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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/10/2025, n. 2669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2669 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 4648/2025
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, al' esito dell' udienza del 23.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, rappr. e difeso dall' avv. Sasso Maria Teresa Parte_1
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rapp. e difeso dagli avv.ti AN Salvatore, Valentini Maurizio
e AN DI
RESISTENTE
Oggetto: licenziamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 08.04.2025, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva: - di aver impugnato il licenziamento, irrogatogli dalla società convenuta a seguito di procedimento disciplinare, dinanzi al Tribunale di Lecce con ricorso ex art 1 co 48 l. 92/2012 depositato il 11.09.2014, chiedendo il reintegro nel posto di lavoro e il versamento dei contributi dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- che, con ordinanza n.
13275/2015, il Tribunale di Lecce rigetta il ricorso, confermando il licenziamento;
- di aver impugnato la predetta ordinanza instaurando il giudizio iscritto al R.G. n. 5772/2015; - che, con sentenza n. 1706/2016 del 21.04.2016, il Tribunale di Lecce non riconosceva il diritto alla reintegra ma condannava la società al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata nella misura di nove mensilità; - di aver impugnato la predetta sentenza dinanzi alla Corte di Appello di Lecce, la quale rigetta il gravame con sentenza n. 2757/2016, divenuta irrevocabile stante la mancata proposizione di ricorso per Cassazione;
- che il sig. presentava reclamo avverso il provvedimento di Parte_2 licenziamento basato sulle medesime contestazioni, ottenendo dalla
Corte d'Appello di Lecce (in sede di rinvio da parte della Suprema
Corte) la dichiarazione di nullità del licenziamento e la reintegrazione nel proprio posto di lavoro con sentenza n. 229/2024.
Chiedeva, pertanto, la nullità del licenziamento intimato dalla società convenuta, in applicazione dell'art. 2909 c.c; la condanna della società convenuta al pagamento del risarcimento del danno per mancato reintegro quantificato in euro 240.000,00; condannare la società convenuta al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino alla pronuncia, con vittoria di spese e di lite.
Si costituiva che contestava Controparte_2 gli avversi assunti poiché infondati in fatto ed in diritto, deducendo la sussistenza di un giudicato tra le parti giacché la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 2757/2016 è divenuta irrevocabile. Deduceva, altresì, l'inapplicabilità del giudicato esterno poiché il ricorrente è titolare di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico intercorrente tra il sig. e Pt_2 la società datrice di lavoro.
La causa, rinviata all'udienza del 23.10.2025, veniva sostituita ex art 127 ter cpc con il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è infondato e va rigettato.
Pacifici i fatti di causa come descritti in premessa, si osserva che il ricorrente ha instaurato il presente giudizio domandando la nullità del licenziamento, dopo aver avuto notizia che il sig.
(collega del ricorrente), anch'egli licenziato per Parte_2 le medesime ragioni, ha ottenuto dalla Corte d'Appello di Lecce - con sentenza n. 229/2024 pronunciata in sede di rinvio disposto dalla
Corte di cassazione con sentenza n. 15355/2023 - la reintegra nel posto di lavoro.
Si osserva, altresì, che il ricorrente invoca l'applicabilità del giudicato esterno della pronuncia della Suprema Corte ai sensi dell'art. 2909 cc.
Tanto premesso, occorre rilevare che la nullità del licenziamento irrogato dalla società convenuta in danno del ricorrente non può costituire oggetto di riesame nel presente giudizio, giacché tra le stesse parti è intervenuta sentenza n.
2757/2016 della Corte d'Appello di Lecce, la quale è passata in giudicato per effetto della mancata proposizione di ricorso per
Cassazione (per stessa ammissione del ricorrente).
Sul punto, giova ricordare che “l'autorità del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa
e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito), di talché, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo” (cfr. ord. Cass. Civ.
3285 dell'11.02.2020, nonché Cass. n. 5486 del 2019 ed anche n. 26089 del 15.10.2019 ivi richiamate).
Ciò detto, non può essere accolta la tesi di parte ricorrente, il quale invoca il giudicato esterno, chiedendo l'applicazione al caso di specie di quanto statuito nella sentenza n. 15335/2023 dalla
Corte di cassazione, dal momento che detta pronuncia è intervenuta tra e Parte_2 Controparte_2
Invero, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che
“Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum
e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa” (cfr. ord. Cass. Civ.
n. 13169 del 18/05/2025).
Orbene, l'odierno ricorrente non può reclamare l'estensione degli effetti di una pronuncia resa nell'ambito di un giudizio del quale non era parte tanto più che lo stesso risulta essere titolare di un diritto autonomo rispetto a quello fatto valere dal Parte_2
, scaturente da un rapporto giuridico differente da quello
[...] dedotto dal collega nel diverso processo. Pt_2
Sul punto, si richiamano i principi espressi dalla a Corte di cassazione: “Il giudicato formatosi in un determinato giudizio, dunque può spiegare "efficacia riflessa" nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che: a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio;
b) i terzi non possano risentire un
"pregiudizio giuridico" dalla precedente decisione;
c) l'efficacia riflessa riguardi soltanto l'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento (Cass., 23 aprile 2020, n. 8101) (..) Ciò posto, questa Corte ritiene di aderire all'orientamento secondo cui il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando sussista un nesso di pregiudizialità - dipendenza giuridica, ovvero quando il rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientri nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato, dipendente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio
e di difesa. Ed invero, architrave di tale orientamento è il nesso di pregiudizialità - dipendenza, che ricorre quando uno dei due rapporti (pregiudiziale) entra a comporre la fattispecie costitutiva della situazione giuridica dipendente, conseguendone, sul piano sostanziale, il fatto che l'esistenza e il modo d'essere del rapporto pregiudiziale condizionano l'esistenza e il modo d'essere della situazione giuridica dipendente” (Cass. 7406/24).
Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio sostenute da che si Controparte_2 liquidano in € 2.000,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
Lecce, 27.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, al' esito dell' udienza del 23.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, rappr. e difeso dall' avv. Sasso Maria Teresa Parte_1
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rapp. e difeso dagli avv.ti AN Salvatore, Valentini Maurizio
e AN DI
RESISTENTE
Oggetto: licenziamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 08.04.2025, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva: - di aver impugnato il licenziamento, irrogatogli dalla società convenuta a seguito di procedimento disciplinare, dinanzi al Tribunale di Lecce con ricorso ex art 1 co 48 l. 92/2012 depositato il 11.09.2014, chiedendo il reintegro nel posto di lavoro e il versamento dei contributi dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- che, con ordinanza n.
13275/2015, il Tribunale di Lecce rigetta il ricorso, confermando il licenziamento;
- di aver impugnato la predetta ordinanza instaurando il giudizio iscritto al R.G. n. 5772/2015; - che, con sentenza n. 1706/2016 del 21.04.2016, il Tribunale di Lecce non riconosceva il diritto alla reintegra ma condannava la società al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata nella misura di nove mensilità; - di aver impugnato la predetta sentenza dinanzi alla Corte di Appello di Lecce, la quale rigetta il gravame con sentenza n. 2757/2016, divenuta irrevocabile stante la mancata proposizione di ricorso per Cassazione;
- che il sig. presentava reclamo avverso il provvedimento di Parte_2 licenziamento basato sulle medesime contestazioni, ottenendo dalla
Corte d'Appello di Lecce (in sede di rinvio da parte della Suprema
Corte) la dichiarazione di nullità del licenziamento e la reintegrazione nel proprio posto di lavoro con sentenza n. 229/2024.
Chiedeva, pertanto, la nullità del licenziamento intimato dalla società convenuta, in applicazione dell'art. 2909 c.c; la condanna della società convenuta al pagamento del risarcimento del danno per mancato reintegro quantificato in euro 240.000,00; condannare la società convenuta al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino alla pronuncia, con vittoria di spese e di lite.
Si costituiva che contestava Controparte_2 gli avversi assunti poiché infondati in fatto ed in diritto, deducendo la sussistenza di un giudicato tra le parti giacché la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 2757/2016 è divenuta irrevocabile. Deduceva, altresì, l'inapplicabilità del giudicato esterno poiché il ricorrente è titolare di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico intercorrente tra il sig. e Pt_2 la società datrice di lavoro.
La causa, rinviata all'udienza del 23.10.2025, veniva sostituita ex art 127 ter cpc con il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è infondato e va rigettato.
Pacifici i fatti di causa come descritti in premessa, si osserva che il ricorrente ha instaurato il presente giudizio domandando la nullità del licenziamento, dopo aver avuto notizia che il sig.
(collega del ricorrente), anch'egli licenziato per Parte_2 le medesime ragioni, ha ottenuto dalla Corte d'Appello di Lecce - con sentenza n. 229/2024 pronunciata in sede di rinvio disposto dalla
Corte di cassazione con sentenza n. 15355/2023 - la reintegra nel posto di lavoro.
Si osserva, altresì, che il ricorrente invoca l'applicabilità del giudicato esterno della pronuncia della Suprema Corte ai sensi dell'art. 2909 cc.
Tanto premesso, occorre rilevare che la nullità del licenziamento irrogato dalla società convenuta in danno del ricorrente non può costituire oggetto di riesame nel presente giudizio, giacché tra le stesse parti è intervenuta sentenza n.
2757/2016 della Corte d'Appello di Lecce, la quale è passata in giudicato per effetto della mancata proposizione di ricorso per
Cassazione (per stessa ammissione del ricorrente).
Sul punto, giova ricordare che “l'autorità del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa
e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito), di talché, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo” (cfr. ord. Cass. Civ.
3285 dell'11.02.2020, nonché Cass. n. 5486 del 2019 ed anche n. 26089 del 15.10.2019 ivi richiamate).
Ciò detto, non può essere accolta la tesi di parte ricorrente, il quale invoca il giudicato esterno, chiedendo l'applicazione al caso di specie di quanto statuito nella sentenza n. 15335/2023 dalla
Corte di cassazione, dal momento che detta pronuncia è intervenuta tra e Parte_2 Controparte_2
Invero, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che
“Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum
e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa” (cfr. ord. Cass. Civ.
n. 13169 del 18/05/2025).
Orbene, l'odierno ricorrente non può reclamare l'estensione degli effetti di una pronuncia resa nell'ambito di un giudizio del quale non era parte tanto più che lo stesso risulta essere titolare di un diritto autonomo rispetto a quello fatto valere dal Parte_2
, scaturente da un rapporto giuridico differente da quello
[...] dedotto dal collega nel diverso processo. Pt_2
Sul punto, si richiamano i principi espressi dalla a Corte di cassazione: “Il giudicato formatosi in un determinato giudizio, dunque può spiegare "efficacia riflessa" nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che: a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio;
b) i terzi non possano risentire un
"pregiudizio giuridico" dalla precedente decisione;
c) l'efficacia riflessa riguardi soltanto l'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento (Cass., 23 aprile 2020, n. 8101) (..) Ciò posto, questa Corte ritiene di aderire all'orientamento secondo cui il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando sussista un nesso di pregiudizialità - dipendenza giuridica, ovvero quando il rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientri nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato, dipendente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio
e di difesa. Ed invero, architrave di tale orientamento è il nesso di pregiudizialità - dipendenza, che ricorre quando uno dei due rapporti (pregiudiziale) entra a comporre la fattispecie costitutiva della situazione giuridica dipendente, conseguendone, sul piano sostanziale, il fatto che l'esistenza e il modo d'essere del rapporto pregiudiziale condizionano l'esistenza e il modo d'essere della situazione giuridica dipendente” (Cass. 7406/24).
Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio sostenute da che si Controparte_2 liquidano in € 2.000,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
Lecce, 27.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Francesca Costa