Sentenza 23 febbraio 2001
Massime • 3
In materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A. derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la domanda di condanna dell'assicuratore in misura superiore al massimale di polizza, per colposa inerzia nella liquidazione dell'indennizzo, è fondata su un autonomo titolo di responsabilità rispetto all'obbligo di indennizzo. Ne consegue che tale domanda va espressamente formulata e non può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di condanna al pagamento di una somma superiore al massimale di polizza.
L'art. 4 del D.L. n. 857/1976, come modificato dalla legge n. 39/1977, secondo il quale, nel caso di danno alle persone, quando agli effetti del risarcimento debba considerarsi l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente sul reddito di lavoro, tale reddito non può essere inferiore al triplo dell'ammontare annuo della pensione sociale si applica quando si tratta di liquidare il danno in favore della persona che lo ha subito in occasione dell'incidente stradale, mentre si deve escludere che la norma possa essere estesa analogicamente alla liquidazione del danno consistente nella morte della persona che è rimasta coinvolta nell'incidente ostandovi la natura eccezionale di essa (vedi Corte Cost. 24/10/1995 n. 445).
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 560/1987, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 21 della legge n. 990/1969 nella parte in cui non prevede l'adeguamento dei valori monetari ivi indicati ai massimali minimi dell'assicurazione obbligatoria, non sono più operanti i limiti massimi in tale norma previsti per i risarcimenti posti a carico del F.G.V.S. (lire 15.000.000 per persona e lire 25.000.000 per sinistro) e, con riferimento ai sinistri verificatisi anteriormente, debbono riceve applicazione i minimi di garanzia previsti per l'assicurazione obbligatoria nelle tabelle vigenti all'epoca del sinistro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/02/2001, n. 2692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2692 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
Dott. MA FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RO AR ER, GI ZI, GI OS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA A BOSIO 34, presso lo studio dell'avvocato AR ER PAGANO, difesi dagli avvocati AR ER CIOTTI, ALESSANDRO ORSINI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ASSITALIA SPA, con sede in Roma, quale Impresa Designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dell'Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PILO ALBERTELLI 15, presso lo studio GIULIO DE CESARE, difeso dall'avvocato DINO LUCCHETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
NC MA, NC ASCENZO, NC AR ER, NC PATRIZIA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 16000/98 proposto da:
EREDI DI NC GUIDO: NC MA, NC ASCENZIO, NC AR ER, NC PATRIZIA, elettivamente domiciliati in ROMA VLE G CESARE 223, presso lo studio dell'avvocato PAONE P, difesi dall'avvocato MA LANGELLA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ASSITALIA SPA, con sede in Roma, quale Impresa Designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dell'Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PILO ALBERTELLI 15, presso lo studio GIULIO DE CESARE, difeso dall'avvocato DINO LUCCHETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
RO AR ER, RO ZI, GI OS;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1820/97 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 26/02/97 e depositata il 29/05/97 (R.G. 3725/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/00 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Dino LUCCHETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 14.8.1977 sulla Via S. Martino di Priverno sono venute in collisione le autovetture di NC DO e GI TO, guidate dagli stessi.
A causa della collisione il GI è deceduto.
Il procedimento penale instaurato contro il NC per il delitto di omicidio colposo ha messo capo all'assoluzione con formula dubitativa in primo grado, alla condanna in secondo grado ed alla declaratoria di estinzione del reato per morte del reo in sede di legittimità.
Chiusosi il procedimento penale, la moglie del GI, OS MA SA, ed i figli dello stesso, GI IE e SA, con la rappresentanza della madre, hanno instaurato innanzi al tribunale di Latina procedimento volto ad ottenere il risarcimento dei danni
contro
NC MA SA, IZ, AR ed NZ, eredi di NC DO, e l'TA, quale impresa designata dal F.G.V.S. I convenuti hanno resistito alla domanda;
il Tribunale, ritenuto il concorso di colpa del NC nella misura del 60%, li ha condannati al pagamento solidale di lire 80.355.000 a favore della OS, di lire 78.748.000 a favore di GI IE e di lire 76.348.000 a favore di GI SA, con gli interessi dalla data del fatto.
Su gravame dell'TA e degli eredi NC la Corte di Appello di Roma, con sentenza resa il 26.2.1997, ha condannato: a) l'TA a corrispondere gli interessi dalla data del fatto alla OS ed a GI SA su lire 5.500.000 ed a GI IE su lire 4.000.000; b) gli eredi NC a pagare lire 11.000.000 ciascuna alla OS ed a GI SA e lire 8.000.000 a GI IE. Per quanto ancora interessa quella corte ha considerato: - non è stata fornita prova dell'assunto, secondo il quale i NC hanno rinunciato all'eredità di NC DO;
- non compete il risarcimento del danno patrimoniale, non essendo stata fornita prova del reddito del defunto e non valendo a provare il mestiere da lui esercitato la circostanza che nel rapporto dei C.C. sia menzionato come operaio senza ulteriori precisazioni;
- l'TA ha versato in corso di causa l'intero massimale, e si è con questo liberata dall'obbligazione principale, rimanendo obbligata per i soli interessi;
- la domanda di rivalutazione del massimale è stata tardivamente proposta in grado di appello ed è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. La OS ed i GI hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi;
hanno resistito con controricorso l'TA e gli eredi NC;
questi ultimi hanno proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo;
la OS, ed i GI e l'TA hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono proposti contro la medesima sentenza e, a norma dell'art. 335 c.p.c., vanno riuniti. Ricorso principale
Il primo motivo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056, sviluppa due censure: la prima è che i giudici di appello non hanno ritenuto sufficiente prova del mestiere esercitato dal defunto l'indicazione che egli era operaio contenuta nel rapporto dei C.C.; la seconda è che i detti giudici non hanno determinato il reddito ai fini della liquidazione del danno patrimoniale in base all'art. 4 L. 39/1977; norma che nella corrente interpretazione è riferibile anche alla fattispecie nella quale non sia stata fornita prova alcuna del reddito.
La prima censura è inammissibile in quanto indirizzata contro accertamento di fatto assistito da motivazione congrua ed esente da vizi logici o giuridici.
La seconda censura è infondata.
La norma dell'art. 4 L. 39/1977, secondo la quale "nel caso di danno alle persone, quando agli effetti del risarcimento debba considerarsi l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro" tale reddito non può essere inferiore al triplo dell'ammontare annuo della pensione sociale, si applica quando si tratta di liquidare il danno in favore della persona che lo ha subito in occasione di un incidente stradale. Si deve escludere che la norma possa essere estesa analogicamente alla liquidazione del danno consistente nella morte della persona che è rimasta coinvolta nell'incidente, ostandovi la natura eccezionale di essa;
natura affermata, non senza dissensi della dottrina, da questa Corte, che in tale prospettiva ha ritenuto che la norma si applica nell'ipotesi di azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore e non anche nel rapporto tra danneggiatò e danneggiante (Cass. 11.2.1999 n. 1166; Cass. 11.6.1990 n. 5672; Cass. 11.6.1979 n. 3296).
Delle sentenze richiamate nel motivo quella di questa Corte 10.6.1994 n. 5669, non ha affrontato la questione sopra esaminata, ma quella del contenuto e dei limiti della norma di cui all'art. 4 in tema di risarcimento del danno alla persona conseguente ad incidente stradale;
la sentenza della Corte costituzionale 24.10.1995 n. 445, ha affermato la legittimità del menzionato articolo nell'interpretazione che ne è stata data da questa Corte. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 112, 115, 345 c.p.c. e 2697 c.c. per avere i giudici di appello ritenuto che sia stata versata la provvisionale disposta in sede penale, pur non essendo stata fornita prova del versamento ed essendovi anzi in atti prova del contrario.
Il motivo non può ricevere accoglimento.
Non par dubbio che, qualora sia stata liquidata una provvisionale, il giudice deve verificare se essa è stata versata e solo in caso di esito affermativo della verifica può detrarla dalla liquidazione definitiva del danno, rimanendo altrimenti assorbita da essa.
I giudici di appello hanno, peraltro, ritenuto che la provvisionale è stata versata e hanno così compiuto un accertamento di fatto che, invece di essere censurato sotto il profilo della motivazione, lo è stato sotto quello - eventualmente rilevante in sede di revocazione - del contratto con le risultanze processuali. Con il terzo motivo, nel denunciarsi violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., si censurano i giudici di appello per avere ritenuto che la domanda di rivalutazione del massimale è stata inammissibilmente proposta in secondo grado;
si sostiene che l'TA ha accettato - sia pure tacitamente - il contraddittorio sulla domanda di pagamento di lire 400.000.000 oltre rivalutazione proposta in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado e tale accettazione è preclusiva dell'eccezione, secondo la quale l'obbligazione dell'assicuratore non può eccedere i limiti del massimale.
La costruzione giuridica del motivo si articola in due momenti:
la domanda di superamento del massimale è implicita in quella di pagamento di somma che superi, oltre che in sè, anche per effetto della rivalutazione il massimale;
l'accettazione del contraddittorio su questa ultima domanda è preclusiva dell'eccezione tendente a fare valere i limiti del massimale.
Senonché, la domanda di pagamento di somma superiore al massimale per colposa inerzia nella liquidazione del danno deve essere espressamente formulata (Cass.
8.5.1998 n. 4677), sicché l'avere l'TA accettato il contraddittorio sulla diversa domanda di pagamento della somma di lire 400.000.000, tardivamente proposta nel corso del giudizio di primo grado, non implica accettazione del contraddittorio sulla prima domanda;
inoltre i limiti del massimale possono essere eccepiti dall'assicuratore anche con l'atto di appello, così come nello stesso grado può essere prodotta la polizza (Cass. 19.1.1995 n. 591). Con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 21 L. 990/1969 per avere i giudici di appello applicato il massimale di lire 15.000.000, sebbene non più operante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 18.12.1987 n. 560. Il motivo, più che infondato, è inammissibile.
Ben vero che per giurisprudenza di questa Corte (Cass. 10.3.1994 n. 2313; Cass.
6.11.1993 n. 11011; Cass. 21.6.1993 n. 6863) a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 560/1987, dichiarativa del l'illegittimità dell'art. 21 L. 990/1969 nella parte in cui non prevede l'adeguamento dei valori monetari i vi indicati ai massimali minimi dell'assicurazione obbligatoria, non sono più operanti i limiti massimi in tale norma previsti per i risarcimenti posti a carico del F.G.V.S. (lire 15.000.000 per persona e lire 25.000.000 per sinistro) e con riferimento ai sinistri verificatisi anteriormente debbono ricevere applicazione i minimi di garanzia previsti per l'assicurazione obbligatoria nelle tabelle vigenti all'epoca del sinistro.
Senonché, i giudici di appello hanno ritenuto che il massimale applicato fosse vigente all'epoca del fatto e per contrastare validamente il punto i ricorrenti non avrebbero potuto limitarsi a dedurre genericamente che tale massimale non era vigente, ma avrebbero dovuto indicare il diverso massimale secondo loro vigente, tanto più che il massimale va provato dalla parte interessata, non valendo per esso il principio "iura novit curia" (Cassa. 29.9.1999 n. 10765).
Il ricorso principale va, pertanto, rigettato.
Ricorso incidentale
Il ricorso incidentale, che propone un solo motivo, è inammissibile a duplice titolo e, precisamente, perché non contiene, così come dovrebbe a norma del coordinato disposto degli artt. 366, n. 3, e 371, 3^ comma, c.p.c., l'esposizione sommaria dei fatti in modo che non sia necessario l'esame di altre fonti per individuare gli elementi indispensabili ai fini di una immediata e precisa cognizione dei fatti medesimi (Cass.
5.10.1998 n. 9862) e perché viene denunciata una situazione concretante vizio revocatorio, come tale non deducibile con ricorso per cassazione, e, cioè, che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di appello, la c.d. rinuncia all'eredità del NC si trova nel fascicolo di parte. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara inammissibile quello incidentale;
compensa le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte di Cassazione, il 3 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2001