di bonifica, giusta deliberazione n. 463 del 20 ottobre 2015 (il Piano sarebbe consultabile e scaricabile nella sezione “Piano di classifica” presente sul sito internet del Consorzio) ed è stato definito l'iter finalizzato all'approvazione del piano generale, essendo stato disposto, tra l'altro, che ciascun Consorzio elaborasse il Piano di bonifica in modo da garantire che i Piani comprensoriali risultassero coordinati con i
Piani di Classifica, ogni riferimento alla violazione dell'iter procedimentale è infondata.
E' infondata anche la censura con cui si asserisce la illegittimità del contributo per inesistenza dei presupposti, non essendo provato “il beneficio” con la sola inclusione del bene nel comprensorio. La questione è stata affrontata dalla Cassazione nella sentenza sopra citata, alla quale ci si riporta integralmente, limitandosi ad evidenziare che la comprensione dei terreni nei piani adottati e approvati costituisce presupposto dell'imposizione, salvo il contribuente non fornisca prova positiva e circostanziata di non aver tratto alcun beneficio dagli interventi del consorzio.
Il ricorrente sostiene che nessuna opera e nessun beneficio abbiano tratto i suoi terreni dagli asseriti interventi del consorzio e a sostegno di tanto ha depositato perizia giurata.
Anche questa censura è infondata, atteso che il contributo deve remunerare opere realizzate e realizzande in base alla programmazione, sicché il beneficio può non essere diretto, specifico e immediato.
Tanto meno deve farsi riferimento ai fini dell'obbligo della contribuzione ad un incremento del valore degli immobili o a un rapporto causale con le opere di bonifica e la loro manutenzione, come assume l'istante.
Il beneficio, invero, sussiste anche se gli interventi del consorzio riguardano altri fondi, perché la struttura dei suoli consente anche ai terreni vicini o a valle di trarre vantaggio dalle opere.
Il tutto, poi, nel più ampio disegno del comprensorio dato attraverso i piani di bonifica e di riparto che nel caso sono stati adottati e giustificano l'entità in relazione al fondo del contributo richiesto al ricorrente.
Per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
spese compensate