Art. 26.
E' prorogata per l'esercizio finanziario 1956-57 l'efficacia delle disposizioni di cui alla legge 27 giugno 1955, n. 514 , recante attribuzioni al Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del Territorio medesimo.
E' prorogata per l'esercizio finanziario 1956-57 l'efficacia delle disposizioni di cui alla legge 27 giugno 1955, n. 514 , recante attribuzioni al Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del Territorio medesimo.