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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/11/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4308 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo BONUZZI e Giulia Parte_1
CERATO contro
, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio SEBASTIANO ed CP_1
LA SO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti:
1)Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 19.12.2015 a Soave
(VR) tra e , trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Parte_1 CP_1
Comune di Soave (VR) al n. 4, parte I, anno 2015, ordinando al competente Ufficiale
di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni.
2.Con la cessazione del rapporto di coniugio e del rapporto societario le parti non avranno più reciprocamente nulla a pretendere per qualsivoglia causa o ragione dedotta o deducibile.
3.Spese legali compensate con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà
professionale.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 14.10.2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Soave il 19.12.2015, che dall'unione non erano nati figli, che il CP_1
matrimonio era entrato in irreversibile crisi, chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Chiedeva altresì che, decorso il termine di legge, il Tribunale dichiarasse lo scioglimento del matrimonio.
Con comparsa in data 27.12.2024 si costituiva in giudizio , aderendo, CP_1
sia alla domanda di separazione, che a quella di divorzio, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso indicate.
Con istanza congiunta in data 17.1.2025 i coniugi dichiaravano di aver raggiunto un
2 accordo su tutte le questioni controverse.
All'udienza del 6.2.2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c., le parti precisavano quindi conformi conclusioni.
La separazione era dichiarata con sentenza n. 317/2025.
Decorso il termine di legge, all'udienza dell'11.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano conformi conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione sulla domanda di divorzio.
La domanda di scioglimento del matrimonio formulata congiuntamente dai coniugi è
meritevole di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge dalla comparizione dei coniugi avanti il Giudice relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione, decisa con sentenza n. 317/2025, passata in giudicato;
- le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è
protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale
dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
3 a)dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Soave il 19.12.2015, alle condizioni riportate in epigrafe;
b)ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 4, parte I, anno 2015;
c)compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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