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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 502/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FR FRANCESCO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3969/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009416525000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 06.05.2025 il signor Ricorrente_1, impugna dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo di Catania l'intimazione di pagamento n. 29320239009416525/000 di euro 838,00 e notificata il 09.02.2024, limitatamente alle cartelle sottese nn. 29320170015546654000,
29320170032846270000, 29320180023064976000 e 29320180030199700000, emesse per presunto mancato pagamento di tasse automobilistiche anni 2012, 2013 e 2014. Eccepisce la mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese e la prescrizione del credito azionato.
Conclude chiedendo, previa richiesta di sospensione, di annullare l'atto impugnato con condanna della resistente al pagamento di spese e compensi di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita il 09.07.2024 facendo rilevare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 del D. Lgs. 546/92.
Sostiene la legittimità della notifica delle cartelle di pagamento.
Afferma che la prescrizione è stata interrotta con la notifica delle intimazione di pagamento nn.
29320199002599600000 (notificata il 10/12/2019) e 29320229001498101000 (notificata il 23/05/2022).
E afferma che in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19 i termini di decadenza/prescrizione devono intendersi posticipati alla data del 22 aprile 2025 (31/12/2023 + 478) ovvero del 6 maggio 2025 (31/12/2023 + 492).
Conclude chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e di rigettarlo il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
All'udienza del 23.09.2024 la Corte rigetta la richiesta di sospensione dell'atto impugnato e rinvia a nuovo ruolo per la trattazione del merito. Condanna la parte ricorrente alle spese di fase per complessivi euro
200,00, oltre accessori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fissata in composizione monocratica per trattare la chiesta inibitoria la Corte, all'udienza del 14.01.2026 pone la causa in decisione.
È principio pacifico che l'obbligazione relativa al pagamento della tassa automobilistica regionale sorge per effetto dell'iscrizione del veicolo nel Pubblico Registro Automobilistico e che il relativo credito si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
La riscossione della tassa automobilistica deve, infatti, essere esercitata dall'Amministrazione, a pena di prescrizione, entro il termine perentorio di tre anni dalla maturazione del tributo, ai sensi dell'art. 5, comma
51, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, come successivamente modificato dal D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n. 60.
Il quadro normativo in materia è stato modificato dall'art. 37 del D. L. 30.09.2003 n. 269, modificato dall'art. 2 della legge del 24.12.2003 n. 350 entrato in vigore dal 01.01.2004, il quale ha disposto che i termini di cui all'art. 5 del decreto legge 953/82 relativi ai rimborsi ed ai recuperi, anche mediante iscrizione a ruolo delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione dei veicoli o autoscafi nei pubblici registri e dei relativi interessi e penalità, che scadono nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre
2005, sono differite a tale ultima data.
Proprio in riferimento a quest'ultimo punto, è opportuno precisare che la notifica di un atto amministrativo
(avviso di accertamento, cartella esattoriale o ingiunzione fiscale) seppur comporti l'interruzione dei termini di prescrizione – i quali comunque ricominciano dal giorno successivo – non ne determina la trasformazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall'art. 2953 cc. (si veda in tal senso la sentenza della Corte di Cassazione n. 12263 del 25/05/2007).
Nel caso di specie alla disciplina ordinaria in materia di prescrizione devono coordinarsi le disposizioni emergenziali adottate in occasione della pandemia da Covid-19, le quali hanno inciso sul decorso dei termini prescrizionali.
In particolare, l'art. 67 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio
2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori (comma 1), estendendo tale sospensione anche ai termini di prescrizione e decadenza, in forza del richiamo all'art. 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 159/2015 (comma 4).
Successivamente, l'art. 157, comma 1, del D.L. n. 34/2020 ha previsto, in deroga allo Statuto del contribuente, che gli atti per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'art. 67 del D.L. n. 18/2020, scadessero tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, potessero essere emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo i casi di indifferibilità e urgenza.
Da ultimo, l'art. 4 del D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) ha disposto una proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione per tutti gli affidamenti trasmessi nel periodo compreso tra l'8 marzo
2020 e il 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla natura del tributo o della sanzione, individuando quale termine finale il 31 dicembre 2023.
Orbene, anche tenendo conto delle richiamate disposizioni emergenziali e delle conseguenti sospensioni e proroghe e degli atti interruttivi dei termini prescrizionali questa Corte ritiene:
- Infondate e inammissibili le eccezioni sollevate dalla parte ricorrente relative alla omessa notifica degli atti prodromici e alla prescrizione relativamente alle cartelle di pagamento nn° 29320170015546654000,
29320180023064976000 e 29320180030199700000, atteso che tra la notifica delle cartelle presupposte e l'intimazione di pagamento qui impugnata non è decorso il termine prescrizionale, essendo trascorsi meno di tre anni, in quanto i relativi termini risultano interrotti dalla notifica delle intimazioni di pagamento n.
29320199002599600000 effettuata in data 10.12.2019 e n. 29320229001498101000 effettuata in data
23.05.2022.
Ebbene l'articolo 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 così statuisce “Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
In tale contesto il principio, secondo cui i diversi atti autonomamente impugnabili del procedimento tributario
(ad esempio, l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, eccetera) possano essere impugnati solo per i “vizi propri”, è diretto a esclude la possibilità di aggirare il termine di decadenza per ricorrere dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992.
Infatti, per “vizi propri” si intendono i soli vizi specifici, formali e sostanziali, dell'atto impugnato, da tenersi distinti rispetto a quelli afferenti un diverso atto autonomamente impugnabile, precedentemente notificato.
Pertanto l'intimazione di pagamento in questa sede impugnata, per le sopra citate cartelle sottese, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri, non per questioni attinenti l'atto presupposto (cfr., in tal senso, Ordinanza Cassazione civile, sezione VI – 5 n. 11143 del 6 aprile 2022 e anche Cass. n. 1961 del 2019).
- Fondate le eccezioni sulla prescrizione in riferimento alla cartella n. 29320170032846270000.
Nel caso in questione il Concessionario contro deduce alle eccezioni formulate dal ricorrente ma a sostengo non allega atti interruttivi della prescrizione al fine di poter questa Corte verificare quanto dedotto. Pertanto l'eccezione è fondata poiché tra la data di notifica della cartella di pagamento sottesa e l'intimazione di pagamento impugnata sono trascorsi più di tre anni.
Ne consegue che la cartella di pagamento n. 29320170032846270000 deve essere annullata per intervenuta prescrizione del credito tributario.
In definitiva questa Corte, in parziale accoglimento del ricorso, rettifica parzialmente l'intimazione di pagamento n. n. 29320239009416525/000 disponendo:
- l'annullamento della cartella di pagamento n. 29320170032846270000.
Per il resto ritiene l'intimazione di pagamento valida e legittima.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso.
Dispone la rettifica parziale dell'intimazione di pagamento n. 29320239009416525/000 ordinando l'annullamento della cartella di pagamento n. 29320170032846270000.
Per il resto ritiene l'intimazione di pagamento valida e legittima.
Compensa le spese del giudizio.
Si conferma, tuttavia, che, qualora non fosse già avvenuto, venga effettuato il pagamento delle spese di lite liquidate da questa Corte in sede di udienza cautelare con Ordinanza n. 3195/2024, depositata il 02.10.2024, per un importo pari a euro 200,00 a favore delle parti costituite.
Così deciso in Catania il 14.01.2026
Il giudice singolo
RA SE FR
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FR FRANCESCO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3969/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009416525000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 06.05.2025 il signor Ricorrente_1, impugna dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo di Catania l'intimazione di pagamento n. 29320239009416525/000 di euro 838,00 e notificata il 09.02.2024, limitatamente alle cartelle sottese nn. 29320170015546654000,
29320170032846270000, 29320180023064976000 e 29320180030199700000, emesse per presunto mancato pagamento di tasse automobilistiche anni 2012, 2013 e 2014. Eccepisce la mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese e la prescrizione del credito azionato.
Conclude chiedendo, previa richiesta di sospensione, di annullare l'atto impugnato con condanna della resistente al pagamento di spese e compensi di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita il 09.07.2024 facendo rilevare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 del D. Lgs. 546/92.
Sostiene la legittimità della notifica delle cartelle di pagamento.
Afferma che la prescrizione è stata interrotta con la notifica delle intimazione di pagamento nn.
29320199002599600000 (notificata il 10/12/2019) e 29320229001498101000 (notificata il 23/05/2022).
E afferma che in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19 i termini di decadenza/prescrizione devono intendersi posticipati alla data del 22 aprile 2025 (31/12/2023 + 478) ovvero del 6 maggio 2025 (31/12/2023 + 492).
Conclude chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e di rigettarlo il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
All'udienza del 23.09.2024 la Corte rigetta la richiesta di sospensione dell'atto impugnato e rinvia a nuovo ruolo per la trattazione del merito. Condanna la parte ricorrente alle spese di fase per complessivi euro
200,00, oltre accessori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fissata in composizione monocratica per trattare la chiesta inibitoria la Corte, all'udienza del 14.01.2026 pone la causa in decisione.
È principio pacifico che l'obbligazione relativa al pagamento della tassa automobilistica regionale sorge per effetto dell'iscrizione del veicolo nel Pubblico Registro Automobilistico e che il relativo credito si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
La riscossione della tassa automobilistica deve, infatti, essere esercitata dall'Amministrazione, a pena di prescrizione, entro il termine perentorio di tre anni dalla maturazione del tributo, ai sensi dell'art. 5, comma
51, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, come successivamente modificato dal D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n. 60.
Il quadro normativo in materia è stato modificato dall'art. 37 del D. L. 30.09.2003 n. 269, modificato dall'art. 2 della legge del 24.12.2003 n. 350 entrato in vigore dal 01.01.2004, il quale ha disposto che i termini di cui all'art. 5 del decreto legge 953/82 relativi ai rimborsi ed ai recuperi, anche mediante iscrizione a ruolo delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione dei veicoli o autoscafi nei pubblici registri e dei relativi interessi e penalità, che scadono nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre
2005, sono differite a tale ultima data.
Proprio in riferimento a quest'ultimo punto, è opportuno precisare che la notifica di un atto amministrativo
(avviso di accertamento, cartella esattoriale o ingiunzione fiscale) seppur comporti l'interruzione dei termini di prescrizione – i quali comunque ricominciano dal giorno successivo – non ne determina la trasformazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall'art. 2953 cc. (si veda in tal senso la sentenza della Corte di Cassazione n. 12263 del 25/05/2007).
Nel caso di specie alla disciplina ordinaria in materia di prescrizione devono coordinarsi le disposizioni emergenziali adottate in occasione della pandemia da Covid-19, le quali hanno inciso sul decorso dei termini prescrizionali.
In particolare, l'art. 67 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio
2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori (comma 1), estendendo tale sospensione anche ai termini di prescrizione e decadenza, in forza del richiamo all'art. 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 159/2015 (comma 4).
Successivamente, l'art. 157, comma 1, del D.L. n. 34/2020 ha previsto, in deroga allo Statuto del contribuente, che gli atti per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'art. 67 del D.L. n. 18/2020, scadessero tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, potessero essere emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo i casi di indifferibilità e urgenza.
Da ultimo, l'art. 4 del D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) ha disposto una proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione per tutti gli affidamenti trasmessi nel periodo compreso tra l'8 marzo
2020 e il 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla natura del tributo o della sanzione, individuando quale termine finale il 31 dicembre 2023.
Orbene, anche tenendo conto delle richiamate disposizioni emergenziali e delle conseguenti sospensioni e proroghe e degli atti interruttivi dei termini prescrizionali questa Corte ritiene:
- Infondate e inammissibili le eccezioni sollevate dalla parte ricorrente relative alla omessa notifica degli atti prodromici e alla prescrizione relativamente alle cartelle di pagamento nn° 29320170015546654000,
29320180023064976000 e 29320180030199700000, atteso che tra la notifica delle cartelle presupposte e l'intimazione di pagamento qui impugnata non è decorso il termine prescrizionale, essendo trascorsi meno di tre anni, in quanto i relativi termini risultano interrotti dalla notifica delle intimazioni di pagamento n.
29320199002599600000 effettuata in data 10.12.2019 e n. 29320229001498101000 effettuata in data
23.05.2022.
Ebbene l'articolo 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 così statuisce “Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
In tale contesto il principio, secondo cui i diversi atti autonomamente impugnabili del procedimento tributario
(ad esempio, l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, eccetera) possano essere impugnati solo per i “vizi propri”, è diretto a esclude la possibilità di aggirare il termine di decadenza per ricorrere dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992.
Infatti, per “vizi propri” si intendono i soli vizi specifici, formali e sostanziali, dell'atto impugnato, da tenersi distinti rispetto a quelli afferenti un diverso atto autonomamente impugnabile, precedentemente notificato.
Pertanto l'intimazione di pagamento in questa sede impugnata, per le sopra citate cartelle sottese, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri, non per questioni attinenti l'atto presupposto (cfr., in tal senso, Ordinanza Cassazione civile, sezione VI – 5 n. 11143 del 6 aprile 2022 e anche Cass. n. 1961 del 2019).
- Fondate le eccezioni sulla prescrizione in riferimento alla cartella n. 29320170032846270000.
Nel caso in questione il Concessionario contro deduce alle eccezioni formulate dal ricorrente ma a sostengo non allega atti interruttivi della prescrizione al fine di poter questa Corte verificare quanto dedotto. Pertanto l'eccezione è fondata poiché tra la data di notifica della cartella di pagamento sottesa e l'intimazione di pagamento impugnata sono trascorsi più di tre anni.
Ne consegue che la cartella di pagamento n. 29320170032846270000 deve essere annullata per intervenuta prescrizione del credito tributario.
In definitiva questa Corte, in parziale accoglimento del ricorso, rettifica parzialmente l'intimazione di pagamento n. n. 29320239009416525/000 disponendo:
- l'annullamento della cartella di pagamento n. 29320170032846270000.
Per il resto ritiene l'intimazione di pagamento valida e legittima.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso.
Dispone la rettifica parziale dell'intimazione di pagamento n. 29320239009416525/000 ordinando l'annullamento della cartella di pagamento n. 29320170032846270000.
Per il resto ritiene l'intimazione di pagamento valida e legittima.
Compensa le spese del giudizio.
Si conferma, tuttavia, che, qualora non fosse già avvenuto, venga effettuato il pagamento delle spese di lite liquidate da questa Corte in sede di udienza cautelare con Ordinanza n. 3195/2024, depositata il 02.10.2024, per un importo pari a euro 200,00 a favore delle parti costituite.
Così deciso in Catania il 14.01.2026
Il giudice singolo
RA SE FR