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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI LEO ROBERTO NUNZIO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 314/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 In Ricorrente 2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 Avv. - CF Difensore 1
Rappresentato da Rappresentante_1 Legale Rappresentante E Liquidatore -
CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Difensore 2 - Corso Xviii Agosto, 46 (p.zo Uff. G 85100 Difensore_2 PZ
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Difensore 3 - Difensore 4 Settembre N. Difensore_5 75100 Difensore _3 MT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720250010966888000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 19/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR 314/2025
FATTO
Con atto del 14/02/2025, la "Ricorrente_1( in liquidazione )", presentava ricorso avverso cartella di pagamento, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), richiedente il pagamento di € 860,35
a titolo di "doppio contributo unificato".
Specificato che il debito deriva dalla sentenza n. 416/2021 della Corte d'Appello di Potenza, che aveva rigettato un precedente appello della società, condannandola al pagamento di tale sanzione processuale, questa asseriva l'inesistenza del debito precisando che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.
3429/2024 (pubblicata il 28.12.2024), ha cassato con rinvio la anzidetta sentenza della Corte d'Appello di Potenza, su cui si fondava la cartella in questione e sostenendo che, essendo stata la sentenza presupposto annullata con effetto retroattivo (ex tunc), prima ancora dell'emissione della cartella
(notificata a settembre 2025), il titolo esecutivo de quo è venuto meno e pertanto la stessa andava automaticamente annullata.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio resistendo al ricorso ed eccependo (Difetto di legittimazione passiva), di non essere responsabile per il merito della pretesa essendo solo un mero esecutore che riscuote somme iscritte a ruolo dall'Ente Impositore (in questo caso, il Ministero della
Giustizia), è estranea alla formazione del ruolo e quindi non possibilitata di verificare la validità degli atti a monte.
Dichiarando che l'unico soggetto legittimato a rispondere sulla sussistenza del credito è il Ministero della Giustizia, l'ADER si opponeva alla richiesta di sospensione cautelare della cartella e, sostenendo che non vi era pericolo di alcun danno grave e irreparabile, definiva le doglianze pretestuose ecc. per cui, nel chiedere il rigetto del ricorso concludeva aggiungendo circa la, comunque, estromissione dalla condanna alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia tributaria di 1°grado di Matera, visto l'atto che precede ed esaminata la documentazione allegata accoglie il ricorso poiché fondato in fatto e i diritto.
Premettendo che la pretesa creditoria, azionata con la cartella di pagamento impugnata, si fonda esclusivamente sulla statuizione contenuta nella sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 416/2021.
e che tale pronuncia è stata tuttavia cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione in data antecedente
(28.12.2024) all'emissione e alla notifica della cartella di pagamento stessa, si può addivenire che: In ossequio ai principi generali del diritto, “la cassazione di una sentenza ne determina la definitiva rimozione dal mondo giuridico con effetto retroattivo (ex tunc), privandola di ogni efficacia e travolgendo gli effetti accessori da essa prodotti, ivi compresa la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato".
Conseguendone pertanto, che il presupposto impositivo è venuto meno ancor prima della formazione del ruolo, integrando un fatto estintivo della pretesa che rende l'atto di riscossione radicalmente illegittimo per totale e originaria carenza del diritto di credito, si può convenire che la resistente
Amministrazione creditrice avrebbe dovuto procedere d'ufficio allo sgravio della cartella a seguito della cassazione della sentenza.
Sottolineando che, ad ogni modo, circa l'eccezione sollevata dalla stessa ADER, merita accoglimento quanto evidenziato in riferimento alla propria estraneità ai vizi sostanziali della pretesa, essendo soggetto a cui è solo affidato il servizio di riscossione dei ruoli formati dall'Ente impositore, il quale rimane il solo titolare della pretesa creditoria, si può in effetti riconoscere che l'espletamento dei propri compiti è avvenuto senza poter sindacare le ragioni della pretesa di cui sopra e/o intervenire per l'annullamento del carico tributario( competenza esclusiva dell'ente creditore) per cui, nell'annullare l'atto impugnato (cartella di pagamento n. 067 2025 00109668 88/000 )e dichiarare l'estromissione dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione da eventuale condanna alle spese di giudizio, stante il difetto di legittimazione passiva in merito ai vizi sostanziali eccepiti, si ribadisce il presente decisum specificando che le spese del giudizio vanno, comunque, compensate attesa l'obbiettiva particolarità della questione intrapresa.
P.Q.M.
Accoglie
il ricorso e copensa le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI LEO ROBERTO NUNZIO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 314/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 In Ricorrente 2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 Avv. - CF Difensore 1
Rappresentato da Rappresentante_1 Legale Rappresentante E Liquidatore -
CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Difensore 2 - Corso Xviii Agosto, 46 (p.zo Uff. G 85100 Difensore_2 PZ
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Difensore 3 - Difensore 4 Settembre N. Difensore_5 75100 Difensore _3 MT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720250010966888000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 19/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR 314/2025
FATTO
Con atto del 14/02/2025, la "Ricorrente_1( in liquidazione )", presentava ricorso avverso cartella di pagamento, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), richiedente il pagamento di € 860,35
a titolo di "doppio contributo unificato".
Specificato che il debito deriva dalla sentenza n. 416/2021 della Corte d'Appello di Potenza, che aveva rigettato un precedente appello della società, condannandola al pagamento di tale sanzione processuale, questa asseriva l'inesistenza del debito precisando che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.
3429/2024 (pubblicata il 28.12.2024), ha cassato con rinvio la anzidetta sentenza della Corte d'Appello di Potenza, su cui si fondava la cartella in questione e sostenendo che, essendo stata la sentenza presupposto annullata con effetto retroattivo (ex tunc), prima ancora dell'emissione della cartella
(notificata a settembre 2025), il titolo esecutivo de quo è venuto meno e pertanto la stessa andava automaticamente annullata.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio resistendo al ricorso ed eccependo (Difetto di legittimazione passiva), di non essere responsabile per il merito della pretesa essendo solo un mero esecutore che riscuote somme iscritte a ruolo dall'Ente Impositore (in questo caso, il Ministero della
Giustizia), è estranea alla formazione del ruolo e quindi non possibilitata di verificare la validità degli atti a monte.
Dichiarando che l'unico soggetto legittimato a rispondere sulla sussistenza del credito è il Ministero della Giustizia, l'ADER si opponeva alla richiesta di sospensione cautelare della cartella e, sostenendo che non vi era pericolo di alcun danno grave e irreparabile, definiva le doglianze pretestuose ecc. per cui, nel chiedere il rigetto del ricorso concludeva aggiungendo circa la, comunque, estromissione dalla condanna alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia tributaria di 1°grado di Matera, visto l'atto che precede ed esaminata la documentazione allegata accoglie il ricorso poiché fondato in fatto e i diritto.
Premettendo che la pretesa creditoria, azionata con la cartella di pagamento impugnata, si fonda esclusivamente sulla statuizione contenuta nella sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 416/2021.
e che tale pronuncia è stata tuttavia cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione in data antecedente
(28.12.2024) all'emissione e alla notifica della cartella di pagamento stessa, si può addivenire che: In ossequio ai principi generali del diritto, “la cassazione di una sentenza ne determina la definitiva rimozione dal mondo giuridico con effetto retroattivo (ex tunc), privandola di ogni efficacia e travolgendo gli effetti accessori da essa prodotti, ivi compresa la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato".
Conseguendone pertanto, che il presupposto impositivo è venuto meno ancor prima della formazione del ruolo, integrando un fatto estintivo della pretesa che rende l'atto di riscossione radicalmente illegittimo per totale e originaria carenza del diritto di credito, si può convenire che la resistente
Amministrazione creditrice avrebbe dovuto procedere d'ufficio allo sgravio della cartella a seguito della cassazione della sentenza.
Sottolineando che, ad ogni modo, circa l'eccezione sollevata dalla stessa ADER, merita accoglimento quanto evidenziato in riferimento alla propria estraneità ai vizi sostanziali della pretesa, essendo soggetto a cui è solo affidato il servizio di riscossione dei ruoli formati dall'Ente impositore, il quale rimane il solo titolare della pretesa creditoria, si può in effetti riconoscere che l'espletamento dei propri compiti è avvenuto senza poter sindacare le ragioni della pretesa di cui sopra e/o intervenire per l'annullamento del carico tributario( competenza esclusiva dell'ente creditore) per cui, nell'annullare l'atto impugnato (cartella di pagamento n. 067 2025 00109668 88/000 )e dichiarare l'estromissione dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione da eventuale condanna alle spese di giudizio, stante il difetto di legittimazione passiva in merito ai vizi sostanziali eccepiti, si ribadisce il presente decisum specificando che le spese del giudizio vanno, comunque, compensate attesa l'obbiettiva particolarità della questione intrapresa.
P.Q.M.
Accoglie
il ricorso e copensa le spese.