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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 322/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
MAFFIA LUIGI, Giudice
in data 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1569/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400004753000 IVA-ALTRO 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400004753000 IVA-ALTRO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 55/2025 depositato il 06/02/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 03080-2024-000047-53-000, notificato il giorno 11/03/2024, nonchè le sottese cartelle di pagamento n. 030-2014-00065099-12-000, per Iva 2010, e n. - 030-2017-00084283-80-000, per Iva 2013.
Eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato perchè non preceduto dalla notifica delle cartelle di pagamento e dall'avviso di accertamento e, in ogni caso, l'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa tributaria.
Sosteneva che per stessa ammissione dell'Agenzia delle Entrate - SI le cartelle di pagamento risultavano notificate oltre cinque anni dalla notifica del preavviso di fermo, anche considerando la sospensione prevista per il Covid-19, con evidente decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Chiedeva dichiarare la parziale nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti, con vittoria di spese e competenze, con distrazione a favore del procuratore costituito.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate ed eccepiva l'inammissibilità del ricorso, atteso che la pretesa di cui all'impugnato preavviso di fermo risultava ormai definitiva, avendo l'Agente della
SI regolarmente notificato le prodromiche cartelle n. 0302010006509912 e n.
03020170008428380, per come poteva rilevarsi dalla documentazione prodotta.
Evidenziava che i crediti erariali, si prescrivevano nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo era dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
Si costituiva in giudizio Agenzia Entrate SI eccependo l'infondatezza delle doglianze per definitività delle cartelle di pagamento, regolarmente notificate e seguite dalla notifica di successivi atti interruttivi.
Con memorie datate 9 gennaio 2025, la ricorrente contestava la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento ed insisteva nei motivi di ricorso.
All'udienza del 30 gennaio 2025, la Corte tratteneva la in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso relativo alla mancata notificazione delle cartelle esattoriali presupposte al preavviso di fermo, è infondato.
Nel caso di specie parti resistenti, con la documentazione prodotta, hanno dimostrato di avere notificato le cartelle esattoriali entrambe per compiuta giacenza. La raccomandata (CAD) è stata restituita al mittente per compiuta giacenza il 30.12.2017 per la cartella 030-2017-00084283-80-000 e il
30.06.2014 per la cartella 030-2014-00065099-12-000.
Ma anche a non voler tenere conto di tale notifica, l'Agente di SI ha provato di avere notificato altri atti interruttivi e, da ultimo, prima dell'intimazione oggi impugnata, l'intimazione n.
03020199000493117000, contenente la sola cartella 030-2014-00065099-12-000, il 28.2.2019 a mani del destinatario e l'intimazione n.03020229004002701000, contenente entrambe le cartelle, il 02/11/2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
Tutti i predetti atti non sono stati oggetto di opposizione.
Trattandosi, quindi, di cartelle recanti l'iscrizione a ruolo di tributi erariali (Iva), il cui termine di prescrizione è decennale, dal momento della loro notifica alla data di notifica del preavviso di fermo non era trascorso detto termine decennale. A tanto aggiungasi, che medio tempore l'Agente di SI ha notificato altri atti interruttivi della prescrizione.
Il ricorso va respinto, sul presupposto che, posta l'autonomia del preavviso di fermo amministrativo oggi impugnato, alcun vizio proprio del provvedimento opposto si riscontra nel procedimento azionato.
Ed invero, le cartelle prodromiche e gli altri avvisi di intimazione precedenti all'adozione del presente atto sono state regolarmente notificate per come evidenziato dalla costituzione delle parti resistenti.
Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, al comma 3 stabilisce che ognuno degli atti impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri, potendosi impugnare attraverso l'impugnazione dell'atto successivo solo gli atti presupposti che non siano stati notificati, la qual cosa non sussiste nel caso in esame.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di RO, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente, alla rifusione, in favore di Agenzia Entrate Direzione Provinciale di RO e
Agenzia Entrate SI, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 1.673,00 per ciascuno, oltre ad accessori dovuti per legge.
Così deciso in RO alla camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
MAFFIA LUIGI, Giudice
in data 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1569/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400004753000 IVA-ALTRO 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400004753000 IVA-ALTRO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 55/2025 depositato il 06/02/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 03080-2024-000047-53-000, notificato il giorno 11/03/2024, nonchè le sottese cartelle di pagamento n. 030-2014-00065099-12-000, per Iva 2010, e n. - 030-2017-00084283-80-000, per Iva 2013.
Eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato perchè non preceduto dalla notifica delle cartelle di pagamento e dall'avviso di accertamento e, in ogni caso, l'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa tributaria.
Sosteneva che per stessa ammissione dell'Agenzia delle Entrate - SI le cartelle di pagamento risultavano notificate oltre cinque anni dalla notifica del preavviso di fermo, anche considerando la sospensione prevista per il Covid-19, con evidente decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Chiedeva dichiarare la parziale nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti, con vittoria di spese e competenze, con distrazione a favore del procuratore costituito.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate ed eccepiva l'inammissibilità del ricorso, atteso che la pretesa di cui all'impugnato preavviso di fermo risultava ormai definitiva, avendo l'Agente della
SI regolarmente notificato le prodromiche cartelle n. 0302010006509912 e n.
03020170008428380, per come poteva rilevarsi dalla documentazione prodotta.
Evidenziava che i crediti erariali, si prescrivevano nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo era dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
Si costituiva in giudizio Agenzia Entrate SI eccependo l'infondatezza delle doglianze per definitività delle cartelle di pagamento, regolarmente notificate e seguite dalla notifica di successivi atti interruttivi.
Con memorie datate 9 gennaio 2025, la ricorrente contestava la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento ed insisteva nei motivi di ricorso.
All'udienza del 30 gennaio 2025, la Corte tratteneva la in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso relativo alla mancata notificazione delle cartelle esattoriali presupposte al preavviso di fermo, è infondato.
Nel caso di specie parti resistenti, con la documentazione prodotta, hanno dimostrato di avere notificato le cartelle esattoriali entrambe per compiuta giacenza. La raccomandata (CAD) è stata restituita al mittente per compiuta giacenza il 30.12.2017 per la cartella 030-2017-00084283-80-000 e il
30.06.2014 per la cartella 030-2014-00065099-12-000.
Ma anche a non voler tenere conto di tale notifica, l'Agente di SI ha provato di avere notificato altri atti interruttivi e, da ultimo, prima dell'intimazione oggi impugnata, l'intimazione n.
03020199000493117000, contenente la sola cartella 030-2014-00065099-12-000, il 28.2.2019 a mani del destinatario e l'intimazione n.03020229004002701000, contenente entrambe le cartelle, il 02/11/2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
Tutti i predetti atti non sono stati oggetto di opposizione.
Trattandosi, quindi, di cartelle recanti l'iscrizione a ruolo di tributi erariali (Iva), il cui termine di prescrizione è decennale, dal momento della loro notifica alla data di notifica del preavviso di fermo non era trascorso detto termine decennale. A tanto aggiungasi, che medio tempore l'Agente di SI ha notificato altri atti interruttivi della prescrizione.
Il ricorso va respinto, sul presupposto che, posta l'autonomia del preavviso di fermo amministrativo oggi impugnato, alcun vizio proprio del provvedimento opposto si riscontra nel procedimento azionato.
Ed invero, le cartelle prodromiche e gli altri avvisi di intimazione precedenti all'adozione del presente atto sono state regolarmente notificate per come evidenziato dalla costituzione delle parti resistenti.
Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, al comma 3 stabilisce che ognuno degli atti impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri, potendosi impugnare attraverso l'impugnazione dell'atto successivo solo gli atti presupposti che non siano stati notificati, la qual cosa non sussiste nel caso in esame.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di RO, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente, alla rifusione, in favore di Agenzia Entrate Direzione Provinciale di RO e
Agenzia Entrate SI, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 1.673,00 per ciascuno, oltre ad accessori dovuti per legge.
Così deciso in RO alla camera di consiglio del 30 gennaio 2025.