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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/02/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3007/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in persona del Giudice dott. Pierpaolo Galante, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA sentiti i difensori delle parti nella causa civile ordinaria, in grado d'appello, iscritta al n. 3007/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, vertente
TRA
( , in persona della legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv. Federico Minghetti presso il cui Parte_2
studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, viale V. Randi n. 92
APPELLANTE
E
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Pirazzoli CP_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Faenza (RA), via XX settembre n. 29, in virtù di procura allegata all'atto di costituzione nel presente giudizio
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Lugo n. 68/2023 emessa in data 9/6/2023 nella causa n. 142/2023 R.G.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Giudice di Pace di Lugo con la sentenza n. 68/2023, emessa in data 9/6/2023, nella causa n. 142/2023
R.G. accolse il ricorso proposto da e per l'effetto annullò il verbale impugnato. CP_1
Con ricorso depositato in data 5/12/2023 l' ha proposto Parte_1 appello avverso tale sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, di respingere l'opposizione proposta dall'odierno appellato e confermare il verbale impugnato, con vittoria delle spese di lite.
pagina 1 di 3 , ritualmente costituitosi nel presente giudizio, ha chiesto rigettarsi l'appello proposto CP_1
dalla controparte.
All'udienza del 19/2/2025, sentiti i difensori delle parti, il Tribunale ha pronunciato la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
1. Con l'unico motivo di appello l'appellante ha dedotto che il 22 febbraio 2023, alle ore 15:39, in via
Cocchi nel Comune di Bagnacavallo, viaggiava ad una velocità di 100 km all'ora, nel CP_1
tratto di strada in cui il limite imposto era di 50 km/h; che tale violazione fu accertata dal Telelaser della Polizia Municipale dell' che immediatamente gli contestò Parte_1 la violazione dell'art. 142/9 co. C.d.S., con sanzione pari ad € 543,00, decurtazione di 6 punti dal documento di guida e sospensione dello stesso per 34 giorni;
che, erroneamente, il Giudice di pace avesse accolto il ricorso dell'automobilista atteso che l'approvazione e la taratura dell'apparecchiatura utilizzata consentissero di non ritenere pregiudicata la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici;
che la fonte di prova utilizzata per l'elevazione delle sanzioni per cui è causa fosse pienamente idonea;
che l'opponente, per ottenere l'annullamento delle sanzioni a lui irrogate, avrebbe dovuto dimostrare che l'apparecchiatura fosse in qualche modo malfunzionante.
Va allora premesso in diritto che in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità deve considerarsi illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchiatura approvata ma non debitamente omologata, “atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (cfr. Cass. 10505/2024).
Ebbene, è pacifico che il Telelaser TRUCAM utilizzato nel caso di specie per l'accertamento del superamento dei limiti di velocità da parte dell'odierno appellato non fosse debitamente omologato.
Pertanto, in presenza della contestazione dell'odierno appellato ed in mancanza dell'assolvimento dell'onere della prova della perfetta funzionalità dell'apparecchiatura - gravante sull'Amministrazione - che la procedura dell'omologazione è appunto finalizzata ad assicurare (cfr. Cass. cit), l'appello va rigettato perché infondato.
2. Alla soccombenza dell'appellato segue la sua condanna alle spese di lite del doppio grado di giudizio, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione fino ad euro 1.100,00, nei limiti della nota spese depositata dall'appellato).
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Lugo n. 68/2023, pubblicata il 09/06/23, ogni diversa istanza o domanda disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 552,25, oltre rimborso spese generali, cpa e iva come per legge, se dovuta;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.;
4. riserva, ai sensi dell'art. 438 c.p.c., il deposito della sentenza in cancelleria entro il termine di 60 giorni dalla pronuncia.
Ravenna, 19/2/2025
Il Giudice
dott. Pierpaolo Galante
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in persona del Giudice dott. Pierpaolo Galante, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA sentiti i difensori delle parti nella causa civile ordinaria, in grado d'appello, iscritta al n. 3007/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, vertente
TRA
( , in persona della legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv. Federico Minghetti presso il cui Parte_2
studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, viale V. Randi n. 92
APPELLANTE
E
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Pirazzoli CP_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Faenza (RA), via XX settembre n. 29, in virtù di procura allegata all'atto di costituzione nel presente giudizio
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Lugo n. 68/2023 emessa in data 9/6/2023 nella causa n. 142/2023 R.G.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Giudice di Pace di Lugo con la sentenza n. 68/2023, emessa in data 9/6/2023, nella causa n. 142/2023
R.G. accolse il ricorso proposto da e per l'effetto annullò il verbale impugnato. CP_1
Con ricorso depositato in data 5/12/2023 l' ha proposto Parte_1 appello avverso tale sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, di respingere l'opposizione proposta dall'odierno appellato e confermare il verbale impugnato, con vittoria delle spese di lite.
pagina 1 di 3 , ritualmente costituitosi nel presente giudizio, ha chiesto rigettarsi l'appello proposto CP_1
dalla controparte.
All'udienza del 19/2/2025, sentiti i difensori delle parti, il Tribunale ha pronunciato la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
1. Con l'unico motivo di appello l'appellante ha dedotto che il 22 febbraio 2023, alle ore 15:39, in via
Cocchi nel Comune di Bagnacavallo, viaggiava ad una velocità di 100 km all'ora, nel CP_1
tratto di strada in cui il limite imposto era di 50 km/h; che tale violazione fu accertata dal Telelaser della Polizia Municipale dell' che immediatamente gli contestò Parte_1 la violazione dell'art. 142/9 co. C.d.S., con sanzione pari ad € 543,00, decurtazione di 6 punti dal documento di guida e sospensione dello stesso per 34 giorni;
che, erroneamente, il Giudice di pace avesse accolto il ricorso dell'automobilista atteso che l'approvazione e la taratura dell'apparecchiatura utilizzata consentissero di non ritenere pregiudicata la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici;
che la fonte di prova utilizzata per l'elevazione delle sanzioni per cui è causa fosse pienamente idonea;
che l'opponente, per ottenere l'annullamento delle sanzioni a lui irrogate, avrebbe dovuto dimostrare che l'apparecchiatura fosse in qualche modo malfunzionante.
Va allora premesso in diritto che in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità deve considerarsi illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchiatura approvata ma non debitamente omologata, “atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (cfr. Cass. 10505/2024).
Ebbene, è pacifico che il Telelaser TRUCAM utilizzato nel caso di specie per l'accertamento del superamento dei limiti di velocità da parte dell'odierno appellato non fosse debitamente omologato.
Pertanto, in presenza della contestazione dell'odierno appellato ed in mancanza dell'assolvimento dell'onere della prova della perfetta funzionalità dell'apparecchiatura - gravante sull'Amministrazione - che la procedura dell'omologazione è appunto finalizzata ad assicurare (cfr. Cass. cit), l'appello va rigettato perché infondato.
2. Alla soccombenza dell'appellato segue la sua condanna alle spese di lite del doppio grado di giudizio, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione fino ad euro 1.100,00, nei limiti della nota spese depositata dall'appellato).
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Lugo n. 68/2023, pubblicata il 09/06/23, ogni diversa istanza o domanda disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 552,25, oltre rimborso spese generali, cpa e iva come per legge, se dovuta;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.;
4. riserva, ai sensi dell'art. 438 c.p.c., il deposito della sentenza in cancelleria entro il termine di 60 giorni dalla pronuncia.
Ravenna, 19/2/2025
Il Giudice
dott. Pierpaolo Galante
pagina 3 di 3