Art. 1.
All' articolo 6 della legge 23 giugno 1970, n. 503 , e' aggiunto il seguente comma:
"Gli istituti zooprofilattici sperimentali, oltre ai laboratori di cui al precedente primo comma, debbono istituire un laboratorio specializzato per le ricerche scientifiche e le diagnosi relativamente alle malattie di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 34 , provvedere alla specializzazione del proprio personale veterinario presso istituti e laboratori scientifici dei Paesi esteri e curare la collaborazione tecnico-scientifica con i predetti istituti. A seguito degli accordi di cooperazione tecnica e scientifica nel settore veterinario tra l'Italia ed i Paesi esteri, il Ministero della sanita' puo' autorizzare uno o piu' istituti zooprofilattici sperimentali a prestare la assistenza tecnica del proprio personale per il raggiungimento delle finalita' previste negli accordi stessi".
All' articolo 6 della legge 23 giugno 1970, n. 503 , e' aggiunto il seguente comma:
"Gli istituti zooprofilattici sperimentali, oltre ai laboratori di cui al precedente primo comma, debbono istituire un laboratorio specializzato per le ricerche scientifiche e le diagnosi relativamente alle malattie di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 34 , provvedere alla specializzazione del proprio personale veterinario presso istituti e laboratori scientifici dei Paesi esteri e curare la collaborazione tecnico-scientifica con i predetti istituti. A seguito degli accordi di cooperazione tecnica e scientifica nel settore veterinario tra l'Italia ed i Paesi esteri, il Ministero della sanita' puo' autorizzare uno o piu' istituti zooprofilattici sperimentali a prestare la assistenza tecnica del proprio personale per il raggiungimento delle finalita' previste negli accordi stessi".