Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1055/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 1055/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 14.01.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 23.04.2024 da , rappresentata e difesa dall' Parte_1
Avv. Miraglia Maria e RI AN, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. Ferrucci Mariangela e Lavanga Francesco, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in ON (CE) in data 30.12.1995
e che dalla loro unione sono nate le figlie nata a [...] il [...], e , nata a [...]_1 Per_2
(LT) il 08.02.2003 (affetta da autismo). lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“1.- I coniugi espressamente consentono alla loro separazione personale, vivendo separati nel mutuo rispetto;
l'abiterà con la figlia (affetta da autismo), maggiorenne e percepiente pensione ma non economicamente Per_2 autosufficiente, con tutti i mobili ed arredi ivi esistenti;
3-La figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente vivrà con il padre presso l'abitazione paterna Per_1 anch'essa sita in ON (CE) al Viale Margherita n. 174;
4.- Il sig. ER si impegna a trasferirsi in altra abitazione sita in ON (CE) al Viale Margherita, n. 174 di sua proprietà, entro il termine di gg 15 dalla sottoscrizione del presente ricorso;
5.- La madre e il padre contribuiranno al mantenimento della figlia fino alla sua autosufficienza economica, con Per_1 la somma mensile di € 150,00 ciascuno da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della stessa. Il predetto importo sarà aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT.;
6.- Le spese straordinarie per le figlie saranno a carico di entrambi i genitori al 50% (intendendo per spese straordinarie, in modo esemplificativo ma non esaustivo, le spese universitarie e/o per corsi di formazione, mediche, sportive e ludiche) e saranno preventivamente concordate e documentate da entrambi i coniugi;
7. - I coniugi provvederanno autonomamente al proprio sostentamento;
CP_
8.- I coniugi concordano che l'Assegno Unico previsto per i figli sarà percepito esclusivamente dalla sig.ra
9.- Le parti si rilasciano reciproco consenso al rilascio del passaporto;
10.- I suddetti accordi entreranno in vigore immediatamente dopo la sottoscrizione della presente scrittura da parte dei ricorrenti.”
Rilevato che a parziale integrazione dell'accordo le parti hanno previsto anche un assegno di mantenimento in favore della figlia convivente con la madre: Per_2
“• La madre e il padre contribuiranno al mantenimento della figlia , affetta da autismo, con la somma mensile di € Per_2
150,00 ciascuno da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico su conto corrente postale intestato alla madre amministratrice di sostegno. Il predetto importo sarà aggiornato annualmente in base agli indici Parte_1
ISTAT, rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e che le condizioni sono conformi all'interesse della figlia maggiorenne non economicamente indipendente affetta da autismo;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
, nata a [...] il [...] e RI AN, Parte_1 nato a [...] in data [...]; 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ON (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 1, parte
II Serie A, anno 1996;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 14/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio