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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/10/2025, n. 8250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8250 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40761/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo CASO', Roberto LONGHI,
IE R.M. LB, OR ON, CO G. CASTRONOVO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio PedersoliGattai in Milano, Via Monte di
Pietà 15;
attrice opponente;
nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe DI MAURO, Alberto Maria DI
AL, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, P.za
EO SE 2;
convenuta opposta;
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale pagina 1 di 4 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Voglia Codesto Ill.mo Giudice, previo ogni opportuno provvedimento:
revocare il decreto ingiuntivo n. 12874/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 18-19 settembre 2024 in favore di all'esito del Controparte_1 procedimento monitorio iscritto al ruolo generale n. 26697/2024;
dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione a tutte le domande articolate dalle parti nel procedimento R.G. n. 28410/2024, instaurato da per l'opposizione del decreto ingiuntivo n. 12874/2024; Parte_1
compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
Tribunale di Milano n. 12874/24 emesso in data 19.09.2924 a favore della società per l'importo di Euro 10.137.063,76 oltre interessi di legge e Controparte_2 spese di procedura, chiedendone la revoca e proponendo domanda riconvenzionale.
La società , ritualmente costituitasi in giudizio, insisteva per il Controparte_1 rigetto dell'opposizione, l'eventuale condanna dell'opponente al pagamento del dovuto, e comunque per il rigetto della domanda riconvenzionale ex adverso proposta.
All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. le parti manifestavano l'intendimento di definire aliunde la controversia, e successivamente chiedevano che la causa fosse definita ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. rassegnando conclusioni congiunte.
Detto intendimento, refluito nelle conclusioni congiunte sopra riportate, costituisce inequivoca sopravvenuta carenza d'interesse in capo ad entrambe le parti alla definizione giudiziale dell'intera controversia, ed il venir meno delle sottostanti ragioni di contrasto che avevano portato all'instaurazione del presente giudizio (cfr.
i.a. Cass. II, 31.10.2023 n. 30251 ord.).
Può pertanto procedersi all'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla società nei confronti della società Parte_1 nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda od Controparte_1 eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
I – revoca il decreto ingiuntivo n. 12874/24 emesso dal Tribunale di Milano in data
19.09.2024 a favore della società Controparte_2
pagina 3 di 4 II – dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione a tutte le domande proposte dalle parti nel presente giudizio;
III – compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 31 ottobre 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo CASO', Roberto LONGHI,
IE R.M. LB, OR ON, CO G. CASTRONOVO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio PedersoliGattai in Milano, Via Monte di
Pietà 15;
attrice opponente;
nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe DI MAURO, Alberto Maria DI
AL, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, P.za
EO SE 2;
convenuta opposta;
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale pagina 1 di 4 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Voglia Codesto Ill.mo Giudice, previo ogni opportuno provvedimento:
revocare il decreto ingiuntivo n. 12874/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 18-19 settembre 2024 in favore di all'esito del Controparte_1 procedimento monitorio iscritto al ruolo generale n. 26697/2024;
dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione a tutte le domande articolate dalle parti nel procedimento R.G. n. 28410/2024, instaurato da per l'opposizione del decreto ingiuntivo n. 12874/2024; Parte_1
compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
Tribunale di Milano n. 12874/24 emesso in data 19.09.2924 a favore della società per l'importo di Euro 10.137.063,76 oltre interessi di legge e Controparte_2 spese di procedura, chiedendone la revoca e proponendo domanda riconvenzionale.
La società , ritualmente costituitasi in giudizio, insisteva per il Controparte_1 rigetto dell'opposizione, l'eventuale condanna dell'opponente al pagamento del dovuto, e comunque per il rigetto della domanda riconvenzionale ex adverso proposta.
All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. le parti manifestavano l'intendimento di definire aliunde la controversia, e successivamente chiedevano che la causa fosse definita ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. rassegnando conclusioni congiunte.
Detto intendimento, refluito nelle conclusioni congiunte sopra riportate, costituisce inequivoca sopravvenuta carenza d'interesse in capo ad entrambe le parti alla definizione giudiziale dell'intera controversia, ed il venir meno delle sottostanti ragioni di contrasto che avevano portato all'instaurazione del presente giudizio (cfr.
i.a. Cass. II, 31.10.2023 n. 30251 ord.).
Può pertanto procedersi all'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla società nei confronti della società Parte_1 nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda od Controparte_1 eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
I – revoca il decreto ingiuntivo n. 12874/24 emesso dal Tribunale di Milano in data
19.09.2024 a favore della società Controparte_2
pagina 3 di 4 II – dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione a tutte le domande proposte dalle parti nel presente giudizio;
III – compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 31 ottobre 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
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