Cass. civ., sez. III, sentenza 23/02/2001, n. 2692
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Sentenza 23 febbraio 2001

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In materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A. derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la domanda di condanna dell'assicuratore in misura superiore al massimale di polizza, per colposa inerzia nella liquidazione dell'indennizzo, è fondata su un autonomo titolo di responsabilità rispetto all'obbligo di indennizzo. Ne consegue che tale domanda va espressamente formulata e non può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di condanna al pagamento di una somma superiore al massimale di polizza.

L'art. 4 del D.L. n. 857/1976, come modificato dalla legge n. 39/1977, secondo il quale, nel caso di danno alle persone, quando agli effetti del risarcimento debba considerarsi l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente sul reddito di lavoro, tale reddito non può essere inferiore al triplo dell'ammontare annuo della pensione sociale si applica quando si tratta di liquidare il danno in favore della persona che lo ha subito in occasione dell'incidente stradale, mentre si deve escludere che la norma possa essere estesa analogicamente alla liquidazione del danno consistente nella morte della persona che è rimasta coinvolta nell'incidente ostandovi la natura eccezionale di essa (vedi Corte Cost. 24/10/1995 n. 445).

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 560/1987, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 21 della legge n. 990/1969 nella parte in cui non prevede l'adeguamento dei valori monetari ivi indicati ai massimali minimi dell'assicurazione obbligatoria, non sono più operanti i limiti massimi in tale norma previsti per i risarcimenti posti a carico del F.G.V.S. (lire 15.000.000 per persona e lire 25.000.000 per sinistro) e, con riferimento ai sinistri verificatisi anteriormente, debbono riceve applicazione i minimi di garanzia previsti per l'assicurazione obbligatoria nelle tabelle vigenti all'epoca del sinistro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 23/02/2001, n. 2692
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2692
    Data del deposito : 23 febbraio 2001

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