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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2024, n. 35865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35865 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OC LA nato a [...] ionica il 12/10/1965 avverso l'ordinanza emessa il 24 aprile 2024 dal Tribunale di Genova visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le richieste del difensore, Avv. Piernnassimo Marrapodi in sostituzione dell'Avv. NI ER, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.LA OC ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova che, previa esclusione dell'aggravante di cui all'articolo 80 d.P.R. n. 309 del Penale Sent. Sez. 6 Num. 35865 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 09/07/2024 1990, ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per il reato di cui al capo 19 dell'imputazione provvisoria (art. 73, comma 4, d.P.R. cit.). Al OC si contesta di avere venduto 100 kg. di hashish a CA DR NE e RO GN dietro il pagamento di una caparra di euro 22.500. Deduce tre motivi di ricorso di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 1.1 Violazione di legge, carenza ed illogicità della motivazione relativa al giudizio di gravità indiziaria. Premette il ricorrente che, con le dichiarazioni spontanee rese in sede di interrogatorio di garanzia, ha chiarito che, fin dal primo incontro, la sua intenzione era quella di raggirare RO GN, rappresentandogli di essere in grado di procurargli 100 kg. di hashish. Inoltre, dal contenuto delle chat utilizzate nell'ordinanza cautelare, emerge che il contenuto dell'accordo era, comunque, subordinato alla condizione che il ricorrente, una volta aperte le frontiere con la cessazione dell'emergenza pandemica, si recasse in Spagna per procurarsi la sostanza stupefacente, organizzandone successivamente il trasporto in Italia. Ne consegue che, in realtà, la condotta che può essere contestata al ricorrente non è la cessione, ma l'offerta in vendita della sostanza stupefacente, condotta rispetto alla quale, mancando qualsiasi indizio che lo stesso si sia mai recato in Spagna per ritirare la droga o l'abbia in qualche modo trasportata, si eccepisce la carenza del requisito della serietà. Il Tribunale, invece, ha illogicamente desunto dalle chat dell'8/8/2020 la prova dell'avvenuta cessione in quanto da queste, nonché dal servizio di osservazione svolto, è emerso che il ricorrente si è effettivamente recato in auto a Genova e che ha consegnato a GN un "campione di fumo". Tale campione, peraltro, come emerge dalle chat del 10/8/2020 e dai commenti sulla sua pessima qualità, è stato rifiutato dai presunti acquirenti. Il OC, peraltro, ha provveduto alla graduale restituzione dell'acconto ricevuto come emerge dalle intercettazioni ambientali e dai movimenti bancari, avendo eseguito un bonifico a GN di 2000 euro ed altri due versamenti di 200 euro ciascuno con ricarica della sua carta money/visa. In ogni caso, nel corpo del motivo si deduce che la condotta del ricorrente va, comunque, inquadrata nell'ambito della desistenza, non avendo costui adempiuto all'obbligazione assunta ed avendo restituito in più soluzioni l'acconto ricevuto. 1.2 Violazione di legge e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla inadeguatezza della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. 2 Sostiene il ricorrente che il Tribunale, nel valutare la sussistenza delle esigenze cautelari e l'inadeguatezza della misura meno afflittiva, ha omesso di considerare che il fatto per cui si procede risale al 2020; che le precedenti due condanne definitive riportate dal ricorrente risalgono, rispettivamente, a ventiquattro e a venti anni fa;
che OC è stato autorizzato al lavoro esterno e a circolare con targa prova ed è iscritto alla CCIIAA dal 2014 con autorizzazione alla commercializzazione di auto nuove e usate;
che la somma di 6000 euro rinvenuta presso l'abitazione dove chiedeva di essere collocato agli arresti domiciliari era frutto della vendita di un'autovettura. 1.3 Violazione di legge in relazione al rigetto della eccezione di incompetenza per territorio, essendo emerso dalle stesse chat utilizzate nell'ordinanza cautelare che il luogo in cui è stato raggiunto l'accordo con GN è Rivara in provincia di Torino. 2. Con successiva memoria il difensore del ricorrente ha prodotto i provvedimenti cautelari con i quali è stata disposta la sostituzione della misura custodiale con quella degli arresti domiciliari e, successivamente, alla scadenza del termine di fase (2/7/24), è stata applicata, ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen., la misura dell'obbligo di dimora. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in considerazione dell'assorbente rilievo della sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla inefficacia della misura cautelare per decorrenza del termine di fase. Invero, come chiarito dalle Sezioni Unite, in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, mancante nel caso in esame, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002). P 3 Va, pertanto, ribadito che è inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare qualora l'ordinanza genetica sia stata, nelle more, annullata o, come nel caso di specie, dichiarata inefficace, in quanto l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria (cfr. Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397). 2. Trattandosi di carenza di interesse per causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente / non deve essere pronunciata condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 9 luglio 2024 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le richieste del difensore, Avv. Piernnassimo Marrapodi in sostituzione dell'Avv. NI ER, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.LA OC ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova che, previa esclusione dell'aggravante di cui all'articolo 80 d.P.R. n. 309 del Penale Sent. Sez. 6 Num. 35865 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 09/07/2024 1990, ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per il reato di cui al capo 19 dell'imputazione provvisoria (art. 73, comma 4, d.P.R. cit.). Al OC si contesta di avere venduto 100 kg. di hashish a CA DR NE e RO GN dietro il pagamento di una caparra di euro 22.500. Deduce tre motivi di ricorso di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 1.1 Violazione di legge, carenza ed illogicità della motivazione relativa al giudizio di gravità indiziaria. Premette il ricorrente che, con le dichiarazioni spontanee rese in sede di interrogatorio di garanzia, ha chiarito che, fin dal primo incontro, la sua intenzione era quella di raggirare RO GN, rappresentandogli di essere in grado di procurargli 100 kg. di hashish. Inoltre, dal contenuto delle chat utilizzate nell'ordinanza cautelare, emerge che il contenuto dell'accordo era, comunque, subordinato alla condizione che il ricorrente, una volta aperte le frontiere con la cessazione dell'emergenza pandemica, si recasse in Spagna per procurarsi la sostanza stupefacente, organizzandone successivamente il trasporto in Italia. Ne consegue che, in realtà, la condotta che può essere contestata al ricorrente non è la cessione, ma l'offerta in vendita della sostanza stupefacente, condotta rispetto alla quale, mancando qualsiasi indizio che lo stesso si sia mai recato in Spagna per ritirare la droga o l'abbia in qualche modo trasportata, si eccepisce la carenza del requisito della serietà. Il Tribunale, invece, ha illogicamente desunto dalle chat dell'8/8/2020 la prova dell'avvenuta cessione in quanto da queste, nonché dal servizio di osservazione svolto, è emerso che il ricorrente si è effettivamente recato in auto a Genova e che ha consegnato a GN un "campione di fumo". Tale campione, peraltro, come emerge dalle chat del 10/8/2020 e dai commenti sulla sua pessima qualità, è stato rifiutato dai presunti acquirenti. Il OC, peraltro, ha provveduto alla graduale restituzione dell'acconto ricevuto come emerge dalle intercettazioni ambientali e dai movimenti bancari, avendo eseguito un bonifico a GN di 2000 euro ed altri due versamenti di 200 euro ciascuno con ricarica della sua carta money/visa. In ogni caso, nel corpo del motivo si deduce che la condotta del ricorrente va, comunque, inquadrata nell'ambito della desistenza, non avendo costui adempiuto all'obbligazione assunta ed avendo restituito in più soluzioni l'acconto ricevuto. 1.2 Violazione di legge e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla inadeguatezza della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. 2 Sostiene il ricorrente che il Tribunale, nel valutare la sussistenza delle esigenze cautelari e l'inadeguatezza della misura meno afflittiva, ha omesso di considerare che il fatto per cui si procede risale al 2020; che le precedenti due condanne definitive riportate dal ricorrente risalgono, rispettivamente, a ventiquattro e a venti anni fa;
che OC è stato autorizzato al lavoro esterno e a circolare con targa prova ed è iscritto alla CCIIAA dal 2014 con autorizzazione alla commercializzazione di auto nuove e usate;
che la somma di 6000 euro rinvenuta presso l'abitazione dove chiedeva di essere collocato agli arresti domiciliari era frutto della vendita di un'autovettura. 1.3 Violazione di legge in relazione al rigetto della eccezione di incompetenza per territorio, essendo emerso dalle stesse chat utilizzate nell'ordinanza cautelare che il luogo in cui è stato raggiunto l'accordo con GN è Rivara in provincia di Torino. 2. Con successiva memoria il difensore del ricorrente ha prodotto i provvedimenti cautelari con i quali è stata disposta la sostituzione della misura custodiale con quella degli arresti domiciliari e, successivamente, alla scadenza del termine di fase (2/7/24), è stata applicata, ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen., la misura dell'obbligo di dimora. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in considerazione dell'assorbente rilievo della sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla inefficacia della misura cautelare per decorrenza del termine di fase. Invero, come chiarito dalle Sezioni Unite, in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, mancante nel caso in esame, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002). P 3 Va, pertanto, ribadito che è inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare qualora l'ordinanza genetica sia stata, nelle more, annullata o, come nel caso di specie, dichiarata inefficace, in quanto l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria (cfr. Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397). 2. Trattandosi di carenza di interesse per causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente / non deve essere pronunciata condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 9 luglio 2024 Il Presidente