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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/07/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2042/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2042/2023 promossa da: con l'Avv. DE MARCO CARLO FEDERICO (PEC: Parte_1
Email_1 ATTORE contro con l'Avv. MONFORTE FLORIDIA Controparte_1 (pec: t) Email_2 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 7.7.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 6 d.lgs 150/2011 in opposizione all'ordinanza ingiunzione dell'itl Roma, n. 262/2023 notificata il 15 febbraio 2023 parte ricorrente ha chiesto: “➢ In via PRELIMINARE e in accoglimento della su estesa eccezione voglia annullare e/o revocare la detta sanzione, perché prescritta ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 689/1981, essendo decorso il termine quinquennale ivi stabilito;
➢ nel MERITO, nella subordinata ipotesi che fosse disattesa l'eccezione che precede, ma senza recesso né rinuncia alcuna ad essa, previa SOSPENSIONE in via preliminare e cautelare, siccome consentito dalla legge, dell'esecuzione dell'ordinanza opposta, per l'evidente buon diritto del ricorrente per la pronosticabile nullità della sanzione, nonché per pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile alla sfera economica relazionale dello stesso;
ritenute nel merito l'infondatezza, l'irragionevolezza e l'erroneità dell'accertamento contenuto nel PVC della Guardia di Finanza del 5.12.2017, posto alla base dell'impugnata Sanzione Amministrativa che è atto consequenziale e derivato da esso PVC, ANNULLARE l'ORDINANZA INGIUNZIONE contenente la sanzione amministrativa impugnata, o REVOCARLA definitivamente ➢ condannare l'Ufficio Ordinante al pagamento delle spese di questo giudizio per Contributo Unificato e per difesa d'avvocato, da liquidarsi giusta il DM 55/20154 e ss. Mm:”.
Si è costituito in giudizio l' di chiedendo di “accertare e Controparte_1 CP_1 dichiarare la legittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 262/2023 del 08.02.2023 e, per l'effetto, respingere integralmente il ricorso e le conclusioni del medesimo. -condannare il ricorrente alle spese pagina 1 di 3 di lite ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, II comma, D. Lgs. 149/2015, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
0. Eccezioni preliminari di rito. Sulla tardività della costituzione.
L'eccezione è infondata avuto riguardo al costante orientamento nomofilattico da ultimo ribadito da Cass. 7801/2024 “Quindi va ribadito il costante orientamento di questa Corte, secondo cui nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione il termine per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, sicché al mancato rispetto dello stesso non consegue alcuna decadenza a carico della pubblica amministrazione. Con riguardo all'art. 6, d.lgs. n. 150/2011, il richiamo alle norme sul rito del lavoro è sì generale. Tuttavia, per espressa scelta del legislatore, questo rito non si applica con riguardo ai profili espressamente disciplinati dall'art. 6 cit. (come dimostrato dalla c.d. clausola di riserva “ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo”). Orbene, il co. 8 dell'art. 6 cit. stabilisce il termine di dieci giorni per produrre il rapporto e gli altri atti relativi all'accertamento dell'infrazione, ma per la sua inosservanza non prevede la sanzione della decadenza. Trattasi di norma di rito speciale che, pertanto, è idonea a derogare all'art. 416 c.p.c.”
1. Eccezione di prescrizione.
L'eccezione è infondata.
È provato per tabulas che l'illecito oggetto di accertamento del provvedimento sanzionatorio è stato compiuto a cavallo del periodo gennaio/luglio 2015. Nel caso di specie il verbale di accertamento notificato è del 5.12.2017 con la conseguenza che alla data della notifica dell'ordinanza ingiunzione (febbraio 2023) la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L 689/1981 (“Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”) non era maturata in ragione della efficacia interruttiva della prescrizione della notifica del verbale di accertamento della violazione avuto riguardo al consolidato orientamento di cui è espressione Cass. 20/07/2016, n. 14886 secondo cui
“In tema di sanzioni amministrative, la notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria” e ribadito, da ultimo, da Cass. 11/05/2022, n. 14861 e con sentenza n. 37039 del 17 dicembre 2022.
La notifica del verbale di accertamento della sanzione, pertanto, vale ad interrompere i termini di prescrizione (quinquennale e decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione, ex art. 28 L.689/1981).
L'eccezione è altresì infondata avuto riguardo al tenore dell'art. 103, comma 6 – bis DL 18/2020, convertito in legge n. 27/2020 “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
2. Merito dell'opposizione.
Nel merito l'opposizione è infondata.
pagina 2 di 3 Sulla scorta di quanto allegato dalla stessa difesa la sanzione opposta su fonda sull'accertamento di un contratto d'appalto di manodopera fra la e un'altra società, la NI Sporting Controparte_2 SSD Srl, alla quale la aveva dato in gestione un centro sportivo sito in Lariano, fino ad CP_2 allora gestito da . CP_2
Sulla scorta delle medesime allegazioni dell'opponente i dipendenti della erano stati
CP_2 utilizzati da altra società NI Sporting SSD Srl giustificando tale fatto sulla scorta di quanto “era stato stabilito fra le parti, ed esplicitamente previsto nel contratto di affidamento della gestione (artt. 7 e 13), che nel corso del subingresso NI avrebbe iniziato sin da subito a provvedere alla gran parte della gestione dell'impianto con suo personale (per la custodia, la pulizia, la sorveglianza, l'aperura e chiusura, etc. etc.), e la , cedente, avrebbe invece continuato per alcuni mesi,
CP_2 fino al completo passaggio delle consegne, ad eseguire altre opere all'interno dell'impianto utilizzando il suo personale dipendente, che del resto aveva operato in quei luoghi negli anni precedenti e fino ad allora. Ovviamente, NI si era obbligata a rimborsare a le spese
CP_2 per siffatte opere, realizzate con personale dipendente di ”.
CP_2
Tuttavia l'odierno opponente non ha fornito prova alcuna delle ulteriori attività /lavorazioni (genericamente allegate) per le quali sarebbero state emesse fatture. Inoltre è provato che i dipendenti della lavoravano sotto le direttive della NI Sporting SSD Srl che del resto ha poi CP_2 provveduto alla loro assunzione nel 2015, come pure richiamato dalla difesa di parte convenuta e non contestato dalla difesa attrice.
3. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e con applicazione dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione.
Condanna la parte opponente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Velletri, 7 luglio 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2042/2023 promossa da: con l'Avv. DE MARCO CARLO FEDERICO (PEC: Parte_1
Email_1 ATTORE contro con l'Avv. MONFORTE FLORIDIA Controparte_1 (pec: t) Email_2 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 7.7.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 6 d.lgs 150/2011 in opposizione all'ordinanza ingiunzione dell'itl Roma, n. 262/2023 notificata il 15 febbraio 2023 parte ricorrente ha chiesto: “➢ In via PRELIMINARE e in accoglimento della su estesa eccezione voglia annullare e/o revocare la detta sanzione, perché prescritta ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 689/1981, essendo decorso il termine quinquennale ivi stabilito;
➢ nel MERITO, nella subordinata ipotesi che fosse disattesa l'eccezione che precede, ma senza recesso né rinuncia alcuna ad essa, previa SOSPENSIONE in via preliminare e cautelare, siccome consentito dalla legge, dell'esecuzione dell'ordinanza opposta, per l'evidente buon diritto del ricorrente per la pronosticabile nullità della sanzione, nonché per pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile alla sfera economica relazionale dello stesso;
ritenute nel merito l'infondatezza, l'irragionevolezza e l'erroneità dell'accertamento contenuto nel PVC della Guardia di Finanza del 5.12.2017, posto alla base dell'impugnata Sanzione Amministrativa che è atto consequenziale e derivato da esso PVC, ANNULLARE l'ORDINANZA INGIUNZIONE contenente la sanzione amministrativa impugnata, o REVOCARLA definitivamente ➢ condannare l'Ufficio Ordinante al pagamento delle spese di questo giudizio per Contributo Unificato e per difesa d'avvocato, da liquidarsi giusta il DM 55/20154 e ss. Mm:”.
Si è costituito in giudizio l' di chiedendo di “accertare e Controparte_1 CP_1 dichiarare la legittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 262/2023 del 08.02.2023 e, per l'effetto, respingere integralmente il ricorso e le conclusioni del medesimo. -condannare il ricorrente alle spese pagina 1 di 3 di lite ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, II comma, D. Lgs. 149/2015, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
0. Eccezioni preliminari di rito. Sulla tardività della costituzione.
L'eccezione è infondata avuto riguardo al costante orientamento nomofilattico da ultimo ribadito da Cass. 7801/2024 “Quindi va ribadito il costante orientamento di questa Corte, secondo cui nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione il termine per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, sicché al mancato rispetto dello stesso non consegue alcuna decadenza a carico della pubblica amministrazione. Con riguardo all'art. 6, d.lgs. n. 150/2011, il richiamo alle norme sul rito del lavoro è sì generale. Tuttavia, per espressa scelta del legislatore, questo rito non si applica con riguardo ai profili espressamente disciplinati dall'art. 6 cit. (come dimostrato dalla c.d. clausola di riserva “ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo”). Orbene, il co. 8 dell'art. 6 cit. stabilisce il termine di dieci giorni per produrre il rapporto e gli altri atti relativi all'accertamento dell'infrazione, ma per la sua inosservanza non prevede la sanzione della decadenza. Trattasi di norma di rito speciale che, pertanto, è idonea a derogare all'art. 416 c.p.c.”
1. Eccezione di prescrizione.
L'eccezione è infondata.
È provato per tabulas che l'illecito oggetto di accertamento del provvedimento sanzionatorio è stato compiuto a cavallo del periodo gennaio/luglio 2015. Nel caso di specie il verbale di accertamento notificato è del 5.12.2017 con la conseguenza che alla data della notifica dell'ordinanza ingiunzione (febbraio 2023) la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L 689/1981 (“Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”) non era maturata in ragione della efficacia interruttiva della prescrizione della notifica del verbale di accertamento della violazione avuto riguardo al consolidato orientamento di cui è espressione Cass. 20/07/2016, n. 14886 secondo cui
“In tema di sanzioni amministrative, la notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria” e ribadito, da ultimo, da Cass. 11/05/2022, n. 14861 e con sentenza n. 37039 del 17 dicembre 2022.
La notifica del verbale di accertamento della sanzione, pertanto, vale ad interrompere i termini di prescrizione (quinquennale e decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione, ex art. 28 L.689/1981).
L'eccezione è altresì infondata avuto riguardo al tenore dell'art. 103, comma 6 – bis DL 18/2020, convertito in legge n. 27/2020 “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
2. Merito dell'opposizione.
Nel merito l'opposizione è infondata.
pagina 2 di 3 Sulla scorta di quanto allegato dalla stessa difesa la sanzione opposta su fonda sull'accertamento di un contratto d'appalto di manodopera fra la e un'altra società, la NI Sporting Controparte_2 SSD Srl, alla quale la aveva dato in gestione un centro sportivo sito in Lariano, fino ad CP_2 allora gestito da . CP_2
Sulla scorta delle medesime allegazioni dell'opponente i dipendenti della erano stati
CP_2 utilizzati da altra società NI Sporting SSD Srl giustificando tale fatto sulla scorta di quanto “era stato stabilito fra le parti, ed esplicitamente previsto nel contratto di affidamento della gestione (artt. 7 e 13), che nel corso del subingresso NI avrebbe iniziato sin da subito a provvedere alla gran parte della gestione dell'impianto con suo personale (per la custodia, la pulizia, la sorveglianza, l'aperura e chiusura, etc. etc.), e la , cedente, avrebbe invece continuato per alcuni mesi,
CP_2 fino al completo passaggio delle consegne, ad eseguire altre opere all'interno dell'impianto utilizzando il suo personale dipendente, che del resto aveva operato in quei luoghi negli anni precedenti e fino ad allora. Ovviamente, NI si era obbligata a rimborsare a le spese
CP_2 per siffatte opere, realizzate con personale dipendente di ”.
CP_2
Tuttavia l'odierno opponente non ha fornito prova alcuna delle ulteriori attività /lavorazioni (genericamente allegate) per le quali sarebbero state emesse fatture. Inoltre è provato che i dipendenti della lavoravano sotto le direttive della NI Sporting SSD Srl che del resto ha poi CP_2 provveduto alla loro assunzione nel 2015, come pure richiamato dalla difesa di parte convenuta e non contestato dalla difesa attrice.
3. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e con applicazione dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione.
Condanna la parte opponente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Velletri, 7 luglio 2025
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