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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/10/2025, n. 2258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2258 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico AL TO ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4818/2024 r.g. e vertente tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Messina presso lo studio dell'avv. C.F._2
Oreste Puglisi che li rappresenta e difende per procura in atti, ricorrenti
e
(p.iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, resistente contumace oggetto: impiego pubblico privatizzato – buoni pasto.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 18 settembre 2024 e adivano Parte_1 Parte_2 questo giudice del lavoro e, premesso di essere dipendenti dell' Controparte_1
in servizio la prima presso il P.O. Mandalari di Messina mentre il secondo presso il
[...] CP_2 di Messina Nord, con articolazione dell'orario di lavoro con turni mattutini, pomeridiani e notturni, lamentavano di non aver potuto usufruire del servizio mensa, né delle sue modalità sostitutive - buono pasto, non erogato. Chiedevano, pertanto, il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione del buono pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, ex art. 29 c.c.n.l. comparto sanità, nonché la condanna dell' al pagamento della somma di 280,84 euro per CP_1 il periodo agosto 2019 – marzo 2020 per e della somma di 511 euro per il periodo Parte_1 maggio 2023 – agosto 2023 per , a titolo di risarcimento del danno per aver dovuto Parte_2 provvedere a proprie spese al pasto nei turni eccedenti già espletati, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Nella contumacia della convenuta, sostituita l'udienza del 7 ottobre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- E' ormai ius receptum che in tema di pubblico impiego privatizzato il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce un'erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
esso è dunque strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v. Cass. n. 23255/2023, n.
9206/2023, n. 32113/2022, n. 15629/2021 e n. 5547/2021).
Nella specie, l'art. 29 del c.c.n.l. 20 settembre 2001, integrativo del c.c.n.l. Sanità 7 aprile
1999, dispone che “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del c.c.n.l. 31 luglio
2009 (biennio economico 2008-2009), nel senso che “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso
l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto.
Il pasto non è monetizzabile.”.
2 La questione controversa consiste dunque nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 29 CCNL integrativo attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.
A tal proposito la Corte ha evidenziato che l'art. 26 del c.c.n.l. sanità 1998/2001 del 7 aprile
1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore e a fissare i criteri generali per la sua distribuzione. Ha ritenuto invece che un chiaro indice interpretativo si possa trarre dalla disposizione del comma 3 del medesimo art. 29 c.c.n.l., secondo cui il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Da questa, invero, si ricava che la fruizione del pasto - e il connesso diritto alla mensa o al buono pasto - è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.
Pertanto, la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
Di qui il rilievo dell'art. 8 D.Lgs. n. 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Dunque, la consumazione del pasto e il conseguente diritto alla mensa sono collegati alla pausa di lavoro ed avvengono nel corso della stessa, a prescindere dal fatto che questa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno.
Né, tale diritto sembrerebbe essere negato dal nuovo c.c.n.l. 2016-2018, il cui art. 27, comma
4, dispone che “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto”, trattandosi piuttosto di una mera precisazione del diritto alla pausa al di fuori dell'orario di lavoro;
lo stesso art. 27 rimanda poi, quanto alle modalità dell'intervallo, alla disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del
20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009.
Alla medesima conclusione si giunge anche esaminando l'inciso “compatibilmente con le risorse disponibili” di cui al comma 1 dell'art. 29 c.c.n.l. 2001 come modificato dall'articolo 4 del
CCNL 2009. Essendo la ratio dell'istituto quella di assicurare ai lavoratori che devono osservare
3 particolari turni di servizio la possibilità di consumare il pasto sul luogo di lavoro, la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili non può intendersi come condizione ostativa all'esercizio del diritto stesso. Se ne conclude che il richiamo può intendersi riferito solo alla concreta effettività della mensa, ma non anche alla esercitabilità del diritto in generale e dunque all'esercizio dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto).
3.- Ciò posto, dalla documentazione in atti (fogli presenza) e dalle attestazioni rilasciate dall'ASP di Messina in data 10 aprile 2025, acquisiti nel corso del giudizio, risulta che:
- ha prestato servizio con qualifica di ausiliario specializzato dal 18 luglio Parte_1
2019 al 23 febbraio 2020 in turni di mattina (7-13) e pomeriggio (13-20), dal 24 febbraio al 17 marzo 2020 in turni di mattina (7:30-13:30) e pomeriggio (13:30-19:30) e dal 18 marzo al 31 maggio 2020 in turni di mattina (8-14) e pomeriggio (14-20) e che la datrice di lavoro ha espressamente riconosciuto il tempo necessario per garantire il passaggio di consegne e la svestizione - così come sancisce il c.c.n.l. vigente, purché ciò risulti dalle timbrature;
- ha prestato servizio con qualifica di infermiere dal 1 maggio al 15 agosto Parte_2
2023 in turni di mattina (7-14) e pomeriggio (14-21) e dal 16 agosto (7-13) con due rientri e che la datrice di lavoro ha espressamente riconosciuto il tempo necessario per garantire il passaggio di consegne e la svestizione.
Il diritto alla mensa spetta dunque per tutti i giorni in cui gli istanti hanno svolto la propria attività lavorativa oltre le 6 ore, essendo stata allegata e provata anche per i turni di tale durata la sussistenza di particolari ragioni di servizio legittimanti il loro prolungamento oltre l'orario prestabilito.
Gli istanti hanno poi prodotto copia della delibera n. 2814/DG del 4 agosto 2021 di “adesione alla convenzione CONSIP Buoni Pasto 9 – Lotto 12 per la Sicilia per la fornitura di buoni pasto in modalità elettronica per una durata contrattuale di 24 mesi (da Aprile 2021 a Marzo 2023)” dalla quale risulta comunque che l' “non dispone di locali e personale idoneo che possano CP_1 consentire l'attivazione del servizio di mensa tramite organizzazione e gestione diretta aziendale”; che essa ha pertanto adottato “la soluzione normativamente prevista in alternativa all'ipotesi gestionale diretta, ossia la possibilità da parte degli enti interessati di attivare il servizio di mensa con modalità sostitutive”; che il diritto al buono mensa è stato riconosciuto ai soli “dipendenti che effettuano servizio antimeridiano e pomeridiano nella stessa giornata lavorativa” e “… per un valore nominale del buono pasto pari ad € 7,00”.
Successivamente, con deliberazione n. 2528/DS del 21 giugno 2023, tale trattamento è stato prorogato per la durata contrattuale di 12 mesi da giugno 2023 a maggio 2024. In questa ultima deliberazione, infatti, si è preso atto che i conteggi relativa alla precedente deliberazione consentivano di prolungare il trattamento sino a maggio 2023 e non, come originariamente
4 previsto, sino ad aprile 2023. Da ultimo, con Deliberazione 1410/DG dell'11 aprile 2024 si è ulteriormente prolungato il trattamento per ulteriori 24 mesi sino a maggio 2026. Pertanto, senza soluzione di continuità, l' ha riconosciuto il buono nella misura di € 7 da aprile CP_3
2021 a maggio 2026.
L'Azienda, poi, scegliendo la contumacia, non ha assolto l'onere sulla stessa gravante di provare l'esatto adempimento dell'obbligo, ovvero un altro fatto modificativo o estintivo della pretesa (v. Cass. n. 15677/2009).
In ordine al quantum, dalle predette delibere risulta che a decorrere dal secondo trimestre
2021 e per un periodo di 48 mesi (fino al maggio 2026) l' in adesione alla convenzione CP_1 sopra richiamata, si è avvalsa della modalità di distribuzione elettronica dei buoni pasto, per un valore nominale pari a 7 euro, il cui importo, diversamente da quanto previsto per il buono cartaceo, “non concorre a formare reddito di lavoro dipendente”; e ciò in conformità a quanto previsto dall'art. 51, comma 2, lett. c) TUIR, come modificato dall'art. 1, comma 677, l. n.
160/2019, a norma del quale “non concorrono a formare il reddito (…) le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica”.
Essa va, quindi, condannata a erogare il buono pasto (quale modalità sostitutiva del servizio mensa) per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, atteso il divieto di monetizzazione di cui al richiamato art. 29, e a corrispondere a tale titolo la somma di 280,84 euro per n. 68 turni (x 4,13 euro) per il periodo agosto 2019 – marzo 2020 in favore di e di 511 euro per n. Parte_1
73 turni (x 7 euro) per il periodo maggio 2023 – agosto 2023 in favore di , il tutto Parte_2 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo e senza cumulo in applicazione dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n. 13624/2020).
4.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del DM n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore della controversia, applicando i minimi per la serialità, in 320,5 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara la contumacia dell' ; Controparte_1
2) dichiara il diritto di e all'erogazione del buono pasto Parte_1 Parte_2 per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, quale modalità sostitutiva del servizio mensa;
3) condanna l' al pagamento della somma lorda di 280,84 euro per il periodo CP_3 agosto 2019 – marzo 2020 in favore di e della somma lorda di 511 euro per il Parte_1
5 periodo maggio 2023 – agosto 2023 in favore di , il tutto oltre la maggior somma Parte_2 tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno subito per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto in occasione dei turni eccedenti;
4) condanna altresì detta al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 320,5 CP_1
euro, oltre spese generali iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato.
Messina, 8.10.2025
Il Giudice del lavoro
AL TO
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