Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 502
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese

    Il giudice ritiene che l'intimazione di pagamento, per le cartelle sottese, non sia un nuovo atto impositivo e sia sindacabile solo per vizi propri, non per questioni attinenti l'atto presupposto. Pertanto, la mancata notifica delle cartelle non può essere oggetto di impugnazione in questa sede, se non per vizi propri dell'intimazione stessa.

  • Altro
    Prescrizione del credito azionato

    Per le cartelle nn. 29320170015546654000, 29320180023064976000 e 29320180030199700000, il giudice ritiene che i termini prescrizionali non siano decorsi, essendo stati interrotti dalla notifica delle intimazioni di pagamento nn. 29320199002599600000 e 29320229001498101000. Per la cartella n. 29320170032846270000, il giudice accoglie l'eccezione di prescrizione in quanto non sono stati allegati atti interruttivi e sono trascorsi più di tre anni dalla notifica della cartella all'intimazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 502
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 502
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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