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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1692/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VISCONT MARCO, Presidente e Relatore
GUARDIANO ALFREDO, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5010/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Via Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 588/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 3 e pubblicata il 23/04/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240010272025000 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 963/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'originario ricorso ritualmente introdotto, la parte ricorrente in epigrafe, esercente l'attività di avvocato, esponeva di avere avuto notificata, in data 26/11/2024, la cartella di pagamento n. 017 2024 00102720 25 dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione, avente ad oggetto IRAP per conto della Direzione Provinciale di
Benevento dell'Agenzia delle Entrate, per l'anno di imposta 2021.
Faceva rilevare di non essere tenuta al pagamento dell'IRAP richiesta per carenza del presupposto impositivo in quanto svolge l'attività libero-professionale di avvocato in proprio, senza dipendenti e organizzazione e con gli strumenti necessari per tale attività, con un basso reddito percepito e con poche spese, come già accertato processualmente anche per altri anni di imposta.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Benevento che chiedeva il rigetto del ricorso, ritenendo di aver operato legittimamente e di aver motivato la propria valutazione in quanto l'IRAP è dovuta, avendo la contribuente una organizzazione ben sviluppata.
Con sentenza n. 588/3/25 del 27.03.2025, depositata in data 23.04.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento accoglieva il ricorso e condannava l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, che liquidava in € 300,00, oltre accessori, asserendo tra l'altro che: “vista la prova offerta dalla ricorrente per il tramite della documentazione prodotta (in particolare, la dichiarazione dei redditi e il quadro IRAP per l'anno in contestazione, il registro del beni strumentali, la cartella impugnata), effettivamente ella non è soggetto passivo ai fini IRAP;
invero, la ricorrente è un lavoratore autonomo (svolge l'attività libero- professionale di avvocato), lavora in proprio, senza dipendenti, senza una struttura e organizzazione sviluppate, con un volume d'affari e un reddito prodotto non elevati, e con spese non elevate”.
Proponeva, quindi, appello l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Benevento che instava per la riforma integrale della sentenza gravata.
In particolare, censurava l'estrema laconicità della motivazione fornita dalla CGT di primo grado, quindi affermava che: “la CGT di primo grado non ha applicato i principi stabiliti dall'evoluzione giurisprudenziale in materia di Irap secondo cui ricorre il presupposto quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione …;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui … .
Richiamava, quindi, l'orientamento della S.C. secondo cui le spese sostenute dal professionista per i lavori di ristrutturazione e l'arredo afferenti i locali adibiti all'esercizio dell'attività sono certamente inerenti l'attività medesima, tanto più quando il contribuente ha dedotto fiscalmente le relative quote di ammortamento.
Si costituiva anche in questo grado di appello la parte contribuente con memoria di stile del 28.07.2025.
Con successiva memoria difensiva del 11.02.2026 ribadiva la fondatezza delle proprie ragioni ed in particolare faceva rilevare che nel corso dell'esercizio 2021, aveva proceduto all'acquisto esclusivamente di una modesta autovettura Fiat 500 L, utilizzata sia per l'attività libero professionale, sia ad uso personale che aveva determinato un modesto incremento del valore dei beni strumentali. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio come ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, “Presupposto dell'imposta
è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 156 del 10/05/2001, nel rigettare le censure di incostituzionalità prospettate, sotto diversi profili, delle norme del suddetto D. Lgs., ha ribadito il principio secondo il quale
“rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non arbitrarietà, la determinazione dei singoli fatti espressivi della capacità contributiva che può essere desunta da qualsiasi indice che sia rivelatore di ricchezza e non solamente dal reddito individuale”.
Nel caso dell'IRAP, secondo la Corte, il legislatore ha individuato, quale nuovo indice di capacità contributiva, il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, che rappresenta nuova ricchezza creata dalla singola unità produttiva e che viene assoggettata ad IRAP, prima che sia distribuita al fine di remunerare i diversi fattori della produzione.
Nel caso in esame, la parte contribuente svolge la professione di avvocato in proprio e senza dipendenti.
Per l'anno in oggetto aveva dedotto quote d'ammortamento per € 6.545,00 per le attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività. Dal registro dei beni ammortizzabili emergeva che la spesa di rilevante entità riguardava la ristrutturazione dell'immobile adibito all'attività professionale e l'acquisto di mobili e arredi pari a circa € 60.000.
Tanto premesso osserva questo Collegio come la questione dell'esistenza di un'autonoma organizzazione abbia formato oggetto di numerosissime pronunce da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità che sono di sovente pervenute a conclusioni tra loro in contrasto.
Le sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U., Sentenza n. 9451 del 10/05/2016) sono intervenute a fare un po' di chiarezza sulla questione.
Si evince dalla predetta decisione che in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'autonoma organizzazione richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
A tale conclusione sono pervenuti rilevando che se fra "gli elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell'interessato, potenziandone le possibilità necessarie", accanto ai beni strumentali vi sono i mezzi
"personali" di cui egli può avvalersi per lo svolgimento dell'attività; perché questi davvero rechino ad essa un apporto significativo occorre che le mansioni svolte dal collaboratore non occasionale concorrano o si combinino con quel che è il proprium della specifica attività diretta allo scambio di beni o di servizi, di cui fa discorso il D.Lgs. n. 946 del 1997, art. 2, e ciò vale tanto per il professionista che per l'esercente l'arte, come, più in generale, per il lavoratore autonomo ovvero per le figure "di confine" individuate nel corso degli anni dalla giurisprudenza. E' infatti in tali casi che può parlarsi, per usare l'espressione del giudice delle leggi, di
"valore aggiunto" o, per dirla con le pronunce della sezione tributaria del 2007, di "quel qualcosa in più".
Diversa incidenza assume perciò l'avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico. Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali "eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione" non può che valere per il fattore lavoro, la cui soglia minima si arresta all'impiego di un collaboratore.
Non occorre, quindi, che si tratti di una struttura d'importanza prevalente rispetto al lavoro del titolare o addirittura in grado di generare profitti anche senza di lui, ma è sufficiente che vi sia un insieme tale da porre il professionista in una condizione più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato senza di esso. La maggiore o minore consistenza di tale insieme non è dunque importante purché, ben s'intende, si tratti di fattori che non siano tutto sommato trascurabili, bensì capaci di fornire un effettivo qualcosa in più al lavoratore autonomo. L'indagine sull'esistenza di tale qualcosa in più costituisce senza dubbio un accertamento di fatto che il giudice di merito dovrà compiere caso per caso sulla base di una valutazione di natura non soltanto logica, ma anche socio-economica, perché l'assenza di una struttura produttiva non può essere intesa nel senso radicale di totale mancanza di qualsiasi supporto, ma neppure in quello di particolare rilevanza o, peggio, di prevalenza dei beni e/o del lavoro altrui su quello del titolare. Per far sorgere l'obbligo di pagamento del tributo basta infatti, l'esistenza di un apparato che non sia sostanzialmente ininfluente, ovverosia di un quid pluris che secondo il comune sentire, del quale il giudice di merito è portatore ed interprete, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista. Si deve cioè trattare di un qualcosa in più la cui disponibilità non sia, in definitiva, irrilevante perché capace, come lo studio o i collaboratori, di rendere più efficace o produttiva l'attività.
Applicando questi principi al caso in esame deve pervenirsi al rigetto dell'appello dell'Ufficio ed alla conferma della sentenza gravata.
La contribuente, infatti, come detto, svolge la professione di avvocato, in proprio e senza avvalersi della collaborazione di alcun dipendente. Le quote di ammortamento per beni strumentali, indiscutibilmente significative, sono da ricondurre, per come riferito dallo stesso Ufficio, alle spese per la ristrutturazione e l'arredo dell'immobile adibito all'attività professionale.
Ebbene, ad avviso di questo Organo del gravame, non pare che tale singolare struttura organizzativa (in assenza di dipendenti) costituisca quel "valore aggiunto" o "quel qualcosa in più" idoneo ad arrecare un significativo apporto ed ausilio all'attività esercitata tale da porre il professionista in una condizione più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato senza di esso.
L'obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VISCONT MARCO, Presidente e Relatore
GUARDIANO ALFREDO, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5010/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Via Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 588/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 3 e pubblicata il 23/04/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240010272025000 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 963/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'originario ricorso ritualmente introdotto, la parte ricorrente in epigrafe, esercente l'attività di avvocato, esponeva di avere avuto notificata, in data 26/11/2024, la cartella di pagamento n. 017 2024 00102720 25 dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione, avente ad oggetto IRAP per conto della Direzione Provinciale di
Benevento dell'Agenzia delle Entrate, per l'anno di imposta 2021.
Faceva rilevare di non essere tenuta al pagamento dell'IRAP richiesta per carenza del presupposto impositivo in quanto svolge l'attività libero-professionale di avvocato in proprio, senza dipendenti e organizzazione e con gli strumenti necessari per tale attività, con un basso reddito percepito e con poche spese, come già accertato processualmente anche per altri anni di imposta.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Benevento che chiedeva il rigetto del ricorso, ritenendo di aver operato legittimamente e di aver motivato la propria valutazione in quanto l'IRAP è dovuta, avendo la contribuente una organizzazione ben sviluppata.
Con sentenza n. 588/3/25 del 27.03.2025, depositata in data 23.04.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento accoglieva il ricorso e condannava l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, che liquidava in € 300,00, oltre accessori, asserendo tra l'altro che: “vista la prova offerta dalla ricorrente per il tramite della documentazione prodotta (in particolare, la dichiarazione dei redditi e il quadro IRAP per l'anno in contestazione, il registro del beni strumentali, la cartella impugnata), effettivamente ella non è soggetto passivo ai fini IRAP;
invero, la ricorrente è un lavoratore autonomo (svolge l'attività libero- professionale di avvocato), lavora in proprio, senza dipendenti, senza una struttura e organizzazione sviluppate, con un volume d'affari e un reddito prodotto non elevati, e con spese non elevate”.
Proponeva, quindi, appello l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Benevento che instava per la riforma integrale della sentenza gravata.
In particolare, censurava l'estrema laconicità della motivazione fornita dalla CGT di primo grado, quindi affermava che: “la CGT di primo grado non ha applicato i principi stabiliti dall'evoluzione giurisprudenziale in materia di Irap secondo cui ricorre il presupposto quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione …;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui … .
Richiamava, quindi, l'orientamento della S.C. secondo cui le spese sostenute dal professionista per i lavori di ristrutturazione e l'arredo afferenti i locali adibiti all'esercizio dell'attività sono certamente inerenti l'attività medesima, tanto più quando il contribuente ha dedotto fiscalmente le relative quote di ammortamento.
Si costituiva anche in questo grado di appello la parte contribuente con memoria di stile del 28.07.2025.
Con successiva memoria difensiva del 11.02.2026 ribadiva la fondatezza delle proprie ragioni ed in particolare faceva rilevare che nel corso dell'esercizio 2021, aveva proceduto all'acquisto esclusivamente di una modesta autovettura Fiat 500 L, utilizzata sia per l'attività libero professionale, sia ad uso personale che aveva determinato un modesto incremento del valore dei beni strumentali. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio come ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, “Presupposto dell'imposta
è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 156 del 10/05/2001, nel rigettare le censure di incostituzionalità prospettate, sotto diversi profili, delle norme del suddetto D. Lgs., ha ribadito il principio secondo il quale
“rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non arbitrarietà, la determinazione dei singoli fatti espressivi della capacità contributiva che può essere desunta da qualsiasi indice che sia rivelatore di ricchezza e non solamente dal reddito individuale”.
Nel caso dell'IRAP, secondo la Corte, il legislatore ha individuato, quale nuovo indice di capacità contributiva, il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, che rappresenta nuova ricchezza creata dalla singola unità produttiva e che viene assoggettata ad IRAP, prima che sia distribuita al fine di remunerare i diversi fattori della produzione.
Nel caso in esame, la parte contribuente svolge la professione di avvocato in proprio e senza dipendenti.
Per l'anno in oggetto aveva dedotto quote d'ammortamento per € 6.545,00 per le attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività. Dal registro dei beni ammortizzabili emergeva che la spesa di rilevante entità riguardava la ristrutturazione dell'immobile adibito all'attività professionale e l'acquisto di mobili e arredi pari a circa € 60.000.
Tanto premesso osserva questo Collegio come la questione dell'esistenza di un'autonoma organizzazione abbia formato oggetto di numerosissime pronunce da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità che sono di sovente pervenute a conclusioni tra loro in contrasto.
Le sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U., Sentenza n. 9451 del 10/05/2016) sono intervenute a fare un po' di chiarezza sulla questione.
Si evince dalla predetta decisione che in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'autonoma organizzazione richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
A tale conclusione sono pervenuti rilevando che se fra "gli elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell'interessato, potenziandone le possibilità necessarie", accanto ai beni strumentali vi sono i mezzi
"personali" di cui egli può avvalersi per lo svolgimento dell'attività; perché questi davvero rechino ad essa un apporto significativo occorre che le mansioni svolte dal collaboratore non occasionale concorrano o si combinino con quel che è il proprium della specifica attività diretta allo scambio di beni o di servizi, di cui fa discorso il D.Lgs. n. 946 del 1997, art. 2, e ciò vale tanto per il professionista che per l'esercente l'arte, come, più in generale, per il lavoratore autonomo ovvero per le figure "di confine" individuate nel corso degli anni dalla giurisprudenza. E' infatti in tali casi che può parlarsi, per usare l'espressione del giudice delle leggi, di
"valore aggiunto" o, per dirla con le pronunce della sezione tributaria del 2007, di "quel qualcosa in più".
Diversa incidenza assume perciò l'avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico. Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali "eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione" non può che valere per il fattore lavoro, la cui soglia minima si arresta all'impiego di un collaboratore.
Non occorre, quindi, che si tratti di una struttura d'importanza prevalente rispetto al lavoro del titolare o addirittura in grado di generare profitti anche senza di lui, ma è sufficiente che vi sia un insieme tale da porre il professionista in una condizione più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato senza di esso. La maggiore o minore consistenza di tale insieme non è dunque importante purché, ben s'intende, si tratti di fattori che non siano tutto sommato trascurabili, bensì capaci di fornire un effettivo qualcosa in più al lavoratore autonomo. L'indagine sull'esistenza di tale qualcosa in più costituisce senza dubbio un accertamento di fatto che il giudice di merito dovrà compiere caso per caso sulla base di una valutazione di natura non soltanto logica, ma anche socio-economica, perché l'assenza di una struttura produttiva non può essere intesa nel senso radicale di totale mancanza di qualsiasi supporto, ma neppure in quello di particolare rilevanza o, peggio, di prevalenza dei beni e/o del lavoro altrui su quello del titolare. Per far sorgere l'obbligo di pagamento del tributo basta infatti, l'esistenza di un apparato che non sia sostanzialmente ininfluente, ovverosia di un quid pluris che secondo il comune sentire, del quale il giudice di merito è portatore ed interprete, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista. Si deve cioè trattare di un qualcosa in più la cui disponibilità non sia, in definitiva, irrilevante perché capace, come lo studio o i collaboratori, di rendere più efficace o produttiva l'attività.
Applicando questi principi al caso in esame deve pervenirsi al rigetto dell'appello dell'Ufficio ed alla conferma della sentenza gravata.
La contribuente, infatti, come detto, svolge la professione di avvocato, in proprio e senza avvalersi della collaborazione di alcun dipendente. Le quote di ammortamento per beni strumentali, indiscutibilmente significative, sono da ricondurre, per come riferito dallo stesso Ufficio, alle spese per la ristrutturazione e l'arredo dell'immobile adibito all'attività professionale.
Ebbene, ad avviso di questo Organo del gravame, non pare che tale singolare struttura organizzativa (in assenza di dipendenti) costituisca quel "valore aggiunto" o "quel qualcosa in più" idoneo ad arrecare un significativo apporto ed ausilio all'attività esercitata tale da porre il professionista in una condizione più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato senza di esso.
L'obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.