Sentenza 27 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 27/03/2026, n. 5813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5813 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05813/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14869/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14869 del 2025, proposto da
Cosmopol Vigilanza S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 8164760D16, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità Nazionale Anticorruzione e Consip S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Consip S.p.a., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 0135746 del 24 ottobre 2025, con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione - SG - USANSOA - Sanzioni SOA e operatori economici qualificati e annotazioni ha disposto l'inserimento nel casellario informatico A.n.a.c. dell'annotazione a carico di Cosmopol Vigilanza S.p.a. relativa alla pretesa esclusione da parte di Consip S.p.a. dalla gara a procedura aperta suddivisa in 34 lotti per l'appalto dei servizi di vigilanza armata per il Ministero della Giustizia (ID 2201);
- di ogni altro atto connesso, consequenziale o presupposto, ancorché non conosciuto, tra cui in particolare, per quanto occorra, in parte qua il Regolamento A.n.a.c. di cui alla delibera n. 861/19 e s.m.i.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e della Consip S.p.a.;
Vista la memoria del 12 marzo 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. IO NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato in data 24 novembre 2025 e depositato in data 3 dicembre 2025, la Cosmopol Vigilanza S.p.a. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la delibera del 23 ottobre 2025 con la quale l’A.n.a.c., ritornando in autotutela sul precedente provvedimento di archiviazione, ha disposto l’inserimento nel casellario dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 213, c. 10, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, della notizia relativa all’esclusione dalla gara a procedura aperta suddivisa in 34 lotti indetta da Consip S.p.a. per l’affidamento del servizio di vigilanza armata per il Ministero della Giustizia per violazione dell’art. 80, c. 5, lett. a) e c), del d.lgs. 50/2016, contestando, in sintesi, la violazione del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento previsto dall’art. 17 del regolamento per la gestione del casellario adottato dall’A.n.a.c. con delibera n. 861/2019, la violazione delle garanzie partecipative (per la mancata instaurazione del contraddittorio a seguito del riavvio del procedimento) e il difetto di istruttoria per l’acritico recepimento del provvedimento di esclusione della Consip S.p.a. (a sua volta viziato da una meccanica applicazione del principio del contagio e, in particolare, dall’opinabile estensione alla ricorrente, solo in ragione di un limitato acquisto di ramo d’azienda, di illeciti compiuti da altra impresa) e per l’assenza di utilità dell’annotazione (non essendo più, in vigenza del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, le esclusioni rilevanti alla stregua di gravi illeciti professionali).
2. L’A.n.a.c. si è costituita in data 4 dicembre 2025 e con successiva memoria ha comunicato di aver provveduto in data 2 febbraio 2026 alla cancellazione dell’annotazione.
3. La ricorrente con memoria in data 12 marzo 2026 ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna dell’A.n.a.c. al pagamento delle spese di giudizio (per avere provveduto alla cancellazione dell’annotazione solo dopo la notifica del ricorso).
4. All’udienza pubblica del 24 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
5. Considerata la cancellazione dell’annotazione nel casellario da parte di A.n.a.c. – che costituiva il petitum del presente ricorso – il Collegio non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, c. 5, c.p.a., avendo la ricorrente ottenuto dall’esercizio del potere di autotutela dell’amministrazione l’integrale soddisfazione delle proprie pretese.
6. Tenuto conto dello spontaneo ravvedimento di A.n.a.c., le spese di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, fatto salvo il rimborso del contributo unificato alla ricorrente da parte di A.n.a.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti, fatto salvo il rimborso del contributo unificato alla ricorrente da parte di A.n.a.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI EP AF, Presidente FF
Caterina Lauro, Referendario
IO NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO NO | TI EP AF |
IL SEGRETARIO