Art. 5.
La scadenza delle prime rate d'ammortamento dei mutui contratti nell'esercizio 1949-50 e di qualunque altro pagamento dipendente dalla stipulazione dei predetti mutui dovra' essere fissata in data non anteriore al 1 luglio 1950.
La scadenza delle prime rate d'ammortamento dei mutui contratti nell'esercizio 1949-50 e di qualunque altro pagamento dipendente dalla stipulazione dei predetti mutui dovra' essere fissata in data non anteriore al 1 luglio 1950.