TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 8469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8469 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8283/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Bersani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8283/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIROSO CLAUDIA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA SEBASTIANO DEL PIOMBO, 5 20149 MILANO presso il difensore avv. PIROSO CLAUDIA
ATTRICE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAIMONDI ONroparte_1 P.IVA_2
IZ IA, elettivamente domiciliata in VIALE GRAMSCI, 14 80122 NAPOLI, presso il difensore avv. RAIMONDI IZ
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSI CATAPANO CP_2 P.IVA_3
RG, elettivamente domiciliata in CORSO EUROPA, 10 20122 MILANO presso il difensore avv. GRASSI CATAPANO RG
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato (d'ora in avanti ”) Parte_1 Parte_1
ON conveniva in giudizio (d'ora in avanti ”) e (d'ora in avanti CP_1 CP_2
”), chiedendo di accertare e dichiarare la loro responsabilità contrattuale solidale per i danni CP_2 subiti a seguito dell'interruzione del servizio di telefonia e fax occorsa durante la procedura di ON migrazione delle proprie utenze telefoniche da a . CP_2
pagina 1 di 8 Esponeva l'attrice: ON
- di avere sottoscritto in data 29.06.2018 una proposta contrattuale con per la migrazione di n. 8 linee telefoniche della propria sede operativa di TT (MI), precedentemente gestite da;
CP_2
ON
- che, nonostante le rassicurazioni ricevute da circa l'esecuzione del passaggio durante un fine settimana per minimizzare i disagi, la procedura di migrazione era stata avviata unilateralmente da ON
nella tarda serata di venerdì 17.08.2018, con un preavviso via SMS;
- che, dalla riapertura degli uffici, lunedì 20.08.2018, e fino a venerdì 24.08.2018, tutte le linee telefoniche e fax erano risultate completamente isolate, con un messaggio automatico che indicava le numerazioni come “inesistenti”;
- di aver subito ingenti danni, patrimoniali e non, a causa dell'impossibilità di ricevere ordini telefonici e via fax, dalla propria clientela e dalle filiali, e un grave pregiudizio alla propria immagine commerciale;
e, ciò premesso, chiedeva la condanna in solido delle convenute al risarcimento di complessivi €
53.230,00, di cui € 29.230,00 per calo di fatturato, € 10.000,00 per perdita di chance ed € 15.000,00 per danno all'immagine e alla reputazione, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, vinte le spese.
Si costituiva in giudizio sostenendo: CP_2
- in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva;
- di aver correttamente espletato tutte le procedure di sua competenza, completando la migrazione in data 20.08.2018;
- che ogni disservizio successivo a tale data non poteva esserle imputato, essendo le numerazioni ON passate sotto la gestione di;
- l'infondatezza della domanda risarcitoria per carenza di prova sia sull'an che sul quantum dei danni lamentati e per l'assenza di nesso causale tra il disservizio e i pregiudizi lamentati. ON Si costituiva altresì contestando ogni addebito e attribuendo la responsabilità del disservizio a
, quale operatore donating, la quale non avrebbe provveduto alla corretta “deconfigurazione” CP_2 delle linee, impedendo così il subentro immediato e la continuità del servizio. ONestava anch'essa la fondatezza e la prova dei danni richiesti dall'attrice.
La causa, istruita mediante il deposito di memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. e l'espletamento di prova per testi, all'udienza del 14.05.2025, veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
In diritto, questo Giudice osserva che l'azione risarcitoria contrattuale svolta da parte attrice è regolata dagli artt. 1218 e 1223 e ss. c.c. e dagli artt. 2697 c.c. nonché dal principio della vicinanza pagina 2 di 8 della prova: in forza di tali disposizioni, spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare il contratto o il patto contrattuale ovvero la fonte normativa contenente l'obbligazione che si allega inadempiuta e solo allegarne l'inadempimento totale o parziale (ex multis: Cass. civ., SSUU,
31.10.2001, n. 13533), nonché allegare e provare il proprio danno ed il nesso causale tra inadempimento totale o parziale e danno;
ciò fatto, incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea (ex multis: Cass. civ., sez. 2, 26.07.2013, n. 18125; nello stesso senso, tra le tante: Cass. civ., sez. L, 26.01.2015, n. 1327; Cass. civ., sez. 6-3, 27.11.2014, n.
25214; Cass. civ., sez. 6-3, 5.09.2014 n. 18812; Cass. civ., sez. 3, 28.07.2014 n. 17091; Cass. civ., sez. L,
10.02.2014 n. 2886; Cass. civ., SSUU, 23.09.2013, n. 21678).
Tali regole probatorie generali vanno, naturalmente, coordinate con il principio dell'onere di contestazione specifica di cui all'art. 115 cpc, in forza del quale la mancata contestazione specifica di un fatto determina la relevatio ab onere probandi del fatto allegato e incontestato a favore della parte che l'ha allegato.
Quanto alla prova del danno, il Tribunale osserva che quando è dedotto un danno patrimoniale (danno emergente), il preteso danneggiato deve allegare e fornire prova dei relativi esborsi e del nesso causale con l'inadempimento, ex art. 1223 c.c. mentre il danno patrimoniale da lucro cessante va riconosciuto quando il danneggiato riesca a fornire elementi sufficienti dai quali poter presumere che - certamente o secondo una ragionevole probabilità - in assenza della condotta inadempiente vi sarebbe stato il risultato patrimoniale atteso e, invece, non verificatosi. (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 28.01.2005, n.
1752).
Occorre altresì evidenziare che la disciplina contrattuale deve essere integrata alla stregua del canone di buona fede, ai sensi degli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c.
Infatti, ai sensi dell'art. 1374 c.c. il contratto non obbliga le parti soltanto a quanto sia in esso espressamente pattuito, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano in base alla legge, agli usi e all'equità. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ritiene pacificamente che le norme di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono alle parti del rapporto obbligatorio il dovere di comportarsi secondo le regole di correttezza e di eseguire il contratto in buona fede, costituirebbero fonti legali integrative dei rapporti contrattuali.
Il dovere di agire secondo buona fede, inteso come specificazione del dovere di solidarietà costituzionalmente imposto ex art. 2 Cost., pertanto, integra il regolamento contrattuale ed è idoneo a fissare regole di condotta a cui le parti devono attenersi. Segnatamente, si tratta di un canone integrativo avente portata generale, il cui contenuto non può essere determinato ex ante e che consiste nel dovere di ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici pagina 3 di 8 obblighi contrattuali e dal dovere del “neminem laedere”, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte (così Cass. civ. SS.UU. 28056 del
25.11.2008 conf.: Cass. sez. III n. 13345 del 7.06.2006; Cass. sez. I n. 21250 del 6.08.2008).
L'individuazione del comportamento dovuto in base a buona fede è, pertanto, operazione interpretativa che il giudice deve svolgere in relazione alle circostanze del caso concreto.
Con riferimento alla disciplina di riferimento della materia specifica, la procedura della cd.
“migrazione” è regolata dall'AGCOM con la delibera 4/2006/CONS, come modificata dalla delibera n.
274/2007/CONS del 6.06.2007: l'utente può passare da un operatore all'altro, senza interruzione del servizio, con portabilità del numero fisso, senza la necessità di cessare il precedente contratto. Gli artt. 17
e ss. della delibera 274/2007/CONS stabiliscono che la richiesta di migrazione della linea può pervenire al gestore donating (cioè quello che ha in uso la linea) sia dal cliente, sia dal gestore recipient
(cioè il gestore a cui la linea va trasferita); il gestore che riceve la richiesta di portabilità deve comunicare all'altro la richiesta ed individuare una data per effettuare l'operazione, cd. “DAC”; entrambi debbono assicurare la continuità del servizio a favore dell'utente e impegnarsi per assicurare la sincronizzazione della portabilità del numero al passaggio della linea;
la richiesta di portabilità non può essere rifiutata dal gestore donating.
Il gestore telefonico è tenuto, per legge, ad una serie di verifiche tecniche preventive per l'attivazione e la migrazione della linea;
tali verifiche riguardano la compatibilità delle apparecchiature alla rete, la disponibilità dell'accesso alla rete mediante DSL sulle linee telefoniche sulle quali è richiesto l'attivazione, la disponibilità delle risorse di rete dei fornitori, la fattibilità tecnica della migrazione, il rilascio di permessi da parte dell'autorità.
Ciò posto, alla stregua dei superiori principi di diritto e delle emergenze di fatto, il Tribunale osserva che l'istruttoria espletata ha evidenziato la responsabilità contrattuale delle parti convenute.
In proposito, è anzitutto pacifico e documentalmente provato che la società attrice ha subito un'interruzione completa dei servizi di telefonia e fax per cinque giorni lavorativi, dal 20 al 24 agosto
2018; l'istruttoria documentale (cfr. doc. 12 fasc. att., contenente numerose comunicazioni email di clienti che, tra il 20 e il 23 agosto 2018, lamentavano l'impossibilità di contattare la società, sentendosi rispondere che il numero era “inesistente” o “staccato”) e orale ha altresì confermato che, nel periodo indicato, chiunque componesse le numerazioni di udiva un messaggio vocale che Parte_1 annunciava il numero come “inesistente”. Emblematiche, in tal senso, le e-mail prodotte, ove i clienti scrivevano: “sto cercando di contattarvi telefonicamente ma il numero di telefono è inesistente” (doc.
12, email sig.ra del 20.08.2018) o, ancora più significativamente, “il numero di telefono mi Per_1 dicono che non esiste! vorrei fare un ordine mi faccio domande sulla vostra attività!” (doc. 12, email sig.ra del 21.08.2018). I testi escussi all'udienza del 3.4.2023 hanno confermato tali Pt_2
pagina 4 di 8 circostanze (teste “Confermo, abbiamo avuto varie segnalazioni via email Testimone_1 da parte di nostri clienti consumatori, nonché da colleghi che mi hanno contattato sul cellulare per dirmi che il numero aziendale non era raggiungibile in quanto, una volta fatto il numero, vi era una voce registrata che diceva che il numero era inesistente. Ho provato anch'io con il mio cellulare e ho rivenuto la suddetta voce registrata per una settimana dal 17 al 24 agosto 2018”; teste
[...]
“Confermo quando chiamavo la sede centrale, dalla mia filiale con sede in Canossa sentivo il Tes_2 messaggio vocale che il numero era inesistente dal 17 al 24 agosto 2018...”).
A tale stregua, la questione centrale attiene all'imputabilità di tale disservizio posto che entrambe le compagnie convenute hanno tentato di riversare la responsabilità l'una sull'altra, adducendo reciproci inadempimenti tecnici.
La procedura di migrazione e portabilità del numero, come sopra riferito, impone agli operatori coinvolti (donating e recipient) un preciso obbligo di collaborazione e sincronizzazione delle attività tecniche, finalizzato ad assicurare la continuità del servizio per il cliente. Si tratta di un'obbligazione di risultato, il cui inadempimento, consistente nell'interruzione del servizio, fa sorgere la responsabilità dell'operatore, salvo che questi non provi che l'impossibilità della prestazione sia derivata da causa a lui non imputabile.
Nel caso di specie, l'interruzione totale del servizio per una settimana lavorativa costituisce di per sé prova del fallimento della procedura coordinata di migrazione che entrambe le convenute erano tenute a garantire e dell'inadempimento degli obblighi di diligenza e coordinamento posti a carico di entrambi gli operatori.
Ne consegue la loro responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2055 c.c., essendo il danno lamentato dall'attrice conseguenza diretta e immediata delle condotte omissive e commissive di entrambe le convenute. In proposito, la giurisprudenza di legittimità, in casi di disservizio durante la migrazione, ha stabilito che la responsabilità va attribuita congiuntamente agli operatori che, con le rispettive condotte (interruzione anticipata del servizio da parte del donating, ritardo nell'attivazione o mancato coordinamento da parte del recipient), hanno concorso a cagionare l'evento dannoso (Cass. Civ., Sez.
3, N. 28561 del 13-10-2023).
Va pertanto rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da invero, la CP_2 sua responsabilità non deriva da un disservizio occorso quando le linee erano già formalmente migrate ON a , ma dalla sua condotta nella fase di transizione, consistita nel non aver garantito la continuità ON del servizio fino al momento in cui fosse stata effettivamente in grado di erogarlo, in violazione degli obblighi di sincronizzazione imposti dalla normativa di settore. Parimenti infondata è la difesa di ON
, che ha dato avvio alla migrazione senza concordare una data certa con il cliente, contravvenendo alle procedure e alle legittime aspettative della società attrice.
pagina 5 di 8 Accertata la responsabilità solidale delle convenute, occorre procedere alla verifica dei danni subiti da e, in caso positivo, operarne la quantificazione. Parte_1
L'attrice ha articolato la propria richiesta risarcitoria in tre distinte voci: danno patrimoniale da calo di fatturato (lucro cessante), danno da perdita di chance e danno non patrimoniale all'immagine.
Ebbene, quanto alla prova del danno patrimoniale, si rileva come l'attrice non abbia provato il danno asseritamente subito a titolo di lucro cessante.
Infatti, premesso che il danno da lucro cessante non consiste nel minore fatturato ma – semmai - nel minore utile - sempre che il danneggiato abbia una marginalità positiva - il danneggiato è onerato di allegare (e provare) che, se l'inadempimento non si fosse verificato, avrebbe ragionevolmente percepito (al netto dei costi) degli utili, che invece non ha percepito.
Al riguardo, il Tribunale osserva che la mera comparazione dei bilanci di due esercizi consecutivi non
è sufficiente a dimostrare che il decremento dei ricavi sia conseguenza diretta ed esclusiva di un disservizio limitato nel tempo (cinque giorni lavorativi nel mese di agosto). L'andamento del fatturato di un'impresa è influenzato da una pluralità di fattori endogeni ed esogeni. Nel caso di specie, la stessa parte convenuta ha evidenziato, senza specifica contestazione sul punto, che la nota CP_2 integrativa al bilancio 2018 di menziona, tra le cause della performance aziendale, fattori Parte_1 macroeconomici quali la “decelerazione della crescita del commercio mondiale” e il “calo dei consumi privati”, senza alcun riferimento al disservizio telefonico. Inoltre, è pacifico che l'attrice disponesse di canali alternativi per la ricezione degli ordini, quali la posta elettronica e la piattaforma e-commerce.
Pertanto, in assenza di elementi probatori più specifici, idonei a isolare l'impatto del disservizio telefonico di cinque giorni sull'andamento annuale delle vendite, la domanda di risarcimento per lucro cessante, quantificata in € 29.230,00 sulla base della differenza di fatturato tra il 2017 e il 2018, deve essere rigettata per carenza di prova.
Né è dato al giudice il potere di determinarne il quantum di lucro cessante in via equitativa, posto che
“L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226
e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non
è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza”(Cass. n. 10607/2010).
Diversa valutazione meritano le voci di danno relative alla perdita di chance e alla lesione dell'immagine commerciale. Questo Tribunale ritiene che, stante la natura dell'illecito e le sue conseguenze, la prova precisa del quantum sia oggettivamente difficoltosa, imponendo il ricorso alla pagina 6 di 8 liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., come costantemente ammesso dalla Suprema
Corte in fattispecie analoghe (Cass. Civ., Sez. 3, N. 10885 del 23-04-2024; Cass. Civ., Sez. 3, N. 19818 del 20-06-2022).
Il danno da perdita di chance è voce di danno autonoma e consiste non nella perdita di un guadagno certo, ma nella perdita della concreta possibilità di conseguirlo. La Suprema Corte ha più volte riconosciuto che il fatto di non poter essere contattati da nuova clientela a causa di un disservizio telefonico, specialmente per un'attività commerciale, costituisce una perdita di chance risarcibile e suscettibile di valutazione equitativa (Cass. Civ., Sez. 3, N. 10885 del 23-04-2024; Cass. Civ., Sez. 3, N.
27633 del 29-09-2023).
Nel caso che ci occupa, il messaggio di “numero inesistente”, provato in giudizio, è particolarmente idoneo a cagionare tale pregiudizio, inducendo i potenziali nuovi clienti a desistere e a rivolgersi altrove, con una definitiva perdita di opportunità commerciali. Tale danno è risarcibile anche in assenza di prova di un decremento reddituale, essendo sufficiente la prova della possibilità seria e apprezzabile di conseguire un vantaggio, andata perduta a causa dell'illecito (Cass. Civ., Sez. 3, N.
10885 del 23-04-2024; Cass. Civ., Sez. 3, N. 10201 del 17-04-2025).
Parimenti fondata è la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per lesione dell'immagine e della reputazione commerciale. In proposito, la Suprema Corte ha chiarito che, se per un utente privato l'interruzione telefonica può risolversi in un mero disagio, per un'impresa la stessa condotta può ledere beni giuridicamente rilevanti quali la reputazione e l'immagine, integrando un danno non patrimoniale risarcibile (Cass. Civ., Sez. 3, N. 19818 del 20-06-2022; Cass. Civ., Sez. 3, N. 10201 del
17-04-2025). Essere percepiti dalla clientela, attuale e potenziale, come “inesistenti” o comunque inaffidabili e non professionali, costituisce un'offesa alla reputazione commerciale dell'impresa. La gravità di tale pregiudizio è plasticamente rappresentata dalle parole di una cliente che, frustrata dall'impossibilità di contatto, ha scritto: "vorrei fare un ordine mi faccio domande sulla vostra attività!" (doc. 12 fasc. att.), manifestando un dubbio concreto sull'affidabilità e persino sull'esistenza stessa dell'impresa.
Considerando la natura dell'attività di , la durata del disservizio e la gravità del messaggio Parte_1 restituito dalle linee (“numero inesistente”), questo Giudice ritiene equo liquidare una somma complessiva di € 7.500,00 per il danno da perdita di chance e di € 5.000,00 per il danno non patrimoniale all'immagine e alla reputazione.
Il danno complessivo subito da ammonta pertanto a € 12.500,00 (€ 7.500,00 per Parte_1 danno da perdita di chance e € 5.000,00 per danno non patrimoniale). Su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione monetaria dalla data del fatto (agosto 2018) alla presente decisione e gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo effettivo.
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (determinato in base al decisum), della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XI Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna e in solido CP_1 CP_2 tra loro, al pagamento in favore di della somma di € 12.500,00 a titolo di risarcimento Parte_1 del danno, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto (24.08.2018) alla pubblicazione della presente sentenza, e oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
- Condanna e in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in CP_1 CP_2 favore di che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre spese vive, oltre Parte_1 rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Milano, 6 novembre 2025
Il Giudice
dott. Caterina Bersani
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Bersani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8283/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIROSO CLAUDIA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA SEBASTIANO DEL PIOMBO, 5 20149 MILANO presso il difensore avv. PIROSO CLAUDIA
ATTRICE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAIMONDI ONroparte_1 P.IVA_2
IZ IA, elettivamente domiciliata in VIALE GRAMSCI, 14 80122 NAPOLI, presso il difensore avv. RAIMONDI IZ
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSI CATAPANO CP_2 P.IVA_3
RG, elettivamente domiciliata in CORSO EUROPA, 10 20122 MILANO presso il difensore avv. GRASSI CATAPANO RG
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato (d'ora in avanti ”) Parte_1 Parte_1
ON conveniva in giudizio (d'ora in avanti ”) e (d'ora in avanti CP_1 CP_2
”), chiedendo di accertare e dichiarare la loro responsabilità contrattuale solidale per i danni CP_2 subiti a seguito dell'interruzione del servizio di telefonia e fax occorsa durante la procedura di ON migrazione delle proprie utenze telefoniche da a . CP_2
pagina 1 di 8 Esponeva l'attrice: ON
- di avere sottoscritto in data 29.06.2018 una proposta contrattuale con per la migrazione di n. 8 linee telefoniche della propria sede operativa di TT (MI), precedentemente gestite da;
CP_2
ON
- che, nonostante le rassicurazioni ricevute da circa l'esecuzione del passaggio durante un fine settimana per minimizzare i disagi, la procedura di migrazione era stata avviata unilateralmente da ON
nella tarda serata di venerdì 17.08.2018, con un preavviso via SMS;
- che, dalla riapertura degli uffici, lunedì 20.08.2018, e fino a venerdì 24.08.2018, tutte le linee telefoniche e fax erano risultate completamente isolate, con un messaggio automatico che indicava le numerazioni come “inesistenti”;
- di aver subito ingenti danni, patrimoniali e non, a causa dell'impossibilità di ricevere ordini telefonici e via fax, dalla propria clientela e dalle filiali, e un grave pregiudizio alla propria immagine commerciale;
e, ciò premesso, chiedeva la condanna in solido delle convenute al risarcimento di complessivi €
53.230,00, di cui € 29.230,00 per calo di fatturato, € 10.000,00 per perdita di chance ed € 15.000,00 per danno all'immagine e alla reputazione, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, vinte le spese.
Si costituiva in giudizio sostenendo: CP_2
- in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva;
- di aver correttamente espletato tutte le procedure di sua competenza, completando la migrazione in data 20.08.2018;
- che ogni disservizio successivo a tale data non poteva esserle imputato, essendo le numerazioni ON passate sotto la gestione di;
- l'infondatezza della domanda risarcitoria per carenza di prova sia sull'an che sul quantum dei danni lamentati e per l'assenza di nesso causale tra il disservizio e i pregiudizi lamentati. ON Si costituiva altresì contestando ogni addebito e attribuendo la responsabilità del disservizio a
, quale operatore donating, la quale non avrebbe provveduto alla corretta “deconfigurazione” CP_2 delle linee, impedendo così il subentro immediato e la continuità del servizio. ONestava anch'essa la fondatezza e la prova dei danni richiesti dall'attrice.
La causa, istruita mediante il deposito di memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. e l'espletamento di prova per testi, all'udienza del 14.05.2025, veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
In diritto, questo Giudice osserva che l'azione risarcitoria contrattuale svolta da parte attrice è regolata dagli artt. 1218 e 1223 e ss. c.c. e dagli artt. 2697 c.c. nonché dal principio della vicinanza pagina 2 di 8 della prova: in forza di tali disposizioni, spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare il contratto o il patto contrattuale ovvero la fonte normativa contenente l'obbligazione che si allega inadempiuta e solo allegarne l'inadempimento totale o parziale (ex multis: Cass. civ., SSUU,
31.10.2001, n. 13533), nonché allegare e provare il proprio danno ed il nesso causale tra inadempimento totale o parziale e danno;
ciò fatto, incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea (ex multis: Cass. civ., sez. 2, 26.07.2013, n. 18125; nello stesso senso, tra le tante: Cass. civ., sez. L, 26.01.2015, n. 1327; Cass. civ., sez. 6-3, 27.11.2014, n.
25214; Cass. civ., sez. 6-3, 5.09.2014 n. 18812; Cass. civ., sez. 3, 28.07.2014 n. 17091; Cass. civ., sez. L,
10.02.2014 n. 2886; Cass. civ., SSUU, 23.09.2013, n. 21678).
Tali regole probatorie generali vanno, naturalmente, coordinate con il principio dell'onere di contestazione specifica di cui all'art. 115 cpc, in forza del quale la mancata contestazione specifica di un fatto determina la relevatio ab onere probandi del fatto allegato e incontestato a favore della parte che l'ha allegato.
Quanto alla prova del danno, il Tribunale osserva che quando è dedotto un danno patrimoniale (danno emergente), il preteso danneggiato deve allegare e fornire prova dei relativi esborsi e del nesso causale con l'inadempimento, ex art. 1223 c.c. mentre il danno patrimoniale da lucro cessante va riconosciuto quando il danneggiato riesca a fornire elementi sufficienti dai quali poter presumere che - certamente o secondo una ragionevole probabilità - in assenza della condotta inadempiente vi sarebbe stato il risultato patrimoniale atteso e, invece, non verificatosi. (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 28.01.2005, n.
1752).
Occorre altresì evidenziare che la disciplina contrattuale deve essere integrata alla stregua del canone di buona fede, ai sensi degli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c.
Infatti, ai sensi dell'art. 1374 c.c. il contratto non obbliga le parti soltanto a quanto sia in esso espressamente pattuito, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano in base alla legge, agli usi e all'equità. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ritiene pacificamente che le norme di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono alle parti del rapporto obbligatorio il dovere di comportarsi secondo le regole di correttezza e di eseguire il contratto in buona fede, costituirebbero fonti legali integrative dei rapporti contrattuali.
Il dovere di agire secondo buona fede, inteso come specificazione del dovere di solidarietà costituzionalmente imposto ex art. 2 Cost., pertanto, integra il regolamento contrattuale ed è idoneo a fissare regole di condotta a cui le parti devono attenersi. Segnatamente, si tratta di un canone integrativo avente portata generale, il cui contenuto non può essere determinato ex ante e che consiste nel dovere di ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici pagina 3 di 8 obblighi contrattuali e dal dovere del “neminem laedere”, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte (così Cass. civ. SS.UU. 28056 del
25.11.2008 conf.: Cass. sez. III n. 13345 del 7.06.2006; Cass. sez. I n. 21250 del 6.08.2008).
L'individuazione del comportamento dovuto in base a buona fede è, pertanto, operazione interpretativa che il giudice deve svolgere in relazione alle circostanze del caso concreto.
Con riferimento alla disciplina di riferimento della materia specifica, la procedura della cd.
“migrazione” è regolata dall'AGCOM con la delibera 4/2006/CONS, come modificata dalla delibera n.
274/2007/CONS del 6.06.2007: l'utente può passare da un operatore all'altro, senza interruzione del servizio, con portabilità del numero fisso, senza la necessità di cessare il precedente contratto. Gli artt. 17
e ss. della delibera 274/2007/CONS stabiliscono che la richiesta di migrazione della linea può pervenire al gestore donating (cioè quello che ha in uso la linea) sia dal cliente, sia dal gestore recipient
(cioè il gestore a cui la linea va trasferita); il gestore che riceve la richiesta di portabilità deve comunicare all'altro la richiesta ed individuare una data per effettuare l'operazione, cd. “DAC”; entrambi debbono assicurare la continuità del servizio a favore dell'utente e impegnarsi per assicurare la sincronizzazione della portabilità del numero al passaggio della linea;
la richiesta di portabilità non può essere rifiutata dal gestore donating.
Il gestore telefonico è tenuto, per legge, ad una serie di verifiche tecniche preventive per l'attivazione e la migrazione della linea;
tali verifiche riguardano la compatibilità delle apparecchiature alla rete, la disponibilità dell'accesso alla rete mediante DSL sulle linee telefoniche sulle quali è richiesto l'attivazione, la disponibilità delle risorse di rete dei fornitori, la fattibilità tecnica della migrazione, il rilascio di permessi da parte dell'autorità.
Ciò posto, alla stregua dei superiori principi di diritto e delle emergenze di fatto, il Tribunale osserva che l'istruttoria espletata ha evidenziato la responsabilità contrattuale delle parti convenute.
In proposito, è anzitutto pacifico e documentalmente provato che la società attrice ha subito un'interruzione completa dei servizi di telefonia e fax per cinque giorni lavorativi, dal 20 al 24 agosto
2018; l'istruttoria documentale (cfr. doc. 12 fasc. att., contenente numerose comunicazioni email di clienti che, tra il 20 e il 23 agosto 2018, lamentavano l'impossibilità di contattare la società, sentendosi rispondere che il numero era “inesistente” o “staccato”) e orale ha altresì confermato che, nel periodo indicato, chiunque componesse le numerazioni di udiva un messaggio vocale che Parte_1 annunciava il numero come “inesistente”. Emblematiche, in tal senso, le e-mail prodotte, ove i clienti scrivevano: “sto cercando di contattarvi telefonicamente ma il numero di telefono è inesistente” (doc.
12, email sig.ra del 20.08.2018) o, ancora più significativamente, “il numero di telefono mi Per_1 dicono che non esiste! vorrei fare un ordine mi faccio domande sulla vostra attività!” (doc. 12, email sig.ra del 21.08.2018). I testi escussi all'udienza del 3.4.2023 hanno confermato tali Pt_2
pagina 4 di 8 circostanze (teste “Confermo, abbiamo avuto varie segnalazioni via email Testimone_1 da parte di nostri clienti consumatori, nonché da colleghi che mi hanno contattato sul cellulare per dirmi che il numero aziendale non era raggiungibile in quanto, una volta fatto il numero, vi era una voce registrata che diceva che il numero era inesistente. Ho provato anch'io con il mio cellulare e ho rivenuto la suddetta voce registrata per una settimana dal 17 al 24 agosto 2018”; teste
[...]
“Confermo quando chiamavo la sede centrale, dalla mia filiale con sede in Canossa sentivo il Tes_2 messaggio vocale che il numero era inesistente dal 17 al 24 agosto 2018...”).
A tale stregua, la questione centrale attiene all'imputabilità di tale disservizio posto che entrambe le compagnie convenute hanno tentato di riversare la responsabilità l'una sull'altra, adducendo reciproci inadempimenti tecnici.
La procedura di migrazione e portabilità del numero, come sopra riferito, impone agli operatori coinvolti (donating e recipient) un preciso obbligo di collaborazione e sincronizzazione delle attività tecniche, finalizzato ad assicurare la continuità del servizio per il cliente. Si tratta di un'obbligazione di risultato, il cui inadempimento, consistente nell'interruzione del servizio, fa sorgere la responsabilità dell'operatore, salvo che questi non provi che l'impossibilità della prestazione sia derivata da causa a lui non imputabile.
Nel caso di specie, l'interruzione totale del servizio per una settimana lavorativa costituisce di per sé prova del fallimento della procedura coordinata di migrazione che entrambe le convenute erano tenute a garantire e dell'inadempimento degli obblighi di diligenza e coordinamento posti a carico di entrambi gli operatori.
Ne consegue la loro responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2055 c.c., essendo il danno lamentato dall'attrice conseguenza diretta e immediata delle condotte omissive e commissive di entrambe le convenute. In proposito, la giurisprudenza di legittimità, in casi di disservizio durante la migrazione, ha stabilito che la responsabilità va attribuita congiuntamente agli operatori che, con le rispettive condotte (interruzione anticipata del servizio da parte del donating, ritardo nell'attivazione o mancato coordinamento da parte del recipient), hanno concorso a cagionare l'evento dannoso (Cass. Civ., Sez.
3, N. 28561 del 13-10-2023).
Va pertanto rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da invero, la CP_2 sua responsabilità non deriva da un disservizio occorso quando le linee erano già formalmente migrate ON a , ma dalla sua condotta nella fase di transizione, consistita nel non aver garantito la continuità ON del servizio fino al momento in cui fosse stata effettivamente in grado di erogarlo, in violazione degli obblighi di sincronizzazione imposti dalla normativa di settore. Parimenti infondata è la difesa di ON
, che ha dato avvio alla migrazione senza concordare una data certa con il cliente, contravvenendo alle procedure e alle legittime aspettative della società attrice.
pagina 5 di 8 Accertata la responsabilità solidale delle convenute, occorre procedere alla verifica dei danni subiti da e, in caso positivo, operarne la quantificazione. Parte_1
L'attrice ha articolato la propria richiesta risarcitoria in tre distinte voci: danno patrimoniale da calo di fatturato (lucro cessante), danno da perdita di chance e danno non patrimoniale all'immagine.
Ebbene, quanto alla prova del danno patrimoniale, si rileva come l'attrice non abbia provato il danno asseritamente subito a titolo di lucro cessante.
Infatti, premesso che il danno da lucro cessante non consiste nel minore fatturato ma – semmai - nel minore utile - sempre che il danneggiato abbia una marginalità positiva - il danneggiato è onerato di allegare (e provare) che, se l'inadempimento non si fosse verificato, avrebbe ragionevolmente percepito (al netto dei costi) degli utili, che invece non ha percepito.
Al riguardo, il Tribunale osserva che la mera comparazione dei bilanci di due esercizi consecutivi non
è sufficiente a dimostrare che il decremento dei ricavi sia conseguenza diretta ed esclusiva di un disservizio limitato nel tempo (cinque giorni lavorativi nel mese di agosto). L'andamento del fatturato di un'impresa è influenzato da una pluralità di fattori endogeni ed esogeni. Nel caso di specie, la stessa parte convenuta ha evidenziato, senza specifica contestazione sul punto, che la nota CP_2 integrativa al bilancio 2018 di menziona, tra le cause della performance aziendale, fattori Parte_1 macroeconomici quali la “decelerazione della crescita del commercio mondiale” e il “calo dei consumi privati”, senza alcun riferimento al disservizio telefonico. Inoltre, è pacifico che l'attrice disponesse di canali alternativi per la ricezione degli ordini, quali la posta elettronica e la piattaforma e-commerce.
Pertanto, in assenza di elementi probatori più specifici, idonei a isolare l'impatto del disservizio telefonico di cinque giorni sull'andamento annuale delle vendite, la domanda di risarcimento per lucro cessante, quantificata in € 29.230,00 sulla base della differenza di fatturato tra il 2017 e il 2018, deve essere rigettata per carenza di prova.
Né è dato al giudice il potere di determinarne il quantum di lucro cessante in via equitativa, posto che
“L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226
e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non
è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza”(Cass. n. 10607/2010).
Diversa valutazione meritano le voci di danno relative alla perdita di chance e alla lesione dell'immagine commerciale. Questo Tribunale ritiene che, stante la natura dell'illecito e le sue conseguenze, la prova precisa del quantum sia oggettivamente difficoltosa, imponendo il ricorso alla pagina 6 di 8 liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., come costantemente ammesso dalla Suprema
Corte in fattispecie analoghe (Cass. Civ., Sez. 3, N. 10885 del 23-04-2024; Cass. Civ., Sez. 3, N. 19818 del 20-06-2022).
Il danno da perdita di chance è voce di danno autonoma e consiste non nella perdita di un guadagno certo, ma nella perdita della concreta possibilità di conseguirlo. La Suprema Corte ha più volte riconosciuto che il fatto di non poter essere contattati da nuova clientela a causa di un disservizio telefonico, specialmente per un'attività commerciale, costituisce una perdita di chance risarcibile e suscettibile di valutazione equitativa (Cass. Civ., Sez. 3, N. 10885 del 23-04-2024; Cass. Civ., Sez. 3, N.
27633 del 29-09-2023).
Nel caso che ci occupa, il messaggio di “numero inesistente”, provato in giudizio, è particolarmente idoneo a cagionare tale pregiudizio, inducendo i potenziali nuovi clienti a desistere e a rivolgersi altrove, con una definitiva perdita di opportunità commerciali. Tale danno è risarcibile anche in assenza di prova di un decremento reddituale, essendo sufficiente la prova della possibilità seria e apprezzabile di conseguire un vantaggio, andata perduta a causa dell'illecito (Cass. Civ., Sez. 3, N.
10885 del 23-04-2024; Cass. Civ., Sez. 3, N. 10201 del 17-04-2025).
Parimenti fondata è la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per lesione dell'immagine e della reputazione commerciale. In proposito, la Suprema Corte ha chiarito che, se per un utente privato l'interruzione telefonica può risolversi in un mero disagio, per un'impresa la stessa condotta può ledere beni giuridicamente rilevanti quali la reputazione e l'immagine, integrando un danno non patrimoniale risarcibile (Cass. Civ., Sez. 3, N. 19818 del 20-06-2022; Cass. Civ., Sez. 3, N. 10201 del
17-04-2025). Essere percepiti dalla clientela, attuale e potenziale, come “inesistenti” o comunque inaffidabili e non professionali, costituisce un'offesa alla reputazione commerciale dell'impresa. La gravità di tale pregiudizio è plasticamente rappresentata dalle parole di una cliente che, frustrata dall'impossibilità di contatto, ha scritto: "vorrei fare un ordine mi faccio domande sulla vostra attività!" (doc. 12 fasc. att.), manifestando un dubbio concreto sull'affidabilità e persino sull'esistenza stessa dell'impresa.
Considerando la natura dell'attività di , la durata del disservizio e la gravità del messaggio Parte_1 restituito dalle linee (“numero inesistente”), questo Giudice ritiene equo liquidare una somma complessiva di € 7.500,00 per il danno da perdita di chance e di € 5.000,00 per il danno non patrimoniale all'immagine e alla reputazione.
Il danno complessivo subito da ammonta pertanto a € 12.500,00 (€ 7.500,00 per Parte_1 danno da perdita di chance e € 5.000,00 per danno non patrimoniale). Su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione monetaria dalla data del fatto (agosto 2018) alla presente decisione e gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo effettivo.
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (determinato in base al decisum), della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XI Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna e in solido CP_1 CP_2 tra loro, al pagamento in favore di della somma di € 12.500,00 a titolo di risarcimento Parte_1 del danno, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto (24.08.2018) alla pubblicazione della presente sentenza, e oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
- Condanna e in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in CP_1 CP_2 favore di che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre spese vive, oltre Parte_1 rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Milano, 6 novembre 2025
Il Giudice
dott. Caterina Bersani
pagina 8 di 8