CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 456/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
CURCIO SALVATORE MARIA, Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 45/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Amministratore - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Amministratore - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Squillace - Piazza Municipio, 1 88069 Squillace CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 265/2024 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 196/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Convenendo in giudizio il Comune di Squillace, con ricorso telematico iscritto al num 45/2025, la società Ricorrente_1 S.r.l., in persona degli amministratori in carica pro tempore Rappresentante_1 e Rappresentante_1, impugna l'avviso di accertamento esecutivo n. 265 del 13/09/22024 emesso dal Comune di Squillace con il quale si richiede il pagamento dei tributi relativi all'Imposta Municipale sugli immobili I.M.U. per l'annualità di imposta
2019.
La società ricorrente eccepisce l'illegittimità del predetto atto in ragione dell'assenza dell'apposita delega dirigenziale, dell'attestazione di conformità, con violazione dell'art. 23, comma 1°, C.A.D., dall'errata individuazione del dies a quo nonché del quantum relativo agli interessi moratori del suddetto avviso di accertamento.
Conclude per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Risulta costituita la parte convenuta in giudizio Comune di Squillace che, a mezzo di comparsa di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, contestando quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente, conclude per il rigetto del ricorso.
All'udienza pubblica del 05 febbraio 2026, sentito il Relatore, le parti comparse rassegnavano le rispettive conclusioni come da verbale e la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte anticipa, in punto di decisione, che:
- l' art. 132, comma 1 n. 4) del cpc, consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice - nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc - non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata;
- detti principi si applicano anche al processo tributario ex art. 1 co.2 DLgs 546/92;
- ai sensi dell'art. 132 cpc, si rinvia agli atti delle parti e alla documentazione versata in causa;
- le questioni eventualmente non trattate non sono quindi omesse, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Il ricorso è infondato.
Va in primo luogo rilevato che, trattandosi di imposta patrimoniale, il pagamento dell'IMU deve essere effettuato in regime di autoliquidazione, in due rate aventi scadenza 16 giugno e 16 dicembre.
L'avviso di accertamento impugnato contiene tutti gli elementi essenziali che giustificano la pretesa tributaria: la descrizione dei beni e la destinazione d'uso, la superficie imponibile, le tariffe applicate e l'imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi. Corretto appare il procedimento di calcolo degli interessi.
Non appare fondata la censura relativa alla sostenuta carenza della delega dirigenziale all'emanazione dell'atto. Invero, l'avviso di accertamento risulta sottoscritto mediante apposizione della "firma a stampa" del funzionario responsabile del tributo, per come previsto dall'art. 1, comma 162, l. n. 296/2006, nello specifico individuato nella persona della dott.ssa Nominativo_3, Funzionario Responsabile, designato con decreto di nomina del sindaco, protocollo 8369 del 03.09.2024 (vedi documento n. 7 allegato alla comparsa di risposta e controdeduzioni). Quanto alla residua eccezione della violazione dell'art. 23, comma 1°, C.A.D. va ribadito il principio che le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.
Ed invero, l'art. 23 C.A.D., al comma 2, stabilisce che le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.
Eccepire -come nel caso che ci occupa- la generica mancanza di attestazione di conformità assume connotati di "aspecificità" che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, non soddisfa i presupposti di una contestazione chiara e dettagliata che evidenzi la discordanza tra i fatti e quanto riportato: «Ai fini del disconoscimento della conformità all'originale di copia analogica di un documento informatico occorre una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta» (Cass. Sez. 3 - , ordinanza n. 23213 del 28/08/2024, Rv. 672060 - 01).
La produzione in copia analogica o l'estratto su supporto analogico di documenti geneticamente telematici che non sia corredata da attestazione di conformità trova allora disciplina nell'art. 23, secondo comma, del d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. C.A.D.: codice dell'amministrazione digitale), a mente del quale «le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta». Il trascritto precetto, per identità di formula testuale ed omologia di situazione disciplinata, rappresenta una declinazione delle regole di carattere generale sancite dal codice civile con riferimento alle riproduzioni meccaniche (art. 2712) ed alle copie fotografiche di scritture (art. 2719), sicché la lettura ermeneutica dell'art. 23 C.A.D. non può che essere conforme agli indirizzi formatisi – in maniera oramai consolidata nella giurisprudenza di nomofilachia – in relazione alle citate disposizioni codicistiche.
Al riguardo, costituisce jus receptum che, onde produrre l'effetto della vanificazione dell'efficacia asseverativa delle copie fotografiche di documenti prodotti in giudizio, il disconoscimento, pur senza vincoli di forma, debba rivestire i connotati della chiarezza, della puntualità e della specificità, cioè a dire debba consistere in una dichiarazione di inequivoca negazione della genuinità della copia con la esplicita indicazione degli aspetti per i quali si assuma differisca le copia prodotta rispetto all'originale, senza che possano a tal fine reputarsi sufficienti clausole di stile, rimostranze ambigue, generiche o omnicomprensive (da ultimo - e con dovizia di argomentazioni - Cass. 20/12/2021, n. 40750; conf. Cass. 13/05/2021, n. 12794; Cass. 20/06/2019,
n. 16557; Cass. 21/02/2019, n. 5141; Cass. 02/09/2016, n. 17526; Cass. 17/02/2015, n. 3122; Cass.
03/04/2014, n. 7775).
Identici principi governano la fattispecie della produzione in giudizio di copie analogiche (o di riproduzioni meccaniche) di documenti informatici.
Pertanto, ad integrare gli estremi di un disconoscimento idoneo a ridimensionare la valenza di prova di una copia analogica di documenti informatici non rileva ex se la denuncia dell'avvenuto deposito di una «mera copia» o l'affermazione generica di un'inidoneità probatoria di essa: occorre, per contro, una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta (così, con peculiare riferimento al disconoscimento previsto dall'art. 23 C.A.D.: Cass. 06/03/2023, n. 6569; Cass. 29/01/2024, n. 2907).
Anche tale censura, dunque, non può essere condivisa.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in base alle "fasi" del giudizio e tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado - Sezione Prima di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte resistente costituita, liquidate in complessivi euro 780.00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15% del compenso totale per la prestazione, IVA e CAP come per legge, se dovuti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
CURCIO SALVATORE MARIA, Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 45/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Amministratore - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Amministratore - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Squillace - Piazza Municipio, 1 88069 Squillace CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 265/2024 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 196/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Convenendo in giudizio il Comune di Squillace, con ricorso telematico iscritto al num 45/2025, la società Ricorrente_1 S.r.l., in persona degli amministratori in carica pro tempore Rappresentante_1 e Rappresentante_1, impugna l'avviso di accertamento esecutivo n. 265 del 13/09/22024 emesso dal Comune di Squillace con il quale si richiede il pagamento dei tributi relativi all'Imposta Municipale sugli immobili I.M.U. per l'annualità di imposta
2019.
La società ricorrente eccepisce l'illegittimità del predetto atto in ragione dell'assenza dell'apposita delega dirigenziale, dell'attestazione di conformità, con violazione dell'art. 23, comma 1°, C.A.D., dall'errata individuazione del dies a quo nonché del quantum relativo agli interessi moratori del suddetto avviso di accertamento.
Conclude per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Risulta costituita la parte convenuta in giudizio Comune di Squillace che, a mezzo di comparsa di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, contestando quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente, conclude per il rigetto del ricorso.
All'udienza pubblica del 05 febbraio 2026, sentito il Relatore, le parti comparse rassegnavano le rispettive conclusioni come da verbale e la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte anticipa, in punto di decisione, che:
- l' art. 132, comma 1 n. 4) del cpc, consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice - nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc - non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata;
- detti principi si applicano anche al processo tributario ex art. 1 co.2 DLgs 546/92;
- ai sensi dell'art. 132 cpc, si rinvia agli atti delle parti e alla documentazione versata in causa;
- le questioni eventualmente non trattate non sono quindi omesse, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Il ricorso è infondato.
Va in primo luogo rilevato che, trattandosi di imposta patrimoniale, il pagamento dell'IMU deve essere effettuato in regime di autoliquidazione, in due rate aventi scadenza 16 giugno e 16 dicembre.
L'avviso di accertamento impugnato contiene tutti gli elementi essenziali che giustificano la pretesa tributaria: la descrizione dei beni e la destinazione d'uso, la superficie imponibile, le tariffe applicate e l'imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi. Corretto appare il procedimento di calcolo degli interessi.
Non appare fondata la censura relativa alla sostenuta carenza della delega dirigenziale all'emanazione dell'atto. Invero, l'avviso di accertamento risulta sottoscritto mediante apposizione della "firma a stampa" del funzionario responsabile del tributo, per come previsto dall'art. 1, comma 162, l. n. 296/2006, nello specifico individuato nella persona della dott.ssa Nominativo_3, Funzionario Responsabile, designato con decreto di nomina del sindaco, protocollo 8369 del 03.09.2024 (vedi documento n. 7 allegato alla comparsa di risposta e controdeduzioni). Quanto alla residua eccezione della violazione dell'art. 23, comma 1°, C.A.D. va ribadito il principio che le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.
Ed invero, l'art. 23 C.A.D., al comma 2, stabilisce che le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.
Eccepire -come nel caso che ci occupa- la generica mancanza di attestazione di conformità assume connotati di "aspecificità" che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, non soddisfa i presupposti di una contestazione chiara e dettagliata che evidenzi la discordanza tra i fatti e quanto riportato: «Ai fini del disconoscimento della conformità all'originale di copia analogica di un documento informatico occorre una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta» (Cass. Sez. 3 - , ordinanza n. 23213 del 28/08/2024, Rv. 672060 - 01).
La produzione in copia analogica o l'estratto su supporto analogico di documenti geneticamente telematici che non sia corredata da attestazione di conformità trova allora disciplina nell'art. 23, secondo comma, del d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. C.A.D.: codice dell'amministrazione digitale), a mente del quale «le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta». Il trascritto precetto, per identità di formula testuale ed omologia di situazione disciplinata, rappresenta una declinazione delle regole di carattere generale sancite dal codice civile con riferimento alle riproduzioni meccaniche (art. 2712) ed alle copie fotografiche di scritture (art. 2719), sicché la lettura ermeneutica dell'art. 23 C.A.D. non può che essere conforme agli indirizzi formatisi – in maniera oramai consolidata nella giurisprudenza di nomofilachia – in relazione alle citate disposizioni codicistiche.
Al riguardo, costituisce jus receptum che, onde produrre l'effetto della vanificazione dell'efficacia asseverativa delle copie fotografiche di documenti prodotti in giudizio, il disconoscimento, pur senza vincoli di forma, debba rivestire i connotati della chiarezza, della puntualità e della specificità, cioè a dire debba consistere in una dichiarazione di inequivoca negazione della genuinità della copia con la esplicita indicazione degli aspetti per i quali si assuma differisca le copia prodotta rispetto all'originale, senza che possano a tal fine reputarsi sufficienti clausole di stile, rimostranze ambigue, generiche o omnicomprensive (da ultimo - e con dovizia di argomentazioni - Cass. 20/12/2021, n. 40750; conf. Cass. 13/05/2021, n. 12794; Cass. 20/06/2019,
n. 16557; Cass. 21/02/2019, n. 5141; Cass. 02/09/2016, n. 17526; Cass. 17/02/2015, n. 3122; Cass.
03/04/2014, n. 7775).
Identici principi governano la fattispecie della produzione in giudizio di copie analogiche (o di riproduzioni meccaniche) di documenti informatici.
Pertanto, ad integrare gli estremi di un disconoscimento idoneo a ridimensionare la valenza di prova di una copia analogica di documenti informatici non rileva ex se la denuncia dell'avvenuto deposito di una «mera copia» o l'affermazione generica di un'inidoneità probatoria di essa: occorre, per contro, una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta (così, con peculiare riferimento al disconoscimento previsto dall'art. 23 C.A.D.: Cass. 06/03/2023, n. 6569; Cass. 29/01/2024, n. 2907).
Anche tale censura, dunque, non può essere condivisa.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in base alle "fasi" del giudizio e tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado - Sezione Prima di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte resistente costituita, liquidate in complessivi euro 780.00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15% del compenso totale per la prestazione, IVA e CAP come per legge, se dovuti.