Sentenza 2 gennaio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/01/2020, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2020 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: IO ST nato a [...]( ROMANIA) il 14/07/1965 D'UR NN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/05/2017 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
ANGELO CAPUTO
Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Felicetta Marinelli, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi e, per il ricorrente D'IA, l'avv. Cristina Gotti Porcinari, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 18/05/2017, la Corte di appello di Roma, per quanto è qui di interesse, dichiarata l'estinzione per prescrizione di una serie di reati per i quali era intervenuta in primo grado condanna, ha confermato la sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 18/06/2009 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rieti con la quale ST bn e AN D'IA erano stati dichiarati responsabili, quali promotori e organizzatori, del reato di associazione per delinquere, per essersi associati tra loro e con altre persone al fine di commettere più reati contro il patrimonio segnatamente in materia di falsificazione e contraffazione di carte di credito, postpay e indebito utilizzo ditali strumenti di pagamento;
la Corte di appello ha quindi rideterminato la pena irrogata a IO in anni 4 di reclusione e a D'IA in anni 2, mesi 10 e giorni 20 di reclusione.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione ST IO, attraverso il difensore avv. Luca Conti, articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia inosservanza della legge processuale e vizi di motivazione in relazione all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Rieti in favore di quello di Roma: il criterio che individua la competenza per i reati associativi in relazione al luogo in cui il sodalizio si manifesta per la prima volta ha carattere residuale ed è applicabile solo in mancanza di prova sul luogo in cui ha avuto genesi il vincolo associativo, laddove dalle dichiarazioni dei coimputati IH e D'IA emerge che l'individuazione degli esercizi commerciali ove installare i congegni elettronici è avvenuta principalmente a Roma dove arrivavano i congegni inviati dalla Romania, tanto è vero che il g.i.p. ha disposto il divieto di dimora a Roma sull'assunto che ivi l'imputato aveva la sua base operativa. Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge processuale per violazione del termine di presentazione della richiesta di giudizio immediato. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla conferma dell'affermazione di responsabilità per il reato associativo. Le intercettazioni dalle quali i giudici di merito hanno desunto il ruolo apicale del ricorrente non sono concludenti, laddove le dichiarazioni spontanee di AV sono richiamate in assenza di ulteriori fonti di prova o riscontri. Valutate complessivamente le risultanze probatorie non dimostrano l'esistenza di un sodalizio criminale né la partecipazione di IO a detto sodalizio. Il quarto motivo denuncia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Il quinto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena.
3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione AN D'IA, attraverso il difensore avv. Cristina Gotti Porcinari, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 8 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della competenza del Tribunale di Roma: i giudici di merito hanno fatto riferimento alle dichiarazioni di AV che ha indicato gli indagati e in particolare ST IL come soggetti affiliati allo stesso sodalizio facente capo in Romania a IC AL, ma l'organizzazione facente capo a IL è definita dal G.I.P. nell'ordinanza cautelare come autonoma e comunque AL non è mai apparso nelle indagini, laddove nessuno degli indagati nel giudizio originato dall'arresto di UC è apparso nel presente giudizio. Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione. Nel caso di specie non è emerso alcun elemento dimostrativo dell'esistenza di un'organizzazione, neppure minima, dei soggetti coinvolti e il ricorrente ha più volte acquistato beni in diversi esercizi ricevendo le carte di credito dal coimputato IL (la cui posizione è stata definita separatamente) o dal coimputato IO, ma in modo del tutto autonomo. Dall'esame degli atti si evidenzia che non vi era alcuna organizzazione, ma solo accordi occasionali tra i soggetti coinvolti e relazioni singole del ricorrente con le persone da cui ha ricevuto le carte di credito, in assenza di alcun vincolo associativo. Il ruolo di promotore e organizzatore attribuito a D'IA è incompatibile con l'occasionalità delle sue condotte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Il primo motivo di entrambi i ricorsi riguarda la questione della competenza territoriale.
2.1. I giudici di merito hanno affrontato il tema, muovendo, correttamente, dalle connotazioni proprie dell'associazione per delinquere che viene in rilievo nel caso di specie e rimarcando l'articolarsi dell'attività dell'associazione stessa in più fasi: montaggio dei supporti elettronici atti alla cattura dei codici;
invio dei dati in Romania ove l'organizzazione dispone di programmi funzionali alla decodificazione ed alla formazione di nuove carte di credito o di altri strumenti di pagamento;
recapito delle "nuove" carte in Italia ed utilizzo delle stesse per l'effettuazione di acquisti (a Roma e in altre città del centro Italia). Si tratta, secondo i giudici di merito, di una vasta organizzazione criminale, fortemente ramificata ed estesa, dalla struttura organizzativa difficilmente localizzabile in quanto priva di un radicamento geografico esattamente circoscrivibile in un ambito spaziale determinato. Ciò premesso, le sentenze di merito hanno rilevato che a UC è stato rinvenuto, all'interno delle casse di un supermercato, un pos contenente lo skimmer utilizzato per copiare i dati delle tessere: attraverso tale rinvenimento, con il quale si è disvelata per la prima volta l'attività dell'associazione, si è sviluppata l'indagine che ha condotto ad accertare l'esistenza di un'associazione per delinquere dedita alla clonazione delle carte di credito, facente capo a tale IC AL, residente in Romania;
gli odierni imputati venivano identificati attraverso le dichiarazioni di AV BO, che forniva informazioni circa le persone coinvolte nel sodalizio. L'attività illecita di AV e dei suoi complici è espressione della medesima struttura associativa, tanto è vero che il complice del dichiarante, BE IN, aveva rapporti con IC AL e con il suo braccio destro. In questo quadro, la competenza territoriale del Tribunale di Rieti è stata ritenuta sulla base dell'assunto che, in mancanza di dati informativi circa il luogo in cui si è manifestata e realizzata l'operatività della struttura, deve farsi riferimento al luogo in cui il sodalizio si è manifestato per la prima volta all'esterno. In assenza di dati probatori dimostrativi del luogo in cui ha sede la base del sodalizio criminoso e in cui si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio (Sez. 4, n. 48837 del 22/09/2015, Banev, Rv. 265281; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 50338 del 03/12/2015, Signoretta, Rv. 265282) ovvero del luogo in cui l'associazione ha iniziato effettivamente ad operare (Sez. 1, n. 20908 del 28/04/2015, Minerva, Rv. 263612; conf., ex plurimis, Sez. 3, n. 35578 del 21/04/2016, Bilali Bilali, Rv. 267635) o ancora del luogo di costituzione dell'associazione criminale (Sez. 4, n. 35229 del 07/06/2005, Mercado Vasquez, Rv. 232081), i giudici di merito hanno dunque ancorato la competenza territoriale al luogo in cui il sodalizio criminoso si è manifestato per la prima volta o a quello in cui si sono concretizzati i primi segni di operatività (Sez. 2, n. 26285 del 03/06/2009, Del Regno, Rv. 244666; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 26010 del 23/04/2004, Loccisano, Rv. 229972; Sez. 1, n. 20908 del 28/04/2015, Minerva, Rv. 263612; Sez. 4, n. 16666 del 31/03/2016, Cosmo, Rv. 266744; Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185).
2.2. Le censure dei ricorrenti sono manifestamente inidonee ad inficiare la valutazione delle conformi sentenze di merito. Le doglianze del ricorrente IO fanno leva su brani di dichiarazioni che - anche a voler prescindere dal carattere del tutto frammentario e aspecifico delle deduzioni - al più danno conto di un dato quantitativo (la maggior parte degli esercizi commerciali ove venivano installati i congegni elettronici si trovava a Roma), ma non certo del luogo di costituzione del sodalizio (che non coincide, di necessità, con quello in cui giungevano dalla Romania i supporti tecnologici): peraltro, tali deduzioni sono manifestamente incapaci di infirmare la descrizione delle caratteristiche salienti del sodalizio messe in luce dai giudici di merito, laddove privo di consistenza è il riferimento alla base operativa dell'imputato (e non del sodalizio), peraltro indicato in un provvedimento cautelare. Manifestamente infondate sono le censure proposte dal ricorrente D'IA, posto che i giudici di merito - e, segnatamente, la sentenza di primo grado - ha puntualmente illustrato gli argomenti in virtù dei quali è giunta a riconoscere che l'attività illecita di AV e dei suoi complici è espressione della medesima struttura associativa del presente processo, il che priva di consistenza i riferimenti a provvedimenti cautelari dedotti dal ricorrente, laddove la circostanza che alla commissione del reato scoperto per primo non abbia partecipato alcuno degli odierni non assume alcuna rilevanza ai fini in esame.
3. li secondo motivo del ricorso nell'interesse di IO è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte «l'inosservanza dei termini di novanta e centottanta giorni, previsti rispettivamente per la richiesta di giudizio immediato ordinario e per quello cautelare è rilevabile da parte del giudice per le indagini preliminari, attenendo ai presupposti del rito», ma «la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato» (Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino;
conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 29570 del 27/03/2019, De Rose, Rv. 276731), tanto più che anche per le fattispecie - diverse dalla tardiva presentazione della richiesta di giudizio immediato - destinate ad incidere sul diritto di intervento dell'imputato e, dunque, a dar corpo. ad una eventuale nullità a regime intermedio, la stessa resterebbe comunque sanata ove venisse disposto il rito abbreviato (Sez. 1, n. 22549 del 04/02/2015, Gagliardi, Rv. 263742, in una fattispecie relativa a decreto di giudizio immediato cd. "custodiale", emesso dal Gip su richiesta formulata dal pubblico ministero prima della conclusione del procedimento di riesame o della scadenza dei termini per la sua proposizione). Né la manifesta infondatezza della censura può essere esclusa alla luce della pronuncia richiamata dal ricorrente (Sez. 3, n. 4684 del 11/12/2014 - dep. 2015), del tutto inconferente trattandosi di decisione intervenuta, non accogliendolo, sul ricorso del pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta di giudizio immediato in quanto tardiva: decisione, questa, in linea con Sez. U, Squicciarino, che però, come si è visto, ha escluso ogni ulteriore sindacato sulla decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato.
4. Il terzo motivo del ricorso nell'interesse di IO e il secondo motivo del ricorso nell'interesse di D'IA sono anch'essi inammissibili.
4.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il reato associativo si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
b) dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato;
c) dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (Sez. 1, n. 10107 del 14/07/1998, Rossi, Rv. 211403; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 11413 del 14/06/1995, Montani, Rv. 203642; Sez. 6, n. 3886 del 07/11/2011 - dep. 2012, Papa, Rv. 251562; Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, Ciaramitaro, Rv. 256054). In questa prospettiva, ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi è funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare per l'attuazione del programma criminoso comune (Sez. 6, n. 3886 del 07/11/2011 - dep. 2012, Papa, Rv. 251562).
4.2. La Corte distrettuale ha fatto buon governo dei princìpi di diritto richiamati, rimarcando come l'attività di indagine abbia consentito di accertare l'esistenza di un'associazione dedita alla clonazione di carte di pagamento, all'interno della quale i vertici e i partecipi rivestivano ruoli che andavano dall'installazione di apposite apparecchiature utili alla captazione dei codici delle carte (attività svolta in Italia) alla successiva decriptazione dei codice e conseguente creazione di false carte di credito (attività svolta, di norma, in Romania), dall'indebito utilizzo di carte clonate con acquisto di beni presso esercizi commerciali alla rivendita dei beni così acquistati (attività svolte in Italia). La sentenza impugnata sottolinea poi la rilevante valenza probatoria dei risultati delle intercettazioni (anche in ordine ai rapporti con i corrieri tenuti da In), richiamando altresì le dichiarazioni di D'IA, che hanno confermato la chiave di lettura delle conversazioni intercettate anche in relazione all'individuazione degli esercizi commerciali presso cui installare gli apparati utili alla captazione dei codici. Quanto all'attribuzione ai ricorrenti del ruolo di promotori e organizzatori, la Corte distrettuale ha valorizzato, con riguardo a IO, i suoi rapporti diretti con i compartecipi operanti in Romania (che si occupavano della lettura dei codici catturati per la successiva creazione delle carte contraffatte, momento centrale dell'attività del sodalizio) e con gli autisti chiamati a portare i pos in Romania e a consegnare in Italia le carte contraffatte, nonché la sua attività di acquisizione degli strumenti utili alla cattura dei codici e di organizzazione dei tempi e dei modi di installazione degli skimmers negli esercizi commerciali;
con riguardo a D'IA, il giudice di appello ha richiamato il suo essenziale ruolo di individuazione degli esercizi commerciali ove utilizzare le carte contraffate (anche attraverso suoi rapporti amicali, agevolati dalla nazionalità italiana) e degli esercizi commerciali ove collocare gli strumenti atti alla cattura dei codici, nonché i rapporti diretti con i soggetti disposti ad acquistare i beni provento di reato.
4.3. Le doglianze proposte sui punti in esame dai ricorrenti sono inammissibili, per plurime, convergenti ragioni. La stessa articolazione delle censure (lì dove, ad esempio, il primo ricorso fa riferimento alla complessiva valutazione delle risultanze probatorie e, il secondo, all'esame degli atti di causa) rende ragione della proiezione delle stesse nella direzione della sollecitazione a questa Corte di un'inammissibile rivalutazione delle prove: al riguardo, è sufficiente ribadire, sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni unite, che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). Sotto un diverso profilo, i ricorrenti muovono dalla considerazione dei vari elementi di prova in una prospettiva atomistica ed indipendente dal necessario raffronto con il complessivo compendio probatorio valorizzato dalle concordi pronunce di merito (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274), laddove è solo l'esame di tale compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). In questa duplice, manifestamente erronea, prospettiva, si colloca il ricorso di IO, che si affida alla riproduzione del tutto frammentaria di brani di conversazioni intercettate omettendo di confrontarsi con la lettura complessiva fattane dalle conformi sentenze di merito;
del tutto aspecifico è anche il riferimento alle dichiarazioni di AV: rilievi, questi, riferibili sia alle deduzioni concernenti l'esistenza dell'associazione per delinquere, sia a quelle - esse sì, del tutto apodittiche - in merito al ruolo rivestito. Oltre che manifestamente infondate, le doglianze si rivelano dunque del tutto carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Alle medesime conclusioni deve giungersi con riguardo al secondo motivo del ricorso nell'interesse di D'IA che muove dall'assunto dell'occasionalità delle sue condotte omettendo di confrontarsi con i plurimi dati probatori (costituiti non solo da intercettazioni) dimostrativi dei suoi vari contatti con dipendenti di esercizi commerciali disponibili a consentirgli l'utilizzo delle carte contraffate e a tenere i rapporti con soggetti disposti ad acquistare i beni illecitamente acquistati dal sodalizio, ossia del concreto espletamento dei compiti affidatigli nella suddivisione dei ruoli dell'organizzazione criminale. Compiti all'evidenza espressivi di un ruolo organizzatorio centrale che ha condotto le conformi sentenze di merito a riconoscergli, con motivazione immune da vizi logici, il ruolo apicale contestato.
5. Il quarto e il quinto motivo del ricorso nell'interesse di IO sono del pari inammissibili. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata congruamente giustificato la conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, richiamando la pericolosità sociale dell'imputato e i precedenti a suo carico, tanto più che nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Anche il quinto motivo è inammissibile, argomentando la critica alla determinazione della pena sulla base dell'asserita incertezza sul ruolo apicale attribuito al ricorrente e omettendo, nel resto, di confrontarsi con i puntuali rilievi del giudice di appello circa le ragioni della differenziazione operata tra lo stesso IO e il coimputato D'IA.
6. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, che preclude la rilevabilità della prescrizione del reato che sarebbe maturata dopo la sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266), consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 2.0