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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2025, n. 35839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35839 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GR NC, in qualità di legale rappresentante de Il PR di LL NC AS;
avverso la ordinanza n. 453/2024 SIGE della Corte di appello di Bologna del 27 settembre 2024; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Francesca COSTANTINI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 35839 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 21/05/2025 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 27 settembre 2024 la Corte di appello di Bologna, ai quale giudice della esecuzione penale, ha rigettato il ricorso con il quale Il PR di LL NC AS ha chiesto che, ai sensi dell'art. 52 del dlgs n. 159 del 2011, fosse dichiarata la inopponibilità ad essa, in quanto terzo di buona fede, della confisca, disposta con sentenza della Corte di appello di Bologna del 13 dicembre 2019, confermativa sul punto di precedente sentenza del Tribunale di Bologna n. 3595 del 2018, dei beni della SG SR (in relazione a tale provvedimento va detto che già erano stati oggetto di sequestro preventivo del 20 gennaio 2014, i beni nella disponibilità del legale rappresentante della detta Società) in quanto gli stessi, sino alla concorrenza di euri 540.646,00 costituiscono il profitto del reato di cui all'art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000 commesso, nella qualità di legale rappresentante della SG, da EL UI in concorso con altri. Nel rigettare il detto ricorso la Corte felsinea ha osservato - confermata la astratta applicabilità della disposizione invocata dalla ricorrente in quanto la stessa costituirebbe l'espressione di un principio generale dettato dalla esigenza di impedire che i terzi di buona fede portatori di diritti di credito o di garanzia sui beni potenzialmente oggetto dì confisca possano essere pregiudicati nella loro posizione soggettiva dalla misura ablatoria emessa a carico di altri individui - che nell'occasione, stante la complessa vicenda .1 negoziale che aveva condotto la società Il PR a vantare un diritto di credito, assistito da una legittima causa di prelazione (già ipoteca), in relazione al ricavato della vendita di un bene fallimentare già facente capo alla SG (della quale era stato, peraltro, dichiarato, appunto, il fallimento), la stessa società, o meglio i suoi organi, non potevano sostenere di essere in una posizione di buona fede tutelata ai sensi della lettera b) del comma 1 del art. 52 del dlgs n. 159 del 2011. Avverso siffatto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione la difesa de Il PR, articolando un solo, per quanto complesso, motivo di ricorso, con il quale è stata censurata la ordinanza impugnata nella parte in cui - diversamente da quanto, ad avviso della ricorrente, sarebbe richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte - ai fini della valutazione della rilevanza dello stato soggettivo del soggetto creditore della SG la Corte territoriale ha preso in esame solo, e non perspicuamente, la posizione de II PR e non anche quella dell'Istituto bancario che aveva ceduto al PR un proprio credito vantato nei confronti della SG;
in particolare la ricorrente ha 2 sostenuto che, in relazione alla sua posizione, andava semplicemente verificato se la stessa era parte di accordi fraudolenti intercorsi con SG e non anche l'eventuale colposità del suo comportamento. Ha, peraltro, aggiunto la difesa di quest'ultima che la condotta delittuosa di SG - o, meglio, dei suoi legali rappresentanti - è stata del tutto autonoma ed inattesa, di tal che la stessa non poteva essere oggettodi valutazione preventiva da parte né della Banca né, tantomeno de Il PR, del quale, pertanto, doveva essere affermata la qualifica di terzo di buona fede, cui non era, di conseguenza, opponibile l'avvenuta confisca. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è risultato infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato. Ritiene il Collegio, anche al fine di sgomberare il campo da una possibile causa ostativa all'esame approfondito del ricorso, che nella occasione non doveva essere seguita, come in effetti non risulta che sia stata seguita, la particolare procedura dettata dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Va, infatti, ricordato che fra le materie rientranti nella possibile competenza del giudice della esecuzione penale vi sono le questioni inerenti, fra l'altro, alla materia riguardante i provvedimenti di confisca;
ove il ricorso abbia ad oggetto una tale tematica, secondo quanto fissato dall'art. 676, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., il giudice procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Il procedimento delineato dalla disposizione ultima citata è articolato in termini peculiari;
esso, infatti, prevede che il Giudice della esecuzione, ricevuto l'atto di impulso dell'incidente di esecuzione debba provvedere su di esso "senza formalità" (in est, secondo il gergo curiale, de plano, cioè senza attivare il contraddittorio fra le parti), disponendo, poi, la comunicazione del provvedimento in tal modo emesso al Pm e la sua notificazione alle altre parti;
avverso siffatto provvedimento è, a questo punto, possibile presentare opposizione - entro il termine perentorio di 15 giorni decorrente, in funzione di quale sia la parte opponente, dalla data della comunicazione o della notificazione - indirizzata allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento gravato (da intendersi come Ufficio giudiziario, e non necessariamente come la stessa persona fisica che ha pronunziato il provvedimento, ma con la precisazione che l'eventuale trattazione della opposizione da parte della medesima persona fisica che ha emesso il provvedimento opposto non può costituire di per sé motivo di astensione o di ricusazione;
cfr. Corte di cassazione, Sezione I penale, 5 maggio 2016, n. 18872, rv 267021; Corte di cassazione, Sezione VI penale, 10 agosto 2009, n. 32419, rv 245198; Corte di cassazione, Sezione I penale, 9 aprile 2008, n. 14928, rv 240165; isolata è, infatti, rimasta la tesi opposta sostenuta da Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 luglio 2003, n. 28337, rv 225590, secondo la quale la locuzione "davanti allo stesso giudice" deve essere intesa nel senso che tale opposizione va proposta davanti allo stesso Ufficio giudiziario con la esclusione dello stesso giudice, inteso come persona fisica, che si è precedentemente pronunziato), il quale procederà, a questo punto, a norma dell'art. 666 cod. proc. pen., cioè nei modi ordinariamente stabiliti per il procedimento di esecuzione. La descritta procedura bifasica è prevista tassativamente e l'eventuale sua omissione - con conseguente immediato ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso in prima battuta dal Giudice della esecuzione (indifferente essendo la circostanza che esso sia stato adottato, come previsto dal codice di rito, de plano ovvero abbia fatto seguito ad una, intempestiva in quanto non prevista, attivazione del contraddittorio;
si veda, infatti, al riguardo, sebbene in fattispecie non relativa alla confisca ma ad altra ipotesi egualmente disciplinata dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.: Corte di cassazione, Sezione I penale, 16 giugno 2015, n. 25226, rv 263975) - sebbene non determini la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in tale modo proposto, comporta che lo stesso, una volta riqualificato, in ossequio al principio del favor impugnationis, come opposizione, debba essere trasmesso, affinché si provveda in merito ad esso seguendo il corretto percorso procedimentale, allo stesso Ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato (Corte di cassazione, Sezione I penale, 24 gennaio 2024, n. 3063, rv 285720; Corte di cassazione, Sezione I penale, 16 dicembre 2022, n. 44750, rv 283858; Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 agosto 2017, n. 39515, rv 271460). Ritiene, tuttavia il Collegio che nella occasione - per quanto non risulti che la procedura seguita sia stata quella di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., non risultando che il provvedimento ora impugnato sia stato emesso a seguito dell'esperimento della opposizione da parte del legale rappresentante de Il PR di LL NC AS avverso un precedente provvedimento emesso sempre dalla Corte di appello di Bologna - non ricorrano gli elementi per procedere alla riqualificazione del ricorso ora in 4 esame in guisa di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e di disporre, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte territoriale emiliana. Onde giungere a tale conclusione ritiene il Collegio, pur senza intendere con ciò dare continuità ad un lontano precedente in forza del quale si sarebbe dovuto distinguere, ai finì della adozione o meno del modus procedendi dettato dal citato art. 667, comma 4, cod. proc. pen., fra l'ipotesi in cui la confisca sia stata disposta, come nella fattispecie ora in esame, con sentenza - nel qual caso contro il decreto o l'ordinanza del giudice della esecuzione che abbia rigettato l'istanza promossa dal terzo estraneo al reato interessato alla restituzione del bene sarebbe esperibile direttamente il ricorso per cassazione - e quella in cui la confisca sia stata, invece, disposta dal giudice dell'esecuzione, dovendo essere riservato il meccanismo procedurale bifasico di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (nel quale la ordinanza è reclamabile mediante opposizione davanti alla stesso giudice ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.) solo a tale seconda ipotesi (Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 novembre 2013, n. 47473, rv 258078), che debba essere preso in esame il precipuo oggetto del presente giudizio. Con esso, infatti, il ricorrente, per le ragioni che saranno qui di seguito brevemente illustrate, non contesta il fatto che, in esito al giudizio penale svolto in danno di tali EL UI, OL AR e PA RI, e culminatdcon la condanna di costoro in relazione alla violazione da essi commessa dell'art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000, sia stata disposta, ai sensi dell'art. 12-bis del medesimo decreto legislativo, la confisca dei saldi attivi del conto corrente bancario esistente presso la filiale n. 45 di Emilbanca, riferibile alla SG SR, società amministrata dai predetti che si è avvantaggiata della evasione fiscale;
si vuol dire che ora Il PR non contesta la legittimità della confisca come sopra disposta, essendosi la Società ricorrente limitata ad invocare la inefficacia soggettiva nei suoi confronti del provvedimento ablativo. La circostanza, pertanto, che l'oggetto principale del contendere non sia riferito alla legittima adozione della confisca ma alla sua efficacia rispetto alla Società ricorrente giustifica la applicazione del procedimento esecutivo ordinario e non di quello speciale previsto dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Sostiene, infatti, Il PR che, ai sensi dell'art. 52 del dlgs n. 159 del 2011, ad esso non sia opponibile (ed esso sia pertanto inefficace quanto alla sua posizione) il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del 5 saldo attivo del conto corrente bancario intestato presso la filiale n. 45 di Emilbanca alla SG SR;
tale assunto, svolto ai sensi, come detto dell'art. 52 del dlgs n. 159 del 2011 (norma che sarebbe applicabile alla presente fattispecie, nella quale è evidenziabile, a decorrere dal 2018, l'avvenuta dichiarazione di fallimento di SG, sia in forza dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., come risultante anche dall'esame della più recente giurisprudenza di questa Corte — per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 novembre 2024, n. 40323, rv 287179, sia in applicazione del principio secondo il quale la previsione in esso contenuta, cioè che la confisca penale non pregiudica i diritti di credito dei terzi e i diritti reali di garanzia anteriori al sequestro, pur se riferita alla confisca di prevenzione, esprime una regola generale, valida anche per gli altri tipi di confisca, diretta o per equivalente, per i quali venga in rilievo la posizione del terzo titolare di diritti di credito o di garanzia, così: Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 giugno 2024, n. 24067, rv 286556) è stato così argomentato: nel dicembre del 2011 SG ricevette, nell'ambito di un più ampio rapporto di anticipazione finanziaria, dal DI di RO fra l'altro la somma di euri 250.000,00; a fronte di tale anticipazione SG cedette all'istituto bancario il credito da lei vantato nei confronti di DA NI quale prezzo per la cessione di un appezzamento di terreno edificabile (operazione documentata da SG tramite la presentazione all'Istituto di credito della fattura n. 1 del 7 ottobre 2011 relativa alla compravendita intervenuta con DA;
si tratta di fattura che, non essendo stata versata dal SG l'Iva in essa indicata, è interessata dalla imputazione penale a carico degli organi rappresentativi di detta Società); nel 2013 il predetto istituto bancario, onde rientrare della anticipazione fatta, ottenne decreto ingiuntivo in danno sia di SG che di DA NI;
avendo quest'ultima proposto opposizione al provvedimento monitorio, nelle more del relativo giudizio di merito intervenne un accordo transattivo i cui termini prevedevano che, entro 18 mesi dalla stipula della transazione, DA avrebbe onorato il debito ceduto mentre DI di RO avrebbe rinunziato al decreto ingiuntivo ottenuto verso la transigente impegnandosi, durante la pendenza del termine dilatorio concesso, a non intraprendere azioni esecutive verso DA, riservandosi, tuttavia, di agire verso SG, detraendo dal debito gravante su DA le eventuali somme nel frattempo riscosse tramite SG;
alla scadenza dei 18 mesi DA avrebbe dovuto versare all'Istituto bancario l'importo residuo del credito da questo vantato, surrogandosi ad esso sia nelle ragioni di credito vantate verso SG che nelle eventuali garanzie reali e nelle azioni esecutive in corso in danno della predetta Società; a tal proposito DI di RO iscrisse 6 ipoteca giudiziale (essendo ancora portatore del decreto ingiuntivo emesso a suo carico) su di un terreno di proprietà di SG. Nel marzo del 2015 D PR versò a DI di RO la somma di 250.000,00 euri dovuta da DA, surrogandosi, pertanto, nei diritti che l'Istituto di credito aveva verso SG. Ciò posto, affermando di essere terza di buona fede insinuatasi nel fallimento SG e vantando un credito ammesso al passivo in misura pari ad euri 258.926,03, la stessa ha chiesto che la confisca del saldo attivo del conto corrente bancario già intestato a SG (ora verosimilmente al Fallimento di SG) sia dichiarata inefficace nei suoi confronti. Come detto, con la ordinanza adesso censurata la Corte di appello ha rigettato la richiesta in questione;
avverso tale decisione è insorta la difesa de Il Primicerib s, in persona del suo legale rappresentante, lamentando la violazione di legge ed il difetto di motivazione in cui sarebbe incorso il Giudice della esecuzione nel rigettare la istanza. In sintesi la tesi del ricorrente rappresentante legale, svolta dopo una ampia ricostruzione dei preludi della vicenda ora in esame, è che la Corte felsinea avrebbe errato nel non considerare rilevante - in realtà, sostiene il ricorrente, nel non prendere proprio in considerazione - lo stato soggettivo, con riferimento alla sussistenza della buona fede, in cui si trovava DI di RO - soggetto originario titolare del credito garantito da ipoteca, vantato nei confronti di SG e poi trasferito a Il PR per effetto (circostanza questa non chiara ma, in ogni caso non determinate) o dell'avvenuto acquisto di esso da parte de Il PR ovvero dell'avvenuto adempimento da parte di detta società del debito gravante su DA in favore dell'istituto di credito e, pertanto, della surroga da parte del soggetto adempiente nei diritti che il creditore aveva a garanzia delle proprie ragioni creditorie al momento in cui era stata concessa l'apertura di credito a SG. Avrebbe, altresì errato il Giudice della esecuzione nel non avere verificato, ritenendo non necessaria l'indagine, la esistenza o meno di accordi fraudolenti fra II PR ed SG;
se, invece, avesse proceduto a detta verifica - il cui esito, secondo parte ricorrente, sarebbe stato negativo - la Corte avrebbe dovuto concludere nel senso della inefficacia della confisca rispetto alla posizione de Il Primicerìo. 7 Rileva il Collegio che la tesi portata avanti dal ricorrente non è meritevole di accoglimento. Premesso, infatti, che nelle sue linee portanti, lo sviluppo storico della vicenda è stato riportato in termini fra loro reciprocamente coerenti dal Giudice della esecuzione e dalla parte ricorrente, si osserva che la disposizione che è invocata dalla ricorrente difesa, il ricordato art. 52 del dlgs n. 159 del 2011, applicabile alla fattispecie per effetto del richiamo contenuto nell'art. 104-bis disp att. cod. proc. pen., prevede 05è7, per ciò che ora interessa, che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro nonché i diritti reali di garanzia costituiti parimenti in epoca anteriore al sequestro (condizione che nel caso sussiste, posto che, anche a volere considerare rilevante il termine fissato dal sequestro operato in danno di uno degli amministratori di SG, cioè il 21 gennaio 2014, l'ipoteca giudiziale di cui Il IM intende avvalersi, attraverso il meccanismo della sua conversione in legittima causa di prelazione, rimonta all'ottobre del 2013, epoca in cui essa fu costituita da DI AG a garanzia della anticipazione bancaria da esso fatta verso SG). Tale situazione non è di per sé sufficiente, essendo pur necessario "che il creditore dimostri la sua buona fede e l'incolpevole affidamento" (art. 52, comma 1, lettera a), ultimo periodo, del dlgs n. 159 del 2011). Tanto considerato, ritiene il Collegio che la tesi del ricorrente, secondo la quale la Corte di appello avrebbe fatto mal governo della citata disposizione avendo omesso di verificare adeguatamente quale fosse la posizione soggettiva dell'Istituto bancario che, originariamente, aveva concesso a SG il credito che, attraverso tortuosi pelaghi, è pervenuto all'odierno ricorrente, non è tale da condurre all'accoglimento del ricorso. Invero, proprio per effetto della successione nella titolarità del credito che risulterebbe essere stato pregiudicato per effetto della confisca della provvista finanziaria facente capo a SG, non può considerarsi sufficiente che la condizione di buona fede sia riconducibile solo al primo titolare di esso, non potendo accogliersi la tesi, che parrebbe essere adombrata dal ricorrente, secondo la quale la "buona fede" sia una sorta di attributo ambulatorio del credito, destinato, pertanto, ad essere trasmesso unitamente ad esso e non una caratteristica del soggetto che ne è, di volta in volta, titolare. 8 Si vuole con ciò intendere che, seppure tale credito sia sorto in capo ad un soggetto che riesca a dimostrare la propria buona fede, laddove esso sia stato ceduto o comunque sia passato a soggetto che tale condizione soggettiva non possa vantare, la precedente caratteristica non permane ma scompare;
d'altra parte lo stesso testo legislativo, allorché si riferisce alla dimostrazione della buona fede, richiama la posizione del creditore e non certo una caratteristica del credito di cui si tratta. Perciò, bene ha fatto la Corte felsinea a disinteressarsi dì quale fosse la condizione soggettiva dell'Istituto di credito che originariamente aveva concesso, in occasione della apertura della anticipazione bancaria, il credito alla SG, posto che non era questo il creditore che assumeva di essere pregiudicato dalla confisca e, pertanto, chiedeva la tutela di cui all'art. 52 del dlgs n. 159 del 2011 e non era pertanto questo il creditore del quale doveva essere indagata la condizione soggettiva. Va, altresì, soggiunto che sempre correttamente il Giudice territoriale non ha ritenuto rilevante verificare se vi erano stati o meno degli accordi fraudolenti fra Il PR ed SG, avendo arrestato la sua indagine una volta verificato che non poteva affermarsi che Il PR aveva fatto inconsapevolmente affidamento sulla "bontà" del credito che, attraverso l'adempimento della obbligazione gravante su NI DA verso DI di RO, essa aveva rilevato. Inver% nella ordinanza impugnata non solo sono ampiamente illustrati i molteplici rapporti intercorsi fra SG e NI DA (si veda, al riguardo, pag. 5 della ordinanza impugnata), i cui organi rappresentativi ora erano coincidenti (in persona di DA IN) ora erano in strettissimo rapporto personale (si richiama la posizione dell'odierno ricorrente LL h NC, marito della DA) con quelli de II PR - sì da fare logicamente ritenere che, sotto il profilo della buona fede e dell'incolpevole affidamento, la condizione soggettiva degli organi dell'una compagine societaria non differisca da quella dell'altra - ma è anche segnalato come, alla luce dei criteri ricavabili dal comma 3 del ricordato art. 52 del dlgs n. 159 del 2011 (cioè le condizioni delle parti ed i rapporti, personali e patrimoniali, fra le medesime, il tipo di attività svolta dal creditore e la esistenza di particolari obblighi di diligenza nelle fasi anche precontrattuali), non sia possibile attribuire a Il PR, al momento in cui quest'ultimo ha inteso subentrare nella posizione creditoria verso SG, quella condizione di "incolpevole 9 affidamento" che la disposizione normativa impone ai fini della attivazione della tutela ex art. 52, comma 1, del ricordato decreto legislativo. Correttamente, infatti, nella ordinanza impugnata si rileva che non sia logicamente predicabile che - nel momento in cui Il PR si è, di fatto, incaricato di sollevare almeno in parte SG dalla gravosa situazione debitoria che essa aveva verso il ricordato Istituto di credito (cioè nel marzo del 2015 epoca in cui Amministratore de Il PR era ancora DA IN, cioè dell'altra Società che era debitrice di DI AG) versando la somma di 250.000,00 euri, in tale modo subentrando nel credito che verso l'Istituto bancario aveva, appunto, SG - esso abbia agito non in maniera gravemente negligente e, comunque, in assenza della avvedutezza che ci si deve aspettare da un corretto imprenditore commerciale, operante nello stesso campo imprenditoriale ove operava anche SG. Una tale circostanza emerge chiaramente laddove si consideri, come evidenziato nella ordinanza impugnata, che a quell'epoca non solo già era stata eseguito, risalendo esso al 20 gennaio 2014, un sequestro preventivo in danno di tale EL UI, indagato per reati tributari da lui in ipotesi commessi nello svolgimento della sua qualità di Amministratore di SG coinvolgenti proprio "l'affare" immobiliare che DA stava svolgendo con SG (condizione questa che avrebbe fatto riflettere qualunque accorto imprenditore sulla circostanza che, avendo detta Società conseguito il profitto derivante da tali reati, essa sarebbe stata, in ipotesi di condanna del EL, la prima destinataria del provvedimento di confisca di tale profitto), ma anche che la condizione di costante insolvenza della SG, tale da rendere improponibile un incolpevole affidamento sulla sua capacità di far fronte alla proprie obbligazioni, era ben nota posto che tale compagine non soltanto non aveva restituito alla ordinaria scadenza al DI AG le somme da questa ad essa affidate - tanto che l'Istituto bancario aveva adito le vie legali
contro
SG e contro la stessa DA - ma neppure aveva restituito al predetto Istituto di credito alcuna somma durante i 18 mesi di tempo che, in via transattiva, DA aveva convenuto come dilazione per il pagamento di propria spettanza con DI AG. Tali rilievi - sostanzialmente trascurati dal ricorrente - dimostrando, diversamente da quanto da questo sostenuto, la legittimità della esclusione per la Società rappresentata dal LL del godimento del beneficio di cui all'art. 52 del dlgs n. 159 del 2011, come testimoniato dal rigetto del ricorso da essa presentato alla Corte di appello di Bologna quale giudice della 10 esecuzione, e, pertanto, giustificano il rigetto anche del presente ricorso con la conseguente condanna, visto l'art. 616 cod. proc pen. del LL, nella spiegata qualità, al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
avverso la ordinanza n. 453/2024 SIGE della Corte di appello di Bologna del 27 settembre 2024; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Francesca COSTANTINI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 35839 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 21/05/2025 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 27 settembre 2024 la Corte di appello di Bologna, ai quale giudice della esecuzione penale, ha rigettato il ricorso con il quale Il PR di LL NC AS ha chiesto che, ai sensi dell'art. 52 del dlgs n. 159 del 2011, fosse dichiarata la inopponibilità ad essa, in quanto terzo di buona fede, della confisca, disposta con sentenza della Corte di appello di Bologna del 13 dicembre 2019, confermativa sul punto di precedente sentenza del Tribunale di Bologna n. 3595 del 2018, dei beni della SG SR (in relazione a tale provvedimento va detto che già erano stati oggetto di sequestro preventivo del 20 gennaio 2014, i beni nella disponibilità del legale rappresentante della detta Società) in quanto gli stessi, sino alla concorrenza di euri 540.646,00 costituiscono il profitto del reato di cui all'art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000 commesso, nella qualità di legale rappresentante della SG, da EL UI in concorso con altri. Nel rigettare il detto ricorso la Corte felsinea ha osservato - confermata la astratta applicabilità della disposizione invocata dalla ricorrente in quanto la stessa costituirebbe l'espressione di un principio generale dettato dalla esigenza di impedire che i terzi di buona fede portatori di diritti di credito o di garanzia sui beni potenzialmente oggetto dì confisca possano essere pregiudicati nella loro posizione soggettiva dalla misura ablatoria emessa a carico di altri individui - che nell'occasione, stante la complessa vicenda .1 negoziale che aveva condotto la società Il PR a vantare un diritto di credito, assistito da una legittima causa di prelazione (già ipoteca), in relazione al ricavato della vendita di un bene fallimentare già facente capo alla SG (della quale era stato, peraltro, dichiarato, appunto, il fallimento), la stessa società, o meglio i suoi organi, non potevano sostenere di essere in una posizione di buona fede tutelata ai sensi della lettera b) del comma 1 del art. 52 del dlgs n. 159 del 2011. Avverso siffatto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione la difesa de Il PR, articolando un solo, per quanto complesso, motivo di ricorso, con il quale è stata censurata la ordinanza impugnata nella parte in cui - diversamente da quanto, ad avviso della ricorrente, sarebbe richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte - ai fini della valutazione della rilevanza dello stato soggettivo del soggetto creditore della SG la Corte territoriale ha preso in esame solo, e non perspicuamente, la posizione de II PR e non anche quella dell'Istituto bancario che aveva ceduto al PR un proprio credito vantato nei confronti della SG;
in particolare la ricorrente ha 2 sostenuto che, in relazione alla sua posizione, andava semplicemente verificato se la stessa era parte di accordi fraudolenti intercorsi con SG e non anche l'eventuale colposità del suo comportamento. Ha, peraltro, aggiunto la difesa di quest'ultima che la condotta delittuosa di SG - o, meglio, dei suoi legali rappresentanti - è stata del tutto autonoma ed inattesa, di tal che la stessa non poteva essere oggettodi valutazione preventiva da parte né della Banca né, tantomeno de Il PR, del quale, pertanto, doveva essere affermata la qualifica di terzo di buona fede, cui non era, di conseguenza, opponibile l'avvenuta confisca. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è risultato infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato. Ritiene il Collegio, anche al fine di sgomberare il campo da una possibile causa ostativa all'esame approfondito del ricorso, che nella occasione non doveva essere seguita, come in effetti non risulta che sia stata seguita, la particolare procedura dettata dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Va, infatti, ricordato che fra le materie rientranti nella possibile competenza del giudice della esecuzione penale vi sono le questioni inerenti, fra l'altro, alla materia riguardante i provvedimenti di confisca;
ove il ricorso abbia ad oggetto una tale tematica, secondo quanto fissato dall'art. 676, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., il giudice procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Il procedimento delineato dalla disposizione ultima citata è articolato in termini peculiari;
esso, infatti, prevede che il Giudice della esecuzione, ricevuto l'atto di impulso dell'incidente di esecuzione debba provvedere su di esso "senza formalità" (in est, secondo il gergo curiale, de plano, cioè senza attivare il contraddittorio fra le parti), disponendo, poi, la comunicazione del provvedimento in tal modo emesso al Pm e la sua notificazione alle altre parti;
avverso siffatto provvedimento è, a questo punto, possibile presentare opposizione - entro il termine perentorio di 15 giorni decorrente, in funzione di quale sia la parte opponente, dalla data della comunicazione o della notificazione - indirizzata allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento gravato (da intendersi come Ufficio giudiziario, e non necessariamente come la stessa persona fisica che ha pronunziato il provvedimento, ma con la precisazione che l'eventuale trattazione della opposizione da parte della medesima persona fisica che ha emesso il provvedimento opposto non può costituire di per sé motivo di astensione o di ricusazione;
cfr. Corte di cassazione, Sezione I penale, 5 maggio 2016, n. 18872, rv 267021; Corte di cassazione, Sezione VI penale, 10 agosto 2009, n. 32419, rv 245198; Corte di cassazione, Sezione I penale, 9 aprile 2008, n. 14928, rv 240165; isolata è, infatti, rimasta la tesi opposta sostenuta da Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 luglio 2003, n. 28337, rv 225590, secondo la quale la locuzione "davanti allo stesso giudice" deve essere intesa nel senso che tale opposizione va proposta davanti allo stesso Ufficio giudiziario con la esclusione dello stesso giudice, inteso come persona fisica, che si è precedentemente pronunziato), il quale procederà, a questo punto, a norma dell'art. 666 cod. proc. pen., cioè nei modi ordinariamente stabiliti per il procedimento di esecuzione. La descritta procedura bifasica è prevista tassativamente e l'eventuale sua omissione - con conseguente immediato ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso in prima battuta dal Giudice della esecuzione (indifferente essendo la circostanza che esso sia stato adottato, come previsto dal codice di rito, de plano ovvero abbia fatto seguito ad una, intempestiva in quanto non prevista, attivazione del contraddittorio;
si veda, infatti, al riguardo, sebbene in fattispecie non relativa alla confisca ma ad altra ipotesi egualmente disciplinata dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.: Corte di cassazione, Sezione I penale, 16 giugno 2015, n. 25226, rv 263975) - sebbene non determini la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in tale modo proposto, comporta che lo stesso, una volta riqualificato, in ossequio al principio del favor impugnationis, come opposizione, debba essere trasmesso, affinché si provveda in merito ad esso seguendo il corretto percorso procedimentale, allo stesso Ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato (Corte di cassazione, Sezione I penale, 24 gennaio 2024, n. 3063, rv 285720; Corte di cassazione, Sezione I penale, 16 dicembre 2022, n. 44750, rv 283858; Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 agosto 2017, n. 39515, rv 271460). Ritiene, tuttavia il Collegio che nella occasione - per quanto non risulti che la procedura seguita sia stata quella di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., non risultando che il provvedimento ora impugnato sia stato emesso a seguito dell'esperimento della opposizione da parte del legale rappresentante de Il PR di LL NC AS avverso un precedente provvedimento emesso sempre dalla Corte di appello di Bologna - non ricorrano gli elementi per procedere alla riqualificazione del ricorso ora in 4 esame in guisa di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e di disporre, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte territoriale emiliana. Onde giungere a tale conclusione ritiene il Collegio, pur senza intendere con ciò dare continuità ad un lontano precedente in forza del quale si sarebbe dovuto distinguere, ai finì della adozione o meno del modus procedendi dettato dal citato art. 667, comma 4, cod. proc. pen., fra l'ipotesi in cui la confisca sia stata disposta, come nella fattispecie ora in esame, con sentenza - nel qual caso contro il decreto o l'ordinanza del giudice della esecuzione che abbia rigettato l'istanza promossa dal terzo estraneo al reato interessato alla restituzione del bene sarebbe esperibile direttamente il ricorso per cassazione - e quella in cui la confisca sia stata, invece, disposta dal giudice dell'esecuzione, dovendo essere riservato il meccanismo procedurale bifasico di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (nel quale la ordinanza è reclamabile mediante opposizione davanti alla stesso giudice ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.) solo a tale seconda ipotesi (Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 novembre 2013, n. 47473, rv 258078), che debba essere preso in esame il precipuo oggetto del presente giudizio. Con esso, infatti, il ricorrente, per le ragioni che saranno qui di seguito brevemente illustrate, non contesta il fatto che, in esito al giudizio penale svolto in danno di tali EL UI, OL AR e PA RI, e culminatdcon la condanna di costoro in relazione alla violazione da essi commessa dell'art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000, sia stata disposta, ai sensi dell'art. 12-bis del medesimo decreto legislativo, la confisca dei saldi attivi del conto corrente bancario esistente presso la filiale n. 45 di Emilbanca, riferibile alla SG SR, società amministrata dai predetti che si è avvantaggiata della evasione fiscale;
si vuol dire che ora Il PR non contesta la legittimità della confisca come sopra disposta, essendosi la Società ricorrente limitata ad invocare la inefficacia soggettiva nei suoi confronti del provvedimento ablativo. La circostanza, pertanto, che l'oggetto principale del contendere non sia riferito alla legittima adozione della confisca ma alla sua efficacia rispetto alla Società ricorrente giustifica la applicazione del procedimento esecutivo ordinario e non di quello speciale previsto dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Sostiene, infatti, Il PR che, ai sensi dell'art. 52 del dlgs n. 159 del 2011, ad esso non sia opponibile (ed esso sia pertanto inefficace quanto alla sua posizione) il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del 5 saldo attivo del conto corrente bancario intestato presso la filiale n. 45 di Emilbanca alla SG SR;
tale assunto, svolto ai sensi, come detto dell'art. 52 del dlgs n. 159 del 2011 (norma che sarebbe applicabile alla presente fattispecie, nella quale è evidenziabile, a decorrere dal 2018, l'avvenuta dichiarazione di fallimento di SG, sia in forza dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., come risultante anche dall'esame della più recente giurisprudenza di questa Corte — per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 novembre 2024, n. 40323, rv 287179, sia in applicazione del principio secondo il quale la previsione in esso contenuta, cioè che la confisca penale non pregiudica i diritti di credito dei terzi e i diritti reali di garanzia anteriori al sequestro, pur se riferita alla confisca di prevenzione, esprime una regola generale, valida anche per gli altri tipi di confisca, diretta o per equivalente, per i quali venga in rilievo la posizione del terzo titolare di diritti di credito o di garanzia, così: Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 giugno 2024, n. 24067, rv 286556) è stato così argomentato: nel dicembre del 2011 SG ricevette, nell'ambito di un più ampio rapporto di anticipazione finanziaria, dal DI di RO fra l'altro la somma di euri 250.000,00; a fronte di tale anticipazione SG cedette all'istituto bancario il credito da lei vantato nei confronti di DA NI quale prezzo per la cessione di un appezzamento di terreno edificabile (operazione documentata da SG tramite la presentazione all'Istituto di credito della fattura n. 1 del 7 ottobre 2011 relativa alla compravendita intervenuta con DA;
si tratta di fattura che, non essendo stata versata dal SG l'Iva in essa indicata, è interessata dalla imputazione penale a carico degli organi rappresentativi di detta Società); nel 2013 il predetto istituto bancario, onde rientrare della anticipazione fatta, ottenne decreto ingiuntivo in danno sia di SG che di DA NI;
avendo quest'ultima proposto opposizione al provvedimento monitorio, nelle more del relativo giudizio di merito intervenne un accordo transattivo i cui termini prevedevano che, entro 18 mesi dalla stipula della transazione, DA avrebbe onorato il debito ceduto mentre DI di RO avrebbe rinunziato al decreto ingiuntivo ottenuto verso la transigente impegnandosi, durante la pendenza del termine dilatorio concesso, a non intraprendere azioni esecutive verso DA, riservandosi, tuttavia, di agire verso SG, detraendo dal debito gravante su DA le eventuali somme nel frattempo riscosse tramite SG;
alla scadenza dei 18 mesi DA avrebbe dovuto versare all'Istituto bancario l'importo residuo del credito da questo vantato, surrogandosi ad esso sia nelle ragioni di credito vantate verso SG che nelle eventuali garanzie reali e nelle azioni esecutive in corso in danno della predetta Società; a tal proposito DI di RO iscrisse 6 ipoteca giudiziale (essendo ancora portatore del decreto ingiuntivo emesso a suo carico) su di un terreno di proprietà di SG. Nel marzo del 2015 D PR versò a DI di RO la somma di 250.000,00 euri dovuta da DA, surrogandosi, pertanto, nei diritti che l'Istituto di credito aveva verso SG. Ciò posto, affermando di essere terza di buona fede insinuatasi nel fallimento SG e vantando un credito ammesso al passivo in misura pari ad euri 258.926,03, la stessa ha chiesto che la confisca del saldo attivo del conto corrente bancario già intestato a SG (ora verosimilmente al Fallimento di SG) sia dichiarata inefficace nei suoi confronti. Come detto, con la ordinanza adesso censurata la Corte di appello ha rigettato la richiesta in questione;
avverso tale decisione è insorta la difesa de Il Primicerib s, in persona del suo legale rappresentante, lamentando la violazione di legge ed il difetto di motivazione in cui sarebbe incorso il Giudice della esecuzione nel rigettare la istanza. In sintesi la tesi del ricorrente rappresentante legale, svolta dopo una ampia ricostruzione dei preludi della vicenda ora in esame, è che la Corte felsinea avrebbe errato nel non considerare rilevante - in realtà, sostiene il ricorrente, nel non prendere proprio in considerazione - lo stato soggettivo, con riferimento alla sussistenza della buona fede, in cui si trovava DI di RO - soggetto originario titolare del credito garantito da ipoteca, vantato nei confronti di SG e poi trasferito a Il PR per effetto (circostanza questa non chiara ma, in ogni caso non determinate) o dell'avvenuto acquisto di esso da parte de Il PR ovvero dell'avvenuto adempimento da parte di detta società del debito gravante su DA in favore dell'istituto di credito e, pertanto, della surroga da parte del soggetto adempiente nei diritti che il creditore aveva a garanzia delle proprie ragioni creditorie al momento in cui era stata concessa l'apertura di credito a SG. Avrebbe, altresì errato il Giudice della esecuzione nel non avere verificato, ritenendo non necessaria l'indagine, la esistenza o meno di accordi fraudolenti fra II PR ed SG;
se, invece, avesse proceduto a detta verifica - il cui esito, secondo parte ricorrente, sarebbe stato negativo - la Corte avrebbe dovuto concludere nel senso della inefficacia della confisca rispetto alla posizione de Il Primicerìo. 7 Rileva il Collegio che la tesi portata avanti dal ricorrente non è meritevole di accoglimento. Premesso, infatti, che nelle sue linee portanti, lo sviluppo storico della vicenda è stato riportato in termini fra loro reciprocamente coerenti dal Giudice della esecuzione e dalla parte ricorrente, si osserva che la disposizione che è invocata dalla ricorrente difesa, il ricordato art. 52 del dlgs n. 159 del 2011, applicabile alla fattispecie per effetto del richiamo contenuto nell'art. 104-bis disp att. cod. proc. pen., prevede 05è7, per ciò che ora interessa, che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro nonché i diritti reali di garanzia costituiti parimenti in epoca anteriore al sequestro (condizione che nel caso sussiste, posto che, anche a volere considerare rilevante il termine fissato dal sequestro operato in danno di uno degli amministratori di SG, cioè il 21 gennaio 2014, l'ipoteca giudiziale di cui Il IM intende avvalersi, attraverso il meccanismo della sua conversione in legittima causa di prelazione, rimonta all'ottobre del 2013, epoca in cui essa fu costituita da DI AG a garanzia della anticipazione bancaria da esso fatta verso SG). Tale situazione non è di per sé sufficiente, essendo pur necessario "che il creditore dimostri la sua buona fede e l'incolpevole affidamento" (art. 52, comma 1, lettera a), ultimo periodo, del dlgs n. 159 del 2011). Tanto considerato, ritiene il Collegio che la tesi del ricorrente, secondo la quale la Corte di appello avrebbe fatto mal governo della citata disposizione avendo omesso di verificare adeguatamente quale fosse la posizione soggettiva dell'Istituto bancario che, originariamente, aveva concesso a SG il credito che, attraverso tortuosi pelaghi, è pervenuto all'odierno ricorrente, non è tale da condurre all'accoglimento del ricorso. Invero, proprio per effetto della successione nella titolarità del credito che risulterebbe essere stato pregiudicato per effetto della confisca della provvista finanziaria facente capo a SG, non può considerarsi sufficiente che la condizione di buona fede sia riconducibile solo al primo titolare di esso, non potendo accogliersi la tesi, che parrebbe essere adombrata dal ricorrente, secondo la quale la "buona fede" sia una sorta di attributo ambulatorio del credito, destinato, pertanto, ad essere trasmesso unitamente ad esso e non una caratteristica del soggetto che ne è, di volta in volta, titolare. 8 Si vuole con ciò intendere che, seppure tale credito sia sorto in capo ad un soggetto che riesca a dimostrare la propria buona fede, laddove esso sia stato ceduto o comunque sia passato a soggetto che tale condizione soggettiva non possa vantare, la precedente caratteristica non permane ma scompare;
d'altra parte lo stesso testo legislativo, allorché si riferisce alla dimostrazione della buona fede, richiama la posizione del creditore e non certo una caratteristica del credito di cui si tratta. Perciò, bene ha fatto la Corte felsinea a disinteressarsi dì quale fosse la condizione soggettiva dell'Istituto di credito che originariamente aveva concesso, in occasione della apertura della anticipazione bancaria, il credito alla SG, posto che non era questo il creditore che assumeva di essere pregiudicato dalla confisca e, pertanto, chiedeva la tutela di cui all'art. 52 del dlgs n. 159 del 2011 e non era pertanto questo il creditore del quale doveva essere indagata la condizione soggettiva. Va, altresì, soggiunto che sempre correttamente il Giudice territoriale non ha ritenuto rilevante verificare se vi erano stati o meno degli accordi fraudolenti fra Il PR ed SG, avendo arrestato la sua indagine una volta verificato che non poteva affermarsi che Il PR aveva fatto inconsapevolmente affidamento sulla "bontà" del credito che, attraverso l'adempimento della obbligazione gravante su NI DA verso DI di RO, essa aveva rilevato. Inver% nella ordinanza impugnata non solo sono ampiamente illustrati i molteplici rapporti intercorsi fra SG e NI DA (si veda, al riguardo, pag. 5 della ordinanza impugnata), i cui organi rappresentativi ora erano coincidenti (in persona di DA IN) ora erano in strettissimo rapporto personale (si richiama la posizione dell'odierno ricorrente LL h NC, marito della DA) con quelli de II PR - sì da fare logicamente ritenere che, sotto il profilo della buona fede e dell'incolpevole affidamento, la condizione soggettiva degli organi dell'una compagine societaria non differisca da quella dell'altra - ma è anche segnalato come, alla luce dei criteri ricavabili dal comma 3 del ricordato art. 52 del dlgs n. 159 del 2011 (cioè le condizioni delle parti ed i rapporti, personali e patrimoniali, fra le medesime, il tipo di attività svolta dal creditore e la esistenza di particolari obblighi di diligenza nelle fasi anche precontrattuali), non sia possibile attribuire a Il PR, al momento in cui quest'ultimo ha inteso subentrare nella posizione creditoria verso SG, quella condizione di "incolpevole 9 affidamento" che la disposizione normativa impone ai fini della attivazione della tutela ex art. 52, comma 1, del ricordato decreto legislativo. Correttamente, infatti, nella ordinanza impugnata si rileva che non sia logicamente predicabile che - nel momento in cui Il PR si è, di fatto, incaricato di sollevare almeno in parte SG dalla gravosa situazione debitoria che essa aveva verso il ricordato Istituto di credito (cioè nel marzo del 2015 epoca in cui Amministratore de Il PR era ancora DA IN, cioè dell'altra Società che era debitrice di DI AG) versando la somma di 250.000,00 euri, in tale modo subentrando nel credito che verso l'Istituto bancario aveva, appunto, SG - esso abbia agito non in maniera gravemente negligente e, comunque, in assenza della avvedutezza che ci si deve aspettare da un corretto imprenditore commerciale, operante nello stesso campo imprenditoriale ove operava anche SG. Una tale circostanza emerge chiaramente laddove si consideri, come evidenziato nella ordinanza impugnata, che a quell'epoca non solo già era stata eseguito, risalendo esso al 20 gennaio 2014, un sequestro preventivo in danno di tale EL UI, indagato per reati tributari da lui in ipotesi commessi nello svolgimento della sua qualità di Amministratore di SG coinvolgenti proprio "l'affare" immobiliare che DA stava svolgendo con SG (condizione questa che avrebbe fatto riflettere qualunque accorto imprenditore sulla circostanza che, avendo detta Società conseguito il profitto derivante da tali reati, essa sarebbe stata, in ipotesi di condanna del EL, la prima destinataria del provvedimento di confisca di tale profitto), ma anche che la condizione di costante insolvenza della SG, tale da rendere improponibile un incolpevole affidamento sulla sua capacità di far fronte alla proprie obbligazioni, era ben nota posto che tale compagine non soltanto non aveva restituito alla ordinaria scadenza al DI AG le somme da questa ad essa affidate - tanto che l'Istituto bancario aveva adito le vie legali
contro
SG e contro la stessa DA - ma neppure aveva restituito al predetto Istituto di credito alcuna somma durante i 18 mesi di tempo che, in via transattiva, DA aveva convenuto come dilazione per il pagamento di propria spettanza con DI AG. Tali rilievi - sostanzialmente trascurati dal ricorrente - dimostrando, diversamente da quanto da questo sostenuto, la legittimità della esclusione per la Società rappresentata dal LL del godimento del beneficio di cui all'art. 52 del dlgs n. 159 del 2011, come testimoniato dal rigetto del ricorso da essa presentato alla Corte di appello di Bologna quale giudice della 10 esecuzione, e, pertanto, giustificano il rigetto anche del presente ricorso con la conseguente condanna, visto l'art. 616 cod. proc pen. del LL, nella spiegata qualità, al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente