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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 20/11/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 465/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 465/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OBIZZI DARIO;
Pt_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOZE Controparte_1 P.IVA_2
CHIARA, elettivamente domiciliato in Via F. Severo 16 FAX. 040 - 773679 34100 TRIESTE presso il difensore avv. MOZE CHIARA;
CONVENUTA
avente ad oggetto: appalto;
recesso; art. 1671 c.c.;
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da foglio di PC
“Accertato il recesso ex art. 1671 c.c. del convenuto, condannarsi lo stesso, CP_1
adversis reiectis, a corrispondere le spese sostenute nonché l'indennizzo a favore della Pt_1
pagina 1 di 6 Par nella misura di € 137.943,00 (oltre IVA) o diversa somma di giustizia, dovuta per le causali in premessa, oltre agli interessi legali decorrenti dal 21 ottobre 2021 (…) in ogni caso con favore di spese”.
PER PARTE CONVENUTA: come da foglio di PC
“Voglia il Giudice del Tribunale di Trieste Ill.mo ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, 1. accertare che non vi è stato un recesso ad nutum da parte del condominio di piazza Libertà 6 ma si è trattato di una risoluzione per inadempimento di parte attrice e per
l'effetto:
2. respingere ogni domanda di indennizzo richiesta da parte attrice 3. condannare parte attrice al pagamento delle spese legali”.
pagina 2 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa.
Con atto di citazione notificato in data 03.02.2023 la ha convenuto in giudizio il Parte_1
, esponendo di avere stipulato con quest'ultimo, in data Controparte_2
09.09.2021, un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione delle facciate esterne e della copertura dell'edificio sito in Trieste, Piazza CP_3
Libertà 6 (doc. 1 attore).
Nel contratto le parti avevano espressamente previsto che il Condominio si sarebbe avvalso del beneficio fiscale c.d. “bonus facciate”, mediante il meccanismo dello “sconto in fattura” ex art. 121 D.L. 34/2020, con cessione del credito di imposta all'appaltatore.
L'attore ha riferito che, dopo la sottoscrizione del contratto, aveva iniziato le attività propedeutiche all'apertura del cantiere, provvedendo alla predisposizione della documentazione richiesta dal coordinatore per la sicurezza, all'occupazione del suolo pubblico e ai primi interventi di protezione dell'area destinata al cantiere. Ha lamentato che, con comunicazioni del
19 e del 21 ottobre 2021, il ritenendo che i lavori non potessero concludersi entro CP_1 il termine utile per usufruire del beneficio fiscale e rilevando il mancato allestimento del ponteggio, aveva comunicato la propria decisione di “chiudere il rapporto” e di “rescindere dal contratto”, intimando altresì lo sgombero dell'area di cantiere.
Secondo la prospettazione di il Condominio avrebbe in definitiva esercitato il diritto Parte_1
di recesso ai sensi dell'art. 1671 c.c., sicché il sarebbe tenuto a corrisponderle CP_1
l'indennizzo contemplato dalla norma, comprendente le spese sostenute, la remunerazione dei lavori eseguiti e il mancato guadagno. L'attore ha quantificato tale indennizzo in complessivi euro 137.943,00 oltre IVA, e ha chiesto la condanna del Condominio al relativo pagamento, oltre interessi.
Si è costituito il , contestando integralmente la domanda. Controparte_2
Il convenuto ha dedotto, in sintesi, che:
• il contratto di appalto era stato preceduto da un'articolata fase di trattative, iniziata nella primavera del 2021, nel corso della quale la aveva più volte ribadito la Parte_1
propria disponibilità a dare avvio ai lavori in tempi molto rapidi, elemento ritenuto pagina 3 di 6 essenziale dal Condominio in relazione alla fruizione del bonus fiscale;
• l'art. 22 del contratto richiamava espressamente un “programma dei lavori”, concordato tra le parti e destinato a costituire parte integrante del contratto, dal quale risultava fissata la data di inizio dei lavori al 13.9.2021 (doc. 18 convenuto);
• nonostante ciò, alla data del 21.10.2021 il ponteggio non era ancora stato allestito presso l'edificio, sicché, a più di un mese dalla data programmata per l'avvio delle opere, il cantiere non era di fatto operativo;
• la documentazione richiesta dal coordinatore per la sicurezza risultava trasmessa solo in parte e con notevole ritardo, ed il contratto di nolo del ponteggio era stato sottoscritto dall'impresa appaltatrice solo in data 12.10.2021;
• in tale contesto, il protrarsi dell'inerzia dell'appaltatore metteva concretamente a rischio il conseguimento del beneficio fiscale, che costituiva elemento essenziale dell'operazione, motivo per cui il Condominio si è determinato a risolvere il contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, e non già ad esercitare un recesso ad nutum.
Il ha quindi chiesto il rigetto della domanda, sostenendo che l'interruzione del CP_1
rapporto contrattuale è avvenuta per risoluzione per inadempimento dell'appaltatore e non di recesso.
Decisione della causa.
La questione centrale oggetto di causa concerne la qualificazione giuridica della condotta tenuta dal convenuto nell'ottobre 2021, se, cioè, essa integri l'esercizio del recesso CP_1
ad nutum previsto dall'art. 1671 c.c., come prospettato dall'attrice, ovvero abbia cagionato la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore.
Si può partire dalla constatazione che è pacifico tra le parti che:
• in data 9.9.2021 hanno stipulato un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione delle facciate e della copertura dell'edificio condominiale, per l'importo complessivo di euro 434.000,00, con previsione di “sconto in fattura” mediante cessione alla appaltatrice del credito d'imposta maturando (doc. 1 attore);
• il contratto contemplava un termine di 120 giorni per l'esecuzione dei lavori, decorrenti dalla consegna del cantiere;
• l'art. 22 del contratto richiamava espressamente un “programma dei lavori” concordato,
pagina 4 di 6 da intendersi quale parte integrante dell'accordo.
Dal cronoprogramma prodotto in atti dal (doc. 18 convenuto), non contestato nella CP_1 sua esistenza né nella sua provenienza, risulta che l'inizio dei lavori era fissato al 13.09.2021 e che le prime fasi (allestimento del cantiere, montaggio del ponteggio e demolizioni iniziali) avrebbero dovuto svolgersi nelle settimane immediatamente successive.
È inoltre pacifico che:
• alla data del 21.10.2021 – allorché il ha comunicato l'interruzione del CP_1 rapporto e ha richiesto lo sgombero dell'area – il ponteggio non era ancora stato allestito presso l'edificio e le opere di restauro non erano state avviate;
• il contratto di nolo e montaggio del ponteggio è stato sottoscritto dalla Parte_1
soltanto in data 12.10.2021.
Ne consegue che, rispetto alla scansione temporale concordata, alla data del 21.10.2021 sussisteva un ritardo superiore ai trenta giorni sull'avvio effettivo dei lavori, in un contesto in cui l'intero intervento era programmato su 120 giorni complessivi e strettamente correlato alla fruizione del beneficio fiscale c.d. bonus facciate.
La documentazione in atti dimostra che, sin dalla fase delle trattative, il aveva CP_1 sottolineato l'esigenza che i lavori fossero avviati e condotti con particolare celerità, proprio al fine di rispettare i termini previsti dalla disciplina fiscale emergenziale (bonus facciate) e di non compromettere il vantaggio economico connesso allo “sconto in fattura”. Tale interesse – relativo non solo all'esecuzione dell'opera in sé, ma anche alla modalità di finanziamento dei lavori tramite l'agevolazione fiscale e più volte manifestato – ha permeato la causa concreta del contratto e ha trovato concreta previsione nel cronoprogramma, che scandisce in modo dettagliato le fasi dell'intervento, sicché il rispetto dei tempi di esecuzione assume rilievo essenziale.
In tale quadro, il protrarsi dell'inerzia dell'appaltatore, che, a oltre un mese dalla data di inizio lavori indicata nel cronoprogramma, non aveva ancora provveduto alla consegna e al montaggio del ponteggio né alla completa trasmissione della documentazione necessaria al coordinatore per la sicurezza, integra un inadempimento non marginale, ma idoneo a incidere in modo significativo sull'equilibrio sinallagmatico del contratto.
Ne deriva che il ritardo maturato nella fase di avvio del cantiere deve essere qualificato come pagina 5 di 6 inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. e comunque ha legittimato il Condominio ad avvalersi del potere di risolvere il contratto previsto dalla clausola 9 del contratto di appalto (dove il riferimento all'art. 108 del Dc. Lgs. 50/2016, abrogato, non assume valore). La domanda di parte attrice deve pertanto essere integralmente rigettata.
- Spese di lite -
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi per le fasi di studio e decisionale (in considerazione della semplicità delle questioni trattate), medi per le altre, dal
D.M. 55/2014, in base allo scaglione della causa da € 52.000,01 a € 260.000,00.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da Parte_1
2. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 10.000,00 per Parte_1 competenze di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 20.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 465/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OBIZZI DARIO;
Pt_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOZE Controparte_1 P.IVA_2
CHIARA, elettivamente domiciliato in Via F. Severo 16 FAX. 040 - 773679 34100 TRIESTE presso il difensore avv. MOZE CHIARA;
CONVENUTA
avente ad oggetto: appalto;
recesso; art. 1671 c.c.;
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da foglio di PC
“Accertato il recesso ex art. 1671 c.c. del convenuto, condannarsi lo stesso, CP_1
adversis reiectis, a corrispondere le spese sostenute nonché l'indennizzo a favore della Pt_1
pagina 1 di 6 Par nella misura di € 137.943,00 (oltre IVA) o diversa somma di giustizia, dovuta per le causali in premessa, oltre agli interessi legali decorrenti dal 21 ottobre 2021 (…) in ogni caso con favore di spese”.
PER PARTE CONVENUTA: come da foglio di PC
“Voglia il Giudice del Tribunale di Trieste Ill.mo ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, 1. accertare che non vi è stato un recesso ad nutum da parte del condominio di piazza Libertà 6 ma si è trattato di una risoluzione per inadempimento di parte attrice e per
l'effetto:
2. respingere ogni domanda di indennizzo richiesta da parte attrice 3. condannare parte attrice al pagamento delle spese legali”.
pagina 2 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa.
Con atto di citazione notificato in data 03.02.2023 la ha convenuto in giudizio il Parte_1
, esponendo di avere stipulato con quest'ultimo, in data Controparte_2
09.09.2021, un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione delle facciate esterne e della copertura dell'edificio sito in Trieste, Piazza CP_3
Libertà 6 (doc. 1 attore).
Nel contratto le parti avevano espressamente previsto che il Condominio si sarebbe avvalso del beneficio fiscale c.d. “bonus facciate”, mediante il meccanismo dello “sconto in fattura” ex art. 121 D.L. 34/2020, con cessione del credito di imposta all'appaltatore.
L'attore ha riferito che, dopo la sottoscrizione del contratto, aveva iniziato le attività propedeutiche all'apertura del cantiere, provvedendo alla predisposizione della documentazione richiesta dal coordinatore per la sicurezza, all'occupazione del suolo pubblico e ai primi interventi di protezione dell'area destinata al cantiere. Ha lamentato che, con comunicazioni del
19 e del 21 ottobre 2021, il ritenendo che i lavori non potessero concludersi entro CP_1 il termine utile per usufruire del beneficio fiscale e rilevando il mancato allestimento del ponteggio, aveva comunicato la propria decisione di “chiudere il rapporto” e di “rescindere dal contratto”, intimando altresì lo sgombero dell'area di cantiere.
Secondo la prospettazione di il Condominio avrebbe in definitiva esercitato il diritto Parte_1
di recesso ai sensi dell'art. 1671 c.c., sicché il sarebbe tenuto a corrisponderle CP_1
l'indennizzo contemplato dalla norma, comprendente le spese sostenute, la remunerazione dei lavori eseguiti e il mancato guadagno. L'attore ha quantificato tale indennizzo in complessivi euro 137.943,00 oltre IVA, e ha chiesto la condanna del Condominio al relativo pagamento, oltre interessi.
Si è costituito il , contestando integralmente la domanda. Controparte_2
Il convenuto ha dedotto, in sintesi, che:
• il contratto di appalto era stato preceduto da un'articolata fase di trattative, iniziata nella primavera del 2021, nel corso della quale la aveva più volte ribadito la Parte_1
propria disponibilità a dare avvio ai lavori in tempi molto rapidi, elemento ritenuto pagina 3 di 6 essenziale dal Condominio in relazione alla fruizione del bonus fiscale;
• l'art. 22 del contratto richiamava espressamente un “programma dei lavori”, concordato tra le parti e destinato a costituire parte integrante del contratto, dal quale risultava fissata la data di inizio dei lavori al 13.9.2021 (doc. 18 convenuto);
• nonostante ciò, alla data del 21.10.2021 il ponteggio non era ancora stato allestito presso l'edificio, sicché, a più di un mese dalla data programmata per l'avvio delle opere, il cantiere non era di fatto operativo;
• la documentazione richiesta dal coordinatore per la sicurezza risultava trasmessa solo in parte e con notevole ritardo, ed il contratto di nolo del ponteggio era stato sottoscritto dall'impresa appaltatrice solo in data 12.10.2021;
• in tale contesto, il protrarsi dell'inerzia dell'appaltatore metteva concretamente a rischio il conseguimento del beneficio fiscale, che costituiva elemento essenziale dell'operazione, motivo per cui il Condominio si è determinato a risolvere il contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, e non già ad esercitare un recesso ad nutum.
Il ha quindi chiesto il rigetto della domanda, sostenendo che l'interruzione del CP_1
rapporto contrattuale è avvenuta per risoluzione per inadempimento dell'appaltatore e non di recesso.
Decisione della causa.
La questione centrale oggetto di causa concerne la qualificazione giuridica della condotta tenuta dal convenuto nell'ottobre 2021, se, cioè, essa integri l'esercizio del recesso CP_1
ad nutum previsto dall'art. 1671 c.c., come prospettato dall'attrice, ovvero abbia cagionato la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore.
Si può partire dalla constatazione che è pacifico tra le parti che:
• in data 9.9.2021 hanno stipulato un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione delle facciate e della copertura dell'edificio condominiale, per l'importo complessivo di euro 434.000,00, con previsione di “sconto in fattura” mediante cessione alla appaltatrice del credito d'imposta maturando (doc. 1 attore);
• il contratto contemplava un termine di 120 giorni per l'esecuzione dei lavori, decorrenti dalla consegna del cantiere;
• l'art. 22 del contratto richiamava espressamente un “programma dei lavori” concordato,
pagina 4 di 6 da intendersi quale parte integrante dell'accordo.
Dal cronoprogramma prodotto in atti dal (doc. 18 convenuto), non contestato nella CP_1 sua esistenza né nella sua provenienza, risulta che l'inizio dei lavori era fissato al 13.09.2021 e che le prime fasi (allestimento del cantiere, montaggio del ponteggio e demolizioni iniziali) avrebbero dovuto svolgersi nelle settimane immediatamente successive.
È inoltre pacifico che:
• alla data del 21.10.2021 – allorché il ha comunicato l'interruzione del CP_1 rapporto e ha richiesto lo sgombero dell'area – il ponteggio non era ancora stato allestito presso l'edificio e le opere di restauro non erano state avviate;
• il contratto di nolo e montaggio del ponteggio è stato sottoscritto dalla Parte_1
soltanto in data 12.10.2021.
Ne consegue che, rispetto alla scansione temporale concordata, alla data del 21.10.2021 sussisteva un ritardo superiore ai trenta giorni sull'avvio effettivo dei lavori, in un contesto in cui l'intero intervento era programmato su 120 giorni complessivi e strettamente correlato alla fruizione del beneficio fiscale c.d. bonus facciate.
La documentazione in atti dimostra che, sin dalla fase delle trattative, il aveva CP_1 sottolineato l'esigenza che i lavori fossero avviati e condotti con particolare celerità, proprio al fine di rispettare i termini previsti dalla disciplina fiscale emergenziale (bonus facciate) e di non compromettere il vantaggio economico connesso allo “sconto in fattura”. Tale interesse – relativo non solo all'esecuzione dell'opera in sé, ma anche alla modalità di finanziamento dei lavori tramite l'agevolazione fiscale e più volte manifestato – ha permeato la causa concreta del contratto e ha trovato concreta previsione nel cronoprogramma, che scandisce in modo dettagliato le fasi dell'intervento, sicché il rispetto dei tempi di esecuzione assume rilievo essenziale.
In tale quadro, il protrarsi dell'inerzia dell'appaltatore, che, a oltre un mese dalla data di inizio lavori indicata nel cronoprogramma, non aveva ancora provveduto alla consegna e al montaggio del ponteggio né alla completa trasmissione della documentazione necessaria al coordinatore per la sicurezza, integra un inadempimento non marginale, ma idoneo a incidere in modo significativo sull'equilibrio sinallagmatico del contratto.
Ne deriva che il ritardo maturato nella fase di avvio del cantiere deve essere qualificato come pagina 5 di 6 inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. e comunque ha legittimato il Condominio ad avvalersi del potere di risolvere il contratto previsto dalla clausola 9 del contratto di appalto (dove il riferimento all'art. 108 del Dc. Lgs. 50/2016, abrogato, non assume valore). La domanda di parte attrice deve pertanto essere integralmente rigettata.
- Spese di lite -
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi per le fasi di studio e decisionale (in considerazione della semplicità delle questioni trattate), medi per le altre, dal
D.M. 55/2014, in base allo scaglione della causa da € 52.000,01 a € 260.000,00.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da Parte_1
2. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 10.000,00 per Parte_1 competenze di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 20.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
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