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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/11/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1881/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 4/11/2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1881/2021 pendente tra:
IT (C.F.: IT14817191001), in persona del legale rappr.te pro tempore, con sede legale in Parte_1
Roma, via Guido d'Arezzo n. 2, con il patrocinio dell'avv. Luca Squarci, (C.F.:
), (pec: ) con elezione di domicilio in C.F._1 Email_1
Roma, Via Pisanelli n. 4 presso lo studio dell'avv. Luca Squarci
ATTRICE OPPONENTE contro
(già , (P.IVA ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappr.te pro tempore, con sede in Vittoria (RG), via Salvatore Incardona n. 101 -
, con il patrocinio dell'avv. Sebastiano Sallemi (C.F.: ), (pec: CP_3 C.F._2
e dell'avv. Rosario Mauro (C.F.: ( ), Email_2 C.F._3
(pec: con elezione di domicilio in Ragusa nella Via Roma n. 200, Email_3 presso lo studio degli avv.ti Sebastiano Sallemi e Rosario Mauro;
CONVENUTA OPPOSTA
e
P.IVA ), in persona del legale rappr.te Controparte_4 P.IVA_2 pro tempore, con sede in Vittoria (RG), via Salvatore Incardona n. 100, con il patrocinio dell'avv.
Ferdinando Corbino (C.F.: ), (pec: C.F._4 Email_4 con elezione di domicilio in Vittoria nella via Garibaldi n.202, presso lo studio degli avv. Ferdinando
Corbino;
pagina 1 di 9 TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Conclusioni
Per l'opponente come da conclusioni precisate in seno all'atto introduttivo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ed eccezione, per le ragioni esposte in narrativa, previa sospensione della efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, accogliere
l'opposizione proposta con il presente atto e per l'effetto dichiarare nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto indicato in premessa, e, quindi, revocarlo. Con ogni conseguenziale pronuncia di legge ed in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre accessori di legge”.
Per l'opposta, come da comparsa di costituzione e risposta: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, reiectis adversis, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto non essendo fondata su prava scritta né di pronta soluzione o, in subordine, in caso di accoglimento dell'istanza avversaria, confermare la provvisoria esecuzione limitatamente all'importo riconosciuto dovuto da controparte pario ad €
2.824,65; - sempre in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa del terzo con contestuale differimento della prima udienza al fine di consentire la notifica del presente atto al terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; - nel merito, rigettare la svolta opposizione, poiché inammissibile nonché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni indicate in parte narrativa ed in ogni caso al pagamento di quanto dovuto a titolo di sorte capitale, di interessi maturati e maturandi e di spese legali indicati in seno al decreto ingiuntivo de quo;
- in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi in cui il Decidente dovesse accogliere l'istanza avversaria di riduzione del prezzo di vendita del prodotto erroneamente refrigerato, tenere indenne la con consequenziale Controparte_1 condanna della come sopra generalizzata”. Controparte_4
Per la terza chiamata in causa come da conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione, richiamate nelle note conclusive del 24/10/2025:
“PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE: -disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare le domande svolte da nei confronti della comparente con l'atto di citazione notificato Controparte_1 il 2.11.2021, perché inammissibili e comunque del tutto infondate sia in fatto che in diritto, oltre che non provate, per tutte le ragioni compiutamente esposte in narrativa. Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato, conveniva Parte_2 in giudizio la chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 698/2021 Controparte_1 emesso dal tribunale di Ragusa il 29/04/2021 nell'ambito del giudizio n. 1531/2021 R.G., con il quale le pagina 2 di 9 era stato è stato ingiunto di pagare in favore della convenuta la somma di euro 7.490,12 oltre interessi e spese di procedura liquidate in euro 540,00 per compensi, euro 145,50 per spese c.p.a. e iva e rimborso spese forfettarie come per legge e ciò in relazione al presunto mancato pagamento di forniture di prodotti ortofrutticoli.
Allegava, a tal fine, che:
- sebbene in sede monitoria la convenuta avesse azionato n. 3 fatture ossia la n. 201 del 23/01/2021 (euro
2.753,11), la n. 205 del 25/01/2021 (euro 2.565,11) e la n. 222 del 26/01/2021 (euro 2.258,78) per un totale di euro 7.577,00, l'importo ingiunto era da considerarsi errato posto che da quest'ultimo non erano stati decurtati gli importi di cui alla emessa nota di credito n.00008 del 25/01/2021 né quelli relativi alla necessaria riduzione del prezzo conseguente alle forniture di merci mancanti degli standard qualitativi;
- in relazione alla fattura n. 201 del 23/01/2021 di euro 2.753,11, l'opposta aveva emesso la nota di credito n. 00008 del 25/01/2021 per un importo di euro 126,88 (cfr. doc. 2 allegato all'atto di citazione in opposizione), quest'ultimo, dunque, da decurtare dall'importo complessivo;
- in relazione alla fattura n. 205 del 25 gennaio 2021 dell'importo di euro 2.565,11, con missiva del
26/01/2021, essa opponente ne aveva contestato la fornitura in quanto “fuori calibro”;
- in relazione alla fattura n. 222 del 26 gennaio 2021 di euro 2.258,78 essa opponente aveva mosso contestazioni in ordine alla qualità della merce in quanto giunta a destinazione “congelata per effetto di una erronea refrigerazione durante il trasporto”;
- a causa di tali problematiche si era resa necessaria la ri-lavorazione dei prodotti ortofrutticoli da parte alla Eurocirce Soc. Coop. su incarico delle parti e del consumatore finale Quality 2004 s.r.l.;
- a fronte della fornitura di kg 2.255 di zucchine bianche da parte della erano Controparte_5 risultate purtroppo “collocabili sul mercato“ solamente 1.250 kg di zucchine;
- in forza di quanto sopra, dunque, essa opponente risultava debitrice della diversa e minore somma di euro 2.824,65, di cui alle seguenti voci: a) euro 2.626,23 (importo di cui alla fattura n. 00201 del
23/01/221 al netto della nota di credito n. 0008/2021 di euro 126,88; b) euro 93,26 di cui alla fattura n.
205 del 25/01/2021 per aver potuto collocare sul mercato solamente 720 kg di prodotto ad euro 0,12/kg a fronte dei 1173,00 kg ordinati ad 2,10 euro/kg; c) euro 105,16 di cui alla fattura n. 222 del 26/01/2020 per aver potuto collocare solamente 530 kg di prodotto ad euro 0.19 kg;
Concludeva, dunque, come sopra riepilogato.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la la quale, chiedendo Controparte_1 rigettarsi l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del monitorio impugnato, insisteva per il rigetto dell'opposizione e la condanna della controparte al rimborso delle spese e compensi di lite.
Deduceva, a tal fine, che: pagina 3 di 9 - le somme ingiunte all'opponente erano da quest'ultima interamente dovute posto che la Parte_2 non aveva contestato il ricevimento delle sottese forniture affermandosi, al contrario, debitrice della minore somma di euro 2.824,65;
- il quantum ingiunto era da considerarsi corretto in quanto già calcolato al netto dell'importo di cui alla nota di credito n. 00008 del 25/01/2021 pari ad euro 126,88;
- tra le parti non era intervenuto alcun accordo in ordine al calibro della fornenda zucchina bianca né era stato concordato tra le parti di conferire alla Eurocirce Soc. Coop. la lavorazione dei prodotti ritenuti non conformi;
- nessuna responsabilità poteva essere ascritta ad essa opposta per le doglianze mosse dall'attrice relativamente alla consegna di prodotto asseritamente congelato di cui alla fattura n. 222 del 26/01/2021 posto che l'opponente, oltre a non aver fornito alcuna prova, non aveva effettuato immediata costituzione al vettore;
- era necessario procedere alla chiamata in causa della ditta Sud Express Matteo Di RT s.r.l. che aveva curato il trasporto della merce per cui vi è causa essendo il vettore responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario.
Concludeva, dunque, come sopra riepilogato.
Alla prima udienza, il giudice, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, autorizzava la chiamata in causa della società che aveva eseguito il trasporto della merce la quale, costituitasi in giudizio, confermando di aver effettuato il trasporto di prodotti ortofrutticolo per conto della opposta ed in favore dell'opponente, deduceva:
- che nell'imminenza dello scarico dei prodotti ortofrutticoli per i quali l'opponente aveva eccepito l'erronea refrigerazione, nessuna contestazione immediata era giammai stata sollevata ad esso vettore;
- che, conseguentemente, sui documenti di trasporto non era stata inserita alcuna annotazione;
-che, in ogni caso, il trasporto effettuato in favore dell'opponente nel gennaio del 2021, oltre a non essere stato effettuato con l'ausilio della cella frigorifera stante il periodo invernale non aveva comportato l'automatica accensione del refrigeratore, posto che quest'ultimo generalmente diviene operante in presenza di temperatura interna del rimorchio maggiore a 7-10 gradi centigradi.
Concludeva come sopra precisato.
Assegnati i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., veniva ammessa la prova testimoniale chiesta dalla terza chiamata in causa ed all'esito della quale, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, ulteriormente rinviata e fissata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. dal pagina 4 di 9 nuovo assegnatario del fascicolo, il quale, fatte precisare le conclusioni, conferita la parola ai difensori delle parti per la discussione, a scioglimento della riserva ivi assunta pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
La domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata.
Il giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dal ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09-
2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con
l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicché la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite”);
Conseguentemente, è il ricorrente l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della mutatio ed emendatio libelli, cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, ord., 17-07-2023, n. 20476; in generale, cfr. Cass. civ., sent.,
18-09-2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo); in passato, già, Cass. civ., sez. I, 27/06/2000, n. 8718: “[a]l riguardo va richiamato però il principio, ormai consolidato, secondo cui, a seguito dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e cioè il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti”).
La domanda di pagamento è stata proposta allegando, in sede monitoria n. 3 fatture, per un credito complessivo di euro 7.577,00 relativo alla vendita di prodotti ortofrutticoli, rispetto alle quali la ricorrente ha dedotto essere creditrice della residua somma di euro 7.450,12.
Il thema decidendum è, dunque, circoscritto alla verifica della sussistenza dei contratti sottostanti, della sussistenza, ammontare ed esigibilità dei debiti da essi scaturiti, anche alla luce delle doglianze formulate dall'opponente (convenuta in senso sostanziale), la quale ha eccepito: pagina 5 di 9 a) di aver tempestivamente contestato i vizi della merce acquistata;
b) di aver ricevuto sì le forniture per cui vi è causa ma che, a fronte della mancanza in capo alla merce delle qualità promesse quali “calibro ordinato” e “prodotto congelato”, era intervenuto un accordo con l'opposta per procedere alla ri-lavorazione della merce non ritenuta conforme.
Il thema probandum del presente giudizio dipende, quindi, dal contenuto delle allegazioni formulate da ciascuna parte, poiché inevitabilmente si restringe o si estende a seconda che vi siano fatti notori, come descritti dall'art. 115, co. 2, c.p.c., oppure fatti non specificamente contestati, ai sensi del primo comma dell'art. 115, i quali devono essere, comunque, posti “a fondamento della decisione”, salvi i casi previsti dalla legge.
Per quanto riguarda, infine, il riparto dell'onere della prova delle obbligazioni discendenti da contratto sinallagmatico e dell'avvenuto adempimento delle controprestazioni o di altri eventi estintivi dell'obbligazione, nonché della prova della non imputabilità dell'inadempimento o del ritardo, di cui all'art. 1218 c.c., è sufficiente richiamare la pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n. 13533/2001: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può imitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”, o del fatto impeditivo, costituito dalla non imputabilità della causa dell'inadempimento (cfr., anche di recente, Cass. civ., sez.
III, ord., 30-05-2023, n. 15190, secondo cui grava “sull'attrice l'onere di provare la fonte del suo credito
e il danno, nonchè quello di allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione di vigilanza gravante sulla convenuta, mentre spettasse a quest'ultima la prova, da offrirsi anche in via presuntiva, dell'esatto adempimento di tale obbligazione o della causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione che ne forma oggetto (Cass.31/03/2021, n.
8849; Cass.17/02/2023, n. 5118; in generale, v. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533)”). In sostanza, di regola, anche in virtù del principio della vicinanza della prova (salvo circostanze peculiari), incombe sull'attore provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia la fonte e la sua esigibilità, mentre è onere del debitore dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'avverso credito (cfr. Cass. civ.,
s.u., sent., 03-05-2019, n. 11748: “[i]n SSUU n. 13533/01 il principio della vicinanza della prova viene ritenuto "coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi"
(loc. cit.) e il criterio della vicinanza/distanza della prova viene in sostanza utilizzato per distinguere i fatti costitutivi della pretesa (identificati con quelli che sono nella disponibilità dell'attore, che il medesimo ha l'onere di provare) dai fatti estintivi o modificativi o impeditivi, identificati con quelli che pagina 6 di 9 l'attore non è in grado di provare e che, pertanto, devono essere provati dalla controparte. In pronunce successive, per contro, il criterio della vicinanza/distanza della prova risulta scollegato dal disposto dell'art. 2697 c.c. e viene utilizzato come un temperamento della partizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, modificativi od impeditivi del diritto, idoneo a spostare l'onere della prova su una parte diversa da quella che ne sarebbe gravata in base a detta partizione (cfr. Cass. 20484/08 "l'onere della prova deve essere ripartito, oltreché secondo la descrizione legislativa della fattispecie sostanziale controversa, con l'indicazione dei fatti costitutivi e di quelli estintivi o impeditivi del diritto, anche secondo il principio della riferibilità o vicinanza, o disponibilità del mezzo").
Tale riparto è, invece, invertito per quanto riguarda i vizi del bene compravenduto, alla luce del principio della vicinanza della prova, ed incombe sul compratore stesso, come ripetutamente affermato dalla suprema corte, anche a sezioni unite (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. unite, sent., 03-05-2019, n. 11748;
Cass. civ., sez. I, ord., 09-10-2023, n. 28224: “le Sezioni Unite n. 11748/2019 hanno ritenuto non applicabile alla garanzia per vizi il criterio di ripartizione dell'onere della prova sancito dalle S.U. n.
13533/2001, sia perché il tema della garanzia per i vizi della cosa venduta esula, in ragione della sua specificità, dall'area dell'inadempimento delle obbligazioni, sia perché, in ogni caso, l'esistenza del vizio, che costituisce il fatto costitutivo del diritto fatto valere dal compratore, è un fatto la cui prova è più vicina al compratore”).
Ciò premesso, deve, in via preliminare, ritenersi che:
- è documentale la conclusione del contratto di vendita di prodotti ortofrutticoli e la relativa consegna;
- è, pacifico, in quanto non specificamente contestato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che l'opponente abbia ricevuto i beni indicati dalle fatture nn. 00201 del 23/01/2021, n. 205 del 25/01/2021 e 222 del 26/01/2021
(cfr., ex multis, Cass. 31837/2021: “se con l'atto introduttivo del giudizio di merito l'attore afferma che un determinato fatto è occorso in un giorno preciso e tale fatto ha natura costitutiva del diritto da lui fatto valere, ad evitare l'applicazione della regola di non contestazione del fatto medesimo, il convenuto deve, in comparsa di risposta, negare che quel fatto sia mai occorso ovvero affermare che nel giorno indicato dall'attore era accaduto un fatto (anche solo parzialmente) diverso ovvero ancora asserire che il fatto indicato dall'attore era accaduto in un giorno diverso da quello indicato dalla controparte”);
- sebbene l'entità del corrispettivo sia stato messo in discussione dall'opponente a causa della presenza di vizi, quest'ultima si è in ogni caso riconosciuta debitrice della somma di euro 2.824,65, corroborando l'entità dei prezzi praticati.
Per quanto riguarda gli asseriti vizi della merce e, pertanto, del restante importo ingiunto, la questione oggetto di disamina va sussunta all'interno dell'alveo interpretativo del contratto di compravendita e della relativa garanzia per i vizi della cosa venduta. pagina 7 di 9 A norma dell'art. 1490 c.c., il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'utilizzo cui è destinata ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il vizio può consistere, dunque, sia in una imperfezione materiale della cosa che incide sulla sua idoneità ad essere utilizzata sia sulla mancanza di qualità che si concretizza nella carenza dei requisiti di funzionalità, utilità e pregio del bene acquistato.
Come anticipato, l'onere della prova dei vizi incombe sull'acquirente.
Nel caso di specie, l'opponente ha dedotto, a più riprese, che le merci di cui alla fattura n. 205 non erano del “calibro” pattuito e che quelle relative alla fattura 222 erano arrivate a destinazione “congelate”.
L'esperimento dei mezzi istruttori, tuttavia, non ha portato alla conferma di tali circostanze.
Premesso che l'opponente non ha fornito prova alcuna in relazione a tale mancanza di qualità né a mezzo testi né mediante altre allegazioni probatorie, i testi citati dalla terza convenuta non hanno confermato le circostanze relative a tali vizi. In particolare, oltre a , dipendente della Testimone_1 CP_4 che ha confermato in toto gli articolati n. 1 e 2 della memoria istruttoria della terza chiamata, anche
[...]
, occupatosi personalmente del trasposto e della consegna della merce su commissione Testimone_2 dell'opposta ha riferito che i “prodotti erano integri ed in buone condizioni, nessuno dei destinatari ebbe
a lamentare alcunché sulla qualità della merce, nemmeno la . Parte_2
Dunque, oltre a non esser stata data prova in ordine all'avvenuto ammaloramento della merce a causa dell'effettuato trasporto, non è stata fornita altresì prova né in ordine al “calibro” che la merce ordinata doveva possedere né in ordine all'intervenuto accordo tra le parti per la ri-lavorazione del prodotto non ritenuto conforme. Tali circostanze, infatti, sebbene siano state stragiudizialmente denunciate dall'opponente con missiva riportante la data del 26/1/2021 (della quale tuttavia non è stata prodotta né ricevuta A/R né pec di ricevimento dalla quale desumere l'effettiva tempestività dell'invio), nel giudizio che ci occupa sono rimaste mere affermazioni, che non essendo state provate dalla parte tenuta a fornire la prova, di certo, non possono giustificare la revoca del monitorio impugnato e/o la sua modifica.
Deve, infine, ritenersi irrilevante la sopravvenuta rinuncia del mandato dal difensore di parte opponente, vigendo l'ultrattività dello stesso.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente, sia con riferimento ai rapporti tra parte opponente e parte opposta, sia nei confronti del terzo, avendone causato la chiamata in causa da parte del convenuto opposto verso cui era stata eccepita la sussistenza di vizi nei beni compravenduti (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI - 3, sent., 08-02-2016, n. 2492). Tenuto conto della nota spese depositata, considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi per quanto riguarda il terzo chiamato e quelli minimi per parte opposta esclusa altresì la fase decisionale (che non ha più depositato atti dopo la prima udienza), si liquidano in pagina 8 di 9 euro 5.077,00 per compensi della terza chiamata e in euro 1.689,00 per quelli di parte opposta, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione di (C.F.: I al decreto ingiuntivo n. 698/2021, trib. Parte_3 P.IVA_3
Ragusa, r.g. 1531/2021, che dichiara definitivamente esecutivo;
• condanna, altresì, (C.F.: ) a rimborsare a Parte_3 C.F._5 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in euro 1.689,00 per compensi, oltre rimborso
[...] forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta;
• condanna, infine, (C.F.: ) a rimborsare a Parte_3 C.F._5 Controparte_4
(P.IVA ) le spese di lite, che si liquidano in euro 5.077,00 per
[...] P.IVA_2 compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta;
Sentenza resa ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 04/11/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 4/11/2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1881/2021 pendente tra:
IT (C.F.: IT14817191001), in persona del legale rappr.te pro tempore, con sede legale in Parte_1
Roma, via Guido d'Arezzo n. 2, con il patrocinio dell'avv. Luca Squarci, (C.F.:
), (pec: ) con elezione di domicilio in C.F._1 Email_1
Roma, Via Pisanelli n. 4 presso lo studio dell'avv. Luca Squarci
ATTRICE OPPONENTE contro
(già , (P.IVA ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappr.te pro tempore, con sede in Vittoria (RG), via Salvatore Incardona n. 101 -
, con il patrocinio dell'avv. Sebastiano Sallemi (C.F.: ), (pec: CP_3 C.F._2
e dell'avv. Rosario Mauro (C.F.: ( ), Email_2 C.F._3
(pec: con elezione di domicilio in Ragusa nella Via Roma n. 200, Email_3 presso lo studio degli avv.ti Sebastiano Sallemi e Rosario Mauro;
CONVENUTA OPPOSTA
e
P.IVA ), in persona del legale rappr.te Controparte_4 P.IVA_2 pro tempore, con sede in Vittoria (RG), via Salvatore Incardona n. 100, con il patrocinio dell'avv.
Ferdinando Corbino (C.F.: ), (pec: C.F._4 Email_4 con elezione di domicilio in Vittoria nella via Garibaldi n.202, presso lo studio degli avv. Ferdinando
Corbino;
pagina 1 di 9 TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Conclusioni
Per l'opponente come da conclusioni precisate in seno all'atto introduttivo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ed eccezione, per le ragioni esposte in narrativa, previa sospensione della efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, accogliere
l'opposizione proposta con il presente atto e per l'effetto dichiarare nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto indicato in premessa, e, quindi, revocarlo. Con ogni conseguenziale pronuncia di legge ed in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre accessori di legge”.
Per l'opposta, come da comparsa di costituzione e risposta: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, reiectis adversis, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto non essendo fondata su prava scritta né di pronta soluzione o, in subordine, in caso di accoglimento dell'istanza avversaria, confermare la provvisoria esecuzione limitatamente all'importo riconosciuto dovuto da controparte pario ad €
2.824,65; - sempre in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa del terzo con contestuale differimento della prima udienza al fine di consentire la notifica del presente atto al terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; - nel merito, rigettare la svolta opposizione, poiché inammissibile nonché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni indicate in parte narrativa ed in ogni caso al pagamento di quanto dovuto a titolo di sorte capitale, di interessi maturati e maturandi e di spese legali indicati in seno al decreto ingiuntivo de quo;
- in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi in cui il Decidente dovesse accogliere l'istanza avversaria di riduzione del prezzo di vendita del prodotto erroneamente refrigerato, tenere indenne la con consequenziale Controparte_1 condanna della come sopra generalizzata”. Controparte_4
Per la terza chiamata in causa come da conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione, richiamate nelle note conclusive del 24/10/2025:
“PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE: -disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare le domande svolte da nei confronti della comparente con l'atto di citazione notificato Controparte_1 il 2.11.2021, perché inammissibili e comunque del tutto infondate sia in fatto che in diritto, oltre che non provate, per tutte le ragioni compiutamente esposte in narrativa. Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato, conveniva Parte_2 in giudizio la chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 698/2021 Controparte_1 emesso dal tribunale di Ragusa il 29/04/2021 nell'ambito del giudizio n. 1531/2021 R.G., con il quale le pagina 2 di 9 era stato è stato ingiunto di pagare in favore della convenuta la somma di euro 7.490,12 oltre interessi e spese di procedura liquidate in euro 540,00 per compensi, euro 145,50 per spese c.p.a. e iva e rimborso spese forfettarie come per legge e ciò in relazione al presunto mancato pagamento di forniture di prodotti ortofrutticoli.
Allegava, a tal fine, che:
- sebbene in sede monitoria la convenuta avesse azionato n. 3 fatture ossia la n. 201 del 23/01/2021 (euro
2.753,11), la n. 205 del 25/01/2021 (euro 2.565,11) e la n. 222 del 26/01/2021 (euro 2.258,78) per un totale di euro 7.577,00, l'importo ingiunto era da considerarsi errato posto che da quest'ultimo non erano stati decurtati gli importi di cui alla emessa nota di credito n.00008 del 25/01/2021 né quelli relativi alla necessaria riduzione del prezzo conseguente alle forniture di merci mancanti degli standard qualitativi;
- in relazione alla fattura n. 201 del 23/01/2021 di euro 2.753,11, l'opposta aveva emesso la nota di credito n. 00008 del 25/01/2021 per un importo di euro 126,88 (cfr. doc. 2 allegato all'atto di citazione in opposizione), quest'ultimo, dunque, da decurtare dall'importo complessivo;
- in relazione alla fattura n. 205 del 25 gennaio 2021 dell'importo di euro 2.565,11, con missiva del
26/01/2021, essa opponente ne aveva contestato la fornitura in quanto “fuori calibro”;
- in relazione alla fattura n. 222 del 26 gennaio 2021 di euro 2.258,78 essa opponente aveva mosso contestazioni in ordine alla qualità della merce in quanto giunta a destinazione “congelata per effetto di una erronea refrigerazione durante il trasporto”;
- a causa di tali problematiche si era resa necessaria la ri-lavorazione dei prodotti ortofrutticoli da parte alla Eurocirce Soc. Coop. su incarico delle parti e del consumatore finale Quality 2004 s.r.l.;
- a fronte della fornitura di kg 2.255 di zucchine bianche da parte della erano Controparte_5 risultate purtroppo “collocabili sul mercato“ solamente 1.250 kg di zucchine;
- in forza di quanto sopra, dunque, essa opponente risultava debitrice della diversa e minore somma di euro 2.824,65, di cui alle seguenti voci: a) euro 2.626,23 (importo di cui alla fattura n. 00201 del
23/01/221 al netto della nota di credito n. 0008/2021 di euro 126,88; b) euro 93,26 di cui alla fattura n.
205 del 25/01/2021 per aver potuto collocare sul mercato solamente 720 kg di prodotto ad euro 0,12/kg a fronte dei 1173,00 kg ordinati ad 2,10 euro/kg; c) euro 105,16 di cui alla fattura n. 222 del 26/01/2020 per aver potuto collocare solamente 530 kg di prodotto ad euro 0.19 kg;
Concludeva, dunque, come sopra riepilogato.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la la quale, chiedendo Controparte_1 rigettarsi l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del monitorio impugnato, insisteva per il rigetto dell'opposizione e la condanna della controparte al rimborso delle spese e compensi di lite.
Deduceva, a tal fine, che: pagina 3 di 9 - le somme ingiunte all'opponente erano da quest'ultima interamente dovute posto che la Parte_2 non aveva contestato il ricevimento delle sottese forniture affermandosi, al contrario, debitrice della minore somma di euro 2.824,65;
- il quantum ingiunto era da considerarsi corretto in quanto già calcolato al netto dell'importo di cui alla nota di credito n. 00008 del 25/01/2021 pari ad euro 126,88;
- tra le parti non era intervenuto alcun accordo in ordine al calibro della fornenda zucchina bianca né era stato concordato tra le parti di conferire alla Eurocirce Soc. Coop. la lavorazione dei prodotti ritenuti non conformi;
- nessuna responsabilità poteva essere ascritta ad essa opposta per le doglianze mosse dall'attrice relativamente alla consegna di prodotto asseritamente congelato di cui alla fattura n. 222 del 26/01/2021 posto che l'opponente, oltre a non aver fornito alcuna prova, non aveva effettuato immediata costituzione al vettore;
- era necessario procedere alla chiamata in causa della ditta Sud Express Matteo Di RT s.r.l. che aveva curato il trasporto della merce per cui vi è causa essendo il vettore responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario.
Concludeva, dunque, come sopra riepilogato.
Alla prima udienza, il giudice, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, autorizzava la chiamata in causa della società che aveva eseguito il trasporto della merce la quale, costituitasi in giudizio, confermando di aver effettuato il trasporto di prodotti ortofrutticolo per conto della opposta ed in favore dell'opponente, deduceva:
- che nell'imminenza dello scarico dei prodotti ortofrutticoli per i quali l'opponente aveva eccepito l'erronea refrigerazione, nessuna contestazione immediata era giammai stata sollevata ad esso vettore;
- che, conseguentemente, sui documenti di trasporto non era stata inserita alcuna annotazione;
-che, in ogni caso, il trasporto effettuato in favore dell'opponente nel gennaio del 2021, oltre a non essere stato effettuato con l'ausilio della cella frigorifera stante il periodo invernale non aveva comportato l'automatica accensione del refrigeratore, posto che quest'ultimo generalmente diviene operante in presenza di temperatura interna del rimorchio maggiore a 7-10 gradi centigradi.
Concludeva come sopra precisato.
Assegnati i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., veniva ammessa la prova testimoniale chiesta dalla terza chiamata in causa ed all'esito della quale, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, ulteriormente rinviata e fissata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. dal pagina 4 di 9 nuovo assegnatario del fascicolo, il quale, fatte precisare le conclusioni, conferita la parola ai difensori delle parti per la discussione, a scioglimento della riserva ivi assunta pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
La domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata.
Il giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dal ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09-
2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con
l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicché la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite”);
Conseguentemente, è il ricorrente l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della mutatio ed emendatio libelli, cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, ord., 17-07-2023, n. 20476; in generale, cfr. Cass. civ., sent.,
18-09-2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo); in passato, già, Cass. civ., sez. I, 27/06/2000, n. 8718: “[a]l riguardo va richiamato però il principio, ormai consolidato, secondo cui, a seguito dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e cioè il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti”).
La domanda di pagamento è stata proposta allegando, in sede monitoria n. 3 fatture, per un credito complessivo di euro 7.577,00 relativo alla vendita di prodotti ortofrutticoli, rispetto alle quali la ricorrente ha dedotto essere creditrice della residua somma di euro 7.450,12.
Il thema decidendum è, dunque, circoscritto alla verifica della sussistenza dei contratti sottostanti, della sussistenza, ammontare ed esigibilità dei debiti da essi scaturiti, anche alla luce delle doglianze formulate dall'opponente (convenuta in senso sostanziale), la quale ha eccepito: pagina 5 di 9 a) di aver tempestivamente contestato i vizi della merce acquistata;
b) di aver ricevuto sì le forniture per cui vi è causa ma che, a fronte della mancanza in capo alla merce delle qualità promesse quali “calibro ordinato” e “prodotto congelato”, era intervenuto un accordo con l'opposta per procedere alla ri-lavorazione della merce non ritenuta conforme.
Il thema probandum del presente giudizio dipende, quindi, dal contenuto delle allegazioni formulate da ciascuna parte, poiché inevitabilmente si restringe o si estende a seconda che vi siano fatti notori, come descritti dall'art. 115, co. 2, c.p.c., oppure fatti non specificamente contestati, ai sensi del primo comma dell'art. 115, i quali devono essere, comunque, posti “a fondamento della decisione”, salvi i casi previsti dalla legge.
Per quanto riguarda, infine, il riparto dell'onere della prova delle obbligazioni discendenti da contratto sinallagmatico e dell'avvenuto adempimento delle controprestazioni o di altri eventi estintivi dell'obbligazione, nonché della prova della non imputabilità dell'inadempimento o del ritardo, di cui all'art. 1218 c.c., è sufficiente richiamare la pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n. 13533/2001: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può imitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”, o del fatto impeditivo, costituito dalla non imputabilità della causa dell'inadempimento (cfr., anche di recente, Cass. civ., sez.
III, ord., 30-05-2023, n. 15190, secondo cui grava “sull'attrice l'onere di provare la fonte del suo credito
e il danno, nonchè quello di allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione di vigilanza gravante sulla convenuta, mentre spettasse a quest'ultima la prova, da offrirsi anche in via presuntiva, dell'esatto adempimento di tale obbligazione o della causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione che ne forma oggetto (Cass.31/03/2021, n.
8849; Cass.17/02/2023, n. 5118; in generale, v. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533)”). In sostanza, di regola, anche in virtù del principio della vicinanza della prova (salvo circostanze peculiari), incombe sull'attore provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia la fonte e la sua esigibilità, mentre è onere del debitore dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'avverso credito (cfr. Cass. civ.,
s.u., sent., 03-05-2019, n. 11748: “[i]n SSUU n. 13533/01 il principio della vicinanza della prova viene ritenuto "coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi"
(loc. cit.) e il criterio della vicinanza/distanza della prova viene in sostanza utilizzato per distinguere i fatti costitutivi della pretesa (identificati con quelli che sono nella disponibilità dell'attore, che il medesimo ha l'onere di provare) dai fatti estintivi o modificativi o impeditivi, identificati con quelli che pagina 6 di 9 l'attore non è in grado di provare e che, pertanto, devono essere provati dalla controparte. In pronunce successive, per contro, il criterio della vicinanza/distanza della prova risulta scollegato dal disposto dell'art. 2697 c.c. e viene utilizzato come un temperamento della partizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, modificativi od impeditivi del diritto, idoneo a spostare l'onere della prova su una parte diversa da quella che ne sarebbe gravata in base a detta partizione (cfr. Cass. 20484/08 "l'onere della prova deve essere ripartito, oltreché secondo la descrizione legislativa della fattispecie sostanziale controversa, con l'indicazione dei fatti costitutivi e di quelli estintivi o impeditivi del diritto, anche secondo il principio della riferibilità o vicinanza, o disponibilità del mezzo").
Tale riparto è, invece, invertito per quanto riguarda i vizi del bene compravenduto, alla luce del principio della vicinanza della prova, ed incombe sul compratore stesso, come ripetutamente affermato dalla suprema corte, anche a sezioni unite (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. unite, sent., 03-05-2019, n. 11748;
Cass. civ., sez. I, ord., 09-10-2023, n. 28224: “le Sezioni Unite n. 11748/2019 hanno ritenuto non applicabile alla garanzia per vizi il criterio di ripartizione dell'onere della prova sancito dalle S.U. n.
13533/2001, sia perché il tema della garanzia per i vizi della cosa venduta esula, in ragione della sua specificità, dall'area dell'inadempimento delle obbligazioni, sia perché, in ogni caso, l'esistenza del vizio, che costituisce il fatto costitutivo del diritto fatto valere dal compratore, è un fatto la cui prova è più vicina al compratore”).
Ciò premesso, deve, in via preliminare, ritenersi che:
- è documentale la conclusione del contratto di vendita di prodotti ortofrutticoli e la relativa consegna;
- è, pacifico, in quanto non specificamente contestato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che l'opponente abbia ricevuto i beni indicati dalle fatture nn. 00201 del 23/01/2021, n. 205 del 25/01/2021 e 222 del 26/01/2021
(cfr., ex multis, Cass. 31837/2021: “se con l'atto introduttivo del giudizio di merito l'attore afferma che un determinato fatto è occorso in un giorno preciso e tale fatto ha natura costitutiva del diritto da lui fatto valere, ad evitare l'applicazione della regola di non contestazione del fatto medesimo, il convenuto deve, in comparsa di risposta, negare che quel fatto sia mai occorso ovvero affermare che nel giorno indicato dall'attore era accaduto un fatto (anche solo parzialmente) diverso ovvero ancora asserire che il fatto indicato dall'attore era accaduto in un giorno diverso da quello indicato dalla controparte”);
- sebbene l'entità del corrispettivo sia stato messo in discussione dall'opponente a causa della presenza di vizi, quest'ultima si è in ogni caso riconosciuta debitrice della somma di euro 2.824,65, corroborando l'entità dei prezzi praticati.
Per quanto riguarda gli asseriti vizi della merce e, pertanto, del restante importo ingiunto, la questione oggetto di disamina va sussunta all'interno dell'alveo interpretativo del contratto di compravendita e della relativa garanzia per i vizi della cosa venduta. pagina 7 di 9 A norma dell'art. 1490 c.c., il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'utilizzo cui è destinata ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il vizio può consistere, dunque, sia in una imperfezione materiale della cosa che incide sulla sua idoneità ad essere utilizzata sia sulla mancanza di qualità che si concretizza nella carenza dei requisiti di funzionalità, utilità e pregio del bene acquistato.
Come anticipato, l'onere della prova dei vizi incombe sull'acquirente.
Nel caso di specie, l'opponente ha dedotto, a più riprese, che le merci di cui alla fattura n. 205 non erano del “calibro” pattuito e che quelle relative alla fattura 222 erano arrivate a destinazione “congelate”.
L'esperimento dei mezzi istruttori, tuttavia, non ha portato alla conferma di tali circostanze.
Premesso che l'opponente non ha fornito prova alcuna in relazione a tale mancanza di qualità né a mezzo testi né mediante altre allegazioni probatorie, i testi citati dalla terza convenuta non hanno confermato le circostanze relative a tali vizi. In particolare, oltre a , dipendente della Testimone_1 CP_4 che ha confermato in toto gli articolati n. 1 e 2 della memoria istruttoria della terza chiamata, anche
[...]
, occupatosi personalmente del trasposto e della consegna della merce su commissione Testimone_2 dell'opposta ha riferito che i “prodotti erano integri ed in buone condizioni, nessuno dei destinatari ebbe
a lamentare alcunché sulla qualità della merce, nemmeno la . Parte_2
Dunque, oltre a non esser stata data prova in ordine all'avvenuto ammaloramento della merce a causa dell'effettuato trasporto, non è stata fornita altresì prova né in ordine al “calibro” che la merce ordinata doveva possedere né in ordine all'intervenuto accordo tra le parti per la ri-lavorazione del prodotto non ritenuto conforme. Tali circostanze, infatti, sebbene siano state stragiudizialmente denunciate dall'opponente con missiva riportante la data del 26/1/2021 (della quale tuttavia non è stata prodotta né ricevuta A/R né pec di ricevimento dalla quale desumere l'effettiva tempestività dell'invio), nel giudizio che ci occupa sono rimaste mere affermazioni, che non essendo state provate dalla parte tenuta a fornire la prova, di certo, non possono giustificare la revoca del monitorio impugnato e/o la sua modifica.
Deve, infine, ritenersi irrilevante la sopravvenuta rinuncia del mandato dal difensore di parte opponente, vigendo l'ultrattività dello stesso.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente, sia con riferimento ai rapporti tra parte opponente e parte opposta, sia nei confronti del terzo, avendone causato la chiamata in causa da parte del convenuto opposto verso cui era stata eccepita la sussistenza di vizi nei beni compravenduti (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI - 3, sent., 08-02-2016, n. 2492). Tenuto conto della nota spese depositata, considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi per quanto riguarda il terzo chiamato e quelli minimi per parte opposta esclusa altresì la fase decisionale (che non ha più depositato atti dopo la prima udienza), si liquidano in pagina 8 di 9 euro 5.077,00 per compensi della terza chiamata e in euro 1.689,00 per quelli di parte opposta, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione di (C.F.: I al decreto ingiuntivo n. 698/2021, trib. Parte_3 P.IVA_3
Ragusa, r.g. 1531/2021, che dichiara definitivamente esecutivo;
• condanna, altresì, (C.F.: ) a rimborsare a Parte_3 C.F._5 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in euro 1.689,00 per compensi, oltre rimborso
[...] forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta;
• condanna, infine, (C.F.: ) a rimborsare a Parte_3 C.F._5 Controparte_4
(P.IVA ) le spese di lite, che si liquidano in euro 5.077,00 per
[...] P.IVA_2 compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta;
Sentenza resa ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 04/11/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 9 di 9