Art. 2.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella B).
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella B).