Sentenza 10 aprile 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/04/2020, n. 12018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12018 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NA IN, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza emessa il 2 dicembre 2019 dal Tribunale del riesame di Napoli Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita nell'udienza camerale del 21.2.2019 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona di Felicetta Marinelli, che ha chiesto di rigettare il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 2 dicembre 2019 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord ha applicato a NA IN, tra gli altri, la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto di associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio. Contro l'ordinanza del Tribunale del riesame il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 292, comma 2 lett. c), c.p.p. nella parte in cui il Tribunale del riesame ha rigettato l'eccezione difensiva di nullità dell'ordinanza genetica, per avere il Giudice per le indagini preliminari di Napoli Nord recepito acriticamente le argomentazioni del Giudice di Salerno, dichiaratosi incompetente, e per avere il Tribunale anzidetto non già integrato ma colmato una motivazione mancante, stante l'acritica ricezione da parte dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari competente del provvedimento del giudice, dichiaratosi incompetente;
2) violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al combinato disposto dell'art. 273, commi 1 e 1 bis, c.p.p. e dell'art. 292, comma 2 lett. c bis, c.p.p. in riferimento all'art. 416 c.p., per avere il Tribunale del riesame desunto la stabilità del rapporto tra i sodali dalla commissione di due singoli episodi e per avere trascurato l'angusto lasso temporale entro il quale è stata circoscritta la ritenuta condotta illecita del ricorrente (settembre- ottobre 2018); 3) vizi della motivazione, essendo la sussistenza dell'associazione sconfessata dalla sola lettura del capo di imputazione e dai fatto che i soggetti si sarebbero accordati per il furto delle batterie in due sole occasioni, decidendo di non avere più contatti successivamente. All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato. Esso è incentrato sulla dedotta nullità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, per avere il Giudice per le indagini preliminari di Napoli Nord recepito acriticamente le argomentazioni del giudice di Salerno, dichiaratosi incompetente. A sostegno dell'eccepita nullità il ricorrente ha formulato censure e richiamato giurisprudenza di legittimità concernente l'ipotesi del richiamo per relationem della richiesta del Pubblico ministero ad opera del Giudice per le indagini preliminari: fattispecie, questa, diversa da quella in disamina, in cui si è al cospetto di un'ordinanza che ha richiamato per relationem le argomentazioni del giudice dichiaratosi competente. In quest'ultimo caso trova applicazione quanto già chiarito da questa Corte (Sez. 6, n. 56455 del 4/12/2018, Rv. 274779) secondo cui è legittima la motivazione "per relatíonem" dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, disposta dal giudice competente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., a condizione che non sia mutata la contestazione in diritto o la rappresentazione degli elementi di fatto nella richiesta del Pubblico ministero. Ciò sia in ragione dei tempi brevissimi di emissione del provvedimento da parte del giudice competente, che della stessa natura del provvedimento, pronunciato dal giudice incompetente, pur sempre giudice terzo rispetto alla richiesta del Pubblico ministero. Nel caso in esame, il ricorrente non ha dedotto che fosse mutata la contestazione in diritto o la rappresentazione degli elementi di fatto, indicati nella richiesta del Pubblico ministero, così che deve ritenersi legittimo il richiamo per relationem alla motivazione adottata dal giudice incompetente. Peraltro, il medesimo ricorrente - a fronte dell'affermazione del giudice del riesame secondo cui il Giudice competente aveva "dimostrato, ripercorrendo, sintetizzando e facendo propri tutti gli elementi indiziari una piena autonomia di valutazione" - non ha opposto, come invece sarebbe stato suo onere, alcuna considerazione specifica. Ne discende che l'ordinanza applicativa della misura non era inficiata dai vizi prospettati dal ricorrente e, dunque, il Tribunale del riesame aveva il potere di integrare la motivazione. Come ricordato dallo stesso ricorrente, infatti, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 agli artt. 292 e 309, cod. proc. Pen., sussiste il potere-dovere del predetti) Tribunale di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura cautelare, qualora questo sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata, a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante, mancando, in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti (in tal senso, tra le altre, Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, Rv. 272596; Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, Rv. 265365). Ipotesi, quest'ultima, non sussistente nella specie.
1.2 secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto afferenti alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non sono consentiti e sono privi di specificità. Il ricorrente, infatti, non si è confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato, con cui il Collegio del riesame, dopo aver rimarcato che i dati, che si traggono dal materiale investigativo, analiticamente indicati (v. f. da 3 a 11 del provvedimento impugnato), "consentono di costruire e definire í connotati dell'associazione strumentale all'attività illecita", ha puntualizzato che "la stabilità dei rapporti tra i soggetti indagati, seppure per il limitato periodo delle intercettazioni, la loro preordinazione all'organizzazione e all'attuazione in sinergia dell'attività illecita e alle operazioni necessarie per il suo svolgimento, e la destinazione stabile di mezzi alla commissione di un numero indeterminato di reati, come la carta di credito di DE RO AN e le utenze telefoniche intestate a soggetti diversi, l'effettiva frequenza nella commissione di tali reati, tutti con modalità nella sostanza ripetute e collaudate, sono tutti comprovati indici della sussistenza del gruppo criminale in contestazione al capo 1)". Siffatte argomentazioni, con cui il Tribunale ha anche dato risposta ai rilievi dedotti con l'istanza di riesame, si appalesano esaurienti, logiche, non contraddittorie e, pertanto, sono incensurabili in questa sede. Deve ricordarsi che, secondo l'orientamento che il Collegio condivide e reputa attuale anche all'esito delle modifiche normative che hanno interessato l'art. 606 c.p.p. (cui l'art. 311 c.p.p. implicitamente rinvia), nei casi in cui sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta «il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate» (Sez. un., n. 11 del 22.3.2000, Rv. 215828; Sez. IV, n. 22500 del 3.5.2007, Rv. 237012). Di contro, il ricorrente, a fronte di una motivazione ancorata al caso concreto, non manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria, ha proposto censure non consentite, che riguardano la ricostruzione dei fatti, accolta nel provvedimento impugnato, e si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
2. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e tale declaratoria comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), e tenuto conto dell'entità della colpa - della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 febbraio 2020 Il consig