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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/11/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 621/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 621/2025, promossa con ricorso depositato in data 14 marzo 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Alessio Bonetti
ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
resistente
Oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 16 settembre 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14 marzo 2025, la parte ricorrente in epigrafe – premesso di aver contratto matrimonio con la sig.ra a Controparte_1
BR (TN) in data 30 gennaio 2010, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di BR, atto N. 1, Parte I, Anno 2010, dalla cui unione sono nati i figli (a Rovereto il 8 luglio 2010) ed (in Cile il 22 Per_1 Per_2
1 ottobre 2012) – ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio senza condizioni accessorie, esponendo che tra i coniugi è intervenuta separazione giudiziale omologata con sentenza n. 354/2023 di questo Tribunale di data 26 aprile
2023, pubblicata il 27 aprile 2023, con udienza innanzi al Presidente di data 12 ottobre 2022, e che da allora non è più ripresa la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Il ricorrente ha dato atto che il nucleo familiare ha vissuto prima a BR e poi, Per_ dopo la nascita della prima figlia, in (dove è nato il secondo figlio), per trasferirsi successivamente a Trento fino al 2019, quando la moglie ed i figli sono partiti per un viaggio nel paese di origine senza far più rientro in Italia;
il sig. Pt_1 ha dedotto che, ad oggi, vive da solo a Trento e non è a conoscenza del luogo ove si trovino moglie e figli, pur frequentando ed regolarmente da remoto e Per_1 Per_2 contribuendo al loro mantenimento mediante il versamento di una somma mensile alla madre.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte resistente non si è costituita in giudizio e va in questa sede dichiarata la sua contumacia.
All'udienza del 16 settembre 2025 è comparsa la sola parte ricorrente, che ha confermato la volontà di divorziare, senza ulteriori condizioni accessorie.
La causa è stata trattenuta in decisione sulla domanda relativa allo status, con riserva del G.I. di riferire al Collegio.
La domanda sullo status è fondata e va accolta.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine di un anno dalla data in cui le parti sono comparse innanzi al Presidente del
Tribunale di Trento (il 12 ottobre 2022) nella procedura di separazione giudiziale definita con sentenza di questo Tribunale sentenza n. 354/2023 di questo Tribunale di data 26 aprile 2023, pubblicata il 27 aprile 2023, senza che esse abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
In presenza dei presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), e 5 della legge
1.12.1970 n. 898, va dunque dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti.
2 Nulla sulle spese di lite, tenuto conto della natura del procedimento, la cui rifusione non è, peraltro, stata chiesta dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
(c.f. ) e
[...] C.F._1 Controparte_1
(c.f. ) a BR (TN) in data 30
[...] C.F._2 gennaio 2010, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di BR, atto N. 1, Parte I, Anno 2010;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio al passaggio in giudicato;
3. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 621/2025, promossa con ricorso depositato in data 14 marzo 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Alessio Bonetti
ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
resistente
Oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 16 settembre 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14 marzo 2025, la parte ricorrente in epigrafe – premesso di aver contratto matrimonio con la sig.ra a Controparte_1
BR (TN) in data 30 gennaio 2010, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di BR, atto N. 1, Parte I, Anno 2010, dalla cui unione sono nati i figli (a Rovereto il 8 luglio 2010) ed (in Cile il 22 Per_1 Per_2
1 ottobre 2012) – ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio senza condizioni accessorie, esponendo che tra i coniugi è intervenuta separazione giudiziale omologata con sentenza n. 354/2023 di questo Tribunale di data 26 aprile
2023, pubblicata il 27 aprile 2023, con udienza innanzi al Presidente di data 12 ottobre 2022, e che da allora non è più ripresa la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Il ricorrente ha dato atto che il nucleo familiare ha vissuto prima a BR e poi, Per_ dopo la nascita della prima figlia, in (dove è nato il secondo figlio), per trasferirsi successivamente a Trento fino al 2019, quando la moglie ed i figli sono partiti per un viaggio nel paese di origine senza far più rientro in Italia;
il sig. Pt_1 ha dedotto che, ad oggi, vive da solo a Trento e non è a conoscenza del luogo ove si trovino moglie e figli, pur frequentando ed regolarmente da remoto e Per_1 Per_2 contribuendo al loro mantenimento mediante il versamento di una somma mensile alla madre.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte resistente non si è costituita in giudizio e va in questa sede dichiarata la sua contumacia.
All'udienza del 16 settembre 2025 è comparsa la sola parte ricorrente, che ha confermato la volontà di divorziare, senza ulteriori condizioni accessorie.
La causa è stata trattenuta in decisione sulla domanda relativa allo status, con riserva del G.I. di riferire al Collegio.
La domanda sullo status è fondata e va accolta.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine di un anno dalla data in cui le parti sono comparse innanzi al Presidente del
Tribunale di Trento (il 12 ottobre 2022) nella procedura di separazione giudiziale definita con sentenza di questo Tribunale sentenza n. 354/2023 di questo Tribunale di data 26 aprile 2023, pubblicata il 27 aprile 2023, senza che esse abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
In presenza dei presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), e 5 della legge
1.12.1970 n. 898, va dunque dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti.
2 Nulla sulle spese di lite, tenuto conto della natura del procedimento, la cui rifusione non è, peraltro, stata chiesta dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
(c.f. ) e
[...] C.F._1 Controparte_1
(c.f. ) a BR (TN) in data 30
[...] C.F._2 gennaio 2010, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di BR, atto N. 1, Parte I, Anno 2010;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio al passaggio in giudicato;
3. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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