Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00007/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00146/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 146 del 2025, proposto da
RE ST S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Coraggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Golfo Aranci, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Comita Ragnedda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Golfo Aranci S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Azzena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna
a) in forza della legge, anche degli artt. 832, 948 e 2650 C.C., del Comune di Golfo Aranci alla restituzione alla RE ST nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano dei terreni edificabili per mq. 158.220 di proprietà della Ricorrente, di cui si è impossessato l’Ente occupandoli nel 2007 tramite la sua partecipata Società di Trasformazione Urbana (Golfo Aranci STU spa), per una fittizia pubblica utilità, ancora detenuti recintati dall’Ente sine titulo, atteso che il G.A. ha dichiarato illegittima la procedura STU;
b) al risarcimento dei danni subiti dalla RE ST S.r.l. per il mancato godimento dei propri terreni edificabili negli anni di illegittima occupazione, la restituzione delle imposte illegittimamente pretese, il mancato guadagno, in quanto in data 28.05.2020 parte dei terreni sono stati dal Comune azzerati dell’edificabilità originaria;
c) fatta salva l’emanazione da parte della P.A. di un provvedimento di acquisizione non retroattiva ai sensi dell’art. 42 bis DPR n. 321/2001, nel solo caso in cui sussistano le condizioni di legge e comunque con previsione di pagamento delle somme da liquidarsi sulla base dei criteri previsti da tale norma.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Golfo Aranci e della Golfo Aranci S.r.l. in Liquidazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente “RE ST S.r.l.” , in ragione di quanto statuito dalla sentenza n. 9391/2024 del Consiglio di Stato, ha riassunto dinnanzi a questo T.A.R. il giudizio precedentemente instaurato per la condanna del Comune di Golfo Aranci alla restituzione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano i terreni edificabili per mq. 158.220, in tesi di sua proprietà, nonché al risarcimento dei danni subiti per effetto della loro mancata disponibilità.
1.1. Questi, in fatto, i principali snodi della vicenda nella ricostruzione di parte ricorrente:
- con verbale C.C. n. 55/2001, il Comune di Golfo Aranci aveva avviato la procedura per la costituzione di una società pubblica di trasformazione urbana (successivamente costituita con delibera n. 42/2005), inserendo i terreni di sua proprietà all'interno del perimetro di intervento, su cui apponeva il vincolo preordinato all'esproprio (successivamente confermato e prorogato con verbali n. 44/2005 e 70/2006);
- con comunicazione del 18.01.2007, la Golfo Aranci STU PA aveva preannunciato l’esercizio del potere espropriativo in nome e per conto del Comune, procedendo poi con l’apprensione materiale dei terreni, la realizzazione di urbanizzazioni, recinzioni e scavi;
- con sentenza n. 1328/2009 il T.A.R. Sardegna aveva dichiarato l’illegittimità della procedura e degli atti di costituzione della STU da parte del Comune di Golfo Aranci;
- che aveva domandato al Comune, in data 9 settembre 2011, la restituzione dei terreni edificabili appresi e modificati sine titulo , proponendo ricorso dinnanzi a questo T.A.R. (n.r.g. 364/2014);
- che, in data 15 aprile 2014, il Comune aveva deliberato di privarsi del controllo della STU;
- con sentenza n. 275/2020 questo T.A.R. aveva ritenuto inammissibile il ricorso proposto dalla RE ST S.r.l. in ragione della carenza della procura speciale ad litem , sentenza riformata in sede di appello dal Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 9391/2024 che ha annullato la sentenza impugnata, determinando il regresso della odierna controversia dinnanzi al giudice di primo grado;
- di avere appreso, prima della riassunzione, che il Comune aveva cancellato il diritto all’edificabilità di mc. 39217,50 con riferimento ai suoi terreni di maggior pregio, classificati ora come zona H inedificabile.
In questo quadro, la ricorrente ha evidenziato la configurabilità di un illecito permanente a carico dell’Amministrazione comunale, essendosi impossessata, per il tramite della STU partecipata e delegata, di un fondo altrui senza concludere tempestivamente il procedimento di esproprio. Da tale condotta, comunque riconducibile all’esercizio del potere, sarebbe derivato un pregiudizio rappresentato: a) dal pagamento dell’ICI e dell’IMU sui terreni di cui la ricorrente non aveva la disponibilità; b) dal mancato godimento del bene dalla data di occupazione, avvenuta nel 2007, fino all’effettiva restituzione, c) dal mancato guadagno derivante dall’impossibilità di sviluppare, sotto il profilo edificatorio, parte dei terreni che sono divenuti inedificabili il 28.05.2020 per volontà dell’Ente con l’approvazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale. Concludendo, la ricorrente ha chiesto che “[…] nel caso in cui il Comune si sia spossessato dei terreni de quibus, e quindi si ritiene che non possa più adempiere alla restituzione, ai sensi dell’art. 948 c.c., si chiede che il Giudice adito lo condanni sia al pagamento del prezzo dei terreni de quibus di € 43.000.000, sia del danno per indennità di occupazione, sia del danno emergente in capo della RE ST per non poter più sviluppare l’intera operazione edilizia sui propri terreni, pari a 353.301.712,60. Peraltro, è fatta sempre salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere, alla formale acquisizione del bene, con relativa proposta di corresponsione dell’indennizzo e del risarcimento per la mancata utilizzazione del bene, ex art. 42 bis, D.P.R. n. 327/2001 […]” (v. pagina 16 del ricorso introduttivo).
2. Si sono costituiti in giudizio la “Golfo Aranci S.r.l. in liquidazione” già “Società di trasformazione urbana Golfo Aranci S.p.A.” e il Comune di Golfo Aranci per resistere all’accoglimento del ricorso. La Golfo Aranci S.r.l. in liquidazione ha eccepito, fra le altre cose la difformità tra le conclusioni proposte dalla ricorrente nel giudizio riassunto e quelle odierne, non essendo stato chiesto ab origine il risarcimento dei danni ulteriori, e ha evidenziato di essere proprietaria dei terreni domandati dalla ricorrente in virtù di atto notarile il 30.12.2006, con rogito Dott. Ajello di Milano, rep.495005, racc.75238, trascritto il 2.1.2007 e quindi in data anteriore al preteso acquisto della medesima. Ciò sarebbe stato accertato anche dalla sentenza con la quale il Tribunale civile di Tempio Pausania, in data 5 settembre 2023, ha dichiarato l’inesistenza del diritto di proprietà vantato dalla ricorrente sui beni oggetto di causa, dichiarando inammissibile anche la domanda avanzata dalla RE ST S.r.l. per l’accertamento dell’invalidità dei due decreti di trasferimento emessi dal Tribunale di Tempio Pausania in favore del dante causa della Golfo Aranci S.r.l. Da ciò deriverebbe l’infondatezza della domanda di restituzione della ricorrente (già proposta e respinta da questo T.A.R. con sentenza n. 280/2012 passata in giudicato), non potendo la medesima chiedere la restituzione di un terreno di cui non ha mai avuto proprietà o possesso. Inoltre, non essendo il suo acquisto riconducibile ad una procedura espropriativa, derivando da un normale acquisto tra privati, non potrebbe sussistere la giurisdizione di questo T.A.R. Infine, la Golfo Aranci S.r.l. ha osservato che il Comune di Golfo Aranci, non essendo né proprietario né possessore dei terreni in causa (come accertato anche dalla sentenza n. 275/2020 di questo T.A.R.), sarebbe privo di legittimazione passiva con riguardo alla domanda restitutoria e non potrebbe neanche procedere alla procedura acquisitiva ex art. 42 bis, dato che non ha mai occupato né trasformato l’area, che, dopo i più volte ricordati decreti di trasferimento del Tribunale di Tempio Pausania, è sempre stata al possesso o di CE IM o della ex STU, e cioè dell’attuale resistente Golfo Aranci S.r.l.; la domanda risarcitoria, infine, sarebbe prescritta con riferimento a tutti i danni diversi da quelli relativi all’illecita occupazione dei terreni.
4. In previsione dell’udienza pubblica le parti hanno depositato i documenti e le memorie ai sensi dell’art. 73 del cod. proc. amm. Con la memoria depositata il 15 novembre 2025, l’Amministrazione comunale ha eccepito, tra le altre cose, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, nonché il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e l’insussistenza della propria legittimazione passiva, non avendo mai avuto la disponibilità delle aree in contestazione.
4.1. All’esito dell’udienza pubblica del 17 dicembre 2025, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione e, in parte, per l’introduzione di domande diverse rispetto a quelle oggetto del giudizio riassunto, come eccepito dalle altre parti costituite.
2. Quanto al primo profilo, si ricorda che la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto “petitum sostanziale” , che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto sulla base della “causa petendi” , ovvero dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione, indagando sull'effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive su cui esso si articola e si svolge (v., ex multis, Cassazione civile, Sezioni Unite, 10/04/2024, n.9716).
Nel caso di specie, in considerazione dei fatti e del rapporto giuridico dedotti dalle parti, il Collegio osserva che la vicenda giuridica oggetto dell’odierno giudizio deve ritenersi estranea alla giurisdizione amministrativa.
Deve, infatti, osservarsi che nel caso di specie è in contestazione, in buona sostanza, la titolarità degli immobili, meglio descritti in ricorso, di cui la ricorrente ha chiesto la restituzione, previa rimessione in pristino e risarcimento del danno, sul presupposto della loro illegittima ablazione e trasformazione da parte del Comune di Golfo Aranci.
In realtà, la Golfo Aranci S.r.l. in Liquidazione, già Società di Trasformazione Urbana Golfo Aranci S.p.A., chiamata in causa per effetto di quanto statuito dalla sentenza n. 9391/2024 del Consiglio di Stato, ha documentato di avere acquistato tali immobili con atto di compravendita, trascritto in data 2 gennaio 2007, con CE IM PA (oggi CE IM S.r.l. in liquidazione), la quale era risultata assegnataria di tali immobili in virtù di due decreti di trasferimento, emessi dal Tribunale di Tempio Pausania nella procedura esecutiva immobiliare n. 11/1994. Tali decreti sono stati trascritti in data 17 febbraio 2006 e 12 agosto 2006 e, pertanto, in data anteriore rispetto alle trascrizioni dei due atti di alienazione (trascritti l’11.4.2006 e il 20.2.2007) con cui la società debitrice “Il Golfo degli Aranci S.r.l.” (precedentemente CR srl) ha venduto i medesimi beni alla RE ST ricorrente.
Ne consegue che la vicenda non ha ad oggetto l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni; nel caso di specie, infatti, pur essendo stato apposto su tali aree il vincolo preordinato all’esproprio (peraltro, in data anteriore al supposto acquisto da parte della ricorrente), l’acquisto da parte della STU, oggi Golfo Aranci S.r.l. in liquidazione, non è avvenuto in conseguenza di una procedura espropriativa, ma in esito ad una normale esecuzione immobiliare in sede civile e a un successivo acquisto tra privati.
Ciò implica, come già affermato anche dal Tribunale di Tempio con la sentenza n. 353/2023, che nel caso di specie, non può ravvisarsi la giurisdizione del Giudice amministrativo. Non giova alla ricorrente evidenziare come il Comune, con proprio atto pubblico di Certificazione Urbanistica N. Prot. 13.079 del 16.11.2006, emesso in data successiva ai citati decreti di trasferimento del Giudice dell’esecuzione, avesse individuato i terreni in questione come oggetto di procedura espropriativa. In primo luogo, infatti, tale certificazione di per sé nulla dimostra circa l’effettivo esercizio del potere espropriativo, che non vi è stato, atteso che la disponibilità delle aree era già stata acquisita, come visto, con un normale atto di trasferimento della proprietà. Né, tantomeno, può fondare la giurisdizione di questo giudice la circostanza per la quale il Comune abbia continuato a domandare il pagamento dell’ICI/IMU su tali immobili a tutte le parti in causa, inclusa la ricorrente, la quale al più avrebbe potuto contestare la legittimità di tali atti impositivi, ma non ritenere che gli stessi possano dimostrare la natura pubblicistica dell’odierna controversia.
Per tutte le ragioni esposte, il Collegio ritiene che sulla controversia in esame non sussista la giurisdizione del giudice amministrativo, con riferimento alla domanda di restituzione delle aree. Ne consegue, pertanto, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del cod. proc. amm., il giudizio potrà essere proseguito secondo quanto ivi stabilito dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria, presso la quale potranno essere riproposte le questioni di merito dedotte nel presente giudizio.
3. Da quanto esposto deriva altresì l’inammissibilità della domanda proposta ai sensi dell’art. 42 bis del t.u. espropriazioni. Anche volendo prescindere da ogni altro rilievo, sotto tale profilo è dirimente il rilievo per il quale non vi è stata alcuna illegittima apprensione dei terreni da parte dell’Ente pubblico, né l’esercizio di potere autoritativi che hanno determinato la perdita della disponibilità del bene. Al contrario la STU, oggi Golfo Aranci S.r.l. in liquidazione ha acquistato tali terreni nell’esercizio della sua autonomia negoziale, quale soggetto privato del tutto distinto dal Comune che, pacificamente, non ha la disponibilità di tali aree, né ha provveduto alla loro trasformazione.
4. Infine, deve essere dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria, inserita solo nel ricorso in riassunzione, con riferimento al mancato guadagno per non aver potuto sviluppare l’edificazione e la commercializzazione di ville di lusso sul mare in parte dei terreni de quibus per mq. 78.435, rispetto al momento dell’occupazione nel 2007 quando erano edificabili per mc. 39.217,5, atteso che il Comune, durante l’appropriazione ed il possesso illegittimo degli stessi avrebbe cancellato la loro edificabilità.
Sul punto, deve essere ribadito il principio per il quale il giudizio di riassunzione è un giudizio “chiuso” , nel quale è preclusa alle parti, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza che ha determinato la regressione della causa al primo giudice (v. in termini su fattispecie assimilabile, T.A.R. Cagliari Sardegna sez. II, 29/06/2022, n. 459). Nel caso di specie, tale risarcimento del danno, volto a contestare le scelte pianificatorie operate medio tempore dal Comune, nulla ha a che vedere con la sentenza n. 9391/2024 del Consiglio di Stato e costituisce pertanto un ampliamento del thema decidendum originariamente proposto.
5. Da ultimo, tenuto conto di quanto evidenziato ai punti 3 e 4 con riferimento alle domande ex art. 42 bis t.u. espropriazioni e all’ampliamento del thema decidendum da parte della ricorrente, il Collegio ritiene che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, siano da porre a carico della ricorrente in ragione della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente a rifondere alle altre parti costituite le spese di lite, che si liquidano in euro 6.000,00 (euro seimila/00, pari a tremila/00 euro ciascuna) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IT RU, Presidente
Andrea Gana, Referendario, Estensore
Silvio Esposito, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | IT RU |
IL SEGRETARIO