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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 07/12/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1257/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1257/2023, promossa da:
con sede in Sulmona (P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Parte_1 P.IVA_1
Teresa RI, elettivamente domiciliata come in atti.
ATTRICE contro
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
) e (C.F.: ), rappresentati C.F._2 Controparte_3 C.F._3
e difesi dall'Avv. Pierluigi Pennetta, elettivamente domiciliati come in atti.
CONVENUTI
OGGETTO: azione risarcitoria ex art. 96, comma II, c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note di precisazione delle conclusioni, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte.
pagina 1 di 15 SINTESI DELLE QUESTIONI DI FATTO E DI DIRITTO
RILEVANTI AI FINI DI CAUSA
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 22.9.23, la (di seguito, ) Parte_1 Pt_1 ha agito nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, chiedendo al Tribunale di: “a) - accertare e dichiarare che ,
[...] Controparte_2
e hanno intrapreso o compiuto l'esecuzione forzata in danno di Controparte_1 Controparte_3 senza la normale prudenza, in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non Parte_1 definitivo, successivamente caducato, provocando alla società ricorrente un danno ingiusto, da risarcire ai sensi dell'art. 96, 2° comma, c.p.c.; b) - per l'effetto condannare i predetti al pagamento, con vincolo solidale ed in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 366.300,00 , o della diversa somma, maggiore o minore, ricompresa entro il limite di € 520.000,00 che dovesse risultare a seguito dell'eventuale istruttoria, con interessi al tasso legale dal 24 ottobre 2017 sino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno provocato a ai sensi dell'art. 96 2° co. c.p.c.; c) - Parte_1 condannare i convenuti al pagamento in solido delle spese di lite”.
A sostegno delle domande, la ricorrente ha dedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: -) il
Tribunale di Chieti – con sentenza n. 325 del 16.5.17 – in accoglimento delle domande avanzate da e , aveva accertato Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
l'inadempimento della alle obbligazioni di un contratto preliminare del Controparte_4
23.12.2012, ripassato tra le parti ed avente ad oggetto la compravendita di un appartamento sito in San
Giovanni Teatino, al piano terra del nuovo complesso immobiliare denominato “Mondrian”, dichiarando la risoluzione del predetto contratto e condannando, in solido tra loro, le società convenute, e (nate dalla scissione della originaria promittente venditrice), al Parte_1 CP_5 pagamento della somma di € 60.000,00 pari al doppio della caparra confirmatoria versata, oltre interessi legali dal 4.2.2013 al saldo effettivo, ma limitando la condanna della alla minor CP_5 somma di € 25.809,00 sempre oltre interessi legali e spese di lite;
-) con pignoramento trascritto il
3.11.17, le parti vittoriose avevano sottoposto alcuni terreni della esponente, siti in San Giovanni
Teatino, a procedura esecutiva immobiliare, innanzi al Tribunale di Chieti, nella quale era successivamente intervenuto altro creditore e nel corso del cui svolgimento si era proceduto al trasferimento a terzi di alcuni dei terreni pignorati;
-) con sentenza n. 418, pubblicata il 19.3.21 e pagina 2 di 15 successivamente passata in giudicato, la Corte di Appello di L'Aquila, in accoglimento integrale del gravame proposto dalla esponente e dalla aveva annullato la sentenza di I grado Controparte_5
(ritenendo di scarsa importanza l'inadempimento della promittente venditrice) e condannato
, e al rimborso, in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 favore delle parti vittoriose, delle spese del doppio grado di giudizio;
-) il G.E., tempestivamente notiziato dall'esponente del venir meno del titolo esecutivo, aveva dato corso alla procedura esecutiva
(in conformità alla richiesta dell'altro creditore intervenuto), sino a che – alla udienza del 17.2.23 – ad istanza di quest'ultimo (essendo l'altro lotto di beni rimasto invenduto) aveva dichiarato la estinzione parziale della procedura e la cancellazione del pignoramento trascritto nel novembre 2017 da e;
-) sussisteva la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 responsabilità ex art. 96, comma II, c.p.c. di costoro, in quanto colpevoli di avere incautamente intrapreso la predetta procedura esecutiva, sulla base di un titolo esecutivo di I grado ed in pendenza di impugnazione, al cui esito era risultata la inesistenza del diritto di credito dagli stessi imprudentemente azionato in executivis;
i danni subiti dall'esponente erano rappresentati dalla lesione della chance di costruire sui terreni pignoratile un secondo fabbricato, dalla cui vendita la stessa avrebbe ricavato un guadagno netto quantificabile in €. 366.300,00, come da perizia di stima allegata;
la proposizione in via autonoma della relativa domanda risarcitoria, ex art. 96 comma II, c.p.c., doveva ritenersi ammissibile, non potendo la stessa essere avanzata nè nel giudizio di cognizione intercorso tra le parti e summenzionato (in quanto ormai definito con la sentenza di II grado, divenuta irrevocabile), nè in sede di opposizione all'esecuzione (“non potendo ivi la debitrice dedurre vizi propri dell'esecuzione”).
2. e , nel costituirsi in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 giudizio, con comparse depositate il 5.1.24, hanno chiesto al Tribunale di: “1. preliminarmente, accertata alla luce dei principi espressi nella sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. 25478/2021
l'inammissibilità dell'azione risarcitoria intrapresa, dichiarare la improcedibilità del ricorso ex art.281 decies cpc, ovvero, nella denegata ipotesi in cui tale eccezione preliminare non venisse accolta:
2. accertato che non può configurarsi nel caso di specie né una violazione dell'obbligo di usare la “normale prudenza”, né comunque un abuso di strumenti processuali, respingere la domanda proposta dalla società ricorrente per insussistenza dei presupposti di cui alla azione risarcitoria ex art. 96, II co. Cpc;
in ogni caso:
3. accertare e dichiarare la insussistenza di un danno da “perdita di chance” in assenza di indici certi e oggettivi che dimostrino l'elevata probabilità per la di Parte_1
pagina 3 di 15 conseguire i vantaggi economici dedotti;
infine:
4. accertare che la edificazione del complesso immobiliare “Chagall” avrebbe comportato per la società non già un utile, ma una perdita di esercizio e, quindi, in ogni caso, l'insussistenza di un qualsivoglia danno, ancor meno, imputabile ai resistenti;
5.con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese di lite”.
3. A fondamento di tali difese ed eccezioni, i resistenti hanno controdedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: -) la domanda risarcitoria della ricorrente era inammissibile, in quanto avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio di cognizione relativo al preliminare controverso, ovvero con una opposizione all'esecuzione; -) la condotta degli esponenti di procedere al pignoramento dei beni della debitrice era legittima, in quanto posta in essere in forza di un titolo giudiziale (la sentenza del
Tribunale di Chieti) che aveva riconosciuto la spettanza agli stessi del credito verso la convenuta;
-) la pretesa della ricorrente di ristoro dei danni era infondata, per difetto assoluto di prova dei relativi elementi costitutivi.
4. Nel prosieguo del giudizio è stato disposto il mutamento del rito da semplificato ad ordinario e sono state espletate le fasi di trattazione e di istruttoria documentale della causa che, all'esito, giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'azione risarcitoria esercitata dall'attrice deve ritenersi inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
A. La natura dell'azione risarcitoria dell'attrice e l'addebito mosso ai convenuti
1. L'attrice ha espressamente esercitato verso i convenuti l'azione risarcitoria di cui all'art. 96
(Responsabilità aggravata”), comma II c.p.c. (cfr. il ricorso ed i successivi atti processali), a norma del quale “Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente”.
2. In particolare, la attrice imputa ai convenuti la colpa di avere iniziato incautamente l'esecuzione forzata, per avere “utilizzato senza la normale prudenza il titolo esecutivo costituito da una sentenza di pagina 4 di 15 I grado provvisoriamente esecutiva, in pendenza di impugnazione”, titolo esecutivo successivamente caducato (cfr. il ricorso: “dalla ricostruzione in punto di fatto della vicenda presupposta alla presente domanda sarà data prova ed evidenza della condotta imprudente dei resistenti, che hanno agito avvalendosi di un titolo provvisoriamente esecutivo e successivamente caducato, cagionando un danno di rilevante gravità alla ricorrente, che è stata assoggettata all'espropriazione dell'intero suo patrimonio immobiliare per il soddisfacimento di un credito divenuto inesistente all'esito dell'integrale riforma del titolo esecutivo. Il pignoramento si è rivelato incauto, ed ha procurato alla ricorrente un danno ingiusto, meritevole di risarcimento ai sensi dell'art. 96 co. 2° c.p.c. […]. L'an debeatur in relazione all'art.96 2° co. c.p.c.: […] La certosina ricostruzione in punto di fatto della complessa vicenda presupposta alla presente domanda si è resa necessaria per evidenziare gli elementi che consentono di qualificare come imprudente la condotta tenuta dagli attuali resistenti verso la società e verso la società e la conseguente applicabilità, Parte_1 CP_5 nella fattispecie, dell'ipotesi contemplata dal 2° comma dell'art. 96 c.p.c. a fini risarcitori […] Il pignoramento si è rivelato incauto, nei termini considerati rilevanti dalla giurisprudenza […]. Da quanto in precedenza riferito, è evidente che le controparti hanno utilizzato senza la normale prudenza il titolo esecutivo costituito da una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, in pendenza di impugnazione, avviando sia la procedura esecutiva immobiliare n. 179/2017 RGE a carico di Pt_1
[... sia promuovendo istanza di fallimento a carico di dinanzi il Tribunale di Sulmona, CP_5 dimostrando anzi una assoluta determinazione nel perseguire a qualunque costo l'obiettivo della soddisfazione del loro credito.
3. Sulla base di tali assunti ed addebiti, la attrice ha domandato al Tribunale di: “a) -accertare e dichiarare che , e hanno intrapreso o Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 compiuto l'esecuzione forzata in danno di senza la normale prudenza, in forza di un titolo Parte_1 esecutivo di formazione giudiziale non definitivo, successivamente caducato, provocando alla società ricorrente un danno ingiusto, da risarcire ai sensi dell'art. 96, 2° comma, c.p.c.; b)-per l'effetto condannare i predetti al pagamento, con vincolo solidale ed in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 366.300,00 […]”.
4. La giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel senso di ricondurre la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 cod. proc. civ. ad una particolare forma di illecito – di natura endoprocessuale - la cui regolazione assorbe quella dell'art. 2043 cod. civ., ponendosi la norma dell'art. pagina 5 di 15 96 in termini di specialità rispetto alla norma generale sulla responsabilità civile (cfr. Cass. S.U., sentenza n. 25478 del 21/09/2021; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 36593 del 30/12/2023; Sez. 3, Sentenza
n. 5069 del 03/03/2010, Rv. 611867 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10960 del 06/05/2010, Rv. 612644 – 01;
Sez. 3, Sentenza n. 18344 del 06/08/2010, Rv. 614188; Sez. 3, Sentenza n. 17523 del 23/08/2011, Rv.
619216 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1590 del 23/01/2013, Rv. 625062 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14653 del
14/07/2015, Rv. 636291 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1266 del 25/01/2016, Rv. 638319 – 01; Sez. 1,
Sentenza n. 7592 del 15/04/2016, Rv. 639259 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10518 del 20/05/2016, Rv.
639812 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 28527 del 08/11/2018, Rv. 651656 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 32029 del 09/12/2019, Rv. 655961).
5. La Suprema Corte ha avuto altresì occasione di precisare che “la causa petendi dell'azione in concreto esercitata è certamente da inquadrare nella previsione di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c., quando il fatto illecito dedotto come causa del danno è costituito da una condotta di carattere processuale, cioè l'avere esercitato in modo illegittimi ed imprudente l'azione esecutiva, sottoponendo a pignoramento un bene immobile del preteso debitore in virtù di un credito inesistente, secondo quanto espressamente previsto dalla suddetta disposizione” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 36593 del
30/12/2023, anche in motivazione).
B. I criteri di individuazione del Giudice competente sulla “istanza” risarcitoria di cui all'art. 96, comma II, c.p.c., per “incauta esecuzione forzata”
1. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 25478 del 21/09/2021, hanno risolto la questione di massima di particolare importanza – portata alla sua attenzione - relativa ai criteri di individuazione del Giudice competente sulla “istanza” risarcitoria di cui all'art. 96, comma II, c.p.c., nel caso – ricorrente nella specie – di azione risarcitoria esercitata dalla parte che abbia subito una esecuzione forzata sulla base di un titolo esecutivo giudiziale successivamente caducato.
In particolare, le Sezioni Unite hanno affrontato e risolto la questione “se la domanda di risarcimento dei danni per aver iniziato o compiuto l'esecuzione forzata «senza la normale prudenza» debba essere proposta, in caso di successiva caducazione del titolo esecutivo giudiziale, nel giudizio che ha ad oggetto la formazione del titolo o nel giudizio di opposizione all'esecuzione” (cfr. le motivazioni della citata sentenza.). Esse hanno altresì specificato che “tale problema non si pone in caso di esecuzione pagina 6 di 15 forzata compiuta in base ad un titolo esecutivo stragiudiziale, ipotesi nella quale ogni contestazione sul titolo potrà avere luogo solo in sede di opposizione all'esecuzione”
2. Il principio di diritto, come espresso nella massima della citata sentenza ed alla cui stregua le
Sezioni Unite hanno risolto la summenzionata questione, è il seguente: “L'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, secondo comma, c.p.c., per aver intrapreso o compiuto, senza la normale prudenza, un'esecuzione forzata in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo successivamente caducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio di formazione o preordinato alla definitività del titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente, e non vi siano preclusioni di natura processuale. In questa ultima ipotesi, la domanda deve essere formulata al giudice dell'opposizione all'esecuzione. Solo qualora sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto all'articolazione della domanda anche in tale sede, ne è consentita la proposizione in un giudizio autonomo”.
3. Nella ampia motivazione della sentenza, le Sezioni Unite hanno evidenziato, per quanto qui interessa, che:
a) “il giudice competente ad esaminare la domanda risarcitoria debba essere, in prima battuta, quello del processo di cognizione, ossia il processo nel quale il titolo esecutivo viene a formarsi. Tale affermazione deriva innanzitutto da esigenze di coerenza logica;
è nella sede della cognizione, infatti, che si procede all'accertamento della fondatezza o meno della pretesa giuridica fatta valere. È pur vero che il risarcimento del danno chiesto ai sensi dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., trova il proprio fondamento nell'avere la parte iniziato o compiuto l'esecuzione forzata senza la normale prudenza;
nel senso che il debitore esecutato si duole non tanto del fatto che il creditore abbia ottenuto un titolo esecutivo giudiziale soggetto a caducazione, quanto del fatto che egli l'abbia posto in esecuzione. Tuttavia, proprio la soluzione data nella presente decisione al contrasto relativo all'esito decisorio del giudizio di opposizione all'esecuzione in ipotesi di successiva caducazione del titolo esecutivo giudiziale illumina anche la soluzione della questione ora in esame. La caducazione del titolo esecutivo giudiziale avvenuta in sede di cognizione rappresenta, per così dire, un evento esterno, rispetto al quale i motivi dell'opposizione all'esecuzione possono coincidere o meno;
siccome, però, l'accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 96 cit. presuppone la soccombenza, appare preferibile attribuire la decisione di tale domanda al giudice della cognizione.
Diversamente, infatti, potrebbe aversi la paradossale situazione nella quale il giudice pagina 7 di 15 dell'opposizione all'esecuzione, chiamato ad esaminarne il fondamento ai fini del giudizio di soccombenza virtuale per la liquidazione delle spese, ritenga infondata l'opposizione e, ciò nonostante, condanni il creditore alla responsabilità processuale aggravata per l'attività esecutiva intrapresa. Questa possibile torsione del sistema non può essere ignorata. A ciò va aggiunta un'altra considerazione, e cioè che al giudice dell'opposizione all'esecuzione è di regola preclusa ogni pronuncia di condanna, a maggior ragione a titolo di responsabilità per fatto illecito (e tale è, secondo quanto si è detto, la condanna di cui all'art. 96 cit.). Consegue dal complesso di questi argomenti che il giudice competente ad esaminare la domanda risarcitoria in questione è da identificare in prima ipotesi nel giudice della formazione del titolo esecutivo”.
b) Può peraltro verificarsi, per le ragioni già indicate in precedenza, che tale domanda risarcitoria non sia più proponibile davanti al giudice della cognizione;
perché quel giudizio si è già concluso, o perché sussistono preclusioni di carattere processuale (sono state, ad esempio, già precisate le conclusioni); oppure perché il grado del giudizio nel quale la causa si trova di per sé esclude che si svolgano accertamenti di merito che possono richiedere attività istruttoria (si pensi al caso in cui la caducazione del titolo esecutivo giudiziale consegua ad una sentenza della Corte di cassazione). In siffatte ipotesi, e solo in queste, la domanda risarcitoria dovrà essere proposta al giudice dell'opposizione all'esecuzione; il quale sarà chiamato necessariamente a dare corso alla fase di merito del relativo giudizio, senza possibilità di ricorrere al meccanismo di estinzione anticipata della procedura delineato dall'art. 624, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 49, comma 3, della legge n. 69 del 2009. Tale conseguenza, che può apparire singolare, si giustifica in considerazione del fatto che la domanda risarcitoria è stata proposta dal debitore esecutato, il quale non può imputare ad altri il rischio del possibile allungamento dei tempi processuali. Le Sezioni
Unite, pertanto, intendono chiarire, superando ogni possibile ambiguità derivante dalle sentenze n.
1590 del 2013 e n. 14653 del 2015, che le due sedi processuali ora indicate non sono alternative, ma subordinate, nel senso che il debitore esecutato dovrà attenersi all'ordine qui stabilito, proponendo la domanda davanti al giudice dell'opposizione all'esecuzione solo se essa non sia più proponibile davanti al giudice della cognizione”.
c) Le due ipotesi delineate, tuttavia, non esauriscono l'intera casistica delle possibilità. Ben potrebbe darsi, infatti, che la domanda risarcitoria non possa essere proposta né davanti al giudice della cognizione né davanti a quello dell'opposizione all'esecuzione. Come correttamente ha rilevato la pagina 8 di 15 citata sentenza n. 28527 del 2018, infatti, può sussistere tanto un'impossibilità di fatto quanto un'impossibilità di diritto. La prima si ha quando la vittima, al momento del compimento della temeraria iniziativa processuale, non aveva patito alcun danno e non poteva ragionevolmente prevedere di subirne in seguito;
la seconda, invece, si verifica quando, per le ragioni già dette, vi siano preclusioni di carattere processuale alla proposizione della relativa domanda.
Quanto al giudizio di opposizione all'esecuzione, l'ostacolo potrebbe essere costituito dal fatto che nel momento in cui il danno si è manifestato, il giudice potrebbe avere già chiuso il giudizio, prendendo atto della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale intervenuta nel giudizio di cognizione. In questi casi - e soltanto in questi, giova ripeterlo - il danneggiato non avrà altra strada che quella di proporre la domanda risarcitoria in un giudizio autonomo. Ma siffatta possibilità non è frutto di una libera scelta della parte, bensì dell'impossibilità di percorrere le strade in precedenza delineate. Si tratta, in definitiva, di una sorta di estrema e residua eventualità che non può essere sempre esclusa e che costituisce uno strumento di tutela del danneggiato e di coerenza interna del sistema”.
4. Come visto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno pienamente ed espressamente condiviso quanto aveva già statuito la III Sezione della Cassazione che, con la sentenza n. 28527 del 08/11/2018, aveva affermato che, “in tema di responsabilità aggravata, la domanda di risarcimento del danno derivato dall'incauta trascrizione di un pignoramento, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., può essere proposta in via autonoma solo se non sia stata proposta opposizione all'esecuzione, né poteva esserlo, ovvero quando, proposta opposizione all'esecuzione, il danno patito dall'esecutato sia insorto successivamente alla definizione di tale giudizio, e sempre che si tratti di danno nuovo ed autonomo e non mero aggravamento del pregiudizio già insorto prima della definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione”.
In particolare la Suprema Corte, nella ampia motivazione della citata sentenza n. 28257/18 (la cui soluzione giuridica alla questione in esame è stata – come visto – interamente confermata dalle S.U., con la sentenza del 2021) aveva sottolineato, tra l'atro, quanto segue: “[…] Deve pertanto concludersi, in sintonia con la tradizionale interpretazione dell'art. 96 c.p.c., che la domanda di risarcimento prevista nei primi due commi di tale norma deve essere formulata necessariamente nel giudizio che si assume temerariamente iniziato o temerariamente contrastato, ovvero nel giudizio inteso a far dichiarare l'illegittimità della trascrizione, del pignoramento o del sequestro. A questa regola può pagina 9 di 15 derogarsi solo in due casi: per impossibilità di fatto o per impossibilità di diritto.
2.1. Ricorrerà
l'impossibilità di fatto quando la vittima, al momento del compimento della temeraria iniziativa processuale in suo danno, non aveva patito alcun danno, né poteva ragionevolmente prevedere di patirne (così già Sez. 3, Sentenza n. 499 del 14/03/1962, Rv. 250786 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1238 del
18/04/1972, Rv. 357733 - 01).
Ricorrerà invece l'impossibilità di diritto quando lo strumento processuale temerariamente sfruttato non prevede forme, tempi o spazi per la proposizione della domanda di risarcimento ex art. 96 c. p.c..
Tale ultima eventualità può avverarsi, ad esempio, proprio nel caso di esecuzioni incautamente intraprese. Il giudice dell'esecuzione, infatti, non può istituzionalmente accertare fatti controversi estranei al titolo esecutivo, né pronunciare sentenze di condanna. Non a caso, l'art. 96, comma secondo, c.p.c., attribuisce il potere di liquidare il danno da incauta esecuzione "al giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata iniziata o compiuta l'esecuzione forzata": e questi non potrà che essere - di norma - il giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.. Tuttavia non sempre la persona danneggiata da una esecuzione incautamente intrapresa potrà proporre opposizione all'esecuzione per far valere l'illegittimità di questa: non potrà farlo, ad esempio, nel caso in cui il giudice dell'esecuzione, rilevata l'avvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale posto a fondamento dell'esecuzione, chiuda il processo esecutivo motu proprio. Solo in questo e nei casi consimili, pertanto, resta al danneggiato la possibilità di proporre in via autonoma la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. (Sez. 06/05/2010, Rv. 612644 - 01; Sez. 20/11/2009, Rv.
610752 - 01; Sez. 24/05/2003, Rv. 563527)
4.1 La Cassazione, nella citata sentenza n. 28257/18, ha anche ribadito il principio della “proponibilità in via autonoma della domanda ex art. 96 comma II c.p.c. di risarcimento del danno da esecuzione illegittima solo quando i danni siano imprevedibilmente insorti dopo l'esaurimento del processo esecutivo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1238 del 18/04/1972), ovvero dopo l'esaurimento del processo nel quale si sarebbero dovuti far valere (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 499 del 14/03/1962)”. In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che il danno da sopravvenuto cambio di destinazione del bene, pignorato sulla base di un titolo esecutivo giudiziale successivamente caducato (danno di cui l'esecutato aveva chiesto il ristoro, con successiva azione autonoma di cui all'art. 96, comma II, c.p.c.), non fosse un fatto nuovo, ma un aggravamento del danno già prospettato nell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione avverso il pignoramento, in precedenza proposta, sicchè non sussisteva una pagina 10 di 15 ipotesi di impossibilità di fatto di far valere nel citato giudizio di opposizione un tale danno, con conseguente inammissibilità della successiva domanda di ristoro, proposta in vi autonoma (cfr. l'ampia motivazione espressa sul punto: “Questa Corte, in tema di ammissibilità di domande autonome di risarcimento del danno manifestatosi dopo la transazione o la sentenza, ha ripetutamente affermato che l'autonoma richiesta di risarcimento di danni sopravvenuti alla transazione od alla sentenza è ammissibile quando ricorrono due presupposti: (a) sussista un valido nesso causale tra azione lesiva e danno (od aggravamento) successivamente manifestatosi;
(b) l'aggravamento od il danno successivo fossero imprevedibili al momento della liquidazione (Sez. 3 , Sentenza n. 11592 del 31/05/2005, Rv.
582449 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7215 del 05/08/1997, Rv. 506437 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5576 del
03/11/1984, Rv. 437249 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3905 del 07/09/1977, Rv. 387599 - 01). Analogo principio deve applicarsi anche nel nostro caso. Al momento in cui l'odierno ricorrente propose l'opposizione all'esecuzione, assumendo che con negligenza la Credit UI aveva coltivato l'esecuzione nonostante il venir meno del titolo esecutivo, il pregiudizio alla commerciabilità del fondo era già insorto ipso facto, dovendo reputarsi notorio e prevedibile che un fondo pignorato trovi meno acquirenti di un fondo libero da pesi, ovvero li trovi meno propensi a spendere. Pertanto, nel momento in cui propose la sua opposizione all'esecuzione (2000), da un lato si era già Controparte_6 verificato l'incipit del pregiudizio di cui nel presente giudizio ha chiesto il ristoro, dall'altro il mutamento di destinazione del fondo costituì un aggravamento non imprevedibile di quel pregiudizio iniziale (tenuto altresì conto del complesso e lungo procedimento di evidenza pubblica che conduce all'approvazione di una variante degli strumenti urbanistici). Ed in quanto aggravamento di danno preesistente, e non pregiudizio nuovo ed autonomo, in applicazione dei princìpi stabiliti dalla giurisprudenza richiamata poc'anzi esso non poteva domandarsi in un giudizio autonomo, se nemmeno la domanda iniziale fu formulata nelle sede appropriata, ovvero il giudizio di opposizione all'esecuzione”).
4.2 Nella motivazione, la S.C. ha altresì escluso che la sopravvenienza del cambio di destinazione del bene pignorato integrasse impossibilità giuridica di far valere il relativo danno nella originaria opposizione all'esecuzione e – come tale – legittimasse la instaurazione di un autonomo giudizio risarcitorio ex art. 96, comma II, c.p.c. (“ Detto dell'insussistenza d'una impossibilità di fatto, per il ricorrente, di proporre la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nel giudizio di opposizione all'esecuzione, resta da esaminare se ricorressero nella specie ipotesi di impossibilità pagina 11 di 15 giuridica. Anche a tale quesito deve darsi risposta negativa. La circostanza che la modifica dello strumento urbanistico venne promulgata dopo la precisazione delle conclusioni nel giudizio di opposizione all'esecuzione non costituì una impossibilità giuridica, dal momento che l'attore di quel giudizio avrebbe potuto invocare l'istituto della rimessione in termini di cui all'art. 153 c.p.c.”).
5. I prima richiamati principi delle Sezioni Unite hanno trovato applicazione nella giurisprudenza di legittimità successiva, la quale, ad esempio, ha avuto occasione di affermare che “La domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'esecuzione forzata dell'ordinanza di rilascio dell'immobile, emessa nel procedimento sommario di convalida di sfratto e successivamente travolta, nel giudizio di merito, dall'accertamento di inesistenza del diritto di procedere al rilascio, rientrando nella previsione dell'art. 96, comma 2, c.p.c., va proposta nel medesimo giudizio in cui il titolo esecutivo si è formato e non in uno autonomo e separato, salvo che sussista un'impossibilità di fatto, ricorrente qualora la vittima, al momento del compimento della temeraria iniziativa processuale, non aveva patito alcun danno né poteva ragionevolmente prevedere di subirne in seguito, ovvero un'impossibilità di diritto, qualora sussistano preclusioni di carattere processuale” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13244 del
15/05/2023; in senso conforme Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 36593 del 30/12/2023: nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto ammissibile la domanda volta al risarcimento dei danni derivanti dall'abusivo esercizio dell'azione esecutiva, proposta autonomamente anziché in seno al giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., nel quale era stata accertata l'inesistenza del credito vantato dal procedente).
6. Viene quindi ribadita, dalla unanime giurisprudenza di legittimità, la relegazione al ruolo di extrema ratio, di salvaguardia ultima della situazione lesa, la esperibilità di un'azione risarcitoria in via autonoma, eccezionalmente e tassativamente percorribile ove sussista l'impossibilità, fattuale o giuridica, di proporre la domanda nemmeno nella controversia oppositiva.
C. La conseguente inammissibilità dell'azione risarcitoria (ex art. 96 comma II c.p.c.) proposta in via autonoma dell'attrice
1. Dalla applicazione alla fattispecie di cui è causa degli ormai consolidati principi giuridici, prima richiamati, discende la conclusione della inammissibilità, per le ragioni di seguito illustrate, delle domande risarcitorie proposte nel presente giudizio dall'attrice verso i convenuti, per l'asserita incauta pagina 12 di 15 instaurazione della procedura esecutiva immobiliare, sulla base della sentenza di I grado, successivamente caducata in appello.
Si deve infatti ritenere – alla luce dei prima richiamati arresti della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, che quelle domande risarcitorie avrebbero dovuto essere avanzate attraverso un apposito giudizio di opposizione all'esecuzione, in cui l'esecutata avrebbe dovuto chiedere l'accertamento del sopravvenuto venir meno del titolo esecutivo azionato dai creditori procedenti,
l'accertamento della natura incauta della instaurazione da parte di questi ultimi della esecuzione forzata e la consequenziale condanna degli stessi al ristoro dei danni subiti ex art. 96, comma II, c.c.
2. Al riguardo, è bene ricostruire brevemente la seguente cronologia degli eventi rilevanti ai fini di causa:
- 16.5.17: pubblicazione della sentenza del Tribunale di Chieti (titolo esecutivo giudiziale in favore degli attori);
- 19.5.17: atto di appello di avverso la citata sentenza, con richiesta di sospensione urgente Pt_1 della efficacia esecutiva del titolo, ex art. 283 c.p.c.
- 16.10.17: notifica dagli attori alla convenuta del titolo esecutivo e del pignoramento di alcuni terreni di quest'ultima, siti in San Giovanni Teatino (foglio 18, particelle nn. 53 – 296 – 4767 – 4966 –
5006);
- 3.11.17: trascrizione del pignoramento e conseguente apertura della procedura di esecuzione immobiliare n. 179/17;
- 15.12.17: I udienza innanzi alla Corte di Appello;
- 22.1.21: aggiudicazione ad un terzo di uno dei due lotti sottoposti ad espropriazione (lotto relativo alle particelle n. 4966 e 5006); permanenza del pignoramento sul secondo lotto (particelle del foglio
18 nn. 53-296-4767);
- 19.3.21: pubblicazione della sentenza di II grado di annullamento della sentenza di I grado;
- 23.3.21: comunicazione da al G.E. della intervenuta pubblicazione della sentenza di II Pt_1 grado e contestuale richiesta al G.E. “affinchè voglia adottare gli idonei provvedimenti per la verifica dei presupposti per l'eventuale ulteriore prosecuzione del procedimento esecutivo”;
- 19.5.21: emissione del decreto di trasferimento a terzo del lotto aggiudicato;
pagina 13 di 15 - udienza innanzi al G.E. del 21.5.21: manifestazione, da parte di un creditore intervenuto, della volontà di proseguire nella esecuzione, con conseguente ordine del G.E. “al delegato per la prosecuzione delle operazioni”;
- prosecuzione della procedura esecutiva, attraverso plurimi e vani tentativi di vendita del secondo lotto;
- udienza innanzi al G.E. del 17.2.23: richiesta da parte dei creditori procedenti dell'inserimento nel progetto di distribuzione delle spese prededucibili;
rinuncia da parte del creditore intervenuto Arch. ai beni ancora invenduti;
dichiarazione del G.E. della estinzione parziale della procedura con CP_7 riferimento al lotto 2; ordine del G.E. di cancellazione del pignoramento trascritto il 3.11.17 dai creditori procedenti;
- 15.9.23: predisposizione d parte del delegato del progetto di distribuzione, con fissazione al 28.9.23 della udienza per la discussione del progetto.
3. Tanto premesso in fatto, è allora evidente che – una volta ottenuta (a marzo 2021) la Pt_1 caducazione del titolo esecutivo giudiziale di I grado (in base al quale le controparti avevano intrapreso sin dal 2017, a sui dire incautamente, la procedura esecutiva summenzionata) e qualora avesse ritenuto di rivendicare verso gli stessi il ristoro dei danni subiti per l'esecuzione intrapresa - al passaggio in giudicato (avvenuto nel 2021) della citata sentenza di II grado (mai impugnata in Cassazione), avrebbero dovuto e potuto instaurare (avendone la possibilità fattuale e giuridica) apposito giudizio di opposizione all'esecuzione (esecuzione, come visto, allora e per gli anni successivi rimasta pendente), al fine di ottenere (ex art. 96, comma II, c.p.c.) l'accertamento della sopravvenuta inesistenza del titolo, della natura imprudente della intrapresa esecuzione e la condanna dei creditori procedenti a ristorarle i danni subiti per effetto di essa.
4. Da quanto detto consegue, pertanto, la inammissibilità dell'azione risarcitoria proposta dall'esecutato in via autonoma nel presente giudizio.
*****
La disciplina delle spese di lite sostenute dai convenuti segue, ex lege, la soccombenza dell'attrice, con liquidazione unica (come correttamente richiesto dal procuratore dei primi: cfr. la relativa nota spese) - trattandosi di tre parti difese dal medesimo procuratore, con atti processuali identici ed identica posizione processuale) – ed applicando i parametri tabellari medi delle cause di scaglione pari a quello pagina 14 di 15 della domanda risarcitoria (fino ad €. 520.000,00: per il principio per cui, “in caso di rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, la liquidazione delle spese in danno della parte soccombente deve avvenire sulla base del cd. disputatum”, cfr. Cass. S.U. Sentenza n.
20805 del 23/07/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al RG n. 1257/23, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
DICHIARA la inammissibilità delle domande risarcitorie ex art. 96, comma II, c.p.c. proposte dall'attrice.
NA
l'attrice la rimborso delle spese di lite sostenute dai convenuti che liquida in complessivi €. 22.457,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario delle spese di lite, oltre ulteriori accessori di legge.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 7.12.25 Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 15 di 15
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1257/2023, promossa da:
con sede in Sulmona (P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Parte_1 P.IVA_1
Teresa RI, elettivamente domiciliata come in atti.
ATTRICE contro
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
) e (C.F.: ), rappresentati C.F._2 Controparte_3 C.F._3
e difesi dall'Avv. Pierluigi Pennetta, elettivamente domiciliati come in atti.
CONVENUTI
OGGETTO: azione risarcitoria ex art. 96, comma II, c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note di precisazione delle conclusioni, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte.
pagina 1 di 15 SINTESI DELLE QUESTIONI DI FATTO E DI DIRITTO
RILEVANTI AI FINI DI CAUSA
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 22.9.23, la (di seguito, ) Parte_1 Pt_1 ha agito nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, chiedendo al Tribunale di: “a) - accertare e dichiarare che ,
[...] Controparte_2
e hanno intrapreso o compiuto l'esecuzione forzata in danno di Controparte_1 Controparte_3 senza la normale prudenza, in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non Parte_1 definitivo, successivamente caducato, provocando alla società ricorrente un danno ingiusto, da risarcire ai sensi dell'art. 96, 2° comma, c.p.c.; b) - per l'effetto condannare i predetti al pagamento, con vincolo solidale ed in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 366.300,00 , o della diversa somma, maggiore o minore, ricompresa entro il limite di € 520.000,00 che dovesse risultare a seguito dell'eventuale istruttoria, con interessi al tasso legale dal 24 ottobre 2017 sino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno provocato a ai sensi dell'art. 96 2° co. c.p.c.; c) - Parte_1 condannare i convenuti al pagamento in solido delle spese di lite”.
A sostegno delle domande, la ricorrente ha dedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: -) il
Tribunale di Chieti – con sentenza n. 325 del 16.5.17 – in accoglimento delle domande avanzate da e , aveva accertato Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
l'inadempimento della alle obbligazioni di un contratto preliminare del Controparte_4
23.12.2012, ripassato tra le parti ed avente ad oggetto la compravendita di un appartamento sito in San
Giovanni Teatino, al piano terra del nuovo complesso immobiliare denominato “Mondrian”, dichiarando la risoluzione del predetto contratto e condannando, in solido tra loro, le società convenute, e (nate dalla scissione della originaria promittente venditrice), al Parte_1 CP_5 pagamento della somma di € 60.000,00 pari al doppio della caparra confirmatoria versata, oltre interessi legali dal 4.2.2013 al saldo effettivo, ma limitando la condanna della alla minor CP_5 somma di € 25.809,00 sempre oltre interessi legali e spese di lite;
-) con pignoramento trascritto il
3.11.17, le parti vittoriose avevano sottoposto alcuni terreni della esponente, siti in San Giovanni
Teatino, a procedura esecutiva immobiliare, innanzi al Tribunale di Chieti, nella quale era successivamente intervenuto altro creditore e nel corso del cui svolgimento si era proceduto al trasferimento a terzi di alcuni dei terreni pignorati;
-) con sentenza n. 418, pubblicata il 19.3.21 e pagina 2 di 15 successivamente passata in giudicato, la Corte di Appello di L'Aquila, in accoglimento integrale del gravame proposto dalla esponente e dalla aveva annullato la sentenza di I grado Controparte_5
(ritenendo di scarsa importanza l'inadempimento della promittente venditrice) e condannato
, e al rimborso, in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 favore delle parti vittoriose, delle spese del doppio grado di giudizio;
-) il G.E., tempestivamente notiziato dall'esponente del venir meno del titolo esecutivo, aveva dato corso alla procedura esecutiva
(in conformità alla richiesta dell'altro creditore intervenuto), sino a che – alla udienza del 17.2.23 – ad istanza di quest'ultimo (essendo l'altro lotto di beni rimasto invenduto) aveva dichiarato la estinzione parziale della procedura e la cancellazione del pignoramento trascritto nel novembre 2017 da e;
-) sussisteva la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 responsabilità ex art. 96, comma II, c.p.c. di costoro, in quanto colpevoli di avere incautamente intrapreso la predetta procedura esecutiva, sulla base di un titolo esecutivo di I grado ed in pendenza di impugnazione, al cui esito era risultata la inesistenza del diritto di credito dagli stessi imprudentemente azionato in executivis;
i danni subiti dall'esponente erano rappresentati dalla lesione della chance di costruire sui terreni pignoratile un secondo fabbricato, dalla cui vendita la stessa avrebbe ricavato un guadagno netto quantificabile in €. 366.300,00, come da perizia di stima allegata;
la proposizione in via autonoma della relativa domanda risarcitoria, ex art. 96 comma II, c.p.c., doveva ritenersi ammissibile, non potendo la stessa essere avanzata nè nel giudizio di cognizione intercorso tra le parti e summenzionato (in quanto ormai definito con la sentenza di II grado, divenuta irrevocabile), nè in sede di opposizione all'esecuzione (“non potendo ivi la debitrice dedurre vizi propri dell'esecuzione”).
2. e , nel costituirsi in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 giudizio, con comparse depositate il 5.1.24, hanno chiesto al Tribunale di: “1. preliminarmente, accertata alla luce dei principi espressi nella sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. 25478/2021
l'inammissibilità dell'azione risarcitoria intrapresa, dichiarare la improcedibilità del ricorso ex art.281 decies cpc, ovvero, nella denegata ipotesi in cui tale eccezione preliminare non venisse accolta:
2. accertato che non può configurarsi nel caso di specie né una violazione dell'obbligo di usare la “normale prudenza”, né comunque un abuso di strumenti processuali, respingere la domanda proposta dalla società ricorrente per insussistenza dei presupposti di cui alla azione risarcitoria ex art. 96, II co. Cpc;
in ogni caso:
3. accertare e dichiarare la insussistenza di un danno da “perdita di chance” in assenza di indici certi e oggettivi che dimostrino l'elevata probabilità per la di Parte_1
pagina 3 di 15 conseguire i vantaggi economici dedotti;
infine:
4. accertare che la edificazione del complesso immobiliare “Chagall” avrebbe comportato per la società non già un utile, ma una perdita di esercizio e, quindi, in ogni caso, l'insussistenza di un qualsivoglia danno, ancor meno, imputabile ai resistenti;
5.con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese di lite”.
3. A fondamento di tali difese ed eccezioni, i resistenti hanno controdedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: -) la domanda risarcitoria della ricorrente era inammissibile, in quanto avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio di cognizione relativo al preliminare controverso, ovvero con una opposizione all'esecuzione; -) la condotta degli esponenti di procedere al pignoramento dei beni della debitrice era legittima, in quanto posta in essere in forza di un titolo giudiziale (la sentenza del
Tribunale di Chieti) che aveva riconosciuto la spettanza agli stessi del credito verso la convenuta;
-) la pretesa della ricorrente di ristoro dei danni era infondata, per difetto assoluto di prova dei relativi elementi costitutivi.
4. Nel prosieguo del giudizio è stato disposto il mutamento del rito da semplificato ad ordinario e sono state espletate le fasi di trattazione e di istruttoria documentale della causa che, all'esito, giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'azione risarcitoria esercitata dall'attrice deve ritenersi inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
A. La natura dell'azione risarcitoria dell'attrice e l'addebito mosso ai convenuti
1. L'attrice ha espressamente esercitato verso i convenuti l'azione risarcitoria di cui all'art. 96
(Responsabilità aggravata”), comma II c.p.c. (cfr. il ricorso ed i successivi atti processali), a norma del quale “Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente”.
2. In particolare, la attrice imputa ai convenuti la colpa di avere iniziato incautamente l'esecuzione forzata, per avere “utilizzato senza la normale prudenza il titolo esecutivo costituito da una sentenza di pagina 4 di 15 I grado provvisoriamente esecutiva, in pendenza di impugnazione”, titolo esecutivo successivamente caducato (cfr. il ricorso: “dalla ricostruzione in punto di fatto della vicenda presupposta alla presente domanda sarà data prova ed evidenza della condotta imprudente dei resistenti, che hanno agito avvalendosi di un titolo provvisoriamente esecutivo e successivamente caducato, cagionando un danno di rilevante gravità alla ricorrente, che è stata assoggettata all'espropriazione dell'intero suo patrimonio immobiliare per il soddisfacimento di un credito divenuto inesistente all'esito dell'integrale riforma del titolo esecutivo. Il pignoramento si è rivelato incauto, ed ha procurato alla ricorrente un danno ingiusto, meritevole di risarcimento ai sensi dell'art. 96 co. 2° c.p.c. […]. L'an debeatur in relazione all'art.96 2° co. c.p.c.: […] La certosina ricostruzione in punto di fatto della complessa vicenda presupposta alla presente domanda si è resa necessaria per evidenziare gli elementi che consentono di qualificare come imprudente la condotta tenuta dagli attuali resistenti verso la società e verso la società e la conseguente applicabilità, Parte_1 CP_5 nella fattispecie, dell'ipotesi contemplata dal 2° comma dell'art. 96 c.p.c. a fini risarcitori […] Il pignoramento si è rivelato incauto, nei termini considerati rilevanti dalla giurisprudenza […]. Da quanto in precedenza riferito, è evidente che le controparti hanno utilizzato senza la normale prudenza il titolo esecutivo costituito da una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, in pendenza di impugnazione, avviando sia la procedura esecutiva immobiliare n. 179/2017 RGE a carico di Pt_1
[... sia promuovendo istanza di fallimento a carico di dinanzi il Tribunale di Sulmona, CP_5 dimostrando anzi una assoluta determinazione nel perseguire a qualunque costo l'obiettivo della soddisfazione del loro credito.
3. Sulla base di tali assunti ed addebiti, la attrice ha domandato al Tribunale di: “a) -accertare e dichiarare che , e hanno intrapreso o Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 compiuto l'esecuzione forzata in danno di senza la normale prudenza, in forza di un titolo Parte_1 esecutivo di formazione giudiziale non definitivo, successivamente caducato, provocando alla società ricorrente un danno ingiusto, da risarcire ai sensi dell'art. 96, 2° comma, c.p.c.; b)-per l'effetto condannare i predetti al pagamento, con vincolo solidale ed in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 366.300,00 […]”.
4. La giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel senso di ricondurre la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 cod. proc. civ. ad una particolare forma di illecito – di natura endoprocessuale - la cui regolazione assorbe quella dell'art. 2043 cod. civ., ponendosi la norma dell'art. pagina 5 di 15 96 in termini di specialità rispetto alla norma generale sulla responsabilità civile (cfr. Cass. S.U., sentenza n. 25478 del 21/09/2021; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 36593 del 30/12/2023; Sez. 3, Sentenza
n. 5069 del 03/03/2010, Rv. 611867 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10960 del 06/05/2010, Rv. 612644 – 01;
Sez. 3, Sentenza n. 18344 del 06/08/2010, Rv. 614188; Sez. 3, Sentenza n. 17523 del 23/08/2011, Rv.
619216 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1590 del 23/01/2013, Rv. 625062 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14653 del
14/07/2015, Rv. 636291 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1266 del 25/01/2016, Rv. 638319 – 01; Sez. 1,
Sentenza n. 7592 del 15/04/2016, Rv. 639259 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10518 del 20/05/2016, Rv.
639812 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 28527 del 08/11/2018, Rv. 651656 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 32029 del 09/12/2019, Rv. 655961).
5. La Suprema Corte ha avuto altresì occasione di precisare che “la causa petendi dell'azione in concreto esercitata è certamente da inquadrare nella previsione di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c., quando il fatto illecito dedotto come causa del danno è costituito da una condotta di carattere processuale, cioè l'avere esercitato in modo illegittimi ed imprudente l'azione esecutiva, sottoponendo a pignoramento un bene immobile del preteso debitore in virtù di un credito inesistente, secondo quanto espressamente previsto dalla suddetta disposizione” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 36593 del
30/12/2023, anche in motivazione).
B. I criteri di individuazione del Giudice competente sulla “istanza” risarcitoria di cui all'art. 96, comma II, c.p.c., per “incauta esecuzione forzata”
1. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 25478 del 21/09/2021, hanno risolto la questione di massima di particolare importanza – portata alla sua attenzione - relativa ai criteri di individuazione del Giudice competente sulla “istanza” risarcitoria di cui all'art. 96, comma II, c.p.c., nel caso – ricorrente nella specie – di azione risarcitoria esercitata dalla parte che abbia subito una esecuzione forzata sulla base di un titolo esecutivo giudiziale successivamente caducato.
In particolare, le Sezioni Unite hanno affrontato e risolto la questione “se la domanda di risarcimento dei danni per aver iniziato o compiuto l'esecuzione forzata «senza la normale prudenza» debba essere proposta, in caso di successiva caducazione del titolo esecutivo giudiziale, nel giudizio che ha ad oggetto la formazione del titolo o nel giudizio di opposizione all'esecuzione” (cfr. le motivazioni della citata sentenza.). Esse hanno altresì specificato che “tale problema non si pone in caso di esecuzione pagina 6 di 15 forzata compiuta in base ad un titolo esecutivo stragiudiziale, ipotesi nella quale ogni contestazione sul titolo potrà avere luogo solo in sede di opposizione all'esecuzione”
2. Il principio di diritto, come espresso nella massima della citata sentenza ed alla cui stregua le
Sezioni Unite hanno risolto la summenzionata questione, è il seguente: “L'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, secondo comma, c.p.c., per aver intrapreso o compiuto, senza la normale prudenza, un'esecuzione forzata in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo successivamente caducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio di formazione o preordinato alla definitività del titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente, e non vi siano preclusioni di natura processuale. In questa ultima ipotesi, la domanda deve essere formulata al giudice dell'opposizione all'esecuzione. Solo qualora sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto all'articolazione della domanda anche in tale sede, ne è consentita la proposizione in un giudizio autonomo”.
3. Nella ampia motivazione della sentenza, le Sezioni Unite hanno evidenziato, per quanto qui interessa, che:
a) “il giudice competente ad esaminare la domanda risarcitoria debba essere, in prima battuta, quello del processo di cognizione, ossia il processo nel quale il titolo esecutivo viene a formarsi. Tale affermazione deriva innanzitutto da esigenze di coerenza logica;
è nella sede della cognizione, infatti, che si procede all'accertamento della fondatezza o meno della pretesa giuridica fatta valere. È pur vero che il risarcimento del danno chiesto ai sensi dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., trova il proprio fondamento nell'avere la parte iniziato o compiuto l'esecuzione forzata senza la normale prudenza;
nel senso che il debitore esecutato si duole non tanto del fatto che il creditore abbia ottenuto un titolo esecutivo giudiziale soggetto a caducazione, quanto del fatto che egli l'abbia posto in esecuzione. Tuttavia, proprio la soluzione data nella presente decisione al contrasto relativo all'esito decisorio del giudizio di opposizione all'esecuzione in ipotesi di successiva caducazione del titolo esecutivo giudiziale illumina anche la soluzione della questione ora in esame. La caducazione del titolo esecutivo giudiziale avvenuta in sede di cognizione rappresenta, per così dire, un evento esterno, rispetto al quale i motivi dell'opposizione all'esecuzione possono coincidere o meno;
siccome, però, l'accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 96 cit. presuppone la soccombenza, appare preferibile attribuire la decisione di tale domanda al giudice della cognizione.
Diversamente, infatti, potrebbe aversi la paradossale situazione nella quale il giudice pagina 7 di 15 dell'opposizione all'esecuzione, chiamato ad esaminarne il fondamento ai fini del giudizio di soccombenza virtuale per la liquidazione delle spese, ritenga infondata l'opposizione e, ciò nonostante, condanni il creditore alla responsabilità processuale aggravata per l'attività esecutiva intrapresa. Questa possibile torsione del sistema non può essere ignorata. A ciò va aggiunta un'altra considerazione, e cioè che al giudice dell'opposizione all'esecuzione è di regola preclusa ogni pronuncia di condanna, a maggior ragione a titolo di responsabilità per fatto illecito (e tale è, secondo quanto si è detto, la condanna di cui all'art. 96 cit.). Consegue dal complesso di questi argomenti che il giudice competente ad esaminare la domanda risarcitoria in questione è da identificare in prima ipotesi nel giudice della formazione del titolo esecutivo”.
b) Può peraltro verificarsi, per le ragioni già indicate in precedenza, che tale domanda risarcitoria non sia più proponibile davanti al giudice della cognizione;
perché quel giudizio si è già concluso, o perché sussistono preclusioni di carattere processuale (sono state, ad esempio, già precisate le conclusioni); oppure perché il grado del giudizio nel quale la causa si trova di per sé esclude che si svolgano accertamenti di merito che possono richiedere attività istruttoria (si pensi al caso in cui la caducazione del titolo esecutivo giudiziale consegua ad una sentenza della Corte di cassazione). In siffatte ipotesi, e solo in queste, la domanda risarcitoria dovrà essere proposta al giudice dell'opposizione all'esecuzione; il quale sarà chiamato necessariamente a dare corso alla fase di merito del relativo giudizio, senza possibilità di ricorrere al meccanismo di estinzione anticipata della procedura delineato dall'art. 624, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 49, comma 3, della legge n. 69 del 2009. Tale conseguenza, che può apparire singolare, si giustifica in considerazione del fatto che la domanda risarcitoria è stata proposta dal debitore esecutato, il quale non può imputare ad altri il rischio del possibile allungamento dei tempi processuali. Le Sezioni
Unite, pertanto, intendono chiarire, superando ogni possibile ambiguità derivante dalle sentenze n.
1590 del 2013 e n. 14653 del 2015, che le due sedi processuali ora indicate non sono alternative, ma subordinate, nel senso che il debitore esecutato dovrà attenersi all'ordine qui stabilito, proponendo la domanda davanti al giudice dell'opposizione all'esecuzione solo se essa non sia più proponibile davanti al giudice della cognizione”.
c) Le due ipotesi delineate, tuttavia, non esauriscono l'intera casistica delle possibilità. Ben potrebbe darsi, infatti, che la domanda risarcitoria non possa essere proposta né davanti al giudice della cognizione né davanti a quello dell'opposizione all'esecuzione. Come correttamente ha rilevato la pagina 8 di 15 citata sentenza n. 28527 del 2018, infatti, può sussistere tanto un'impossibilità di fatto quanto un'impossibilità di diritto. La prima si ha quando la vittima, al momento del compimento della temeraria iniziativa processuale, non aveva patito alcun danno e non poteva ragionevolmente prevedere di subirne in seguito;
la seconda, invece, si verifica quando, per le ragioni già dette, vi siano preclusioni di carattere processuale alla proposizione della relativa domanda.
Quanto al giudizio di opposizione all'esecuzione, l'ostacolo potrebbe essere costituito dal fatto che nel momento in cui il danno si è manifestato, il giudice potrebbe avere già chiuso il giudizio, prendendo atto della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale intervenuta nel giudizio di cognizione. In questi casi - e soltanto in questi, giova ripeterlo - il danneggiato non avrà altra strada che quella di proporre la domanda risarcitoria in un giudizio autonomo. Ma siffatta possibilità non è frutto di una libera scelta della parte, bensì dell'impossibilità di percorrere le strade in precedenza delineate. Si tratta, in definitiva, di una sorta di estrema e residua eventualità che non può essere sempre esclusa e che costituisce uno strumento di tutela del danneggiato e di coerenza interna del sistema”.
4. Come visto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno pienamente ed espressamente condiviso quanto aveva già statuito la III Sezione della Cassazione che, con la sentenza n. 28527 del 08/11/2018, aveva affermato che, “in tema di responsabilità aggravata, la domanda di risarcimento del danno derivato dall'incauta trascrizione di un pignoramento, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., può essere proposta in via autonoma solo se non sia stata proposta opposizione all'esecuzione, né poteva esserlo, ovvero quando, proposta opposizione all'esecuzione, il danno patito dall'esecutato sia insorto successivamente alla definizione di tale giudizio, e sempre che si tratti di danno nuovo ed autonomo e non mero aggravamento del pregiudizio già insorto prima della definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione”.
In particolare la Suprema Corte, nella ampia motivazione della citata sentenza n. 28257/18 (la cui soluzione giuridica alla questione in esame è stata – come visto – interamente confermata dalle S.U., con la sentenza del 2021) aveva sottolineato, tra l'atro, quanto segue: “[…] Deve pertanto concludersi, in sintonia con la tradizionale interpretazione dell'art. 96 c.p.c., che la domanda di risarcimento prevista nei primi due commi di tale norma deve essere formulata necessariamente nel giudizio che si assume temerariamente iniziato o temerariamente contrastato, ovvero nel giudizio inteso a far dichiarare l'illegittimità della trascrizione, del pignoramento o del sequestro. A questa regola può pagina 9 di 15 derogarsi solo in due casi: per impossibilità di fatto o per impossibilità di diritto.
2.1. Ricorrerà
l'impossibilità di fatto quando la vittima, al momento del compimento della temeraria iniziativa processuale in suo danno, non aveva patito alcun danno, né poteva ragionevolmente prevedere di patirne (così già Sez. 3, Sentenza n. 499 del 14/03/1962, Rv. 250786 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1238 del
18/04/1972, Rv. 357733 - 01).
Ricorrerà invece l'impossibilità di diritto quando lo strumento processuale temerariamente sfruttato non prevede forme, tempi o spazi per la proposizione della domanda di risarcimento ex art. 96 c. p.c..
Tale ultima eventualità può avverarsi, ad esempio, proprio nel caso di esecuzioni incautamente intraprese. Il giudice dell'esecuzione, infatti, non può istituzionalmente accertare fatti controversi estranei al titolo esecutivo, né pronunciare sentenze di condanna. Non a caso, l'art. 96, comma secondo, c.p.c., attribuisce il potere di liquidare il danno da incauta esecuzione "al giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata iniziata o compiuta l'esecuzione forzata": e questi non potrà che essere - di norma - il giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.. Tuttavia non sempre la persona danneggiata da una esecuzione incautamente intrapresa potrà proporre opposizione all'esecuzione per far valere l'illegittimità di questa: non potrà farlo, ad esempio, nel caso in cui il giudice dell'esecuzione, rilevata l'avvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale posto a fondamento dell'esecuzione, chiuda il processo esecutivo motu proprio. Solo in questo e nei casi consimili, pertanto, resta al danneggiato la possibilità di proporre in via autonoma la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. (Sez. 06/05/2010, Rv. 612644 - 01; Sez. 20/11/2009, Rv.
610752 - 01; Sez. 24/05/2003, Rv. 563527)
4.1 La Cassazione, nella citata sentenza n. 28257/18, ha anche ribadito il principio della “proponibilità in via autonoma della domanda ex art. 96 comma II c.p.c. di risarcimento del danno da esecuzione illegittima solo quando i danni siano imprevedibilmente insorti dopo l'esaurimento del processo esecutivo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1238 del 18/04/1972), ovvero dopo l'esaurimento del processo nel quale si sarebbero dovuti far valere (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 499 del 14/03/1962)”. In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che il danno da sopravvenuto cambio di destinazione del bene, pignorato sulla base di un titolo esecutivo giudiziale successivamente caducato (danno di cui l'esecutato aveva chiesto il ristoro, con successiva azione autonoma di cui all'art. 96, comma II, c.p.c.), non fosse un fatto nuovo, ma un aggravamento del danno già prospettato nell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione avverso il pignoramento, in precedenza proposta, sicchè non sussisteva una pagina 10 di 15 ipotesi di impossibilità di fatto di far valere nel citato giudizio di opposizione un tale danno, con conseguente inammissibilità della successiva domanda di ristoro, proposta in vi autonoma (cfr. l'ampia motivazione espressa sul punto: “Questa Corte, in tema di ammissibilità di domande autonome di risarcimento del danno manifestatosi dopo la transazione o la sentenza, ha ripetutamente affermato che l'autonoma richiesta di risarcimento di danni sopravvenuti alla transazione od alla sentenza è ammissibile quando ricorrono due presupposti: (a) sussista un valido nesso causale tra azione lesiva e danno (od aggravamento) successivamente manifestatosi;
(b) l'aggravamento od il danno successivo fossero imprevedibili al momento della liquidazione (Sez. 3 , Sentenza n. 11592 del 31/05/2005, Rv.
582449 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7215 del 05/08/1997, Rv. 506437 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5576 del
03/11/1984, Rv. 437249 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3905 del 07/09/1977, Rv. 387599 - 01). Analogo principio deve applicarsi anche nel nostro caso. Al momento in cui l'odierno ricorrente propose l'opposizione all'esecuzione, assumendo che con negligenza la Credit UI aveva coltivato l'esecuzione nonostante il venir meno del titolo esecutivo, il pregiudizio alla commerciabilità del fondo era già insorto ipso facto, dovendo reputarsi notorio e prevedibile che un fondo pignorato trovi meno acquirenti di un fondo libero da pesi, ovvero li trovi meno propensi a spendere. Pertanto, nel momento in cui propose la sua opposizione all'esecuzione (2000), da un lato si era già Controparte_6 verificato l'incipit del pregiudizio di cui nel presente giudizio ha chiesto il ristoro, dall'altro il mutamento di destinazione del fondo costituì un aggravamento non imprevedibile di quel pregiudizio iniziale (tenuto altresì conto del complesso e lungo procedimento di evidenza pubblica che conduce all'approvazione di una variante degli strumenti urbanistici). Ed in quanto aggravamento di danno preesistente, e non pregiudizio nuovo ed autonomo, in applicazione dei princìpi stabiliti dalla giurisprudenza richiamata poc'anzi esso non poteva domandarsi in un giudizio autonomo, se nemmeno la domanda iniziale fu formulata nelle sede appropriata, ovvero il giudizio di opposizione all'esecuzione”).
4.2 Nella motivazione, la S.C. ha altresì escluso che la sopravvenienza del cambio di destinazione del bene pignorato integrasse impossibilità giuridica di far valere il relativo danno nella originaria opposizione all'esecuzione e – come tale – legittimasse la instaurazione di un autonomo giudizio risarcitorio ex art. 96, comma II, c.p.c. (“ Detto dell'insussistenza d'una impossibilità di fatto, per il ricorrente, di proporre la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nel giudizio di opposizione all'esecuzione, resta da esaminare se ricorressero nella specie ipotesi di impossibilità pagina 11 di 15 giuridica. Anche a tale quesito deve darsi risposta negativa. La circostanza che la modifica dello strumento urbanistico venne promulgata dopo la precisazione delle conclusioni nel giudizio di opposizione all'esecuzione non costituì una impossibilità giuridica, dal momento che l'attore di quel giudizio avrebbe potuto invocare l'istituto della rimessione in termini di cui all'art. 153 c.p.c.”).
5. I prima richiamati principi delle Sezioni Unite hanno trovato applicazione nella giurisprudenza di legittimità successiva, la quale, ad esempio, ha avuto occasione di affermare che “La domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'esecuzione forzata dell'ordinanza di rilascio dell'immobile, emessa nel procedimento sommario di convalida di sfratto e successivamente travolta, nel giudizio di merito, dall'accertamento di inesistenza del diritto di procedere al rilascio, rientrando nella previsione dell'art. 96, comma 2, c.p.c., va proposta nel medesimo giudizio in cui il titolo esecutivo si è formato e non in uno autonomo e separato, salvo che sussista un'impossibilità di fatto, ricorrente qualora la vittima, al momento del compimento della temeraria iniziativa processuale, non aveva patito alcun danno né poteva ragionevolmente prevedere di subirne in seguito, ovvero un'impossibilità di diritto, qualora sussistano preclusioni di carattere processuale” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13244 del
15/05/2023; in senso conforme Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 36593 del 30/12/2023: nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto ammissibile la domanda volta al risarcimento dei danni derivanti dall'abusivo esercizio dell'azione esecutiva, proposta autonomamente anziché in seno al giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., nel quale era stata accertata l'inesistenza del credito vantato dal procedente).
6. Viene quindi ribadita, dalla unanime giurisprudenza di legittimità, la relegazione al ruolo di extrema ratio, di salvaguardia ultima della situazione lesa, la esperibilità di un'azione risarcitoria in via autonoma, eccezionalmente e tassativamente percorribile ove sussista l'impossibilità, fattuale o giuridica, di proporre la domanda nemmeno nella controversia oppositiva.
C. La conseguente inammissibilità dell'azione risarcitoria (ex art. 96 comma II c.p.c.) proposta in via autonoma dell'attrice
1. Dalla applicazione alla fattispecie di cui è causa degli ormai consolidati principi giuridici, prima richiamati, discende la conclusione della inammissibilità, per le ragioni di seguito illustrate, delle domande risarcitorie proposte nel presente giudizio dall'attrice verso i convenuti, per l'asserita incauta pagina 12 di 15 instaurazione della procedura esecutiva immobiliare, sulla base della sentenza di I grado, successivamente caducata in appello.
Si deve infatti ritenere – alla luce dei prima richiamati arresti della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, che quelle domande risarcitorie avrebbero dovuto essere avanzate attraverso un apposito giudizio di opposizione all'esecuzione, in cui l'esecutata avrebbe dovuto chiedere l'accertamento del sopravvenuto venir meno del titolo esecutivo azionato dai creditori procedenti,
l'accertamento della natura incauta della instaurazione da parte di questi ultimi della esecuzione forzata e la consequenziale condanna degli stessi al ristoro dei danni subiti ex art. 96, comma II, c.c.
2. Al riguardo, è bene ricostruire brevemente la seguente cronologia degli eventi rilevanti ai fini di causa:
- 16.5.17: pubblicazione della sentenza del Tribunale di Chieti (titolo esecutivo giudiziale in favore degli attori);
- 19.5.17: atto di appello di avverso la citata sentenza, con richiesta di sospensione urgente Pt_1 della efficacia esecutiva del titolo, ex art. 283 c.p.c.
- 16.10.17: notifica dagli attori alla convenuta del titolo esecutivo e del pignoramento di alcuni terreni di quest'ultima, siti in San Giovanni Teatino (foglio 18, particelle nn. 53 – 296 – 4767 – 4966 –
5006);
- 3.11.17: trascrizione del pignoramento e conseguente apertura della procedura di esecuzione immobiliare n. 179/17;
- 15.12.17: I udienza innanzi alla Corte di Appello;
- 22.1.21: aggiudicazione ad un terzo di uno dei due lotti sottoposti ad espropriazione (lotto relativo alle particelle n. 4966 e 5006); permanenza del pignoramento sul secondo lotto (particelle del foglio
18 nn. 53-296-4767);
- 19.3.21: pubblicazione della sentenza di II grado di annullamento della sentenza di I grado;
- 23.3.21: comunicazione da al G.E. della intervenuta pubblicazione della sentenza di II Pt_1 grado e contestuale richiesta al G.E. “affinchè voglia adottare gli idonei provvedimenti per la verifica dei presupposti per l'eventuale ulteriore prosecuzione del procedimento esecutivo”;
- 19.5.21: emissione del decreto di trasferimento a terzo del lotto aggiudicato;
pagina 13 di 15 - udienza innanzi al G.E. del 21.5.21: manifestazione, da parte di un creditore intervenuto, della volontà di proseguire nella esecuzione, con conseguente ordine del G.E. “al delegato per la prosecuzione delle operazioni”;
- prosecuzione della procedura esecutiva, attraverso plurimi e vani tentativi di vendita del secondo lotto;
- udienza innanzi al G.E. del 17.2.23: richiesta da parte dei creditori procedenti dell'inserimento nel progetto di distribuzione delle spese prededucibili;
rinuncia da parte del creditore intervenuto Arch. ai beni ancora invenduti;
dichiarazione del G.E. della estinzione parziale della procedura con CP_7 riferimento al lotto 2; ordine del G.E. di cancellazione del pignoramento trascritto il 3.11.17 dai creditori procedenti;
- 15.9.23: predisposizione d parte del delegato del progetto di distribuzione, con fissazione al 28.9.23 della udienza per la discussione del progetto.
3. Tanto premesso in fatto, è allora evidente che – una volta ottenuta (a marzo 2021) la Pt_1 caducazione del titolo esecutivo giudiziale di I grado (in base al quale le controparti avevano intrapreso sin dal 2017, a sui dire incautamente, la procedura esecutiva summenzionata) e qualora avesse ritenuto di rivendicare verso gli stessi il ristoro dei danni subiti per l'esecuzione intrapresa - al passaggio in giudicato (avvenuto nel 2021) della citata sentenza di II grado (mai impugnata in Cassazione), avrebbero dovuto e potuto instaurare (avendone la possibilità fattuale e giuridica) apposito giudizio di opposizione all'esecuzione (esecuzione, come visto, allora e per gli anni successivi rimasta pendente), al fine di ottenere (ex art. 96, comma II, c.p.c.) l'accertamento della sopravvenuta inesistenza del titolo, della natura imprudente della intrapresa esecuzione e la condanna dei creditori procedenti a ristorarle i danni subiti per effetto di essa.
4. Da quanto detto consegue, pertanto, la inammissibilità dell'azione risarcitoria proposta dall'esecutato in via autonoma nel presente giudizio.
*****
La disciplina delle spese di lite sostenute dai convenuti segue, ex lege, la soccombenza dell'attrice, con liquidazione unica (come correttamente richiesto dal procuratore dei primi: cfr. la relativa nota spese) - trattandosi di tre parti difese dal medesimo procuratore, con atti processuali identici ed identica posizione processuale) – ed applicando i parametri tabellari medi delle cause di scaglione pari a quello pagina 14 di 15 della domanda risarcitoria (fino ad €. 520.000,00: per il principio per cui, “in caso di rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, la liquidazione delle spese in danno della parte soccombente deve avvenire sulla base del cd. disputatum”, cfr. Cass. S.U. Sentenza n.
20805 del 23/07/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al RG n. 1257/23, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
DICHIARA la inammissibilità delle domande risarcitorie ex art. 96, comma II, c.p.c. proposte dall'attrice.
NA
l'attrice la rimborso delle spese di lite sostenute dai convenuti che liquida in complessivi €. 22.457,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario delle spese di lite, oltre ulteriori accessori di legge.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 7.12.25 Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
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