Art. 50.
Decorso il termine indicato nell'articolo precedente senza che il pagamento sia stato eseguito, si osservano le norme seguenti:
1° se la domanda di oblazione e' presentata prima che sia emesso il decreto di condanna, l'intendente di finanza prosegue negli atti di sua competenza;
2° se la domanda e' presentata dopo emesso il decreto di condanna e contro di questo sia stata proposta opposizione, l'intendente di finanza da' partecipazione del mancato pagamento al procuratore del Re presso il tribunale competente per il giudizio;
3° se non e' stata proposta opposizione, l'intendente di finanza promuove l'esecuzione del decreto di condanna. ((3))
Nei casi suddetti, ovvero quando la domanda per oblazione non sia stata accolta, la somma depositata a norma dell'art. 47 rimane a garanzia del pagamento dell'ammenda a cui venga condannato l'imputato, oltreche' del rimborso delle spese.
-------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale dell'art. 50, comma 1 "nelle parti in cui si prevedono la competenza dell'Intendente a pronunziare decreto di condanna e le ipotesi della opposizione o della mancata opposizione, fermo restando l'obbligo dell'Intendente di dare partecipazione al Procuratore della Repubblica del mancato pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione".
Decorso il termine indicato nell'articolo precedente senza che il pagamento sia stato eseguito, si osservano le norme seguenti:
1° se la domanda di oblazione e' presentata prima che sia emesso il decreto di condanna, l'intendente di finanza prosegue negli atti di sua competenza;
2° se la domanda e' presentata dopo emesso il decreto di condanna e contro di questo sia stata proposta opposizione, l'intendente di finanza da' partecipazione del mancato pagamento al procuratore del Re presso il tribunale competente per il giudizio;
3° se non e' stata proposta opposizione, l'intendente di finanza promuove l'esecuzione del decreto di condanna. ((3))
Nei casi suddetti, ovvero quando la domanda per oblazione non sia stata accolta, la somma depositata a norma dell'art. 47 rimane a garanzia del pagamento dell'ammenda a cui venga condannato l'imputato, oltreche' del rimborso delle spese.
-------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale dell'art. 50, comma 1 "nelle parti in cui si prevedono la competenza dell'Intendente a pronunziare decreto di condanna e le ipotesi della opposizione o della mancata opposizione, fermo restando l'obbligo dell'Intendente di dare partecipazione al Procuratore della Repubblica del mancato pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione".