Art. 69. Rivalutazione preliminare delle pensioni del personale amministrativo aventi decorrenza fino al 1 gennaio 1965
Le pensioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate con decorrenza fino al 1 gennaio 1965 compreso, al personale amministrativo, ai sensi del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 , del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 , e del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 , prima di essere trasferite a carico dell'assicurazione obbligatoria ai sensi del successivo articolo 72, sono maggiorate come segue:
a) se aventi decorrenza anteriore al 1 agosto 1952, elevando da 50 a 57 volte il coefficiente di maggiorazione stabilito dall' articolo 8 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183 ;
b) se aventi decorrenza tra il 1 agosto 1952 ed il 31 gennaio 1965, sulla base della retribuzione pensionabile definita dall'articolo 65 del testo unico di previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 , nei limiti del massimale annuo di L. 2.600.000, in atto al 31 dicembre 1964 per gli iscritti aventi qualifiche ed anzianita' di servizio pari a quelle raggiunte dai pensionati nel triennio precedente la data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano alle pensioni dei superstiti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi decorrenza anteriore al 1 febbraio 1965, oppure con decorrenza posteriore, se derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente alla detta data o di pensionato che abbia liquidato la pensione anteriormente alla data stessa.
Il valore di copertura dell'onere derivante all'assicurazione obbligatoria dalla rivalutazione prevista dal presente articolo, tenuto conto anche degli aumenti di cui agli articoli 70 e 71, e' posto a carico della Gestione speciale ed e' inserito nel disavanzo della Gestione medesima da ammortizzare ai sensi del precedente articolo 64.
Le quote corrispondenti del piano di ammortamento saranno tenute in evidenza separata e trasferite all'assicurazione generale obbligatoria alla fine di ciascun anno, a far tempo dal 1967.
Le pensioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate con decorrenza fino al 1 gennaio 1965 compreso, al personale amministrativo, ai sensi del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 , del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 , e del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 , prima di essere trasferite a carico dell'assicurazione obbligatoria ai sensi del successivo articolo 72, sono maggiorate come segue:
a) se aventi decorrenza anteriore al 1 agosto 1952, elevando da 50 a 57 volte il coefficiente di maggiorazione stabilito dall' articolo 8 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183 ;
b) se aventi decorrenza tra il 1 agosto 1952 ed il 31 gennaio 1965, sulla base della retribuzione pensionabile definita dall'articolo 65 del testo unico di previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 , nei limiti del massimale annuo di L. 2.600.000, in atto al 31 dicembre 1964 per gli iscritti aventi qualifiche ed anzianita' di servizio pari a quelle raggiunte dai pensionati nel triennio precedente la data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano alle pensioni dei superstiti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi decorrenza anteriore al 1 febbraio 1965, oppure con decorrenza posteriore, se derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente alla detta data o di pensionato che abbia liquidato la pensione anteriormente alla data stessa.
Il valore di copertura dell'onere derivante all'assicurazione obbligatoria dalla rivalutazione prevista dal presente articolo, tenuto conto anche degli aumenti di cui agli articoli 70 e 71, e' posto a carico della Gestione speciale ed e' inserito nel disavanzo della Gestione medesima da ammortizzare ai sensi del precedente articolo 64.
Le quote corrispondenti del piano di ammortamento saranno tenute in evidenza separata e trasferite all'assicurazione generale obbligatoria alla fine di ciascun anno, a far tempo dal 1967.