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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/09/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1193/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
udienza del 23/09/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito del deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
) in persona Parte_1 P.IVA_1
p esa dall'Avv. DAMONE LUIGI VALENTINO ) CodiceFiscale_1 ricorrente e
), rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_1 CodiceFiscale_2
. ) e dall'Avv. SBIROLI C.F._3
SABRINA C.F._4 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso ex art. 414 e 669-octies c.p.c. depositato il 05/02/2025 la Pt_2 Parte_1 conveniva innanzi questa A.G. chiedendo “- nel merito, i Controparte_1 dichiarare tto oggetto di cautela e, conseguentemente, disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 669-novies c.p.c., co. 2 e 3, la restituzione integrale delle somme indebitamente percepite dalla signora pari ed € 363.050,64 - nonché delle Parte_3 ulteriori somme che la medesima AS te costretta a versare, nelle more della definizione del presente giudizio - oltre rivalutazione ed interessi ai sensi di legge;
-nel merito, in via denegata: previo accertamento che i pagamenti effettuati dall'ASL FG nei confronti della convenuta non siano dovuti, disporre la restituzione integrale delle somme indebitamente percepite dalla signora pari ad € 363.050,64 -nonché delle ulteriori Parte_3 somme che la medesim almente costretta a versare, nelle more della definizione del presente giudizio - oltre rivalutazione ed interessi ai sensi di legge;
-in ogni caso: con vittoria integrale delle spese di lite”.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
1 Matura per la decisione, la causa è trattenuta in decisione all'esito del deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
Osserva
Con ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 31.3.2015, che ha definito il procedimento cautelare iscritto al n. 1187/2015 R.G.L. di questo Tribunale, è stato accertato il diritto della Sig.ra
- odierna resistente - ad ottenere il rimborso da parte dall di - Controparte_1 Pt_2 Pt_1
- delle spese sanitarie da lei sostenute all'estero per la cur p a da cui è affetta (Sensibilità Chimica Multipla).
La ha introdotto il presente giudizio al fine di sentire di accertare Parte_4
l'insussistenza del diritto dell'odierna resistente e, per l'effetto, di condannare quest'ultima alla restituzione delle somme già percepite in forza della citata ordinanza.
L'Ente fonda la propria pretesa su articolate argomentazioni.
In particolare, si duole della “palese insussistenza, non solo del diritto medesimo fatto valere con il procedimento cautelare promosso dalla signora ma anche dei Controparte_1 presupposti che hanno indotto il Giudice a suo tempo adito ad emettere il provvedimento cautelare, con tutte le relative conseguenze” (vedi ricorso, par. 3.1., p. 16)
Nello specifico, osserva che: “non si comprende come il magistrato, abbia potuto riconoscere la sussistenza del fumus quando risulta acclarato che la sindrome in questione non è inclusa nei livelli essenziali di assistenza ignorando completamente la normativa di riferimento nonché la ratio – chiarita ripetutamente dalla Corte Costituzionale – ad essa sottesa” (par. 3.3, pp. 18-19).
E ancora: “Riguardo al periculum invece, il giudice motiva laconicamente facendo espresso riferimento alle relazioni depositate dalla signora dalle quali però non Parte_3 emergono evidenze scientifiche ed oggettivamente valutabili in merito al fatto che la mancanza di cure presso il centro estero citato avrebbero potuto comprometterne irreparabilmente lo stato di salute, anche in considerazione del fatto che la Sensibilità Chimica Multipla è stata diagnosticata sin dal 2008” (par. 3.4, p. 25).
E' evidente come la domanda dell si sostanzi in censure alle statuizioni del Giudice della Pt_2 cautela riguardanti l'insussistenza mus boni iuris e del periculum in mora.
Censure che, tuttavia, non sono proponibili nel presente giudizio di merito: come noto, le parti del giudizio cautelare possono fare valere tali doglianze solo a mezzo reclamo ex art. 669- terdecies c.p.c. e le questioni già sottoposte al Giudice di prime cure possono essere riesaminate solo in tale sede, attesa anche la natura completamente devolutiva dell'impugnazione.
Orbene, poiché l'Ente non ha mai inteso avvalersi di tale mezzo di impugnazione, deve concludersi che sulle statuizioni oggetto di censura si è oramai formato il giudicato cautelare e che, pertanto, sono intangibili ove si pretenda un diverso giudizio basato sulle medesime circostanze già sottoposte al vaglio del giudice del cautelare.
Peraltro, la previsione di un mezzo di impugnazione ad hoc escluda che la parte soccombente nella fase cautelare possa censurare l'ordinanza per la prima volta nel corso del giudizio di merito.
Tantomeno l'atto introduttivo del presente giudizio può considerarsi un reclamo ex art. 669- terdecies c.p.c., poiché qualificato diversamente da parte ricorrente, e, anche a volerlo considerare tale, sarebbe inammissibile in quanto proposto ben oltre il termine perentorio di Legge.
2 Altresì, l'esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche soggettive esclude che la parte soccombente nella fase cautelare possa introdurre il giudizio a cognizione piena “ad nutum”, sebbene il procedimento d'urgenza non sia sottoposto alle decadenze di cui all'art. 669-novies, comma 1, c.p.c.
Per le ragioni illustrate, pertanto, il ricorso è inammissibile.
L'Ente sostiene altresì che l'odierna resistente non avrebbe diritto al rimborso delle spese sostenute per le cure erogate all'estero in quanto la patologia di cui quest'ultima soffre (la Sensibilità Chimica Multipla) non rientrerebbe nei L.E.A. e, l'inclusione della malattia in essi sarebbe requisito indefettibile per poter beneficiare del rimborso dal S.S.N.
Dagli atti di causa emerge, tuttavia, come detto requisito sia stato introdotto dall'art. 61 del D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 e dunque successivamente alla pronuncia dell'ordinanza cautelare, alla cui data la disciplina del rimborso delle spese sostenute per prestazioni sanitarie eseguite all'estero era regolata dall'art. 3 del D.M. del 3 novembre 1989, che non subordinava il diritto al rimborso all'inclusione della patologia nei L.E.A.
L' ha quindi allegato un mutamento delle circostanze rispetto alla situazione Parte_4
e a della definizione giudizio cautelare;
precisamente l'insorgenza di un nuovo fatto impeditivo, che tuttavia non può essere dedotto nel presente giudizio di merito.
Come noto, siffatte evenienze possono essere fatte valere esclusivamente con istanza di revoca o modifica ex art. 669-decies c.p.c. e la previsione di un mezzo di gravame ad hoc e deve pertanto esclude che le parti possano dedurre sopravvenienze per la prima volta nel giudizio di merito.
A tale regola può farsi eccezione soltanto qualora le circostanze nuove si palesino in un momento successivo alla definizione del giudizio di revoca o modifica.
Tuttavia, deve escludersi che, anche a tal fine, possa introdursi il giudizio a cognizione piena senza alcuna preclusione temporale, per le stesse esigenze di stabilità delle situazioni giuridiche soggettive di cui sopra.
Orbene, appare evidente che le deduzioni fatte dalla non possono considerarsi Parte_4 ammissibili, poiché tra l'introduzione dell'ulteriore taurazione del giudizio di merito sono trascorsi circa nove anni.
Da ultimo, preme evidenziare come le argomentazioni dell'Ente sulla necessità di rimuovere il provvedimento in quanto d'ostacolo all'attuazione del c.d. “Piano di Rientro” siano infondate, in quanto, nel bilanciamento di interessi confliggenti la regolarità dei conti pubblici è recessiva rispetto alla tutela del diritto alla salute.
Come ribadito a più riprese dalla Corte Costituzionale, infatti, “la tutela del diritto alla salute non può non subire i condizionamenti che lo stesso legislatore incontra nel distribuire le risorse finanziarie delle quali dispone», con la precisazione che «le esigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana» (nello stesso senso, sentenze n. 267 del 1998, n. 416 del 1995, n. 304 e n. 218 del 1994, n. 247 del 1992 e n. 455 del 1990; da ultimo sentenza n. 203 del 2016).
Anche sotto tale profilo, il ricorso è inammissibile.
L'inammissibilità della domanda di accertamento negativo implica il rigetto della domanda di restituzione delle somme percepite dalla resistente in forza dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 29.3.2015.
3 Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di delle spese Controparte_1 di lite, che liquida in € 4.638,00 per compensi professio erali (15%) IVA e CPA come per legge. Con attribuzione.
Foggia, 23 settembre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
udienza del 23/09/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito del deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
) in persona Parte_1 P.IVA_1
p esa dall'Avv. DAMONE LUIGI VALENTINO ) CodiceFiscale_1 ricorrente e
), rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_1 CodiceFiscale_2
. ) e dall'Avv. SBIROLI C.F._3
SABRINA C.F._4 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso ex art. 414 e 669-octies c.p.c. depositato il 05/02/2025 la Pt_2 Parte_1 conveniva innanzi questa A.G. chiedendo “- nel merito, i Controparte_1 dichiarare tto oggetto di cautela e, conseguentemente, disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 669-novies c.p.c., co. 2 e 3, la restituzione integrale delle somme indebitamente percepite dalla signora pari ed € 363.050,64 - nonché delle Parte_3 ulteriori somme che la medesima AS te costretta a versare, nelle more della definizione del presente giudizio - oltre rivalutazione ed interessi ai sensi di legge;
-nel merito, in via denegata: previo accertamento che i pagamenti effettuati dall'ASL FG nei confronti della convenuta non siano dovuti, disporre la restituzione integrale delle somme indebitamente percepite dalla signora pari ad € 363.050,64 -nonché delle ulteriori Parte_3 somme che la medesim almente costretta a versare, nelle more della definizione del presente giudizio - oltre rivalutazione ed interessi ai sensi di legge;
-in ogni caso: con vittoria integrale delle spese di lite”.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
1 Matura per la decisione, la causa è trattenuta in decisione all'esito del deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
Osserva
Con ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 31.3.2015, che ha definito il procedimento cautelare iscritto al n. 1187/2015 R.G.L. di questo Tribunale, è stato accertato il diritto della Sig.ra
- odierna resistente - ad ottenere il rimborso da parte dall di - Controparte_1 Pt_2 Pt_1
- delle spese sanitarie da lei sostenute all'estero per la cur p a da cui è affetta (Sensibilità Chimica Multipla).
La ha introdotto il presente giudizio al fine di sentire di accertare Parte_4
l'insussistenza del diritto dell'odierna resistente e, per l'effetto, di condannare quest'ultima alla restituzione delle somme già percepite in forza della citata ordinanza.
L'Ente fonda la propria pretesa su articolate argomentazioni.
In particolare, si duole della “palese insussistenza, non solo del diritto medesimo fatto valere con il procedimento cautelare promosso dalla signora ma anche dei Controparte_1 presupposti che hanno indotto il Giudice a suo tempo adito ad emettere il provvedimento cautelare, con tutte le relative conseguenze” (vedi ricorso, par. 3.1., p. 16)
Nello specifico, osserva che: “non si comprende come il magistrato, abbia potuto riconoscere la sussistenza del fumus quando risulta acclarato che la sindrome in questione non è inclusa nei livelli essenziali di assistenza ignorando completamente la normativa di riferimento nonché la ratio – chiarita ripetutamente dalla Corte Costituzionale – ad essa sottesa” (par. 3.3, pp. 18-19).
E ancora: “Riguardo al periculum invece, il giudice motiva laconicamente facendo espresso riferimento alle relazioni depositate dalla signora dalle quali però non Parte_3 emergono evidenze scientifiche ed oggettivamente valutabili in merito al fatto che la mancanza di cure presso il centro estero citato avrebbero potuto comprometterne irreparabilmente lo stato di salute, anche in considerazione del fatto che la Sensibilità Chimica Multipla è stata diagnosticata sin dal 2008” (par. 3.4, p. 25).
E' evidente come la domanda dell si sostanzi in censure alle statuizioni del Giudice della Pt_2 cautela riguardanti l'insussistenza mus boni iuris e del periculum in mora.
Censure che, tuttavia, non sono proponibili nel presente giudizio di merito: come noto, le parti del giudizio cautelare possono fare valere tali doglianze solo a mezzo reclamo ex art. 669- terdecies c.p.c. e le questioni già sottoposte al Giudice di prime cure possono essere riesaminate solo in tale sede, attesa anche la natura completamente devolutiva dell'impugnazione.
Orbene, poiché l'Ente non ha mai inteso avvalersi di tale mezzo di impugnazione, deve concludersi che sulle statuizioni oggetto di censura si è oramai formato il giudicato cautelare e che, pertanto, sono intangibili ove si pretenda un diverso giudizio basato sulle medesime circostanze già sottoposte al vaglio del giudice del cautelare.
Peraltro, la previsione di un mezzo di impugnazione ad hoc escluda che la parte soccombente nella fase cautelare possa censurare l'ordinanza per la prima volta nel corso del giudizio di merito.
Tantomeno l'atto introduttivo del presente giudizio può considerarsi un reclamo ex art. 669- terdecies c.p.c., poiché qualificato diversamente da parte ricorrente, e, anche a volerlo considerare tale, sarebbe inammissibile in quanto proposto ben oltre il termine perentorio di Legge.
2 Altresì, l'esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche soggettive esclude che la parte soccombente nella fase cautelare possa introdurre il giudizio a cognizione piena “ad nutum”, sebbene il procedimento d'urgenza non sia sottoposto alle decadenze di cui all'art. 669-novies, comma 1, c.p.c.
Per le ragioni illustrate, pertanto, il ricorso è inammissibile.
L'Ente sostiene altresì che l'odierna resistente non avrebbe diritto al rimborso delle spese sostenute per le cure erogate all'estero in quanto la patologia di cui quest'ultima soffre (la Sensibilità Chimica Multipla) non rientrerebbe nei L.E.A. e, l'inclusione della malattia in essi sarebbe requisito indefettibile per poter beneficiare del rimborso dal S.S.N.
Dagli atti di causa emerge, tuttavia, come detto requisito sia stato introdotto dall'art. 61 del D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 e dunque successivamente alla pronuncia dell'ordinanza cautelare, alla cui data la disciplina del rimborso delle spese sostenute per prestazioni sanitarie eseguite all'estero era regolata dall'art. 3 del D.M. del 3 novembre 1989, che non subordinava il diritto al rimborso all'inclusione della patologia nei L.E.A.
L' ha quindi allegato un mutamento delle circostanze rispetto alla situazione Parte_4
e a della definizione giudizio cautelare;
precisamente l'insorgenza di un nuovo fatto impeditivo, che tuttavia non può essere dedotto nel presente giudizio di merito.
Come noto, siffatte evenienze possono essere fatte valere esclusivamente con istanza di revoca o modifica ex art. 669-decies c.p.c. e la previsione di un mezzo di gravame ad hoc e deve pertanto esclude che le parti possano dedurre sopravvenienze per la prima volta nel giudizio di merito.
A tale regola può farsi eccezione soltanto qualora le circostanze nuove si palesino in un momento successivo alla definizione del giudizio di revoca o modifica.
Tuttavia, deve escludersi che, anche a tal fine, possa introdursi il giudizio a cognizione piena senza alcuna preclusione temporale, per le stesse esigenze di stabilità delle situazioni giuridiche soggettive di cui sopra.
Orbene, appare evidente che le deduzioni fatte dalla non possono considerarsi Parte_4 ammissibili, poiché tra l'introduzione dell'ulteriore taurazione del giudizio di merito sono trascorsi circa nove anni.
Da ultimo, preme evidenziare come le argomentazioni dell'Ente sulla necessità di rimuovere il provvedimento in quanto d'ostacolo all'attuazione del c.d. “Piano di Rientro” siano infondate, in quanto, nel bilanciamento di interessi confliggenti la regolarità dei conti pubblici è recessiva rispetto alla tutela del diritto alla salute.
Come ribadito a più riprese dalla Corte Costituzionale, infatti, “la tutela del diritto alla salute non può non subire i condizionamenti che lo stesso legislatore incontra nel distribuire le risorse finanziarie delle quali dispone», con la precisazione che «le esigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana» (nello stesso senso, sentenze n. 267 del 1998, n. 416 del 1995, n. 304 e n. 218 del 1994, n. 247 del 1992 e n. 455 del 1990; da ultimo sentenza n. 203 del 2016).
Anche sotto tale profilo, il ricorso è inammissibile.
L'inammissibilità della domanda di accertamento negativo implica il rigetto della domanda di restituzione delle somme percepite dalla resistente in forza dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 29.3.2015.
3 Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di delle spese Controparte_1 di lite, che liquida in € 4.638,00 per compensi professio erali (15%) IVA e CPA come per legge. Con attribuzione.
Foggia, 23 settembre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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