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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1140/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GAETANI ANTONIO, Presidente e Relatore
LO FEUDO GIUSEPPE, Giudice
RUSSO PASQUALE, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5438/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio Palazzo K 2000 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240006353359000 IVA-ALIQUOTE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Ricorrente_1 (P.Iva P.IVA_1) già Società_1
,con sede legale in Cosenza alla Indirizzo_1 in persona p.l.r.p.t Com. Nominativo_1, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso la cartella di pagamento n.
03420240006353359000, per un importo complessivo pari ad euro 47.527,10 notificata in data
05/03/2024
Che tale cartella di pagamento ha come fondamento l'asserito mancato pagamento Iva anno 2022, avviso di accertamento e/o avviso bonario n. 07024092319 del 13/04/2023;
La società ricorrente impugnava la cartella di pagamento deducendone:
-La nullità per violazione dell'art. 7, comma 1, L. 212/2000 (Statuto del contribuente), per omessa allegazione dell'atto presupposto (avviso di accertamento e/o bonario);
-L'illegittimità della pretesa per mancata notifica degli atti presupposti;
-Istanza di sospensione cautelare, successivamente rigettata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo preliminarmente:
-l'inammissibilità del ricorso ex art. 22 D.Lgs. 546/1992 per tardiva costituzione in giudizio (notifica del ricorso in data 29/03/2024 e iscrizione a ruolo in data 05/07/2024);
-la mancata notifica del ricorso all'ente impositore (Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Cosenza);
-nel merito, l'infondatezza delle doglianze.
La ricorrente depositava memorie chiedendo la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., deducendo errore scusabile determinato dalle indicazioni contenute nella cartella, che richiamavano l'abrogato art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 (mediazione tributaria).
L'Agente della Riscossione replicava contestando l'irritualità delle memorie per difetto di valida procura al nuovo difensore, l'insussistenza dei presupposti per la rimessione in termini e l'inesistenza di qualsivoglia indicazione fuorviante nella cartella.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 22 D.Lgs. 546/1992 stabilisce che il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità.
Nel caso di specie il ricorso risulta notificato in data 29/03/2024 mentre l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 05/07/2024.
È dunque pacifico il superamento del termine perentorio di trenta giorni.
Tale termine ha natura perentoria e la sua violazione comporta l'inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
La ricorrente invoca la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., deducendo errore scusabile determinato dal richiamo all'art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 nella cartella impugnata.
L'istituto della rimessione in termini presuppone un evento oggettivo non imputabile alla parte ed un impedimento assoluto e non superabile con l'ordinaria diligenza.
Nel caso di specie l'abrogazione dell'art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 è intervenuta con D.Lgs. 220/2023 ed era vigente al momento della proposizione del ricorso mentre la disciplina processuale applicabile è norma di legge, la cui conoscenza è doverosa per il difensore tecnico per cui l'eventuale errore interpretativo del difensore non integra causa non imputabile idonea a fondare la rimessione in termini.
Quanto al contenuto della cartella, la stessa – per come riportato – si limita a richiamare l'art. 17-bis quale effetto automatico del ricorso nei limiti di valore, ma non contiene alcuna indicazione circa la sospensione del termine di costituzione o l'obbligo di attendere 90 giorni prima dell'iscrizione a ruolo.
Non risulta pertanto provato un affidamento incolpevole determinato da comportamento fuorviante dell'Amministrazione.
L'errore dedotto appare riconducibile esclusivamente ad una non corretta interpretazione normativa da parte del difensore originario, circostanza che non integra i presupposti dell'art. 153 c.p.c.
Ne consegue che il ricorso è stato tardivamente iscritto a ruolo e deve essere dichiarato inammissibile.
L'Agente della Riscossione eccepisce che le memorie successive siano state depositate da difensore privo di valida procura.
L'eccezione resta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione assorbe ogni ulteriore questione di merito, ivi comprese la dedotta nullità della cartella per violazione dell'art. 7 L. 212/2000, la contestata mancata notifica degli atti presupposti nonché la richiesta di integrazione del contraddittorio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 22 D.Lgs. 546/1992, essendo stato iscritto a ruolo oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza sez. II così dispone:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che liquida in euro 1750,00 per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza, li 18.02.2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GAETANI ANTONIO, Presidente e Relatore
LO FEUDO GIUSEPPE, Giudice
RUSSO PASQUALE, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5438/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio Palazzo K 2000 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240006353359000 IVA-ALIQUOTE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Ricorrente_1 (P.Iva P.IVA_1) già Società_1
,con sede legale in Cosenza alla Indirizzo_1 in persona p.l.r.p.t Com. Nominativo_1, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso la cartella di pagamento n.
03420240006353359000, per un importo complessivo pari ad euro 47.527,10 notificata in data
05/03/2024
Che tale cartella di pagamento ha come fondamento l'asserito mancato pagamento Iva anno 2022, avviso di accertamento e/o avviso bonario n. 07024092319 del 13/04/2023;
La società ricorrente impugnava la cartella di pagamento deducendone:
-La nullità per violazione dell'art. 7, comma 1, L. 212/2000 (Statuto del contribuente), per omessa allegazione dell'atto presupposto (avviso di accertamento e/o bonario);
-L'illegittimità della pretesa per mancata notifica degli atti presupposti;
-Istanza di sospensione cautelare, successivamente rigettata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo preliminarmente:
-l'inammissibilità del ricorso ex art. 22 D.Lgs. 546/1992 per tardiva costituzione in giudizio (notifica del ricorso in data 29/03/2024 e iscrizione a ruolo in data 05/07/2024);
-la mancata notifica del ricorso all'ente impositore (Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Cosenza);
-nel merito, l'infondatezza delle doglianze.
La ricorrente depositava memorie chiedendo la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., deducendo errore scusabile determinato dalle indicazioni contenute nella cartella, che richiamavano l'abrogato art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 (mediazione tributaria).
L'Agente della Riscossione replicava contestando l'irritualità delle memorie per difetto di valida procura al nuovo difensore, l'insussistenza dei presupposti per la rimessione in termini e l'inesistenza di qualsivoglia indicazione fuorviante nella cartella.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 22 D.Lgs. 546/1992 stabilisce che il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità.
Nel caso di specie il ricorso risulta notificato in data 29/03/2024 mentre l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 05/07/2024.
È dunque pacifico il superamento del termine perentorio di trenta giorni.
Tale termine ha natura perentoria e la sua violazione comporta l'inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
La ricorrente invoca la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., deducendo errore scusabile determinato dal richiamo all'art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 nella cartella impugnata.
L'istituto della rimessione in termini presuppone un evento oggettivo non imputabile alla parte ed un impedimento assoluto e non superabile con l'ordinaria diligenza.
Nel caso di specie l'abrogazione dell'art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 è intervenuta con D.Lgs. 220/2023 ed era vigente al momento della proposizione del ricorso mentre la disciplina processuale applicabile è norma di legge, la cui conoscenza è doverosa per il difensore tecnico per cui l'eventuale errore interpretativo del difensore non integra causa non imputabile idonea a fondare la rimessione in termini.
Quanto al contenuto della cartella, la stessa – per come riportato – si limita a richiamare l'art. 17-bis quale effetto automatico del ricorso nei limiti di valore, ma non contiene alcuna indicazione circa la sospensione del termine di costituzione o l'obbligo di attendere 90 giorni prima dell'iscrizione a ruolo.
Non risulta pertanto provato un affidamento incolpevole determinato da comportamento fuorviante dell'Amministrazione.
L'errore dedotto appare riconducibile esclusivamente ad una non corretta interpretazione normativa da parte del difensore originario, circostanza che non integra i presupposti dell'art. 153 c.p.c.
Ne consegue che il ricorso è stato tardivamente iscritto a ruolo e deve essere dichiarato inammissibile.
L'Agente della Riscossione eccepisce che le memorie successive siano state depositate da difensore privo di valida procura.
L'eccezione resta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione assorbe ogni ulteriore questione di merito, ivi comprese la dedotta nullità della cartella per violazione dell'art. 7 L. 212/2000, la contestata mancata notifica degli atti presupposti nonché la richiesta di integrazione del contraddittorio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 22 D.Lgs. 546/1992, essendo stato iscritto a ruolo oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza sez. II così dispone:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che liquida in euro 1750,00 per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza, li 18.02.2026