Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 60
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Carenza del presupposto impositivo

    La Corte ha ritenuto che la cassazione con rinvio della sentenza di appello, su cui si fondava la cartella, ha determinato la rimozione della stessa con effetto retroattivo, privandola di ogni efficacia e travolgendo gli effetti accessori, inclusa la condanna al pagamento del contributo unificato. Pertanto, il presupposto impositivo è venuto meno prima della formazione del ruolo, rendendo l'atto di riscossione illegittimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 60
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera
    Numero : 60
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo