Articolo 26 della Legge 19 luglio 1956, n. 750
Articolo 25Articolo 27
Versione
12 agosto 1956
Art. 26.
E' prorogata per l'esercizio finanziario 1956-57 l'efficacia delle disposizioni di cui alla legge 27 giugno 1955, n. 514 , recante attribuzioni al Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del Territorio medesimo.
Entrata in vigore il 12 agosto 1956