Art. 22.
Sono fatte salve le attribuzioni delle regioni che hanno competenza primaria in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare e di tutela del paesaggio, nonche' le attribuzioni delle province autonome di Trento e Bolzano.
Sono fatte salve le attribuzioni delle regioni che hanno competenza primaria in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare e di tutela del paesaggio, nonche' le attribuzioni delle province autonome di Trento e Bolzano.