Articolo 13 della Legge 12 dicembre 2002, n. 273
Articolo 12Articolo 14
Versione
29 dicembre 2002
Art. 13. (Interventi in favore delle produzioni
di ceramiche artistiche e di qualita)
1. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualita', in linea con gli obiettivi fissati dalla legge 9 luglio 1990, n. 188 , e' autorizzata la spesa di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 2.590.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
2. I criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro delle attivita' produttive con decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990 .
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 1.033.000 euro per l'anno 2002 e 2.590.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Nota all' art. 13:
- La legge 9 luglio 1990, n. 188 reca: "Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualita'". L'art. 4 cosi' recita:
"Art. 4 (Istituzione e compiti del Consiglio nazionale ceramico). - 1. E' istituito il Consiglio nazionale ceramico con il compito di tutelare la ceramica artistica e tradizionale, valorizzandone il patrimonio storico e culturale tradizionale nonche' i modelli e i decori tipici, e la ceramica di qualita'.
2. Il Consiglio:
a) individua e delimita, entro un anno dal suo insediamento, previa consultazione con le regioni e con gli enti interessati, le zone del territorio nazionale nelle quali e' in atto una affermata produzione di ceramica artistica e tradizionale eventualmente comprendendovi - in caso di comprovate e storiche situazioni - anche quelle aree contigue in cui vi sia una produzione ceramica che per tipologie, caratteri e qualita' sia ad essa riconducibile;
b) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di ciascuna zona individuata, indicando il comune presso il quale avra' sede il comitato di disciplinare;
c) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica di qualita';
d) designa, sentite le organizzazioni dei produttori piu' rappresentative e la regione interessata i suoi rappresentanti nei comitati di disciplinare di cui all'art. 7;
e) apporta, quando ne riscontri l'opportunita', le variazioni e gli aggiornamenti dei disciplinari di produzione con la procedura adottata per la formazione degli stessi;
f) esamina i ricorsi di cui all'art. 7, comma 7, e adotta le decisioni ritenute opportune;
g) vigila sull'applicazione della presente legge e sull'osservanza dei disciplinari di produzione;
h) collabora alle iniziative di studio e di promozione dirette a conseguire la valorizzazione delle produzioni tutelate. In particolare, d'intesa con le regioni e i comuni interessati, promuove l'istituzione di una Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana, con manifestazioni divulgative, culturali e di commercializzazione da tenersi alternativamente in una localita' ceramica del Mezzogiorno e in una dell'Italia centro-settentrionale;
i) concorre, in Italia e all'estero, a tutelare la ceramica artistica e tradizionale italiana nonche' quella di qualita', coordinando la propria attivita' con le regioni, lo Stato, i consorzi o enti ceramici e ogni altro ente od organismo interessato;
l) puo' svolgere gli altri compiti che vengano ad esso affidati per il migliore raggiungimento delle sue finalita' istituzionali.
3. Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il Consiglio effettua le indagini che ritiene opportune, ivi compresa l'audizione degli interessati e dei rispettivi consulenti tecnici.".
Entrata in vigore il 29 dicembre 2002