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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 105/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO AB GLAUCO, Presidente
IS NA, RE
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 600/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820010625440576000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820010338639803000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820020372524413000 IRPEF-ALTRO 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820030001487366000 IRPEF-ALTRO 1995
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820030001487366000 IRPEF-ALTRO 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820040325832634000 IRPEF-ALTRO 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820050017216561000 IRPEF-ALTRO 1997 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820050355515583000 IRPEF-ALTRO 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820050381330262000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820050381330262000 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820050381330262000 IRAP 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820080296202960000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820080296202960000 IVA-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820090287645630000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820090287645630000 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820120133696207000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820120212367432000 BOLLO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820150023802500000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820160083529305000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170060663618000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820190005546625000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820190098751326000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1665/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato: La parte insiste nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 7.4.2025 Ricorrente_1 impugnava 17 cartelle di pagamento inerenti tributi erariali/ locali conosciuti tramite atto ex art. 28-ter del Dpr. Num. 602/1973, pervenuto in data 24/01/2025 eccependo il difetto di motivazione circa il calcolo degli interessi, la mancata notifica delle cartelle, la prescrizione decennale dei tributi e quinquennale per le sanzioni .
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo la inammissibilità del ricorso avverso le cartelle tutte ritualmente notificate così come le consequenziali intimazioni contestando la eccepita prescrizione.
Corretto doveva ritenersi il proprio operato anche in relazione al calcolo degli interessi.
Con motivi aggiunti parte ricorrente contestava la documentazione prodotta e la regolarità della costituzione della resistente DE .
Alla udienza del 4.11.2025 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente questa Corte che parte ricorrente ha impugnato solo formalmente le cartelle indicate in ricorso avendo, in effetti, impugnato i relativi ruoli di cui sarebbe venuto a conoscenza attraverso la comunicazione di rimborso del credito del 24.1.2025, eccependo la mancata notifica delle cartelle e la prescrizione dei relativi tributi.
A prescindere dalla circostanza che molte delle cartelle indicate attengono a debiti di natura previdenziale, la cui giurisdizione è del G.O. ed essendosi il ricorrente limitato genericamente ad indicare il numero della cartella ma non i tributi sottesi, si rileva come, con l'entrata in vigore del nuovo comma 4 bis dell'art. 12
DPR 602/73, è stato statuito che il ruolo e la cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata
(o non notificata), sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che, dalla iscrizione a ruolo, possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici e per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Sul punto si è espressa la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 26283 del 06 settembre 2022, statuendo che la contestazione del ruolo e/o delle cartelle
(tramite l'impugnazione dell'estratto di ruolo, per la differenza si veda Cass. SS. UU. n. 19704/2015) è una azione di accertamento negativo. Ma nessun elemento in tal senso è stato addotto da parte ricorrente, non solo ma parte resistente, costituendosi, ha dato prova della regolare notifica delle cartelle indicate o per compiuta giacenza o mani di persona incaricata, con invio della relativa raccomandata, e mai opposte e delle successive intimazioni. In particolare si osserva come in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo,
l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall' art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021 , come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura dinamica che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione. La citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.
c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
Non si configura alcuna difficoltà nel caso in cui il pregiudizio sia insorto dopo l'esercizio dell'azione giurisdizionale;
laddove, invece, il pregiudizio fosse già insorto al momento della presentazione del ricorso, ciò può avvenire attraverso la rimessione in termini, dal momento che “l'assolutezza dell'adempimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto.”
Sul piano degli effetti che tale pronuncia determina in concreto, ne consegue, dunque, che la disposizione sopravvenuta non comporta l'automatica inammissibilità dei ricorsi pendenti avverso l'estratto di ruolo dovendo eventualmente i contribuenti dimostrare la sussistenza delle ragioni in base alle quali, nel momento in cui hanno presentato il ricorso, sussisteva quel pregiudizio che, nella fattispecie in discussione, costituisce una condizione dell'azione.
Attese le superiori argomentazioni, non avendo fornito parte ricorrente alcuna prova in merito alla sussistenza delle condizioni per impugnare il ruolo, va dichiarata la inammissibilità del ricorso;
declaratoria assorbente le ulteriori eccezioni processuali proposte con motivi aggiunti .
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 18.655,00, oltre accessori.
Così deciso a Siracusa, il 04.11.2025.
Il RE Il Presidente
Dr.ssa Adriana Puglisi Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO AB GLAUCO, Presidente
IS NA, RE
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 600/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820010625440576000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820010338639803000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820020372524413000 IRPEF-ALTRO 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820030001487366000 IRPEF-ALTRO 1995
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820030001487366000 IRPEF-ALTRO 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820040325832634000 IRPEF-ALTRO 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820050017216561000 IRPEF-ALTRO 1997 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820050355515583000 IRPEF-ALTRO 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820050381330262000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820050381330262000 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820050381330262000 IRAP 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820080296202960000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820080296202960000 IVA-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820090287645630000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820090287645630000 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820120133696207000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820120212367432000 BOLLO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820150023802500000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820160083529305000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170060663618000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820190005546625000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820190098751326000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1665/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato: La parte insiste nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 7.4.2025 Ricorrente_1 impugnava 17 cartelle di pagamento inerenti tributi erariali/ locali conosciuti tramite atto ex art. 28-ter del Dpr. Num. 602/1973, pervenuto in data 24/01/2025 eccependo il difetto di motivazione circa il calcolo degli interessi, la mancata notifica delle cartelle, la prescrizione decennale dei tributi e quinquennale per le sanzioni .
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo la inammissibilità del ricorso avverso le cartelle tutte ritualmente notificate così come le consequenziali intimazioni contestando la eccepita prescrizione.
Corretto doveva ritenersi il proprio operato anche in relazione al calcolo degli interessi.
Con motivi aggiunti parte ricorrente contestava la documentazione prodotta e la regolarità della costituzione della resistente DE .
Alla udienza del 4.11.2025 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente questa Corte che parte ricorrente ha impugnato solo formalmente le cartelle indicate in ricorso avendo, in effetti, impugnato i relativi ruoli di cui sarebbe venuto a conoscenza attraverso la comunicazione di rimborso del credito del 24.1.2025, eccependo la mancata notifica delle cartelle e la prescrizione dei relativi tributi.
A prescindere dalla circostanza che molte delle cartelle indicate attengono a debiti di natura previdenziale, la cui giurisdizione è del G.O. ed essendosi il ricorrente limitato genericamente ad indicare il numero della cartella ma non i tributi sottesi, si rileva come, con l'entrata in vigore del nuovo comma 4 bis dell'art. 12
DPR 602/73, è stato statuito che il ruolo e la cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata
(o non notificata), sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che, dalla iscrizione a ruolo, possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici e per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Sul punto si è espressa la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 26283 del 06 settembre 2022, statuendo che la contestazione del ruolo e/o delle cartelle
(tramite l'impugnazione dell'estratto di ruolo, per la differenza si veda Cass. SS. UU. n. 19704/2015) è una azione di accertamento negativo. Ma nessun elemento in tal senso è stato addotto da parte ricorrente, non solo ma parte resistente, costituendosi, ha dato prova della regolare notifica delle cartelle indicate o per compiuta giacenza o mani di persona incaricata, con invio della relativa raccomandata, e mai opposte e delle successive intimazioni. In particolare si osserva come in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo,
l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall' art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021 , come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura dinamica che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione. La citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.
c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
Non si configura alcuna difficoltà nel caso in cui il pregiudizio sia insorto dopo l'esercizio dell'azione giurisdizionale;
laddove, invece, il pregiudizio fosse già insorto al momento della presentazione del ricorso, ciò può avvenire attraverso la rimessione in termini, dal momento che “l'assolutezza dell'adempimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto.”
Sul piano degli effetti che tale pronuncia determina in concreto, ne consegue, dunque, che la disposizione sopravvenuta non comporta l'automatica inammissibilità dei ricorsi pendenti avverso l'estratto di ruolo dovendo eventualmente i contribuenti dimostrare la sussistenza delle ragioni in base alle quali, nel momento in cui hanno presentato il ricorso, sussisteva quel pregiudizio che, nella fattispecie in discussione, costituisce una condizione dell'azione.
Attese le superiori argomentazioni, non avendo fornito parte ricorrente alcuna prova in merito alla sussistenza delle condizioni per impugnare il ruolo, va dichiarata la inammissibilità del ricorso;
declaratoria assorbente le ulteriori eccezioni processuali proposte con motivi aggiunti .
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 18.655,00, oltre accessori.
Così deciso a Siracusa, il 04.11.2025.
Il RE Il Presidente
Dr.ssa Adriana Puglisi Dr. Dauno Trebastoni