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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/06/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1389/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo De Nes, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 5.6.2020, di opposizione al decreto ingiuntivo n. 169/2020 del 21.2.2020 (RG 79/2020), emesso da questo Tribunale nella persona del Giudice dott.ssa Tecla De Bono, e vertente t r a
(c.f. ), con sede legale a Roma, via Flaminia n. 970, con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
Alessandro Limatola
ATTRICE - OPPONENTE
e
(c.f. ) quale imprenditrice individuale con ditta CP_1 C.F._1
Ra.Vi.IMP, residente ad Agrigento, con l'avv. Paola Sferlazza
CONVENUTA - OPPOSTA
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice opponente, come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così provvedere:
1. Revocare il decreto ingiuntivo opposto nr. 169/2020 (rg. 79/2020) e renderlo privo di effetti
nei confronti della società opponente;
1
2. Dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma per le
ragioni esposte in citazione;
3. Dichiarare, nel merito, decaduta dal diritto azionato alla revisione prezzi per CP_1
le ragioni esposte ed, in ogni caso, l'infondatezza sotto ogni profilo delle pretese rivolte nei
suoi confronti da essa per le ragioni esposte;
CP_1
4. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Per la convenuta opposta, come da memoria n. 1:
"Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Agrigento:
1) In via principale: riconoscere il credito contenuto nel decreto ingiuntivo impugnato da parte
avversa;
2) In subordine dichiarare l'arricchimento senza giusta causa da parte di che sta Parte_1
trattenendo sine titulo, in modo arbitrario delle somme a titolo di fondo cauzionale per una
vertenza non solo estranea al rapporto tra le parti ma ad oggi mai insorta;
3) In via istruttoria nominare CTU per eseguire i computi matematici sulla revisione prezzi;
Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come
per legge”.
M O T I V A Z I O N E
L'attrice sostanziale ha chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo contro CP_1 [...]
per 46.000,00 euro, sulla base di un contratto di appalto d'opere, lavori e Parte_1
interventi inerenti impianti di illuminazione pubblica (lettera d'ordine n. 8400100763 del
15.7.2016 – cfr. doc. 4 parte opponente), stipulato nel più ampio quadro di condizioni generali e particolari di contratto adottate da La pretesa della ricorrente Parte_1
riguarda solamente la revisione di prezzi di cui all'art.
4.5. della lettera d'ordine.
L'opponente incardinando il presente giudizio, ha lamentato Parte_1
innanzitutto l'incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Roma, eccezione da disattendere in quanto il forum destinatae solutionis di cui all'art. 1182, III comma, c.c. è
stato correttamente individuato. L'obbligazione pecuniaria fatta valere dalla ricorrete,
2 infatti, deve ritenersi liquida in quanto determinabile sulla base dei criteri di cui al contratto d'appalto, come integrato dalle condizioni generali e particolari, allegate da
[...]
Nel merito, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto per infondatezza Parte_1
della pretesa creditoria avversa.
La convenuta opposta , costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione CP_1
insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo. In sede di prima memoria ex art. 183,
VI comma, c.p.c., ha avanzato un'inammissibile domanda nuova subordinata di ingiustificato arricchimento relativa a una vertenza distinta dal tema del presente giudizio.
In via istruttoria, ha chiesto che fosse disposta una CTU per eseguire i calcoli sulla revisione dei prezzi, richiesta rigettata all'udienza del 14.6.2023. L'esperimento di una consulenza tecnica, alla luce della documentazione in atti è stata ritenuta superflua e, alla luce delle motivazioni che seguono, deve ritenersi altresì esplorativa e pertanto inammissibile.
La causa, istruita dunque con la sola produzione documentale, è stata posta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
L'art.
4.5. della lettera d'ordine (che rappresenta il documento contrattuale nel caso di specie), richiama a sua volta due disposizioni, una presente nelle condizioni generali di contratto applicate dal (art. 5.2. “Revisione prezzi” – cfr. doc. 7 di parte Parte_1
opponente) e una presente nelle condizioni particolari di contratto (Sezione II, art. 4
“revisione prezzi” – cfr. doc. 6 di parte opponente). A norma dell'art.
5.2. delle condizioni generali, sulla revisione dei prezzi ci deve essere un preventivo accordo tra le parti;
siffatta revisione, inoltre, ex art. 5.2.2. “è richiesta dalla parte interessata e calcolata secondo le
modalità indicate nel Contratto di Appalto;
se calcolata dall'Appaltatore, si riserva il Pt_1
diritto di effettuarne la verifica”. L'art. 4 delle condizioni particolari, a sua volta, dettaglia le modalità tecniche di calcolo delle revisioni dei prezzi per le opere, lavori e interventi oggetti dell'appalto. Dal complessivo regolamento contrattuale, dunque, emerge che
3 l'obbligazione relativa al pagamento di una somma ulteriore da parte di Parte_1
sorge ove la revisione dei prezzi venga calcolata dalla stessa oppure, se calcolata Pt_1
dall'appaltatore, nel caso in cui l'abbia verificata e approvata;
in entrambi i casi, Pt_1
devono essere seguiti criteri tecnici predeterminati contrattualmente.
Nel caso in esame, l'impresa individuale di Maria Gallo, che da anni collaborava con aveva in precedenza sovente trasmesso a quest'ultima la richiesta di riconoscimento Pt_1
della revisione dei prezzi (cfr. documenti di parte opposta allegati alla memoria n. 1) ed veva provveduto al calcolo e al relativo pagamento. In relazione alla lettera d'ordine Pt_1
per cui è causa, invece, on ha provveduto a siffatta revisione. ha quindi Pt_1 CP_1
agito in sede monitoria per ottenere il pagamento a titolo di revisione dei prezzi per
46.000,00 euro.
La domanda della ricorrente, tuttavia, risulta infondata nell'an, in assenza dei presupposti per richiedere il pagamento della somma citata. Né in sede monitoria né nella presente sede di opposizione, infatti, è stata prodotta adeguata documentazione idonea a dimostrare che abbia operato il calcolo della revisione dei prezzi, secondo i CP_1
criteri contrattualmente previsti, e che abbia indebitamente rifiutato il Parte_1
relativo pagamento. Anzi, dalla missiva del 31.8.2019, redatta dalla stessa e CP_1
prodotta con la comparsa di costituzione, ella ha affermato di non essere in grado di quantificare la revisione dei prezzi, chiedendo a di provvedere al relativo calcolo. La Pt_1
richiesta di CTU tecnica sul punto, come anticipato, deve ritenersi esplorativa (e quindi inammissibile) in quanto non è stata prodotta alcuna documentazione in grado di fornire gli elementi necessari per valutare l'eventuale maggiorazione o meno dei prezzi dei lavori eseguiti dalla . Invero, non risultano nemmeno allegati nello specifico quali sono stati CP_1
questi lavori e qual è stato il loro effettivo costo. La circostanza che, in anni precedenti,
avesse accordato alla la revisione di prezzi per altri lavori non implica Parte_1 CP_1
che anche in relazione a questo contratto di appalto la revisione fosse dovuta.
4 In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato in quanto la domanda dell'attrice sostanziale è infondata.
Le spese di lite della presente opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo il pertinente scaglione di valore di cui al d.m. 55/2014 (così
come aggiornato dal d.m. 147/2022), con applicazione dei valori minimi, stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione dell'attrice revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
di questo Tribunale n. 169/2020 del 21.2.2020 (RG 79/2020);
2) condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite CP_1 Parte_1
della presente fase di opposizione, che si liquidano in complessivi euro 286,00 per spese esenti ed euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e Iva come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 31.5.2025
Il giudice
Matteo De Nes
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo De Nes, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 5.6.2020, di opposizione al decreto ingiuntivo n. 169/2020 del 21.2.2020 (RG 79/2020), emesso da questo Tribunale nella persona del Giudice dott.ssa Tecla De Bono, e vertente t r a
(c.f. ), con sede legale a Roma, via Flaminia n. 970, con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
Alessandro Limatola
ATTRICE - OPPONENTE
e
(c.f. ) quale imprenditrice individuale con ditta CP_1 C.F._1
Ra.Vi.IMP, residente ad Agrigento, con l'avv. Paola Sferlazza
CONVENUTA - OPPOSTA
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice opponente, come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così provvedere:
1. Revocare il decreto ingiuntivo opposto nr. 169/2020 (rg. 79/2020) e renderlo privo di effetti
nei confronti della società opponente;
1
2. Dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma per le
ragioni esposte in citazione;
3. Dichiarare, nel merito, decaduta dal diritto azionato alla revisione prezzi per CP_1
le ragioni esposte ed, in ogni caso, l'infondatezza sotto ogni profilo delle pretese rivolte nei
suoi confronti da essa per le ragioni esposte;
CP_1
4. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Per la convenuta opposta, come da memoria n. 1:
"Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Agrigento:
1) In via principale: riconoscere il credito contenuto nel decreto ingiuntivo impugnato da parte
avversa;
2) In subordine dichiarare l'arricchimento senza giusta causa da parte di che sta Parte_1
trattenendo sine titulo, in modo arbitrario delle somme a titolo di fondo cauzionale per una
vertenza non solo estranea al rapporto tra le parti ma ad oggi mai insorta;
3) In via istruttoria nominare CTU per eseguire i computi matematici sulla revisione prezzi;
Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come
per legge”.
M O T I V A Z I O N E
L'attrice sostanziale ha chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo contro CP_1 [...]
per 46.000,00 euro, sulla base di un contratto di appalto d'opere, lavori e Parte_1
interventi inerenti impianti di illuminazione pubblica (lettera d'ordine n. 8400100763 del
15.7.2016 – cfr. doc. 4 parte opponente), stipulato nel più ampio quadro di condizioni generali e particolari di contratto adottate da La pretesa della ricorrente Parte_1
riguarda solamente la revisione di prezzi di cui all'art.
4.5. della lettera d'ordine.
L'opponente incardinando il presente giudizio, ha lamentato Parte_1
innanzitutto l'incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Roma, eccezione da disattendere in quanto il forum destinatae solutionis di cui all'art. 1182, III comma, c.c. è
stato correttamente individuato. L'obbligazione pecuniaria fatta valere dalla ricorrete,
2 infatti, deve ritenersi liquida in quanto determinabile sulla base dei criteri di cui al contratto d'appalto, come integrato dalle condizioni generali e particolari, allegate da
[...]
Nel merito, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto per infondatezza Parte_1
della pretesa creditoria avversa.
La convenuta opposta , costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione CP_1
insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo. In sede di prima memoria ex art. 183,
VI comma, c.p.c., ha avanzato un'inammissibile domanda nuova subordinata di ingiustificato arricchimento relativa a una vertenza distinta dal tema del presente giudizio.
In via istruttoria, ha chiesto che fosse disposta una CTU per eseguire i calcoli sulla revisione dei prezzi, richiesta rigettata all'udienza del 14.6.2023. L'esperimento di una consulenza tecnica, alla luce della documentazione in atti è stata ritenuta superflua e, alla luce delle motivazioni che seguono, deve ritenersi altresì esplorativa e pertanto inammissibile.
La causa, istruita dunque con la sola produzione documentale, è stata posta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
L'art.
4.5. della lettera d'ordine (che rappresenta il documento contrattuale nel caso di specie), richiama a sua volta due disposizioni, una presente nelle condizioni generali di contratto applicate dal (art. 5.2. “Revisione prezzi” – cfr. doc. 7 di parte Parte_1
opponente) e una presente nelle condizioni particolari di contratto (Sezione II, art. 4
“revisione prezzi” – cfr. doc. 6 di parte opponente). A norma dell'art.
5.2. delle condizioni generali, sulla revisione dei prezzi ci deve essere un preventivo accordo tra le parti;
siffatta revisione, inoltre, ex art. 5.2.2. “è richiesta dalla parte interessata e calcolata secondo le
modalità indicate nel Contratto di Appalto;
se calcolata dall'Appaltatore, si riserva il Pt_1
diritto di effettuarne la verifica”. L'art. 4 delle condizioni particolari, a sua volta, dettaglia le modalità tecniche di calcolo delle revisioni dei prezzi per le opere, lavori e interventi oggetti dell'appalto. Dal complessivo regolamento contrattuale, dunque, emerge che
3 l'obbligazione relativa al pagamento di una somma ulteriore da parte di Parte_1
sorge ove la revisione dei prezzi venga calcolata dalla stessa oppure, se calcolata Pt_1
dall'appaltatore, nel caso in cui l'abbia verificata e approvata;
in entrambi i casi, Pt_1
devono essere seguiti criteri tecnici predeterminati contrattualmente.
Nel caso in esame, l'impresa individuale di Maria Gallo, che da anni collaborava con aveva in precedenza sovente trasmesso a quest'ultima la richiesta di riconoscimento Pt_1
della revisione dei prezzi (cfr. documenti di parte opposta allegati alla memoria n. 1) ed veva provveduto al calcolo e al relativo pagamento. In relazione alla lettera d'ordine Pt_1
per cui è causa, invece, on ha provveduto a siffatta revisione. ha quindi Pt_1 CP_1
agito in sede monitoria per ottenere il pagamento a titolo di revisione dei prezzi per
46.000,00 euro.
La domanda della ricorrente, tuttavia, risulta infondata nell'an, in assenza dei presupposti per richiedere il pagamento della somma citata. Né in sede monitoria né nella presente sede di opposizione, infatti, è stata prodotta adeguata documentazione idonea a dimostrare che abbia operato il calcolo della revisione dei prezzi, secondo i CP_1
criteri contrattualmente previsti, e che abbia indebitamente rifiutato il Parte_1
relativo pagamento. Anzi, dalla missiva del 31.8.2019, redatta dalla stessa e CP_1
prodotta con la comparsa di costituzione, ella ha affermato di non essere in grado di quantificare la revisione dei prezzi, chiedendo a di provvedere al relativo calcolo. La Pt_1
richiesta di CTU tecnica sul punto, come anticipato, deve ritenersi esplorativa (e quindi inammissibile) in quanto non è stata prodotta alcuna documentazione in grado di fornire gli elementi necessari per valutare l'eventuale maggiorazione o meno dei prezzi dei lavori eseguiti dalla . Invero, non risultano nemmeno allegati nello specifico quali sono stati CP_1
questi lavori e qual è stato il loro effettivo costo. La circostanza che, in anni precedenti,
avesse accordato alla la revisione di prezzi per altri lavori non implica Parte_1 CP_1
che anche in relazione a questo contratto di appalto la revisione fosse dovuta.
4 In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato in quanto la domanda dell'attrice sostanziale è infondata.
Le spese di lite della presente opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo il pertinente scaglione di valore di cui al d.m. 55/2014 (così
come aggiornato dal d.m. 147/2022), con applicazione dei valori minimi, stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione dell'attrice revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
di questo Tribunale n. 169/2020 del 21.2.2020 (RG 79/2020);
2) condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite CP_1 Parte_1
della presente fase di opposizione, che si liquidano in complessivi euro 286,00 per spese esenti ed euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e Iva come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 31.5.2025
Il giudice
Matteo De Nes
5