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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/07/2025, n. 3092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3092 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 16600/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Tinelli Presidente
dott.ssa Claudia Gheri Giudice
dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 16600/2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, promossa da c.f. elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. PAVONI ALBA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(nato in [...] il [...]) Controparte_1
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo del 19/12/2024: “- In via principale: piaccia all'adito Tribunale dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, come peraltro già in essere fra le parti, date le condotte del CP_1
; - stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo
[...] entrambi titolari di adeguati redditi propri;
- stabilire che la figlia della coppia venga affidata in via
“super esclusiva” alla madre, per le ragioni di cui alla narrativa e che il padre possa eventualmente riprendere i contatti con la figlia solo all'esito di un positivo percorso alla genitorialità, oltre che Cont presso il ed il competenti territorialmente, e che comunque inizialmente gli incontri fra il CP_2 padre e la minore avvengano sempre tramite modalità protetta;
- il signor sia chiamato CP_1
a versare un assegno di mantenimento per la minore non inferiore ad Euro 250,00 mensili, oltre al
1 pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie alla minore. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/12/2024 parte ricorrente ha dedotto di avere contratto matrimonio civile con il resistente a Vestone (BS) il 4/1/2024, iscritto nei registri dello Stato Civile del medesimo
Comune (atto n. 1, parte I, anno 2024) e che dalla loro unione è nata la figlia (n. 31/10/2023). Per_1
La ricorrente ha rappresentato che l'affectio coniugalis è venuta meno a causa della propensione del resistente al consumo di sostanze stupefacenti e delle condotte maltrattanti e aggressive dallo stesso perpetrate ai danni della moglie le quali, acuitesi nel tempo, l'hanno infine costretta a lasciare la casa coniugale e a trasferirsi presso l'abitazione dei propri genitori unitamente alla figlia minore.
Ha dedotto, inoltre, un forte disinteresse del resistente verso i bisogni morali e materiali della famiglia e l'incapacità dello stesso di reperire una stabile occupazione lavorativa. Ha quindi concluso chiedendo: i) la pronuncia della separazione;
ii) affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa;
iii) incontri padre – figlia in forma protetta solo all'esito di un percorso, con esito positivo, di sostegno alla genitorialità oltre che presso il e il CPS territorialmente competenti;
iv) contributo per il mantenimento della minore CP_2
a carico del padre di € 250,00/mese oltre al 50% delle spese straordinarie;
v) nulla per il mantenimento reciproco dei coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
All'udienza del 4/6/2025 nessuno è comparso per il resistente e la ricorrente, sentita personalmente, ha ribadito il perpetrarsi delle condotte aggressive e moleste del coniuge nei suoi confronti (“Mio marito nonostante il divieto di avvicinamento si è recato sul mio posto di lavoro per tre volte e la misura è stata aggravata [...]” – cfr. verbale ud. 4/6/2025). Ha quindi insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni e ha chiesto che la causa fosse rimessa in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473-bis.22 c.p.c..
Il Giudice delegato, stante la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del convenuto non comparso e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza termini per gli atti conclusivi in quanto espressamente rinunciati.
***
1. Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata ogniqualvolta si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La frattura può discendere anche dalle condizioni di distacco e di disaffezione di una sola delle parti che sia verificabile in base a fattori obiettivi come la presentazione del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno quel principio di mutuo consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto matrimoniale.
Nel caso in esame, le parti vivono di fatto separate dal 28/7/2024, quando la ricorrente ha lasciato la casa coniugale, rifugiandosi presso i suoi genitori, unitamente alla figlia (cfr. ricorso introduttivo del
19/12/2024 e doc. 5).
Appare quindi evidente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, elemento posto alla base dell'affectio coniugalis, non può più essere mantenuta o ricostituita.
2 A conferma di tale circostanza è anche l'atteggiamento del resistente il quale, ancorché regolarmente intimato (cfr. deposito 19/2/2025), non ha inteso prendere parte al giudizio restando contumace.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2. Sull'affidamento della figlia minore
A sostegno della richiesta di affido esclusivo cd. rafforzato di , la ricorrente ha allegato una serie Per_1 di condotte aggressive e minacciose attuate dal resistente a suo danno.
Tali condotte sono ben compendiate nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento e obbligo di dimora assunta dal G.I.P. del Tribunale di Brescia in data 17/10/2024
e prodotta sub documento n. 5 allegato al ricorso.
In essa si dà conto del fatto che la ricorrente ha denunciato una prima volta il marito il 27/12/2023, denuncia in seguito ritirata, e successivamente ha sporto nuova querela in data 24/1/2024 (allegando di essere stata minacciata dal resistente armato di coltello con il quale avrebbe danneggiato il mobilio)
e in data 28/7/2024. Anche a seguito dell'interruzione della convivenza il resistente si è appostato nei pressi del luogo di lavoro della ricorrente, l'ha minacciata mediante l'invio di messaggi intimidatori e ha proclamato la sua intenzione di compiere atti di autolesionismo.
In conclusione il G.I.P. ha ritenuto l'esistenza di “un clima vessatorio già iniziato durante la relazione (si richiamano altresì le dichiarazioni rese in sede di s.i.t. del 6/8/24) e proseguito pochi giorni dopo rispetto all'allontanamento dall'abitazione della persona offesa” (cfr. pag. 6).
Tali elementi costituiscono, per pacifica giurisprudenza, «prova atipica» in sede civile in quanto tale non vincolante, ma comunque liberamente apprezzabile e valutabile dal Giudice ai sensi dell'art. 116
c.p.c. (cfr. Cass. Civ., n. 40796/2021 - §§ 3.1 e 3.2).
A conforto delle prospettazioni di cui al ricorso militano anche le dichiarazioni rese dalla ricorrente Per_ all'udienza del 4/6/2025 ( era molto piccola quando si è verificato l'allontanamento del padre e non sente la mancanza del genitore. Anche l'intervento dei Servizi non ha avuto alcun esito”), dalle quali emerge una perdurante assenza del padre dalla vita della figlia, abituata alla presenza della sola madre che fa fronte in via principale ai suoi bisogni morali e materiali e per la quale rappresenta il genitore di riferimento.
L'inidoneità genitoriale del resistente trova altresì indiretta conferma nella sua mancata costituzione in giudizio.
Al riguardo, si rammenta che nei procedimenti di famiglia in cui sono coinvolti interessi di soggetti terzi, quali sono quelli della prole, la contumacia del genitore non ha in sé carattere neutrale, bensì costituisce indice di indifferenza verso la sorte dei beni giuridici coinvolti e può assumere valore di argomento a sostegno della verosimiglianza della prospettazione avversaria.
Nel caso di specie, alla condotta del sig. (il quale ha ricevuto la notifica del ricorso a Controparte_1 mani proprie in data 12/2/2025) deve essere attribuito il predetto valore.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che l'adozione di un modulo di affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la minore, sicché sussistono i presupposti per disporre l'affidamento in via esclusiva di alla madre, abilitata all'assunzione delle scelte anche di maggiore rilevanza Per_1 per la vita della minore ex art. 337 quater, comma terzo, c.c..
Al modulo di affido segue il collocamento della minore presso la madre dove manterrà la residenza avendo quivi radicato il centro dei suoi affari ed interessi.
3
3. Sul diritto di visita padre - figlia
Con riferimento agli incontri padre - figlia, si osserva che l'allontanamento del genitore dalla casa familiare è stato disposto con ordinanza del 17/10/2024 allorquando (n. 31/10/2023) non aveva Per_1 neppure un anno e la convivenza non è più ripresa (tanto che il resistente risulta detenuto a seguito di un aggravamento della misura cautelare).
Alla luce di ciò si ritiene che il rapporto tra il padre e sia allo stato pressoché inesistente avendo Per_1 essa da sempre convissuto con la madre, sicché la ripresa dei rapporti padre-figlia potrà avvenire solo all'esito di un percorso di recupero della genitorialità e previa prova dell'astinenza del sig. CP_1
, così da garantire un accesso graduale e mediato del genitore alla figlia anche in considerazione
[...] della tenera età di quest'ultima.
4. Sul mantenimento della figlia minore
Per quanto concerne il mantenimento di , giova premettere che tale obbligazione deriva dalla Per_1 semplice instaurazione del rapporto di filiazione.
Sul punto si è espressa la Suprema Corte di Cassazione nei seguenti termini: “l'obbligo del genitore non collocatario di versare il contributo mensile per il mantenimento della prole sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del genitore, il quale ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli per consentire alla prole di condurre una vita dignitosa” (cfr. Cass. Civ. sez. 6, n. 24460/2021).
L'assenza di informazioni aggiornate sulla situazione reddituale del padre non può esonerare lo stesso dall'onere di contribuire al mantenimento della prole (cfr. Cass. Pen. sez. 6, n. 39411/2017).
Ciò posto e venendo al caso di specie si osserva quanto segue. La ricorrente risulta assunta a tempo indeterminato come ausiliario socio-assistenziale a far data dall'1/1/2022 (doc. 7) percependo una retribuzione mensile media netta, calcolata sull'ultimo triennio, di € 1.252,61 (doc. 8) e non è gravata da oneri alloggiativi in quanto ospite dei genitori (doc. 10).
Al contrario il resistente, da sempre incostante nello svolgimento di attività lavorativa (cfr. ricorso -
§ 6), è attualmente detenuto presso la Casa circondariale Nerio Fischione di Brescia ove ha ricevuto la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio (cfr. deposito 19/2/2025), sicché non percepisce alcun introito.
La giurisprudenza è, tuttavia, consolidata nel ritenere che la quantificazione dell'assegno deve tenere conto della capacità lavorativa del soggetto onerato, la quale può presumersi in assenza di prova contraria e della sua assente contribuzione in forma diretta, nonché delle incrementali esigenze della prole in rapporto all'età (“in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione” - cfr. Cass. Civ. n. 11724/2023).
Alla luce di tali considerazioni, si reputa congruo onerare il resistente di contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo alla ricorrente la somma di € 200,00/mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT/FOI, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale sottoscritto in data 14/7/2016, cui si rinvia.
5. Sul mantenimento dei coniugi
In assenza di domanda, nulla si dispone sul mantenimento reciproco dei coniugi essendo gli stessi economicamente indipendenti.
4
6. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore della ricorrente, sulla base dei parametri ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, per una causa di valore indeterminabile – complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 16600/2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi sig.ri Parte_1 [...]
; Controparte_1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vestone (BS) in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di legge;
3. dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con estensione della Per_1 responsabilità genitoriale di quest'ultima all'assunzione delle scelte di maggiore interesse per la stessa ex art. 337 quater, comma terzo, c.c. ivi incluso il rilascio di documenti validi per l'espatrio;
4. conferma il collocamento prevalente della figlia minore presso la madre, dove manterrà la residenza, avendo quivi radicato il centro dei suoi affari e interessi;
5. dispone che le frequentazioni padre-figlia siano subordinante al compimento di un percorso di sostegno alla genitorialità ed alla prova dell'astinenza del resistente, nonché mediate dai
Servizi sociali al fine di reintrodurre con gradualità il genitore non collocatario nella vita di
; Per_1
6. pone a carico del padre, sig. , con decorrenza dalla data della domanda, Controparte_1
l'obbligo di corrispondere un contributo per il mantenimento della figlia di € 200,00/mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versare in favore della ricorrente, sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese. Parte_1
Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
7. nulla a titolo di mantenimento reciproco dei coniugi in assenza di domanda di parte;
8. condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi € 3.756,00 (i.e. € 1.701,00 fase di studio, € 602,00 fase introduttiva, € 1.453,00 fase decisionale) oltre al 15% a titolo di spese generali, iva, c.p.a. e accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Brescia nella Camera di Consiglio del 10/7/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Tinelli Presidente
dott.ssa Claudia Gheri Giudice
dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 16600/2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, promossa da c.f. elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. PAVONI ALBA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(nato in [...] il [...]) Controparte_1
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo del 19/12/2024: “- In via principale: piaccia all'adito Tribunale dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, come peraltro già in essere fra le parti, date le condotte del CP_1
; - stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo
[...] entrambi titolari di adeguati redditi propri;
- stabilire che la figlia della coppia venga affidata in via
“super esclusiva” alla madre, per le ragioni di cui alla narrativa e che il padre possa eventualmente riprendere i contatti con la figlia solo all'esito di un positivo percorso alla genitorialità, oltre che Cont presso il ed il competenti territorialmente, e che comunque inizialmente gli incontri fra il CP_2 padre e la minore avvengano sempre tramite modalità protetta;
- il signor sia chiamato CP_1
a versare un assegno di mantenimento per la minore non inferiore ad Euro 250,00 mensili, oltre al
1 pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie alla minore. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/12/2024 parte ricorrente ha dedotto di avere contratto matrimonio civile con il resistente a Vestone (BS) il 4/1/2024, iscritto nei registri dello Stato Civile del medesimo
Comune (atto n. 1, parte I, anno 2024) e che dalla loro unione è nata la figlia (n. 31/10/2023). Per_1
La ricorrente ha rappresentato che l'affectio coniugalis è venuta meno a causa della propensione del resistente al consumo di sostanze stupefacenti e delle condotte maltrattanti e aggressive dallo stesso perpetrate ai danni della moglie le quali, acuitesi nel tempo, l'hanno infine costretta a lasciare la casa coniugale e a trasferirsi presso l'abitazione dei propri genitori unitamente alla figlia minore.
Ha dedotto, inoltre, un forte disinteresse del resistente verso i bisogni morali e materiali della famiglia e l'incapacità dello stesso di reperire una stabile occupazione lavorativa. Ha quindi concluso chiedendo: i) la pronuncia della separazione;
ii) affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa;
iii) incontri padre – figlia in forma protetta solo all'esito di un percorso, con esito positivo, di sostegno alla genitorialità oltre che presso il e il CPS territorialmente competenti;
iv) contributo per il mantenimento della minore CP_2
a carico del padre di € 250,00/mese oltre al 50% delle spese straordinarie;
v) nulla per il mantenimento reciproco dei coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
All'udienza del 4/6/2025 nessuno è comparso per il resistente e la ricorrente, sentita personalmente, ha ribadito il perpetrarsi delle condotte aggressive e moleste del coniuge nei suoi confronti (“Mio marito nonostante il divieto di avvicinamento si è recato sul mio posto di lavoro per tre volte e la misura è stata aggravata [...]” – cfr. verbale ud. 4/6/2025). Ha quindi insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni e ha chiesto che la causa fosse rimessa in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473-bis.22 c.p.c..
Il Giudice delegato, stante la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del convenuto non comparso e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza termini per gli atti conclusivi in quanto espressamente rinunciati.
***
1. Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata ogniqualvolta si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La frattura può discendere anche dalle condizioni di distacco e di disaffezione di una sola delle parti che sia verificabile in base a fattori obiettivi come la presentazione del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno quel principio di mutuo consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto matrimoniale.
Nel caso in esame, le parti vivono di fatto separate dal 28/7/2024, quando la ricorrente ha lasciato la casa coniugale, rifugiandosi presso i suoi genitori, unitamente alla figlia (cfr. ricorso introduttivo del
19/12/2024 e doc. 5).
Appare quindi evidente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, elemento posto alla base dell'affectio coniugalis, non può più essere mantenuta o ricostituita.
2 A conferma di tale circostanza è anche l'atteggiamento del resistente il quale, ancorché regolarmente intimato (cfr. deposito 19/2/2025), non ha inteso prendere parte al giudizio restando contumace.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2. Sull'affidamento della figlia minore
A sostegno della richiesta di affido esclusivo cd. rafforzato di , la ricorrente ha allegato una serie Per_1 di condotte aggressive e minacciose attuate dal resistente a suo danno.
Tali condotte sono ben compendiate nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento e obbligo di dimora assunta dal G.I.P. del Tribunale di Brescia in data 17/10/2024
e prodotta sub documento n. 5 allegato al ricorso.
In essa si dà conto del fatto che la ricorrente ha denunciato una prima volta il marito il 27/12/2023, denuncia in seguito ritirata, e successivamente ha sporto nuova querela in data 24/1/2024 (allegando di essere stata minacciata dal resistente armato di coltello con il quale avrebbe danneggiato il mobilio)
e in data 28/7/2024. Anche a seguito dell'interruzione della convivenza il resistente si è appostato nei pressi del luogo di lavoro della ricorrente, l'ha minacciata mediante l'invio di messaggi intimidatori e ha proclamato la sua intenzione di compiere atti di autolesionismo.
In conclusione il G.I.P. ha ritenuto l'esistenza di “un clima vessatorio già iniziato durante la relazione (si richiamano altresì le dichiarazioni rese in sede di s.i.t. del 6/8/24) e proseguito pochi giorni dopo rispetto all'allontanamento dall'abitazione della persona offesa” (cfr. pag. 6).
Tali elementi costituiscono, per pacifica giurisprudenza, «prova atipica» in sede civile in quanto tale non vincolante, ma comunque liberamente apprezzabile e valutabile dal Giudice ai sensi dell'art. 116
c.p.c. (cfr. Cass. Civ., n. 40796/2021 - §§ 3.1 e 3.2).
A conforto delle prospettazioni di cui al ricorso militano anche le dichiarazioni rese dalla ricorrente Per_ all'udienza del 4/6/2025 ( era molto piccola quando si è verificato l'allontanamento del padre e non sente la mancanza del genitore. Anche l'intervento dei Servizi non ha avuto alcun esito”), dalle quali emerge una perdurante assenza del padre dalla vita della figlia, abituata alla presenza della sola madre che fa fronte in via principale ai suoi bisogni morali e materiali e per la quale rappresenta il genitore di riferimento.
L'inidoneità genitoriale del resistente trova altresì indiretta conferma nella sua mancata costituzione in giudizio.
Al riguardo, si rammenta che nei procedimenti di famiglia in cui sono coinvolti interessi di soggetti terzi, quali sono quelli della prole, la contumacia del genitore non ha in sé carattere neutrale, bensì costituisce indice di indifferenza verso la sorte dei beni giuridici coinvolti e può assumere valore di argomento a sostegno della verosimiglianza della prospettazione avversaria.
Nel caso di specie, alla condotta del sig. (il quale ha ricevuto la notifica del ricorso a Controparte_1 mani proprie in data 12/2/2025) deve essere attribuito il predetto valore.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che l'adozione di un modulo di affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la minore, sicché sussistono i presupposti per disporre l'affidamento in via esclusiva di alla madre, abilitata all'assunzione delle scelte anche di maggiore rilevanza Per_1 per la vita della minore ex art. 337 quater, comma terzo, c.c..
Al modulo di affido segue il collocamento della minore presso la madre dove manterrà la residenza avendo quivi radicato il centro dei suoi affari ed interessi.
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3. Sul diritto di visita padre - figlia
Con riferimento agli incontri padre - figlia, si osserva che l'allontanamento del genitore dalla casa familiare è stato disposto con ordinanza del 17/10/2024 allorquando (n. 31/10/2023) non aveva Per_1 neppure un anno e la convivenza non è più ripresa (tanto che il resistente risulta detenuto a seguito di un aggravamento della misura cautelare).
Alla luce di ciò si ritiene che il rapporto tra il padre e sia allo stato pressoché inesistente avendo Per_1 essa da sempre convissuto con la madre, sicché la ripresa dei rapporti padre-figlia potrà avvenire solo all'esito di un percorso di recupero della genitorialità e previa prova dell'astinenza del sig. CP_1
, così da garantire un accesso graduale e mediato del genitore alla figlia anche in considerazione
[...] della tenera età di quest'ultima.
4. Sul mantenimento della figlia minore
Per quanto concerne il mantenimento di , giova premettere che tale obbligazione deriva dalla Per_1 semplice instaurazione del rapporto di filiazione.
Sul punto si è espressa la Suprema Corte di Cassazione nei seguenti termini: “l'obbligo del genitore non collocatario di versare il contributo mensile per il mantenimento della prole sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del genitore, il quale ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli per consentire alla prole di condurre una vita dignitosa” (cfr. Cass. Civ. sez. 6, n. 24460/2021).
L'assenza di informazioni aggiornate sulla situazione reddituale del padre non può esonerare lo stesso dall'onere di contribuire al mantenimento della prole (cfr. Cass. Pen. sez. 6, n. 39411/2017).
Ciò posto e venendo al caso di specie si osserva quanto segue. La ricorrente risulta assunta a tempo indeterminato come ausiliario socio-assistenziale a far data dall'1/1/2022 (doc. 7) percependo una retribuzione mensile media netta, calcolata sull'ultimo triennio, di € 1.252,61 (doc. 8) e non è gravata da oneri alloggiativi in quanto ospite dei genitori (doc. 10).
Al contrario il resistente, da sempre incostante nello svolgimento di attività lavorativa (cfr. ricorso -
§ 6), è attualmente detenuto presso la Casa circondariale Nerio Fischione di Brescia ove ha ricevuto la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio (cfr. deposito 19/2/2025), sicché non percepisce alcun introito.
La giurisprudenza è, tuttavia, consolidata nel ritenere che la quantificazione dell'assegno deve tenere conto della capacità lavorativa del soggetto onerato, la quale può presumersi in assenza di prova contraria e della sua assente contribuzione in forma diretta, nonché delle incrementali esigenze della prole in rapporto all'età (“in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione” - cfr. Cass. Civ. n. 11724/2023).
Alla luce di tali considerazioni, si reputa congruo onerare il resistente di contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo alla ricorrente la somma di € 200,00/mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT/FOI, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale sottoscritto in data 14/7/2016, cui si rinvia.
5. Sul mantenimento dei coniugi
In assenza di domanda, nulla si dispone sul mantenimento reciproco dei coniugi essendo gli stessi economicamente indipendenti.
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6. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore della ricorrente, sulla base dei parametri ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, per una causa di valore indeterminabile – complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 16600/2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi sig.ri Parte_1 [...]
; Controparte_1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vestone (BS) in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di legge;
3. dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con estensione della Per_1 responsabilità genitoriale di quest'ultima all'assunzione delle scelte di maggiore interesse per la stessa ex art. 337 quater, comma terzo, c.c. ivi incluso il rilascio di documenti validi per l'espatrio;
4. conferma il collocamento prevalente della figlia minore presso la madre, dove manterrà la residenza, avendo quivi radicato il centro dei suoi affari e interessi;
5. dispone che le frequentazioni padre-figlia siano subordinante al compimento di un percorso di sostegno alla genitorialità ed alla prova dell'astinenza del resistente, nonché mediate dai
Servizi sociali al fine di reintrodurre con gradualità il genitore non collocatario nella vita di
; Per_1
6. pone a carico del padre, sig. , con decorrenza dalla data della domanda, Controparte_1
l'obbligo di corrispondere un contributo per il mantenimento della figlia di € 200,00/mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versare in favore della ricorrente, sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese. Parte_1
Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
7. nulla a titolo di mantenimento reciproco dei coniugi in assenza di domanda di parte;
8. condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi € 3.756,00 (i.e. € 1.701,00 fase di studio, € 602,00 fase introduttiva, € 1.453,00 fase decisionale) oltre al 15% a titolo di spese generali, iva, c.p.a. e accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Brescia nella Camera di Consiglio del 10/7/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
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